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Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251 in tema di rifugio politico, apolidia e protezione internazionale.


"Attuazione della direttiva 2004/83/Ce recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

L'Italia si allinea all'Unione Europea per assicurare protezione ai/alle cittadini/e rifugiati/e che arrivano da Paesi terzi, con l'unificazione di procedure uniche per tutti gli Stati dell'Unione Europea e con l'inserimento nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto della protezione sussidiaria.

Il nuovo decreto, che recepisce quindi la direttiva europea in materia di rifugio e protezione internazionale, ha introdotto norme comuni a livello europeo, oltre a quelle già fissate dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Il decreto rende omogenee le norme dei paesi appartenenti all'Unione Europea per ciò che concerne le condizioni per la concessione dello status di rifugiato, le cause di diniego, di revoca e di espulsione. Inoltre, in virtù delle norme dettate dalla direttiva europea recepita dal decreto, anche le persone che non hanno i requisiti per ottenere lo status di rifugiati/e potranno fruire di forme sussidiarie di tutela.

Il decreto stabilisce che per ottenere lo status di rifugiato il/la richiedente debba presentare l'istanza corredata di documenti comprovanti sia la sua identità sia eventuali domande di asilo presentate in precedenza in altri stati.
Si chiede anche di precisare le motivazioni che lo spingono ad ottenere la protezione internazionale.

Sebbene l'onere della prova spetti al/alla richiedente, il decreto predispone delle attenuanti nel caso in cui la persona che chieda la tutela internazionale non sia in grado di fornire prove sufficienti.
In tal caso sarà sufficiente che le autorità chiamate ad esaminare il caso verifichino che il richiedente abbia compiuto "ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda".
Il permesso di soggiorno per rifugio politico ha durata di cinque anni.

La novità assoluta del decreto è comunque rappresentata dalla protezione sussidiaria che sarà accordata ai/alle cittadini/e stranieri/e i/le quali, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, corrano il rischio di subire un danno grave nel caso rientrassero nel loro paese (tortura, condanna a morte o minaccia grave di vita derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le cause che hanno indotto al riconoscimento siano venute meno o siano mutate in misura tale che la protezione non si renda più necessaria.
La durata del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria avrà la validità di tre anni, permetterà di studiare, lavorare e seguire corsi di formazione professionale e, alla scadenza del permesso, verranno verificate le cause che hanno indotto la concessione della protezione.

I due istituti, ovvero quello per il riconoscimento dello status di apolidia e quello per il riconoscimento dello status di rifugiato, erano rigorosamente distinti dal punto di vista normativo.
Con il recepimento della direttiva CE le commissioni che finora si sono occupate solo del riconoscimento dello status di rifugiato, dovranno occuparsi anche delle pratiche relative agli apolidi o ai/alle cittadini/e dei Paesi Terzi che si trovino in condizione di particolare stato di necessità e bisogno.

Non avranno assolutamente spazio coloro che hanno commesso atti gravi o particolarmente efferati oppure per un dichiarato fine eversivo (nessuna deroga quindi per gli ex terroristi).





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