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Niente nido senza vaccini: tutti i chiarimenti del Ministero

Il primo atto del nuovo anno scolastico è una nuova circolare congiunta del Miur e del Ministero della Salute per dare indicazioni operative sugli adempimenti necessari rispetto ai nuovi vaccini obbligatori (qui il testo). In vista dell’avvio delle lezioni arrivano quindi indicazioni chiare sul fronte della documentazione da presentare, sulle scadenze previste, sull’accesso a scuola: una circolare necessaria viste le diverse scelte fatte dalle Regioni in questi giorni.

Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile fornire alle scuole: idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età; idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale; idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni; copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.

In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Ricapitolando, dunque, per i nidi e le scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) andrà presentata la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 (il termine indicato dal decreto-legge, 10 settembre 2017, è un giorno festivo). La presentazione della documentazione è requisito di accesso: significa quindi che già per l’anno scolastico 2017/2018, a partire dal 12 settembre 2017 i bambini per cui non sia stata presentata documentazione non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.

Nelle scuole dove le lezioni partiranno dopo l’11 settembre, l’accesso sarà garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione entro la data di avvio delle lezioni stesse. In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018: in caso contrario il minore dall’11 marzo 2018 non potrà più accedere ai servizi. Il bambino non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso dopo la presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.

Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola.La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.

Oggi però si aggiunge al quadro un’altra novità: il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento urgente che consente agli istituti scolastici e i servizi educativi per l’infanzia di trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio, per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione.

«Sono giunte richieste da parte di alcune regioni che vorrebbero poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite le aziende sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni», comunica il Garante. «Per aiutare famiglie, scuole e regioni, abbiamo ritenuto necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati. Ci auguriamo che questo provvedimento ristabilisca chiarezza e limiti i possibili rischi legati a uno scambio dati effettuato in assenza di una regolamentazione omogenea su tutto il territorio.

Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole.

Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni», ha spiegato Antonello Soro,ricordando che se le Asl non possono comunicare i dati alla scuola «possono tuttavia, di propria iniziativa, inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che siano i genitori a richiederli».

Fonte: vita.it

  • Aggiornato il 4 Settembre 2017