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Cassazione, si è una famiglia a prescindere dalla convivenza

La Corte di Cassazione ha ribaltato una sentenza della Corte d’appello di Milano sancendo il principio secondo il quale si può essere conviventi, e quindi una famiglia, anche se non si vive sotto lo stesso tetto.

Possono essere considerati conviventi di fatto anche coloro che hanno abitazioni o residenze anagrafiche differenti: questo il  principio espresso di recente dalla Corte di Cassazione ribaltando una precedente sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva negato il risarcimento del danno alla compagna di un uomo, vittima di un incidente sul lavoro. I Giudici lombardi avevano respinto le richieste della donna (anche) in base al presupposto che l’uomo aveva una residenza diversa da quella della compagna. 

La convivenza è un «legame affettivo stabile e duraturo» tra due persone che «abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale» a prescindere da un’effettiva «coabitazione» della coppia

Secondo la Cassazione, i giudici milanesi hanno sbagliato perché non avevano tenuto conto che oggi, per svariate ragioni, avere una medesima residenza o vivere sempre insieme non è un tratto distintivo della famiglia di fatto: per essere conviventi è sufficiente essere legati da un legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale i conviventi abbiano assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
I principi espressi dalla Cassazione in punto risarcimento del danno fanno chiarezza anche sulla legge 76/16, quella che assieme alle unioni civili ha regolamentato anche le convivenze: molti Comuni infatti, considerano “conviventi di fatto” solo coloro che hanno una residenza anagrafica e risultano sullo stesso stato di famiglia, escludendo, ad esempio, quelli che – per ragioni di lavoro oppure perché assistono un genitore anziano residente nel comune accanto – hanno differenti residenze. Una prassi frutto di una definizione di convivenza che, per la Cassazione, è sbagliata: per essere “famiglia” (di fatto) il dato anagrafico è poco rilevante; conta invece il contenuto, la serietà, la durevolezza e la stabilità del legame affettivo e del progetto di vita comune.

Infatti «può esistere una famiglia di fatto una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia».  

Fonte: repubblica.it

  • Aggiornato il 22 Aprile 2018