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TAR Lazio: sentenza n. 27909 del 22 luglio 2010. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (ovvero per i cittadini non comunitari giunti in italia per motivi di ricongiungimento familiare) non può essere automaticamente negato a coloro che abbiano riportato una condanna penale.


Qualora il cittadino straniero non comunitario abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e quindi sia titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari o al primo rilascio, anche in caso in cui il cittadino abbia riportato una condanna penale rientrante tra quelle ostative al rilascio o al successivo rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego di rinnovo del permesso non può ritenersi atto vincolato, sussistendo la possibilità di una valutazione di merito che tenga conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine.





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