N. 405

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
(Articolo 1, commi 186-205, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 marzo 2023 (DEL 148/2023 e allegato) esecutiva dall'8 aprile 2023, efficace dal 29 marzo 2023.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 - Importi dovuti

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

Articolo 6 - Diniego della definizione

Articolo 7 - Sospensioni termini processuali

Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 9 - Disposizioni di rinvio


Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.  Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Città di Torino o i suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

2.  Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1 commi 186-205 della citata Legge 197/2022.

Articolo 2 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

1.  Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui è parte la Città o l'ente strumentale Soris S.p.A..

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1.  La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dalla Città è resa disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente nel termine di 10 giorni dall'efficacia del presente regolamento, può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata o tramite il servizio postale, con raccomandata A/R o con consegna diretta.

2.  Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 - Importi dovuti

1.  Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1° gennaio 2023, come segue:
-   il 100% del valore della controversia in caso in cui:
    -   il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992;
    -   di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
-   il 90% del valore della controversia se alla data del 1° gennaio 2023:
    -   il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
    -   il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
    -   il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 295 Codice di Procedura Civile o dell'articolo 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
    -   pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
-   è dovuto il 40% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole alla Città/Ente strumentale;
-   è dovuto il 15% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole alla Città/Ente strumentale.

2.  In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
-   il 100% del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
-   il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi la Città/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
-   il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi la Città/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.

3.  Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, per le quali la Città/Ente strumentale è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

4.  Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
-   il 40% del valore della controversia, se:
    -   il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
    -   il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
    -   il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 295 Codice di Procedura Civile o dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
    -   pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
-   il 15% del valore della controversia, se la Città è risultata soccombente.

5.  Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza della Città e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui la Città è risultata soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6.  In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

7.  Per valore della controversia si intende il valore stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

8.  Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.

9.  Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

10.   Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione agevolata costituisce titolo per ottenere lo sgravio.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

1.  La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3 e con il pagamento entro il 30 giugno 2023 degli importi dovuti in base al precedente articolo. Qualora non ci siano importi da versare la definizione di perfeziona con la sola presentazione della domanda.

2.  Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3.  Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

4.  La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 1, comma 196, Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Articolo 6 - Diniego della definizione

1.  L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

2.  Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Articolo 7 - Sospensioni termini processuali

1.  Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2.  Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Articolo 9 - Disposizioni di rinvio

1.  Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.