N. 403

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI TORINO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 giugno 2022 (DEL 410/2022) esecutiva dal 1 luglio 2022.

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INDICE

Articolo 1 - Istituzione
Articolo 2 - Finalita'
Articolo 3 - Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione
Articolo 4 - Struttura del Gruppo Comunale
Articolo 5 - L'Assemblea
Articolo 6 - Il Comitato Operativo
Articolo 7 - Il Coordinatore
Articolo 8 - Il Vice Coordinatore
Articolo 9 - Il Capo Squadra
Articolo 10 - Il Segretario Operativo
Articolo 11 - Il Vice Segretario Operativo
Articolo 12 - I Volontari Onorari
Articolo 13 - I Volontari in Prova
Articolo 14 - Il Coordinatore Emerito
Articolo 15 - Formalizzazione delle cariche
Articolo 16 - Attivita'
Articolo 17 - Diritti dei Volontari
Articolo 18 - Attivazione del Gruppo - Doveri dei Volontari
Articolo 19 - Garanzie a tutela dei Volontari Effettivi e in Prova
Articolo 20 - Formazione e addestramento
Articolo 21 - Commissione Esaminatrice
Articolo 22 - Provvedimenti Disciplinari
Articolo 23 - Rapporti con il Coordinamento Territoriale
Articolo 24 - Disposizioni finali e norme di rinvio
Articolo 25 - Entrata in vigore


Articolo 1 - Istituzione

1.   Il presente regolamento, predisposto nel quadro ordinamentale del Decreto Legislativo n. 1/2018, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino.

2.   Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3.   Con deliberazione programmatica del Consiglio Comunale n. 152/2005 del 10 ottobre 2005, la Civica Amministrazione ha disposto l'organizzazione delle forze del volontariato comunale in un apposito "Gruppo di protezione civile".

4.   Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2006 (mecc. 2006 00591/028), di approvazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2013 (mecc. 2013 00966/028) è stato istituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino.

5.   Il Gruppo è stato iscritto nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile e successivamente nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte.

Articolo 2 - Finalità

1.   Il Gruppo Comunale persegue le finalità previste dall'articolo 1 del Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero "tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".

2.   La finalità del presente documento è quella di disciplinare l'azione di cittadini, che in modo volontario, spontaneo e gratuito, decidono di aderire al Gruppo per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, in vista o in occasione degli eventi di protezione civile in supporto alle componenti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

3.   I volontari del Gruppo comunale espletano il servizio alle dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità locale di protezione civile, per il tramite della struttura di protezione civile comunale.

4.   Le attività di protezione civile del Gruppo sono svolte, di norma, all'interno del territorio comunale e non possono costituire oggetto di iniziative autonome da parte del Gruppo stesso. Attività e operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale dovranno essere autorizzate, per singole missioni, con provvedimento del dirigente della struttura di protezione civile comunale, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato.

5.   Il Gruppo è costituito da cittadini, che aderiscono spontaneamente, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, allo scopo di prestare la loro opera volontaria, senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile.

6.   Il Regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti del Gruppo. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso che si basa su criteri di democraticità ed agisce nei limiti delle disposizioni vigenti in materia di volontariato della protezione civile e del terzo settore.

7.   I componenti del Gruppo Comunale sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati per l'espletamento dei compiti disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

8.   Il Gruppo persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed opera in dipendenza funzionale della struttura comunale di protezione civile.

9.   L'attività dei componenti del Gruppo comunale, espressamente richiesta e disposta, in emergenza o in condizioni ordinarie, dal Sindaco, dall'Assessore delegato alla Protezione Civile e dal Dirigente della struttura di protezione civile comunale, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica utilità. Il Comune promuove le forme più opportune per incentivare l'adesione al Gruppo.

10.  Il Gruppo ha sede legale ed operativa presso il Centro Comunale della Protezione Civile.

11.  Il Gruppo può essere sciolto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione

1.   Coloro che desiderano iscriversi al Gruppo Comunale devono presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando apposita modulistica predisposta dalla struttura di protezione civile comunale. La domanda dovrà essere corredata da un certificato di idoneità fisica allo svolgimento delle attività, rilasciato dal proprio medico di base o dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

2.   Possono aderire al Gruppo tutti i cittadini che non siano già iscritti ad altra associazione di protezione civile, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
-    età non inferiore a 18 anni;
-    residenza o domicilio nel Comune di Torino o nei comuni con esso confinanti;
-    insussistenza di condanne penali definitive per reati non colposi;
-    possesso di patente categoria B.

3.   L'iscrizione al Gruppo è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Dirigente, a seguito dell'esito della valutazione della Commissione Esaminatrice di cui al successivo articolo 21. L'iscrizione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso, nonché l'esclusione.

4.   L'ammissione al Gruppo è subordinata alla partecipazione ad un incontro presso la sede della protezione civile comunale, alla presenza di personale della struttura comunale di protezione civile con un momento informativo tenuto da personale dipendente della struttura ed un successivo momento orientativo tenuto dal Coordinatore o dal Vice Coordinatore.

5.   A far data dal provvedimento di ammissione e per un periodo massimo di 6 mesi il Volontario acquisisce la qualifica di Volontario in Prova.

6.   Il passaggio da Volontario in Prova a Volontario Effettivo o l'inidoneità all'attività di Volontario della Protezione Civile, verranno formalizzate con ulteriore determinazione del Dirigente della struttura comunale di protezione civile, sentito il Comitato Operativo del Gruppo. Durante i servizi i Volontari in Prova dovranno essere sempre affiancati a Volontari Effettivi.

7.   Alla conferma definitiva dell'iscrizione verrà consegnata al Volontario Effettivo una tessera personale di riconoscimento con foto, che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica di Volontario Effettivo.

8.   Il volontario Effettivo e quello Onorario decadono a seguito di dimissioni volontarie o esclusione per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente Regolamento e dei successivi atti dirigenziali, con determinazione del Dirigente.

9.   Il volontario receduto, decaduto od escluso ha l'obbligo di restituire entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato del provvedimento, il tesserino di riconoscimento, le dotazioni, gli accessori e l'abbigliamento affidatogli in comodato d'uso. In caso di smarrimento, dovrà essere presentata copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le Autorità Competenti.

Articolo 4 - Struttura del Gruppo Comunale

1.   Gli Organi del Gruppo Comunale sono:
-      L'Assemblea;
-      Il Comitato Operativo.

2.   Le cariche elettive o nominative in base a quanto previsto dal presente regolamento sono:
-     Il Coordinatore;
-     Il Vice Coordinatore;
-     I Capi Squadra;
-     Il Segretario Operativo;
-     Il Vice Segretario Operativo.

3.   Il Gruppo è composto da:
-     Volontari in Prova;
-     Volontari Effettivi;
-     Volontari Onorari.

Articolo 5 - L'Assemblea

1.   L'Assemblea è l'organo decisionale del Gruppo Comunale, è composta dai Volontari Effettivi ed è presieduta dal Coordinatore o dal Vice Coordinatore in caso di assenza o impedimento del Coordinatore.

2.   L'Assemblea:
-    elegge il Coordinatore;
-    approva il programma annuale di lavoro predisposto dal Comitato Operativo;
-    approva le proposte di organizzazione interna e operativa elaborate dal Comitato Operativo;
-    vota le eventuali mozioni di sfiducia presentate nei confronti del Coordinatore.

3.   Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.

4.   Le riunioni dell'Assemblea possono avvenire in via ordinaria o straordinaria.
      -   Riunione ordinaria
           Viene convocata almeno una volta all'anno per approvare il programma annuale predisposto dal Comitato Operativo e proporlo al Dirigente della struttura di protezione civile comunale e per procedere all'eventuale elezione delle cariche in scadenza.
           La convocazione della riunione ordinaria avviene mediante avviso affisso alla bacheca della sede del Gruppo e lettera personale di convocazione inviata anche a mezzo di posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
      -   Riunione straordinaria
           Viene convocata, secondo le modalità sopra descritte per la riunione ordinaria, quando il Coordinatore, consultato il Comitato Operativo ne ravvisi la necessità per importanti motivi oppure su richiesta presentata al Coordinatore stesso da almeno un terzo dei componenti con diritto di voto o dal Dirigente della struttura di protezione civile comunale.

5.   Il Coordinatore è tenuto ad inviare per conoscenza alla struttura di protezione civile comunale, copia delle convocazioni delle riunioni ordinarie e straordinarie.

6.    Deliberazioni
       Le Deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice.
       In Prima Convocazione l'Assemblea può deliberare se è presente almeno un terzo dei componenti fermo restando il quorum della metà più uno degli aventi diritto previsto per l'elezione delle cariche e per l'eventuale mozione di sfiducia.
       Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
        Le votazioni si effettuano in genere in modo palese.
        Il voto segreto è obbligatorio per le elezioni del Coordinatore ed ogni qualvolta lo decida, su richiesta di anche un solo dei componenti, l'Assemblea a maggioranza.
        Durante ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte del Segretario Operativo recante l'elencazione dei presenti, gli argomenti trattati e l'esito delle deliberazioni. Il verbale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea alla fine della seduta e quindi sottoscritto dal Coordinatore o dal Vice Coordinatore in caso di assenza o impedimento del Coordinatore e dal Segretario Operativo.
        Per la partecipazione alle Assemblee è ammessa la delega scritta nel numero massimo di due deleghe per ciascun volontario effettivo. La delega è ammessa anche per l'elezione del Coordinatore.
         Copia dei verbali delle deliberazioni, viene trasmessa, a cura del Coordinatore, alla struttura di protezione civile comunale.

7. Elezioni Coordinatore
    Per eleggere il Coordinatore del Gruppo l'Assemblea deve essere costituita da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
    Possono candidarsi i Volontari Effettivi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. Il Coordinatore è eleggibile per un massimo di due volte consecutive.
    Viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di consensi. In caso di parità di voti si procede subito al ballottaggio.
     Le operazioni di candidatura, votazione e scrutinio sono seguite da un'apposita Commissione Elettorale composta da due scrutatori e un Presidente scelti dall'Assemblea tra i Volontari Effettivi.
     Il Coordinatore eletto nomina il Vice Coordinatore, uno o più Capi Squadra ed il Segretario Operativo.
     L'elezione viene ratificata dal dirigente della struttura di protezione civile comunale, con determina dirigenziale.

Articolo 6 - Il Comitato Operativo

1.   Il Comitato Operativo è l'Organo esecutivo e di gestione operativa del Gruppo ed è composto da:
-    Coordinatore;
-    Vice Coordinatore;
-    Capi Squadra;
-    Segretario Operativo;
-    Vice Segretario Operativo.
Tali cariche sono nominative e decorrono con mandato corrispondente a quello del Coordinatore salvo quanto previsto in caso di dimissioni anticipate, decadenza o revoca del Coordinatore stesso.

2.   Il Comitato Operativo sovrintende alle decisioni di natura organizzativa ed esercita funzioni propositive e consultive nei confronti della Commissione Esaminatrice.

3.   Le decisioni del Comitato Operativo, presieduto dal Coordinatore o dal Vice Coordinatore, vengono assunte a maggioranza semplice, presente la metà più uno dei componenti.

4.   Le riunioni avvengono ordinariamente all'inizio di ogni mese, su convocazione del Coordinatore, data con cinque giorni di preavviso tramite avviso personale a mezzo di posta elettronica.

5.   In caso di necessità il Coordinatore può convocare il Comitato Operativo anche senza il prescritto preavviso. Egli è comunque tenuto a convocarlo entro dieci giorni dalla richiesta, qualora tre componenti dello stesso ne facciano richiesta.

6.   In particolare spettano al Comitato Operativo:
-     la predisposizione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
-     la stesura del programma operativo annuale da presentare all'assemblea;
-     la proposizione di provvedimenti disciplinari alla commissione esaminatrice;
-     l'elaborazione delle proposte di organizzazione interna e operativa da sottoporre all'assemblea.

7.   Alle riunioni del Comitato Operativo possono partecipare, su invito, i Volontari Effettivi, quelli in Prova e quelli Onorari del Gruppo.

8.   Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con l'elencazione dei presenti, degli argomenti trattati nell'ambito delle proprie competenze, firmato dal Coordinatore e dal Segretario Operativo. Copia del verbale, è trasmessa a cura del Coordinatore, alla struttura di protezione civile comunale.

Articolo 7 - Il Coordinatore

1.   Il Coordinatore è eletto, per un massimo di due volte consecutive, con mandato triennale, dall'Assemblea fra i Volontari Effettivi.

2.   Le attività che competono al Coordinatore sono:
-     nominare il Vice Coordinatore, i Capi Squadra, il Segretario Operativo ed il Vice Segretario Operativo;
-     presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Operativo;
-     rappresentare il Gruppo in occasione di ricorrenze o manifestazioni istituzionali;
-     essere membro della Commissione Esaminatrice;
-     svolgere attività di raccordo tra il Gruppo Comunale, l'Assessorato alla Protezione Civile e l'Area Protezione Civile;
-     coordinare le gestione operativa di tutti i Volontari del Gruppo, secondo le indicazioni della struttura di protezione civile comunale;
-     assicurare la partecipazione del Gruppo Comunale alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) mediante idonea informazione e formazione sia in tempo ordinario che in emergenza;
-     proporre alla struttura di protezione civile comunale, l'avvio di corsi di formazione teorici e pratici (esercitazioni);
-     sensibilizzare i volontari alla partecipazione ai corsi di aggiornamento e/o di specializzazione, oltre che alle esercitazioni pratiche organizzate in tempo ordinario;
-     individuare i compiti che possono essere assegnati ai singoli volontari a seconda dell'esperienza e della possibilità di ciascuno di essi;
-     comunicare al Dirigente della struttura di protezione civile comunale le esigenze del Gruppo, segnalando eventuali criticità;
-     assicurare il corretto uso dei materiali, dei mezzi, delle dotazioni, nonché dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al Gruppo ed in uso durante le attività;
-     provvedere entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere alla struttura di protezione civile comunale, una relazione sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
3.   La struttura di protezione civile comunale assicura la partecipazione del Coordinatore nelle fasi di pianificazione e organizzazione di tutti gli impegni per i quali è previsto l'impiego dei Volontari del Gruppo.
4.   In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore viene sostituito dal Vice Coordinatore.
5.   In caso di dimissioni del Coordinatore, da presentare all'Assemblea, egli viene sostituito dal Vice Coordinatore per il disbrigo degli affari correnti. Entro un mese dalla data di dimissioni o decadenza del Coordinatore, sarà cura del Vice Coordinatore convocare in riunione straordinaria l'Assemblea per eleggere il nuovo Coordinatore.
6.   Il Coordinatore può inoltre decadere da tale carica anticipatamente rispetto al mandato in caso di:
-     impedimento permanente quale inabilità psicofisica debitamente certificata che comporti la non capacità di assolvere ai propri compiti o l'impossibilità di partecipare attivamente alle attività del Gruppo;
-     sfiducia espressa dall'Assemblea. La presentazione della mozione di sfiducia, motivata in base al non espletamento dei compiti previsti o per gravi inadempienze può essere sottoscritta dai due quinti dei componenti dell'Assemblea. L'approvazione della mozione deve avvenire a seguito di convocazione di Assemblea costituita da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
-     compimento dell'80° anno di età con perdita della qualifica di Volontario Effettivo e passaggio a Volontario Onorario di cui al successivo articolo 12;
-     provvedimento motivato di revoca, a mezzo di determinazione dirigenziale della struttura di protezione civile comunale.
7.   Per la garanzia dell'assolvimento delle procedure di pianificazione di Protezione Civile e per garantire la continuità della risposta operativa agli eventi, il Comitato Operativo nominato dal Coordinatore dimissionario o decaduto mantiene le proprie funzioni fino ad elezione del nuovo Coordinatore.

Articolo 8 - Il Vice Coordinatore

1.   Il Vice Coordinatore del Gruppo è nominato dal Coordinatore fra i Volontari Effettivi.

2.   Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle funzioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 9 - Il Capo Squadra

1.   I Capi Squadra vengono nominati dal Coordinatore fra i Volontari Effettivi.

2.   I Capi Squadra hanno il compito di garantire le turnazioni di pronta reperibilità e coordinare i Volontari loro assegnati.

Articolo 10 - Il Segretario Operativo

1.   Il Segretario Operativo viene nominato dal Coordinatore fra i Volontari Effettivi.

2.   Il Segretario Operativo su mandato del Coordinatore convoca il Comitato Operativo e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni del Comitato Operativo e dell'Assemblea, aggiorna gli elenchi dei Volontari, supportando il Coordinatore nella pianificazione dei servizi e delle attività programmate del Gruppo, tiene i rapporti con l'ufficio volontariato della struttura di protezione civile comunale per le esigenze connesse alla gestione amministrativa degli iscritti. Coordina gli eventuali volontari ad esso assegnati in caso di assenza o impedimento dei Capi Squadra.

Articolo 11 - Il Vice Segretario Operativo

1.   Il Vice Segretario Operativo viene nominato dal Coordinatore fra i Volontari Effettivi.

2.   Coadiuva il Segretario Operativo nello svolgimento delle funzioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 12 - Volontari Onorari

1.   I Volontari Effettivi che siano stati valutati non più idonei in base alla visita medica e coloro che hanno compiuto l'80° anno di età perdono la qualifica di Volontari Effettivi e divengono Volontari Onorari. I Volontari Onorari sono tenuti a restituire le dotazioni e l'abbigliamento in loro possesso. I Volontari Onorari possono partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola ma senza diritto di voto e non possono effettuare alcun tipo di attività operativa interna, esterna o gestionale.

2.   Inoltre possono partecipare in qualità di uditori, a tutte le attività formative, a carattere esclusivamente teorico e alle attività informative, quali conferenze, convegni e seminari.

Articolo 13 - Volontari in Prova

1.   Tutti gli aspiranti Volontari ammessi al Gruppo con determinazione del Dirigente, prima di acquisire la qualifica di Volontari Effettivi acquisiscono la qualifica temporanea di Volontari in Prova per un periodo massimo di 6 mesi, al termine del quale, il Dirigente, sentito il Comitato Operativo del Gruppo, valuterà la qualità dell'operato prestato dal Volontario in Prova e definirà con ulteriore determinazione, comunicata all'interessato:
-     l'acquisizione della qualifica di Volontario Effettivo;
-     l'inidoneità all'attività di Volontario di Protezione Civile.

2.   I Volontari in Prova durante il servizio dovranno sempre essere affiancati a Volontari Effettivi. Inoltre potranno partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola, ma non di voto.

Articolo 14 - Coordinatore Emerito

1.   Il Volontario Effettivo che ha ricoperto l'incarico di Coordinatore ed è divenuto successivamente Volontario Onorario potrà, con determinazione del Dirigente della struttura di protezione civile comunale, essere nominato Coordinatore Emerito.

2.   Il Coordinatore Emerito potrà fornire un sostegno al Gruppo mettendo a disposizione del Gruppo stesso tutte le esperienze maturate nel corso dei servizi svolti, ma non potrà espletare alcun tipo di attività operativa interna, esterna o gestionale, come previsto dal precedente articolo 12.

3.   Può altresì partecipare in qualità di uditore, a tutte le attività formative, a carattere esclusivamente teorico e alle attività informative, quali conferenze, convegni e seminari.

Articolo 15 - Formalizzazione delle cariche

1.   Le cariche elette o nominate sono tempestivamente comunicate dal Coordinatore alla struttura di protezione civile comunale che ne prende atto e le formalizza con determina dirigenziale.

2.   Annualmente, con determinazione dirigenziale, viene aggiornata l'organizzazione del Gruppo.

Articolo 16 - Attività

1.   Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino viene impiegato nelle attività proprie della Protezione Civile ossia previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze.

2.   In particolare nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione il Gruppo comunale supporta la struttura di protezione civile comunale nell'attività di:
-    partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione del piano comunale di protezione civile con forme e modalità da concordare con la struttura di protezione civile comunale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
-    informazione preventiva alla popolazione;
-    informazione e sensibilizzazione sui temi di Protezione Civile;
-    supporto in occasione di eventi a rilevante impatto locale;
-    monitoraggio e ricognizione del territorio con riferimento ai rischi individuati nel piano comunale di protezione civile con particolare riguardo agli ambiti fluviali e collinari.

3.   Per quanto attiene invece l'attività di gestione e superamento delle emergenze, il Gruppo comunale è impegnato in attività quali:
-     interventi di assistenza alla popolazione sia di tipo operativo che logistico;
-     allestimenti di carattere tecnico
-     logistico;
-     presidio e monitoraggio del territorio;
-     attività specifiche connesse a formazione specialistica conseguita.

4.   Il Coordinatore relazionerà alla struttura di protezione civile comunale sull'esito delle attività svolte dal Gruppo.

5.   Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia al piano comunale di protezione civile e alle specifiche disposizioni normative, regolamentari, agli indirizzi e direttive che regolano il volontariato di protezione civile.

Articolo 17 - Diritti dei Volontari

1.   I Volontari Effettivi hanno diritto:
-    a partecipare alle attività promosse dal gruppo;
-    a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
-    ad accedere alle cariche associative;
-    a fregiarsi delle insegne del gruppo;
-    a partecipare ad esercitazioni o corsi promossi dalla Città di Torino o dal Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, nonché dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento, previa autorizzazione del Dirigente della struttura di protezione civile comunale.

2.   I Volontari in Prova hanno diritto:
-    a partecipare, affiancati a Volontari Effettivi, alle attività promosse dal gruppo;
-    a partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola, ma non di voto.
-    a partecipare, sempre affiancati a Volontari Effettivi, ad esercitazioni o corsi promossi dalla Città di Torino o dal Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, nonché dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento, previa autorizzazione del Dirigente della struttura di protezione civile comunale.

3.   I Volontari Onorari hanno diritto:
-    a partecipare alle Assemblee, con diritto di parola, ma senza diritto di voto;
-    a partecipare in qualità di uditori, a tutte le attività formative a carattere esclusivamente teorico e alle attività informative, quali conferenze, convegni e seminari.

Articolo 18 - Attivazione del Gruppo - Doveri dei Volontari

1.   Il Gruppo Comunale opera svolgendo attività ordinarie e attività operative.

2.   Gli appartenenti al Gruppo Comunale vengono attivati attraverso il Coordinatore/Vice Coordinatore, con comunicazione del Dirigente della struttura di protezione civile comunale, in funzione delle esigenze di protezione civile, secondo le procedure ed i compiti individuati dal Piano di Protezione Civile.

3.   Per interventi esterni al territorio comunale, il Gruppo dovrà essere attivato con comunicazione del Dirigente della struttura di protezione civile comunale, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato.

4.   Attività ordinarie: Riunioni periodiche compresi momenti formativi a carattere teorico e pratico svolti all'interno della sede, programmi periodici di manutenzione ordinaria e/o verifica funzionalità mezzi e attrezzature, verifica fabbisogni.

5.   Attività operative: tutte le attività non rientranti nelle attività ordinarie.

6.   I volontari Effettivi ed i Volontari in Prova, sono tenuti:
-    a concorrere allo svolgimento delle attività ordinarie per un minimo di 15 ore al mese;
-    a garantire l'effettuazione, qualora richiesta dalla struttura di protezione civile comunale, di almeno un'attività operativa al mese;
-    a non sospendere la partecipazione alle attività operative per un periodo non superiore a 3 mesi se non per cause giustificabili e documentabili che vanno comunicate per iscritto alla struttura di protezione civile comunale;
-    a garantire la propria pronta disponibilità nelle turnazioni di reperibilità programmate;
-    ad avere cura dell'abbigliamento tecnico assegnato ed indossarlo in modo decoroso;
-    ad indossare la divisa indicata di volta in volta dal referente dell'attività, integrandola, a scopo protettivo, con le dotazioni di sicurezza previste dalla legge;
-    ad impegnarsi al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli;
-    a mantenere un comportamento leale, corretto e dignitoso nei confronti degli altri volontari e della cittadinanza durante gli interventi, le manifestazioni e le esercitazioni;
-    a non rilasciare dichiarazioni che possano nuocere al prestigio ed all'immagine del Gruppo e dell'Amministrazione comunale e ad astenersi dal fornire ai mezzi di comunicazione qualunque informazione attinente il contesto organizzativo, ovvero nell'ambito delle attività svolte, al di fuori dei casi di preventiva autorizzazione da parte della struttura di protezione civile comunale;
-    a rispettare le indicazioni ricevute dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore, dai Capi Squadra, dal Segretario Operativo, dal Vice Segretario Operativo e dal personale della struttura di protezione civile comunale.

7.   L'inadempienza ai predetti obblighi potrà comportare l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

Articolo 19 - Garanzie a tutela dei Volontari Effettivi e In Prova

1.   Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", al Volontario Effettivo e al Volontario in Prova vengono date debite coperture assicurative, mediante polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale (con oneri a proprio carico), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nonché, qualora regolarmente autorizzati e spettanti, i benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1/2018.

Articolo 20 - Formazione e addestramento

1.   I Volontari in Prova ed i Volontari Effettivi sono formati e addestrati a cura e spese del Comune, tramite le strutture operative dell'Ente stesso, Corpi tecnici istituzionali e/o organizzazioni di volontariato specialistiche. I Volontari in Prova ed i Volontari Effettivi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e addestramento, così come alle esercitazioni di protezione civile organizzate dal Comune di Torino o da altri Enti e Amministrazioni, previa acquisizione dell'autorizzazione e attivazione da parte della struttura di protezione civile comunale.

2.   Il Gruppo Comunale ha la facoltà di organizzare in modo autonomo e diretto specifici momenti formativi e di studio, previa comunicazione delle attività alla struttura di protezione civile comunale, da parte del Coordinatore.

Articolo 21 - Commissione Esaminatrice

1.   Viene costituita una Commissione Esaminatrice così composta:
-     il Dirigente della struttura di protezione civile comunale;
-     un funzionario e un addetto dell'ufficio volontariato dell'Area Protezione Civile, nominati con determinazione del Dirigente della struttura di protezione civile comunale;
-     il Coordinatore del Gruppo Comunale ed il Vice Coordinatore.

2.   La Commissione assolve ai seguenti compiti:
-     valuta l'idoneità degli aspiranti volontari che hanno presentato domanda di ammissione al Gruppo;
-     assume i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 22.

3.   La Commissione Esaminatrice svolge funzioni di valutazione e selezione ed è l'organo di disciplina del Gruppo Comunale dei Volontari.

4.   Le mansioni di segretario della Commissione sono espletate dall'addetto dell'ufficio volontariato della struttura di protezione civile comunale.

5.   I verbali della commissione determineranno l'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Dirigente della struttura di protezione civile comunale.

Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari

1.   Il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Comitato Operativo sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

2.   L'accettazione ed il rispetto del regolamento stesso condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale.
All'uopo ad ogni aspirante volontario viene consegnata una copia del Regolamento vigente.

3.   La Commissione Esaminatrice è l'organo di disciplina del Gruppo e pertanto emana i provvedimenti disciplinari.

4.   Provvedimento disciplinare - iter procedurale
      Il mancato rispetto dell'articolo 18, riscontrato dal Coordinatore o segnalato dalla struttura di protezione civile comunale, comporta l'avvio dell'iter sotto descritto.
      L'iter procedurale si articola nelle seguenti fasi:
      -    segnalazione da parte del Coordinatore o di un membro del Comitato Operativo, alla Commissione Esaminatrice;
      -    convocazione ed ascolto dell'interessato, il quale può produrre memorie e/o documenti scritti;
      -    decisione da parte della Commissione Esaminatrice entro 30 giorni dalla convocazione e comunicazione scritta all'interessato.

5.   I provvedimenti, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione sono:
-    richiamo scritto;
-    sospensione a tempo determinato;
-    esclusione.

6.   I provvedimenti vengono decisi e comunicati dalla commissione esaminatrice e ratificati con determina dirigenziale.

7.   Le decisioni della commissione esaminatrice sono inappellabili eccetto l'esclusione per la quale è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Articolo 23 - Rapporti con il Coordinamento Territoriale

1.   Le modalità di impiego dei volontari del Gruppo nell'ambito del Coordinamento Territoriale del volontariato di Protezione Civile di Torino, saranno oggetto di formale definizione da parte del Dirigente della struttura di protezione civile, d'intesa con il Coordinatore del Gruppo Comunale e del referente del Coordinamento Territoriale.

Articolo 24 - Disposizioni finali e norme di rinvio

1.   Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Protezione Civile, disciplina degli enti del terzo settore ed al Codice Civile.

2.   Sono abrogati:
-     il Bando pubblico per la selezione di volontari da iscrivere nel Gruppo Comunale datato 1 settembre 2006 e la relativa modulistica;
-     i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 del Regolamento Comunale di Protezione Civile n. 364.

3.   Il comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento Comunale di Protezione Civile n. 364, è sostituito dal seguente: "Il funzionamento del Gruppo è disciplinato dal Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino n. __".

Articolo 25 - Entrata in vigore

1.   Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.