CARTA DELLE CITTA' EDUCATIVE - PRINCIPI GENERALI

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Tutti gli abitanti di una città avranno diritto a fruire, in piena libertà ed uguaglianza, dei mezzi e delle opportunità di formazione, di svago e di sviluppo personale offerti dalla città stessa. Perché ciò sia possibile si dovrà tenere conto di tutte le categorie, ognuna con le proprie particolari esigenze.

Si dovrà promuovere una educazione alla diversità destinata a favorire la comprensione, la collaborazione e la pace internazionale. Un'educazione che eviti l'esclusione per motivi di razza, di sesso, di cultura, di età, di handicap, di condizione economica o altre forme di discriminazione.

Per quel che concerne la pianificazione e il governo della città saranno adottate tutte le misure necessarie ad eliminare ogni tipo di ostacolo ivi comprese le barriere architettoniche che impediscono l'esercizio del diritto all'uguaglianza. Di ciò saranno responsabili tanto l'amministrazione comunale quanto le altre amministrazioni presenti sul territorio e su tale obiettivo saranno coinvolti i cittadini stessi, sia personalmente che attraverso le diverse associazioni di cui fanno parte.

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I comuni eserciteranno con efficacia i poteri di cui dispongono in materia di educazione. Qualunque sia la portata di tali competenze essi formuleranno una politica educativa esauriente e globale che comprenda tutte le modalità dell'educazione formale e non formale, le diverse manifestazioni culturali, le fonti d'informazione ed i mezzi per la scoperta della realtà cittadina.

Il ruolo dell'amministrazione comunale consiste, da un lato nell'ottenere le appropriate disposizioni legislative da parte delle altre amministrazioni statali e regionali e dall'altro nel mettere a punto opportune politiche locali, promuovendo al tempo stesso la partecipazione dei cittadini al progetto comune, a partire dalle istituzioni e dalle altre forme di organizzazione della società civile e di partecipazione spontanea.

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La città adotterà un approccio globale nel predisporre le opportunità di formazione.
L'esercizio delle competenze in ambito educativo deve realizzarsi nel più ampio contesto della qualità della vita, della giustizia sociale e della promozione dei suoi abitanti.

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Per realizzare l'intervento adeguato i responsabili della politica comunale di una città dovranno essere in possesso dei dati precisi circa la situazione e le esigenze dei cittadini. A tale scopo promuoveranno studi e ricerche, aggiornati nel tempo e resi pubblici, e formuleranno le proposte concrete e di politica generale che potranno derivarne.

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Sempre nell'ambito delle proprie competenze l'amministrazione comunale dovrà essere a conoscenza, favorendone rinnovazione, sia dello svolgimento dell'azione formativa che si realizza nei centri d'insegnamento presenti nella città, siano essi comunali o statali, pubblici o privati, sia delle iniziative di educazione non formale dal punto di vista del curriculum o degli obittivi concernenti la conoscenza reale della città, la formazione e l'informazione che i suoi abitanti devono ricevere per diventare cittadini responsabili.

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L'amministrazione comunale valuterà l'impatto delle proposte culturali, ricreative, informative, pubblicitarie o di altro genere che bambini e giovani ricevono senza alcuna mediazione se riterrà opportuno cercherà, senza imporsi, di intraprendere iniziative che portino ad una spiegazione o ad una interpretazione ragionevole. Farà in modo che si stabilisca un equilibrio tra il bisogno di protezione e la ricerca di autonomia attraverso la scoperta. Fornirà inoltre ambiti di dibattito, inclusi gli scambi tra città, affinché i propri cittadini possano assumere pienamente le novità che si manifestano nella realtà urbana.

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Il soddisfacimento delle esigenze dei bambini e dei giovani presuppone, per quanto dipende dall'amministrazione comunale, che si offrano loro, così come a tutti i cittadini, spazi, attrezzature e servizi adeguati per il loro sviluppo sociale, morale e culturale. Nel prendere le proprie decisioni l'amministrazione ne valuterà l'impatto in tal senso.

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La città offrirà ai genitori una formazione che permetta loro di aiutare i propri figli a crescere ed a servirsi della città in uno spirito di rispetto reciproco; metterà a punto progetti analoghi rivolti agli educatori in generale e divulgherà le istruzioni necessarie a tutti coloro (privati, funzionari, pubblici impiegati) che sono a contatto con i bambini; vigilerà inoltre affinché tali istruzioni siano fatte proprie dagli organismi di sicurezza e di protezione civile che dipendono direttamente dall'amministrazione comunale.

- 9 -

La città dovrà offrire ai propri abitanti la speranza di occupare un posto nella società; deve fornire loro consigli sull'orientamento personale e professionale e deve rendere possibile la loro partecipazione ad una vasta gamma di attività sociali. Nel settore specifico del rapporto educazione-lavoro è importante segnalare la stretta relazione che dovrà intercorrere tra la pianificazione educativa e le esigenze del mercato del lavoro. Le città dovranno definire strategie di formazione che tengano conto della domanda sociale e collaboreranno con le organizzazioni dei lavoratori e degli industriali per la creazione di posti di lavoro.

- 10 -

Le città dovranno essere consapevoli sia dei meccanismi di esclusione e di emarginazione presenti al loro interno, sia delle modalità con cui essi si esplicano e dovranno intraprendere gli appropriati interventi compensativi. Una particolare attenzione sarà rivolta ai nuovi arrivati, immigrati o profughi, che hanno diritto a sentire liberamente la città come propria.

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Gli interventi tesi a correggere le disparità possono assumere forme molteplici, ma devono partire da una visione globale della persona, da una concezione dell'individuo che soddisfi gli interessi di ognuno e al tempo stesso l'insieme dei diritti di cui sono titolari. Qualsiasi intervento significativo in questa direzione presuppone la garanzia, attraverso la specificità delle responsabilità, del coordinamento delle amministrazioni interessate e dei loro servizi.

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La città incoraggerà la costituzione di associazioni al fine di formare i giovani a prendere decisioni, indirizzare le loro azioni al servizio della comunità, ottenere e divulgare l'informazione, i materiali e le idee destinate a promuovere il loro sviluppo sociale, morale e culturale.

- 13 -

Una città educativa dovrò insegnare ai propri abitanti ad informarsi. Dovrà individuare gli strumenti utili ed il linguaggio adeguato perché le sue risorse siano alla portata di tutti su un piano di parità e verificherà che l'informazione raggiunga effettivamente i cittadini di ogni condizione sociale e di ogni età.

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Qualora le circostanze lo richiedano, i bambini avranno a disposizione dei punti specializzati di informazione e, se necessario, di un consulente.

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Una città educativa deve saper trovare, preservare e presentare la propria identità. In tal modo ne farà qualcosa di unico che sarà alla base di un dialogo fecondo con i propri cittadini e con le altre città. La valorizzazione delle proprie origini e dei propri costumi deve essere compatibile con gli stili di vita internazionali. In tal modo sarà in grado di offrire un'immagine attraente senza snaturare il suo ambiente naturale e sociale.

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La trasformazione e la crescita di una città dovranno essere presiedute da un rapporto armonico tra le nuove esigenze e la conservazione di costruzioni e segni visibili che costituiscono dei chiari punti di riferimento del suo passato e della sua esistenza. La pianificazione urbana dovrà tener conto del grande impatto dell'ambiente urbano sullo sviluppo dei suoi abitanti, sull'integrazione delle loro aspirazioni personali e sociali e dovrà lottare contro la segregazione delle diverse generazioni che molto hanno da imparare le une dalle altre. L'assetto dello spazio fisico urbano dovrà evidenziare il riconoscimento delle esigenze ludiche e ricreative e dovrà permettere un'apertura verso altre città e verso la natura e terrà conto della loro interazione con il resto del territorio.

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La città dovrà garantire la qualità della vita, a partire da un ambiente salutare e da un paesaggio urbano in equilibrio con il contesto naturale.

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La città favorirà la libertà e la diversità culturale. Accoglierà sia le iniziative d'avanguardia, sia la cultura popolare. Contribuirà a correggere le disparità che compaiano nella promozione culturale che si ispira a criteri esclusivamente commerciali.

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Tutti gli abitanti della città hanno il diritto di riflettere e di partecipare alla messa a punto di programmi educativi e di disporre degli strumenti necessari per poter scoprire un progetto educativo nella struttura e nel governo della propria città, nei valori da essa sostenuti, nella qualità della vita offerta, nella manifestazioni organizzate, nelle campagne promosse, nell'interesse di cui essa dà prova nei loro confronti e nel suo modo di prestare ascolto.

- 20 -

Una città educativa non separerà le diverse generazioni. I principi enunciati sono il punto di partenza per lo sviluppo del potenziale educativo della città rivolto a tutti i cittadini. Questa carta quindi dovrà essere integrata da tutti quegli aspetti che non sono stati trattati in questa occasione.


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE

TITOLO I
Denominazione

CAPITOLO I
Costituzione e obiettivi dell'Associazione

Articolo 1
Si costituisce l'Associazione Internazionale delle Città Educative(d'ora in avanti leggi AICE) in regime di autonomia e nel quadro della legislazione attualmente in vigore (in inglese International Association of Educating Cities, in spagnolo Asociación Inernational de Ciudades Educadoras, in francese Association Internationale des Villes Educatrices).

Articolo 2
L'AICE possiede una personalità giuridica conforme alla legislazione spagnola e la capacità necessaria per portare a buon fine gli obiettivi che si è data, amministrare e disporre i propri beni.

Articolo 3
L'AICE si costituisce come un organismo permanente di collaborazione tra le amministrazioni locali desiderose di assicurare il rispetto dei principi enunciati nella Carta delle Città Educative.
Gli scopi per i quali si costituisce l'AICE sono i seguenti:

Articolo 4
L'intervento dell'AICE sarà su scala internazionale con sede in Ronda de Sant Antoni 49 entresuelo escalera 08011 Barcelona (España).

CAPITOLO II
Diritti e doveri dei membri dell'AICE

Articolo 5
Potranno far parte dell'AICE tutti i governi locali che abbiano sottoscritto la Carta delle Città Educative. A tale scopo dovranno presentare una domanda scritta al Comitato Esecutivo che deciderà dell'ammissione, ferma restando l'approvazione della successiva Assemblea Generale.

Articolo 6
I diritti dei membri dell'AICE sono i seguenti:

Articolo 7
I doveri dei membri dell'AICE sono:

Articolo 8
I motivi di esclusione dall'AICE sono i seguenti:

TITOLO II
L'organizzazione e funzionamento dell'AICE

Articolo 9
L'AICE è retta e amministrata da:

Capitolo I
Assemblea Generale

Articolo 10
L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'AICE; i suoi membri saranno le delegazioni delle città associate che ne fanno parte per diritto proprio e irrinunciabile sulla bare di un'uguaglianza assoluta.

Ogni delegazione, indipendentemente dal numero di persone da cui è composta, si esprimerà attraverso un portavoce ed avrà diritto ad un unico voto.

I membri dell'AICE riuniti in Assemblea Generale, legalmente costituita, decideranno in base alla maggioranza delle delegazioni presenti e dei voti delegati sulle decisioni di competenza dell'Assemblea Generale previste d'ordine del giorno.

Tutti i membri dell'AICE devono rispettare le decisioni dell'Assemblea Generale.

Articolo 11
Sono attribuite all'Assemblea Generale le seguenti facoltà:

Articolo 12
L'Assemblea Generale si riunirà in sessione ordinaria secondo le modalità previste dalla legge. Potrà riunirsi in sessione straordinaria qualora il Presidente o i due terzi dei membri lo ritengano necessario.

Articolo 13
La convocazione dell'Assemblea Generale sarà fatta con comunicazione scritta e indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e l'ordine del giorno. Le questioni presentate dai membri saranno iscritte all'ordine del giorno a condizione che siano state comunicate preventivamente al Comitato Esecutivo.

Le riunioni dell'Assemblea Generale saranno presiedute dal Presidente dell'AICE che, in caso di assenza sarà sostituito in successione dal vicepresidente o dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

Il Segretario redigerà il verbale di ogni riunione con un estratto delle deliberazioni, il testo delle decisioni adottate e il risultato numerico delle votazioni.

Tuta i membri riceveranno il verbale tramite servizio postale e avranno a disposizione un margine di tempo sufficiente per comunicare le loro osservazioni alla segreteria.

All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea Generale sarà ratificato il verbale della sessione precedente. Quindici giorni prima dell'Assemblea Generale, sia il verbale della sessione Precedente, sia l'eventuale documentazione dovranno essere messi a disposizione dei membri dell'AICE.

Articolo 14°
L'Assemblea Generale sarà considerata validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno il 50% dei membri eccezione fatta per il caso previsto al paragrafo 3 art 15.

Sarà ugualmente considerata valida se in seconda convocazione è presente il 25% dei membri. La riunione in seconda convocazione dovrà aver luogo trenta minuti dopo la prima, nella stessa sede, e dovrà essere stata annunciata nell'avviso della prima convocazione.

Articolo 15°
Durante le riunioni dell'Assemblea Generale ogni città associata avrà diritto a un voto. Le votazioni avranno luogo generalmente per alzata di mano. Se lo ritiene necessario, il Presidente potrà comunque proporre votazioni a scrutinio segreto.

I membri dell'AICE potranno delegare il loro voto qualora non possano essere presenti all'Assemblea Generale.

Le decisioni saranno prese a maggioranza.

Per l'adozione di decisioni circa l'esclusione di uno dei membri, lo scioglimento dell'Associazione, la costituzione di una Federazione di Associazioni o simili, l'integrazione a una Federazione già esistente o la modifica dello Statuto (eccezion fatta per il cambiamento della sede sociale, che dovrà risultare da una decisione del Comitato Esecutivo conformemente a quanto disposto nell'art.25 del presente Statuto), sarà necessario un numero di voti corrispondente ai due terzi dei voti emessi a condizione che più della metà dei membri siano presenti alla riunione in prima convocazione. In seconda convocazione, saranno sufficienti i due terzi dei voti indipendentemente dal numero dei presenti.

CAPITOLO II
Comitato Esecutivo

Articolo 16°
1. I poteri di direzione, gestione, esecuzione e rappresentanza dell'AICE spettano al Comitato Esecutivo, costituito da un numero di membri fissato dall'Assemblea Generate non inferiore a 6 e non superiore a 11.

2. Si richiede che, per quanto possibile, il Comitato Esecutivo, sia composto almeno da un rappresentante per ciascun continente, da un rappresentante dell'ultima città sede del Congresso, da un rappresentante della città organizzatrice del Congresso successivo e da uno della città sede della Segreteria.

Il Comitato Esecutivo è formato da:

Articolo 17
I membri del Comitato Esecutivo eserciteranno le loro funzioni per un periodo di 4 anni e potranno essere rieletti consecutivamente solo per 2 volte. Il rinnovo dei membri del Comitato Esecutivo si effettuerà secondo le seguenti modalità: la metà dei membri cambieranno ogni 2 anni, ad eccezione della città che ospita la segreteria e la città organizzatrice dell'ultimo Congresso Internazionale. La sostituzione sarà effettuata sia su richiesta della città, sia in funzione delle sue attività all'interno del Comitato.

L'elezione dei membri del Comitato sarà effettuata con votazione dell'Assemblea Generale.

Le funzioni di Presidente, Segretario e Tesoriere saranno esercitate da 3 persone diverse.

La vacanza di un posto prima del compimento del mandato regolamentare potrà essere motivata dalle seguenti condizioni:

I posti vacanti venutisi a creare nel Comitato Esecutivo saranno ricoperti durante la prima Assemblea Generale successiva. Il posto vacante potrà essere provvisoriamente occupato fino alla successiva Assemblea Generale da un membro dell'AICE.

Articolo 18
Le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono le seguenti:

a) Assumere le decisioni relative alla rappresentanza legale e alla difesa degli interessi dei suoi membri.

b) Detenere e esercitare la rappresentanza dell'AICE, amministrarla nel modo più ampio consentito dalla legge e applicare in tal modo le decisioni prese dall'Assemblea Generale conformemente alle regole, alle indicazioni e alle direttive generali enunciate dall'Assemblea stessa.

c) Prendere tutti gli accogli necessari per la comparizione davanti agli organismi pubblici per esercitare ogni tipo di azione legale e per la presentazione dei ricorsi pertinenti.

d) Proporre all'Assemblea Generale la difesa degli interessi dell'AICE.

e) Proporre all'Assemblea Generale l'ammontare delle quote di iscrizione dei membri dell'AICE, motivandole.

f) Convocare le Assemblee Generali e controllare che le decisioni da esse adottate siano rispettate.

g) Presentare il bilancio, approvare lo stato dei conti di ogni esercizio e preparare i preventivi dell'esercizio successivo.

h) Preparare il rapporto annuale delle attività.

i) Assumere gli eventuali dipendenti dell'AICE.

j) Controllare la contabilità e assicurarsi che i servizi funzionino adeguatamente.

k) Selezionare la città sede della successiva assemblea Generale e del Congresso tra le candidature pervenute

l) Ipotizzare, selezionare e supervisionare i temi dei futuri congressi unitamente alla città organizzatrice al fine di garantire che, sia l'organizzazione, sia il contenuto degli incontri coincidano con i principi dell'Associazione.

m) Studiare, valutare e diffondere tramite un bollettino semestrale i rapporti ricevuti dalle città aderenti.

n) Supervisionare tutte le pubblicazioni delI'Associazione.

o) Costruire gruppi di lavoro per il raggiungimento più efficiente ed efficace degli scopi dell'AlCE e autorizzare le iniziative che tali gruppi intendono intraprendere.

p) Nominare il membro del Comitato Esecutivo che si farà carico di ogni gruppo di lavoro su proposta dello stesso.

q) Effettuare le necessarie azioni presso gli organismi pubblici, istituzioni o altre persone per

Articolo 19
Il Comitato Esecutivo, convocato dal Presidente o dal suo sostituto si riunirà in sessione Ordinaria con la periodicità decisa dai suoi membri, ma che non potrà in ogni caso essere inferiore a una volta all'anno.

In caso di necessità il Comitato si riunirà in sessione Straordinaria su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno la metà dei membri.

Articolo 20°
Il Comitato Esecutivo sari considerato validamente costituito dopo la convocazione se il quorum dei componenti risulta essere la metà più uno.

I componenti del Comitato Esecutivo hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le riunioni convocate, ciononostante, potranno assentarsi per cause giustificate e essere rappresentati da altra persona autorizzata dalla città. In ogni caso la presenza del Presidente, del Segretario e dei loro sostituti è obbligatoria.

Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese a maggioranza semplice dei voti dei componenti presenti.

Articolo 21
Il Comitato Esecutivo potrà delegare alcune delle sue facoltà a una o più commissioni o gruppi di lavoro se dispone a tale scopo del voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Potrà altresì nominare, con lo stesso quorum, uno o più mandatari per esercitare le funzioni che il Comitato Esecutivo affiderà loro, con i poteri che riterrà opportuno delegare caso per caso.

Articolo 22
Le decisioni del Comitato dovranno essere riportate nel registro dei verbali. Il verbale della riunione precedente dovrà essere letto all'inizio di ogni riunione del Comitato Esecutivo per essere approvato o eventualmente rettificato.

CAPITOLO III
Presidente e Vicepresidente

Articolo 23
Il Presidente dell'AlCE sarà anche Presidente del Comitato Esecutivo.

Le funzioni del Presidente sono le seguenti:

In caso di assenza o di malattia, il Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

Il Presidente e il vicepresidente potranno essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

CAPITOLO IV
Segretario

Articolo 24
Il Segretario è incaricato di conservare la documentazione dell'AICE, di registrare, scrivere e firmare i verbali delle riunioni delle Assemblee Generali e del Comitato Esecutivo, di cui assicurerà il segretariato, di redigere e legalizzare i documenti che sarà necessario deliberare, di tenere aggiornato il registro dei membri dell'AICE.

Articolo 25
L'AICE avrà a disposizione una segreteria di cui il Segretario è responsabile. La segreteria avrà inizialmente sede a Barcellona, ma potrà essere itinerante. In caso di cambiamento, la sede sarà decisa a maggioranza

dal Comitato Esecutivo. La nuova sede sarà scelta tra le città che presentano la loro candidatura.

La città sede della nuova segreteria farà parte di diritto del Comitato Esecutivo.

Le funzioni della Segreteria sono le seguenti:

La Segreteria ospiterà la Banca Dati Internazionale delle Città Educative.

CAPITOLO V
Tesoriere

Articolo 26
Il tesoriere sarà incaricato della custodia e del controllo delle risorse dell'AICE e della preparazione del preventivo, del bilancio e della liquidazione dei conti da sottoporre al Comitato Esecutivo.

Terrà aggiornato il registro di cassa, firmerà le ricevute delle quote d'iscrizione e altri documenti di tesoreria.

Pagherà le fatture approvate dal Comitato Esecutivo che dovranno essere vistate in precedenza dal Presidente.

Verserà le eccedenze in conti aperti presso gli Istituti di Credito e Casse di Risparmio. La disposizione dei fondi è regolata dall'art.31.

CAPITOLO VI
Sottocomitati, commissioni o gruppi di lavoro

Articolo 27
Il Comitato Esecutivo incoraggerà la creazione di comitati nazionali, regionali o subregionali al fine di rafforzare la rete delle Città Educative e renderla più operativa. Allo stesso tempo, incoraggerà la creazione e la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro per approfondire i temi che possono interessare le Città Educative. I membri dell'AICE che desiderano creare o costituire un sottocomitato nazionale o regionale, una commissione o un gruppo di lavoro dovranno presentare il progetto al Comitato Esecutivo e esplicitare le attività che intendono perseguire. Sarà necessaria l'approvazione del Comitato Esecutivo che potrà negarla solo in caso di voto contrario dei quattro quinti dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo potrà comunque creare direttamente delle commissioni o dei gruppi di lavoro nel caso disponga dell'appoggio di almeno tre membri. Il Comitato Esecutivo dovrà supervisionare trimestralmente le attività dei differenti sottocomitati, commissioni o gruppi di lavoro. Il responsabile presenterà al Comitato un rapporto sulle attività.

TITOLO III
Regime finanziario dell'AICE

Articolo 28°
In ragione della sua natura, l'Associazione Internazionale delle Città Educative (AICE) possiede un patrimonio costitutivo.

Articolo 29°
Tutti i bilanci e i preventivi da sottoporre all'Assemblea Generale saranno redatti in dollari US,

Articolo 30°
Le risorse finanziarie dell'AICE saranno costituite da:

a) quote di iscrizione degli associati fissate dall'Assemblea Generale

b) sovvenzioni pubbliche e private

e) donazioni, eredità o legati

d) interessi bancari sul proprio patrimonio o altri introiti

Articolo 31°
Tutti i membri dell'AICE hanno l'obbligo di sostenerla economicamente attraverso quote straordinarie nella forma e nella proporzione determinate dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Esecutivo.

Articolo 32°
L'esercizio finanziario coinciderà con l'anno solare e terminerà il 31 dicembre.

Articolo 33°
Le firme del Presidente, del vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario e di uno dei componenti del Comitato dovranno figurare sui conti contenti o libretti di risparmio aperti presso gli istituti bancari.

Per disporre dei fondi saranno sufficienti due firme; una delle quali dovrà essere obbligatoriamente quella del Tesoriere o del Presidente; le altre firme saranno quelle che il Comitato Esecutivo considererà le più opportune in ogni momento per rendere più operativa la gestione dell'AICE.

TITOLO IV
Lingue

Articolo 34°
Le lingue ufficiali dell'Associazione saranno l'inglese, il francese e lo spagnolo. Tutte le comunicazioni dell'Associazione ai suoi affiliati saranno tradotte in queste lingue.

Articolo 35°
Le lingue utilizzate durante i lavori del Comitato Esecutivo saranno decise in funzione della sua composizione.

TITOLO V
Ispezioni e sanzioni

Articolo 36°
Il controllo del rispetto e dell'interpretazione dello Statuto spetta all'Assemblea Generale, secondo il quorum previsto al paragrafo 3 dell'art.l4.

Articolo 37°
Il Comitato Esecutivo vigilerà sulla corretta applicazione delle norme contenute in questo Statuto in accordo con i dettami dell'Assemblea Generale.

TITOLO VI
Scioglimento dell'AICE

Articolo 38°
L'AICE potrà essere sciolta con decisione dell'Assemblea Generale, a tal scopo espressamente convocata, con carattere straordinario.

Articolo 39°
Una volta deciso lo scioglimento l'Assemblea Generale prenderà le opportune misure sia per quanto concerne le destinazioni dei beni e la tutela dei diritti dell'AICE, sia per la conclusione, l'estinzione e la liquidazione di tutte le operazioni in corso.

Se lo ritiene necessario, l'Assemblea avrà la facoltà di eleggere una commissione di liquidazione.

I membri dell'AICE sono esenti da ogni responsabilità personale. La loro responsabilità si limita al rispetto degli obblighi che hanno essi stessi sottoscritto volontariamente.

Il saldo netto dopo la liquidazione sarà versato direttamente all'istituzione pubblica o privata individuata dall'Assemblea Generale o dalla commissione liquidatrice.

Le funzioni di liquidazione e di esecuzione degli accordi ai quali si riferiscono i paragrafi precedenti, facenti parte di questo stesso articolo, saranno competenza del Comitato Esecutivo qualora l'Assemblea Generale non abbia conferito tale incarico a una commissione liquidatrice espressamente designata.