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Ultima modifica: 28 Gen, 2023

La patente di guida - revisione

La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica onde verificare il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti alla guida.

Può essere disposta:
- dagli uffici provinciali della Motorizzazione
- dal Prefetto

Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici, il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni. Nel caso di verifica dell`idoneità tecnica alla guida, l`interessato deve prenotare, presso il competente Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l`esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E` ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Gli esami di revisione non possono essere sostenuti durante il periodo di sospensione della patente.
La domanda può essere presentata da terzi con delega in carta semplice dell`interessato e copia del documento di identità, purchè il delegato sia munito di valido documento di riconoscimento.

Dove

- Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Torino
Via Bertani 41 - Sportello Provvedimenti - Tel. 011 3012100
- Sito Internet: PATENTI
- Sito Internet Motorizzazione Civile Torino

Quando

Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Torino - lunedì - mercoledì - venerdì 8.30 - 11.30

La patente di guida - revoca

La revoca della patente viene effettuata:

dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

  • quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti;

  • quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell`art. 128, risulti non più idoneo;

  • quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero

dal Prefetto

  • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

  • a persone che sono attualmente o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

  • a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l`utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l`interessato può direttamente conseguire, (tramite esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità) una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall`art. 116 C.d.S. per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E.
Le limitazioni di cui all`art. 117 C.d.S. si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

Il provvedimento di revoca della patente disposto nell`ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all`interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all`interessato.

Dove

- Sito Internet: Motorizzazione Civile Torino
- Sito internet: Prefettura - Patenti

La patente di guida - Sospensione

La sospensione della patente consiste nel privarla della sua validità per un certo periodo di tempo in seguito della violazione di norme di comportamento indicate dal Codice della Strada (disposta dal Prefetto che ne da immediata comunicazione agli uffici Provinciali della Motorizzazione) oppure a causa della perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti dal codice stesso (imposta, assumendo lo status di definitivo atto, dai competenti uffici delle Direzione Generale per la Motorizzazione)

Sospensione a tempo indeterminato

Quando l`interessato risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall`art. 119:

  • in sede di accertamento sanitario nell`ambito della procedura di conferma di validità;

  • a seguito di un provvedimento di revisione.

Il provvedimento è emesso dai competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione, è un atto definitivo e dura fino a quando l`interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psico-fisici.

Sospensione a tempo determinato

Viene applicata come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del Codice.

  • Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie: L`agente che accerta la violazione provvede al ritiro della patente e al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall`interessato. Entro 5 giorni dal ritiro, la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l`ordinanza, in cui viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all`interessato, comunicata ai competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione e iscritta sulla patente. Se il termine di 15 giorni non viene rispettato, l`interessato può ottenere la restituzione della patente. E` ammesso ricorso al prefetto competente territorialmente avverso la sanzione principale.

  • Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali: per molte violazioni alle norme del Codice punite con sanzioni penali (arresto, ammenda) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. L`agente o l`organo accertatore ritira immediatamente la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al Prefetto il quale provvede ad emanare il provvedimento fissandone la durata. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato alla Direzione Generale per la Motorizzazione. E` ammesso ricorso all`autorità giudiziaria del luogo dove è stata commessa la violazione

  • Sospensione a seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo): L`organo accertatore che ha provveduto al rilevamento del sinistro trasmette entro 10 giorni copia del rapporto e del verbale di contestazione al Prefetto territorialmente competente e al Ministero. Il Prefetto, sentito il parere dei competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione, dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 1 anno ordinando all`intestatario di consegnarla entro 5 giorni dalla comunicazione dell`ordinanza: il provvedimento viene iscritto sulla patente e comunicato al Ministero. E` ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E` ammesso anche ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione.

Dove

- Prefettura di Torino - Ufficio Patenti - Via del Carmine 12 - Torino - Tel. 011 5221450
- Sito internet: Motorizzazione Civile Torino
- Sito internet: Prefettura - Patenti

Quando

Uffici di Via del Carmine 12: il lunedì e il giovedì 9.00 - 11.30
Telefonicamente: mercoledì 11.30 - 13.00



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