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Ultima modifica: 27 Gen, 2021

Giudice di Pace - Materia Penale

La figura venne istituita con la legge 21 novembre 1991 n. 374 prendendo il posto del vecchio giudice conciliatore.
Non è un magistrato togato ma onorario, reclutato in seguito a concorso per titoli bandito dal Ministero della Giustizia e quindi non professionale, al quale vengono assegnate temporaneamente funzioni giurisdizionali.
È tenuto a rispettare i doveri previsti per tutti i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
La durata della sua carica è di quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia. Il verbale di conciliazione redatto dinanzi al giudice di pace ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede detta competenza.
L’ambito di competenza può essere:
- territoriale e appartiene al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione ed è retta dal principio di inderogabilità, vale a dire dal divieto delle parti di introdurre la causa dinanzi al giudice territorialmente non competente (rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale inderogabile). La disciplina è stata stravolta dalla riforma cd. Orlando (a nome del Ministro della Giustizia che ha promosso la totale riforma dell'istituto). Non ancora entrata pienamente in vigore, la riforma prevede un cambiamento dell'istituto la cui filosofia è quella di rendere i giudici di pace assistenti dei magistrati togati.
- Penale, le cui materie di competenza sono previste dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in particolare relativamente a reati in genere di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia punibili d'ufficio. Fra questi, i reati di minaccia, percosse, diffamazione non aggravata, invasione di terreni o edifici, danneggiamento, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie che abbiano comportato una prognosi non superiore a venti giorni; il giudice di pace era altresì competente per il reato di ingiuria (depenalizzato con il d.lgs. 7/2016). Il giudice dichiara la non-punibilità dei casi che hanno recato lieve danno o pericolo, di natura occasionale (non recidivi) e del grado di consapevolezza, tali da rendere non opportuno l'esercizio dell'azione penale, per l'ottimizzazione di tempi e costi della giustizia, e del pregiudizio che tale azione reca alle esigenze di studio, lavoro, famiglia o salute.

È previsto un particolare procedimento che impegna il giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovvero che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l'assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità. Le pene irrogate dal giudice di pace sono state istituite ex novo dal decreto predetto, in quanto quelle del Codice penale, o delle altre leggi, sono sostituite, anche se prevedono pene detentive, in sanzioni pecuniarie, del genere da cui derivano. Non possono godere della sospensione condizionale.
E’ stata attribuita al giudice di pace la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello Stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore. Dal 2 gennaio 2008 tali provvedimenti sarebbero dovuti divenire di competenza del Tribunale in composizione monocratica secondo quanto previsto dal decreto legge 29 dicembre 2007 n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008; il decreto, tuttavia, non è stato convertito in legge.
Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (a decorrere dall'8 agosto 2009), è di competenza del giudice di pace il nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento "a presentazione immediata" in udienza. Il nuovo reato però prevede come condanna una ammenda o la pena sostitutiva dell'espulsione dal territorio italiano in ossequio al principio che il giudice di pace non può irrogare pene detentive.

Il giudice di pace è competente per materia a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione di disposizioni del Codice della strada (articoli 204-bis e 205 C.d.S.). È inoltre competente per un determinato valore, in materia di opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, in base agli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, ad esclusione delle fattispecie riservate, per materia, al Tribunale (ad esempio non è competente in materia di ordinanze-ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro, ed in genere avverso tutti i ricorsi in materia di lavoro e previdenza sociale).

Come

Sito Internet: Giudice di Pace

Dove

Sede UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II 127 - Torino - Tel. 011 4327111 (Centralino)
Sito Internet: Ricevimento del pubblico

Quando

Cancelleria Centrale Civile
da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00; sabato vi è un presidio, ubicato nel settore penale.
Cancelleria Centrale Penale
da lunedì a sabato 8.30 - 13.00.
Tutti gli altri uffici: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30.

Per informazioni sui procedimenti civili gli utenti possono utilizzare il seguente link: Ministero della Giustizia



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