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Ultima modifica: 27 Gen, 2021

Giudice di Pace - Materia Civile

Il Giudice di Pace inizia la sua attività nel 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore, il cui ufficio viene abolito.
La figura venne istituita con la legge 21 novembre 1991 n. 374 prendendo il posto del vecchio giudice conciliatore.
Non è un magistrato togato ma onorario, reclutato in seguito a concorso per titoli bandito dal Ministero della Giustizia e quindi non professionale, al quale vengono assegnate temporaneamente funzioni giurisdizionali.
È tenuto a rispettare i doveri previsti per tutti i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.

La durata della sua carica è di quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia. Il verbale di conciliazione redatto dinanzi al giudice di pace ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede detta competenza.
L’ambito di competenza può essere:
- territoriale e appartiene al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione ed è retta dal principio di inderogabilità, vale a dire dal divieto delle parti di introdurre la causa dinanzi al giudice territorialmente non competente (rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale inderogabile). La disciplina è stata stravolta dalla riforma cd. Orlando (a nome del Ministro della Giustizia che ha promosso la totale riforma dell'istituto). Non ancora entrata pienamente in vigore, la riforma prevede un cambiamento dell'istituto la cui filosofia è quella di rendere i giudici di pace assistenti dei magistrati togati.
- Civile e in sede giurisdizionale il giudice di pace dirime un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art. 7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a Euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi l’importo indicato nel sito.

Come

Dove

Sede UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II 127 - Torino - Tel. 011 4327111 (Centralino)
Sito Internet: Ricevimento del pubblico

Quando

Cancelleria Centrale Civile:
da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00; sabato vi è un presidio, ubicato nel settore penale.
Cancelleria Centrale Penale:
da lunedì a sabato 8.30 - 13.00.
Tutti gli altri uffici: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30.

Per informazioni sui procedimenti civili gli utenti possono utilizzare il seguente link: Ministero della Giustizia



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