N. 404

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DI COLLAUDATORI DI LL.PP.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 gennaio 2023 (DEL 4/2023 e allegato) esecutiva dal 29 gennaio 2023.

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INDICE

Premessa

Articolo 1 - Requisiti generali

Articolo 2 - Individuazione del collaudatore

Articolo 3 - Rotazione

Articolo 4 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni

Articolo 5 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori esterni

Articolo 6 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 lettere a), c) ed e) del Codice

Articolo 7 - Remunerazione dell'incarico

Articolo 8 - Certificato di Regolare Esecuzione

Articolo 9 - Disposizioni finali


Premessa

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina dei collaudatori di LL.PP. di competenza della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'articolo 216 D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibile, e del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
Ai fini del presente Regolamento, si intende:
-  per "Codice", il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-  per "Regolamento", il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 1 - Requisiti generali

1. I collaudatori di LL.PP. devono possedere i seguenti requisiti:
a)  diploma di laurea in ingegneria e/o architettura (nel caso di Commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, sono ammessi diplomi di laurea in geologia, scienze agrarie e forestali) conseguito da:
     -  almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 Euro ex-articolo 216, comma 9 lettera a), del D.P.R. n. 207/2010 ovvero per lavori comprendenti strutture articolo 67, comma 2 ,del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
     -  almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000 Euro ex-articolo 216, comma 9 lettera b), del D.P.R. n. 207/2010;
b)  abilitazione all'esercizio della professione;
c)   iscrizione all'albo da almeno 10 anni limitatamente al collaudo delle opere strutturali ex articolo 67, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
d)  comprovata esperienza tecnico-amministrativa nella materia dei lavori pubblici, rilevabile, nei casi di cui al successivo articolo 5, attraverso i curricula dei potenziali candidati;
e)  assenza degli impedimenti ostativi di cui all'articolo 102, comma 7, del Codice.

2.  Nelle Commissioni di collaudo, fatto salvo quanto sopra riportato e limitatamente ad un solo componente, è eventualmente possibile procedere alla nomina di un funzionario amministrativo ai sensi dell'articolo 216 comma 4 del Regolamento, sempre che il medesimo soddisfi i seguenti requisiti:
a)  comprovata esperienza tecnico-amministrativa, accertata dal Responsabile del Procedimento, nella materia dei lavori pubblici;
b)  diploma di laurea in scienze giuridiche, economiche o equipollenti conseguito da almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore a Euro 5.000.000, ovvero da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore ad Euro 5.000.000, ai sensi del precedente comma 1 lettera a), che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

3.  L'incarico di collaudo, fatta eccezione per quello strutturale di cui al precedente comma 1, può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio delle stesse e iscritti da almeno 5 anni nel rispettivo albo professionale.

4.  L'obbligo di iscrizione al rispettivo albo professionale non si applica ai dipendenti della Città e delle altre pubbliche amministrazioni tranne che per il collaudo strutturale ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Articolo 2 - Individuazione del collaudatore

1.  Il collaudatore, sulla scorta dell'oggetto del contratto e della natura dell'opera da collaudare, nonché dei requisiti di cui all'articolo precedente, sarà individuato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 102, comma 6, del Codice, nell'ordine, tra i seguenti soggetti:
a)  dipendente della Città, esterno alla Divisione/Servizio che ha eseguito l'opera;
b)  dipendente di altre Amministrazioni pubbliche di cui al successivo articolo 5;
c)  professionista esterno, secondo le procedure previste per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura ai sensi della normativa vigente.

2.  In relazione alla fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma, la Città, a cura della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, conserva ed aggiorna l'elenco dei tecnici comunali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, tenuto conto anche di quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 3 - Rotazione

1.  Al fine di consentire adeguata rotazione dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, gli stessi non potranno, di norma, essere incaricati di un nuovo collaudo se, dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo, non è trascorso un termine di:
-  almeno un anno per collaudi finali;
-  almeno sei mesi per collaudi in corso d'opera.

2.  Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, per i dipendenti della Città è consentita la contemporaneità di più incarichi, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora l'elenco previsto dal precedente articolo 2, comma 2, non contempli soggetti disponibili.

Articolo 4 - Individuazione e nomina

1.  Il collaudatore, sarà individuato da una apposita Commissione composta da tre direttori di Dipartimenti tecnici o loro delegati. Le decisioni assunte dalla predetta Commissione saranno ritenute valide esclusivamente in presenza dei tre componenti.

2.  L'individuazione del collaudatore sarà formalizzata dal Dirigente della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, mentre la Divisione/Servizio competente per l'opera pubblica provvederà alla sua formale nomina che motivi specificatamente l'affidamento dell'incarico de quo, in relazione ai requisiti di competenza ed esperienza comprovata.

Articolo 5 - Casi particolari

1.  Qualora non si disponga di una professionalità interna adeguata alla tipologia dell'opera da collaudare, o parte di essa, si procederà ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rispettivamente lettere b) e c), del presente Regolamento.

2.  La Città farà riferimento, mediante formale richiesta inoltrata a cura della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, alle seguenti Amministrazioni pubbliche:
-   Regione Piemonte;
-   Città Metropolitana di Torino;
-   Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta;
-   Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
-   Politecnico di Torino;
-   altre amministrazioni direttamente interessate al cofinanziamento dell'opera da collaudare.

3.  Nel caso in cui pervengano uno o più nominativi da parte di una o più di una delle Amministrazioni di cui sopra, la Commissione, valutati i curricula dei soggetti segnalati ed allegati alle formali risposte di ogni singolo Ente, provvederà all'individuazione del collaudatore, sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1 e 3, e secondo le modalità previste dal precedente articolo 4, comma 2.

4.  Qualora, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di cui al precedente comma 2, non giunga alcuna risposta in merito, il dirigente della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, ne darà formale comunicazione al Dirigente/Responsabile del Procedimento della Divisione/Servizio competente per l'opera da collaudare, affinché quest'ultimo possa procedere ad individuare il collaudatore professionista esterno, in linea con le vigenti disposizioni per gli affidamenti dei servizi professionali attinenti all'ingegneria ed architettura.

5.  La nomina dei collaudatori, individuati ai sensi del presente Regolamento, avverrà da parte del Dirigente/Responsabile del Procedimento competente, da trasmettere alla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza.

Articolo 6 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a), c) ed e) del Codice

1.  Nei casi di opere realizzate da soggetti privati previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a), c) ed e) del Codice, il collaudatore sarà individuato e nominato secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, in particolare secondo l'ordine di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

2.  In tali casi, trattandosi di collaudo di opere realizzate da soggetti privati, la remunerazione dell'incarico di collaudo avverrà sulla scorta delle tariffe professionali vigenti di riferimento, e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, anche per quanto riguarda il personale dipendente della Città, in quanto onere a carico del privato ed esulando l'applicazione della norma di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice.

Articolo 7 - Remunerazione dell'incarico

1.  Le prestazioni di collaudo, qualora assegnate a dipendenti della Città - fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 - o a dipendenti delle Amministrazioni elencate nel precedente articolo 5, comma 2, nonché quelle conferite sulla base di una apposita convenzione stipulata tra diversi Enti Finanziatori, verranno remunerate ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del Codice, secondo la regolamentazione comunale sull'incentivo pro tempore vigente.

2.  Le prestazioni di collaudo affidate a professionisti esterni nei casi di cui all'articolo 5, comma 4, verranno remunerate ai sensi della vigente normativa in relazione alle tariffe di riferimento.

Articolo 8 - Certificato di Regolare Esecuzione

1.  Ai sensi dell'articolo 102 comma 2, del Codice, per tutte le opere pubbliche appaltate direttamente dalla Città o da una centrale di Committenza all'uopo individuata, il cui importo contabilizzato non ecceda la soglia prevista dalla normativa vigente in materia, il Certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, fatta salva la presenza di riserve apposte dall'Appaltatore che, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, comportano in ogni caso l'onere da parte dell'Amministrazione di procedere a formale collaudo, così come nel caso di opere soggette a collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

2.  Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 comma 2, del Codice.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2.  Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti in corso, in quanto compatibili.