N. 383

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE EFFETTUATO CON VELOCIPEDI E MOTOCARROZZETTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2018 (mecc. 2018 03349/069) IE - esecutiva dal 22 ottobre 2018.

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INDICE

CAPO I - SERVIZIO COMPLEMENTARE E/O INTEGRATIVO DI QUELLO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Numero dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente
Articolo 3 - Disposizioni generali
Articolo 4 - Rilascio dell'autorizzazione - Soggetti
Articolo 5 - Requisiti di idoneità professionale
Articolo 6 - Cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni
Articolo 7 - Requisiti specifici per i conducenti di velocipedi
Articolo 8 - Rilascio dell'autorizzazione - Oggetto
Articolo 9 - Durata dell'autorizzazione
Articolo 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione
Articolo 11 - Inizio del servizio
Articolo 12 - Sostituti e collaboratori familiari
Articolo 13 - Caratteristiche dei velocipedi - Verifica e revisione
Articolo 14 - Caratteristiche delle motocarrozzette - Verifica e revisione
Articolo 15 - Sostituzione del veicolo
Articolo 16 - Revoca dell'autorizzazione
Articolo 17 - Obblighi dei conducenti
Articolo 18 - Divieti per i conducenti
CAPO II - SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Numero dei veicoli da adibire al servizio di tipo turistico-ricreativo
Articolo 21 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 22 - Revoca dell'autorizzazione
Articolo 23 - Rinvio
CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Articolo 24 - Targa di riconoscimento
Articolo 25 - Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità
Articolo 26 - Responsabilità nell'esercizio dell'attività
Articolo 27 - Sanzioni
Articolo 28 - Disposizioni finali

Allegato A
Allegato B
Allegato C


CAPO I - SERVIZIO COMPLEMENTARE E/O INTEGRATIVO DI QUELLO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.   Il presente Capo si applica all'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con:
a)   velocipedi a tre o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
b)   motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria.

2.   Il servizio di noleggio effettuato con velocipedi e motocarrozzette si rivolge all'utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio presso la rimessa del vettore ed è svolto con l'impiego di veicoli conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Articolo 2 - Numero dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente

1.   L'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con velocipedi e motocarrozzette, costituendo servizio pubblico non di linea su strada ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24, è assoggettato a limitazione numerica, in quanto servizio complementare e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, differenziandosi dal servizio di noleggio di autovettura con conducente, per il quale si applica lo specifico Regolamento Comunale.

Articolo 3 - Disposizioni generali

1.   Lo stazionamento del mezzo deve avvenire all'interno di una rimessa situata nel Comune di Torino.

2.   È da intendersi rimessa qualunque luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

3.   Nel caso in cui la rimessa sia destinata al solo stazionamento, la sua idoneità è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita, invece, ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede della ditta intestataria dell'autorizzazione, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla legge al riguardo.

4.   L'inizio di ogni servizio di noleggio con conducente deve avvenire con partenza dal luogo di stazionamento del mezzo, con ritorno al medesimo luogo al termine del servizio.

5.   Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

6.   La prestazione del servizio non è obbligatoria. Tuttavia, atteso che il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

7.   Non è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

8.   È vietata altresì la circolazione sulle strade già vietate ai sensi del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale.

9.   L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

10.  È fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché di tutela dei beni architettonici e ambientali a carico del soggetto autorizzato.

Articolo 4 - Rilascio dell'autorizzazione - Soggetti

1.  Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate, con procedura ad evidenza pubblica, a:
a)   titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i.;
b)   cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c)   consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d)   imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

2.   È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'articolo 7, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione.

3.   Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, è vietata la titolarità di autorizzazioni per noleggio con conducente in capo a persone giuridiche, fatta salva la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 11 agosto 2003, n. 218, che sancisce che le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4.   Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sia stato richiesto da una società (sia di capitali, sia di persone), occorre che:
-    i requisiti di idoneità professionale (possesso della patente di categoria A, o equipollente, certificato di abilitazione professionale KA, o superiore, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 310, comma 2, del Regolamento del Codice della Strada, ed iscrizione al ruolo dei conducenti) siano posseduti dal legale rappresentante, oppure da un soggetto da questo designato ad esercitare o coordinare l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva;
-    i requisiti morali siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal rappresentante legale (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che esercitano e coordinano l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva.

5.   Il richiedente, dovrà allegare alla domanda documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 5 e dovrà rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovanti:
-    luogo e data di nascita del soggetto richiedente;
-    cittadinanza italiana o possesso di valido documento di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) in conformità alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, con indicazione dei dati relativi al titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
-    residenza o domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione;
-    sede dell'impresa, che deve essere nel Comune di Torino;
-    ubicazione della rimessa, che deve essere nel Comune di Torino;
-    codice fiscale/partita IVA;
-    denominazione e/o ragione sociale;
-    di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea istituito presso la Provincia;
-    la proprietà o la disponibilità in leasing del/i veicolo/i da adibire al servizio e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione per la R.C. derivante dalla circolazione del/dei veicolo/i stesso/i con massimali che non potranno essere inferiori agli importi minimi di copertura previsti dai massimali di garanzia stabiliti dalla normativa vigente per gli autoveicoli, sia per i danni alle persone, sia per i danni alle cose;
-   di non trovarsi nelle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

6.   Il Comune, prima di rilasciare l'autorizzazione, verificherà la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

7.   Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente.

Articolo 5 - Requisiti di idoneità professionale

1.   Costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività del servizio di noleggio con conducente, l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A..

2.   L'iscrizione nel ruolo è altresì indispensabile per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, anche in qualità di collaboratore familiare del titolare dell'autorizzazione o di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. Tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali e, se dipendenti o collaboratori familiari, il titolare dell'autorizzazione dovrà garantirne, sotto la propria esclusiva responsabilità, la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali.

3.   Gli interessati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con motocarrozzette devono essere:
-    in possesso della patente di guida categoria A o equipollente;
-    in possesso del certificato di abilitazione professionale (cosiddetto CAP) di tipo KA o superiore, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 310, comma 2, del Regolamento del Codice della Strada.

4.   Gli interessati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con velocipedi devono essere in possesso della patente di guida.

Articolo 6 - Cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni

1.   Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a)   hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b)   hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c)   hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d)   risultano sottoposti con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione personali previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero risultano sottoposti a procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria competente;
e)   risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.   In caso di inidoneità morale, il requisito di idoneità risulta soddisfatto quando il richiedente ottiene la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3.   Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale del 23 febbraio 1995, n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della stessa legge.

4.   Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
a)   l'essere incorso in un provvedimento di revoca o di decadenza di una precedente autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente da parte del Comune di Torino, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b)   l'aver trasferito un'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Articolo 7 - Requisiti specifici per i conducenti di velocipedi

1.   I conducenti dei velocipedi adibiti a servizio di noleggio, ivi compresi i titolari di autorizzazione se conducono personalmente il veicolo, devono essere in possesso di:
-    età non inferiore a 21 anni;
-    iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A.;
-    patente di guida in corso di validità;
-    certificato medico legale di idoneità specifica all'attività di conducente di veicoli per servizio pubblico di trasporto non di linea "noleggio con conducente", dal quale deve risultare che il soggetto esaminato non è affetto da infermità o patologie tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
-    certificato, con validità di dodici mesi e rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, di idoneità a svolgere attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare.

Articolo 8 - Rilascio dell'autorizzazione - Oggetto

1.   Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente Regolamento sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2.   Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3.   Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso:
a)   assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate;
b)   non abbia trasferito nei cinque anni precedenti alcuna autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente;
c)   non sia titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi.

Articolo 9 - Durata dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione comunale per l'esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e periodicamente il Comune potrà effettuare delle verifiche in capo ai titolari sulla sussistenza dei requisiti del rilascio. Nel caso in cui si accerti il venir meno degli stessi, disporrà la revoca dell'autorizzazione della quale verrà data comunicazione a tutti i soggetti interessati.

2.   In ogni caso, il soggetto autorizzato ad effettuare il servizio di noleggio di velocipede con conducente, se conduce personalmente il veicolo, è tenuto a produrre all'Ufficio comunale competente il proprio certificato medico di abilitazione di cui all'ultimo alinea del precedente articolo 7 con cadenza annuale.

3.   È comunque fatto obbligo ai soggetti autorizzati di segnalare all'Ufficio comunale competente il venir meno dei requisiti necessari.

Articolo 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente Regolamento è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a soggetto designato dallo stesso in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

2.   Il trasferimento dell'autorizzazione è consentito solo quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a)   sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b)   abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c)   abbia cessato definitivamente l'attività (dimostrando con documentazione la chiusura effettiva dell'impresa);
d)   sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3.   L'inabilità o inidoneità al servizio deve essere attestata con certificato rilasciato dalla Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino". Ferma restando l'immediata cessazione dal servizio, i titoli autorizzativi devono essere consegnati tempestivamente al competente Ufficio del Comune. Il trasferimento della titolarità deve essere richiesto entro un anno dalla data di rilascio del certificato di inabilità o inidoneità, a pena di decadenza dall'autorizzazione.

4.   In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, in assenza di opposizione da parte degli altri eredi di pari titolo, purchè in possesso dei requisiti prescritti, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata.

5.   Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non potrà richiederne o riceverne per trasferimento un'altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

6.   Qualora subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi. Entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti.

7.   Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente comma, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali.

8.   Scaduto il biennio senza che l'erede dimostri il possesso dei suddetti requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altro soggetto e verrà dichiarata decaduta dal Comune di Torino.

Articolo 11 - Inizio del servizio

1.   Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio della stessa.

2.   Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3.   Qualora il mancato inizio non sia imputabile all'interessato, ma dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, il termine sopra indicato potrà, previa motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo.

4.   Ogni veicolo, prima di essere ammesso al servizio, deve essere esaminato dalla Polizia Municipale, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune e dalla normativa sulla circolazione stradale.

5.   Concluso l'iter formale, il Comune predispone l'autorizzazione che deve essere sempre tenuta a disposizione sul veicolo ed esibita su richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.

6.   Nel caso di cessazione o di sospensione temporanea di un'autorizzazione per qualunque causa, la stessa dovrà essere tempestivamente restituita al Comune. L'autorizzazione sarà trattenuta per tutto il periodo della sospensione.

Articolo 12 - Sostituti e collaboratori familiari

1.   I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente Regolamento possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e, in caso di conduzione di velocipedi, in possesso dei requisiti fisici prescritti dal precedente articolo 7.

2.   I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente Regolamento possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e, in caso di conduzione di velocipedi, in possesso dei requisiti fisici prescritti dal precedente articolo 7. Questa eventualità deve essere comunicata al Comune affinché, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, si proceda all'annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 13 - Caratteristiche dei velocipedi - Verifica e revisione

1.   I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di velocipedi a più ruote devono essere in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da parte del costruttore, che certifichi la sussistenza delle caratteristiche costruttive e funzionali e dei dispositivi di equipaggiamento previsti dall'articolo 68 del Codice della Strada.

2.   Le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente sono riportate nel Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e nelle norme tecniche EN in corso di validità.

3.   Prima dell'ammissione in servizio, i veicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale che è tenuta ad accertare la rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui all'articolo 223 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e a quelle contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4.   I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di velocipedi a più ruote devono portare una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Torino, come da Allegato B al presente Regolamento.

5.   Ove il veicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione sino ad avvenuto ripristino dell'efficienza o sostituzione del veicolo.

6.   I veicoli possono riportare, esclusivamente nella parte posteriore, scritte pubblicitarie, da realizzare, previo assolvimento degli oneri di legge e regolamentari, tramite pannello/pellicola autoadesiva nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Articolo 14 - Caratteristiche delle motocarrozzette - Verifica e revisione

1.   Le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:
a)   una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Torino, come da Allegato C al presente Regolamento;
b)   all'interno sul parabrezza ed in modo ben visibile all'utente un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2.   Le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotate di contachilometri generale e parziale. In caso di guasto devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, il cliente e il competente Ufficio comunale devono essere informati.

3.   Prima dell'ammissione in servizio, i veicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli stessi alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

4.   Ogni qualvolta la Polizia Municipale rilevi che una motocarrozzetta non risponda più ai requisiti richiesti per il rilascio della carta di circolazione, dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia al competente Ufficio comunale per l'aggiornamento dell'anagrafe delle autorizzazioni.

5.   Ove il veicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto ripristino dell'efficienza o sostituzione del veicolo.

6.   I veicoli possono riportare, esclusivamente nella parte posteriore, scritte pubblicitarie, da realizzare, previo assolvimento degli oneri di legge e regolamentari, tramite pannello/pellicola autoadesiva nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Articolo 15 - Sostituzione del veicolo

1.   Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può sostituire il veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche richieste per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi a cura della Polizia Municipale, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente.

2.   Conseguentemente, il competente Servizio della Città autorizza la suddetta sostituzione rilasciando al titolare apposito documento da tenere a disposizione nel veicolo.

Articolo 16 - Revoca dell'autorizzazione

1.   L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
-    quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
-    quando il titolare perda i requisiti morali;
-    quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
-    quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 12 mesi continuativi senza giustificato motivo.

2.   Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 17 - Obblighi dei conducenti

1.   Nell'esercizio della propria attività, il conducente del veicolo ha l'obbligo di:
a)   presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
b)   consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente sul veicolo;
c)   rilasciare al cliente la ricevuta o fattura attestanti il prezzo pagato per il trasporto, nel rispetto della normativa fiscale;
d)   comunicare al competente Ufficio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
e)   in caso di conduzione di motocarrozzette, indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche;
f)   in caso di conduzione di velocipedi è fatto obbligo di indossare pantaloni o pantaloncini non sgambati e un capo di vestiario che copra interamente il busto e le spalle;
g)   non è consentito apporre forme di pubblicità ai componenti dell'abbigliamento;
h)   consentire il trasporto di animali da compagnia, nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale.

Articolo 18 - Divieti per i conducenti

1.   Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:
a)   interrompere la corsa di propria iniziativa o deviare dal percorso concordato, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b)   negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche del veicolo;
c)   fumare o mangiare durante la corsa.

CAPO II - SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO

Articolo 19 - Ambito di applicazione

1.   Il presente Capo si applica all'esercizio del servizio di trasporto di persone di tipo turistico-ricreativo effettuato esclusivamente su percorsi predefiniti all'interno delle parti storico ambientali significative del territorio cittadino indicate nell'allegato A con:
a)   velocipedi a tre o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
b)   motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria, a motore elettrico.

2.   Le tariffe, rapportate ad ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre le tabelle con le tariffe applicate nelle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco ed inglese.

3.   La prestazione del servizio non è obbligatoria. Tuttavia, atteso che il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

4.   Non è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

5.   È vietata altresì la circolazione sulle strade vietate ai sensi del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale.

6.   L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

7.   È fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché di tutela dei beni architettonici e ambientali a carico del soggetto autorizzato.

Articolo 20 - Numero dei veicoli da adibire al servizio di tipo turistico-ricreativo

1.   L'esercizio del servizio di cui al presente capo, in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non concorre al fabbisogno teorico di offerta per l'esercizio di servizi pubblici non di linea effettuato su strada, definito dalla Città Metropolitana di Torino.

2.   Per il calcolo del fabbisogno nell'ambito cittadino di veicoli da adibire a tale servizio, il contingente numerico cumulativo di velocipedi (2/3) e motocarrozzette (1/3) necessario al fabbisogno nell'ambito cittadino è determinato, ogni tre anni, con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla "popolazione turistica mediamente presente al giorno nel Comune", così come desunto dalle rilevazioni relative all'anno precedente a quello di calcolo dell'Osservatorio Turistico Regionale, con la seguente formula:
N = [( Presenze turistiche annue / 6000 ) + (Sup./50) + 1] * Fa * Fb * Fc + Fd
                        365
in cui:
N = fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio nel Comune;
Fa = fattore collettivo per l'ambito territoriale: coefficiente pari a 1,20;
Fb = fattore correttivo offerta servizi di trasporto pubblico: coefficiente pari a 0,70;
Fc = fattore correttivo per la presenza nel Comune di strutture ospedaliere: coefficiente pari a 1,10;
Fd = fattore aggiuntivo per intensità dei movimenti turistici, di cura di soggiorno e di lavoro: coefficiente pari a 12.
Il Valore Finale Teorico N dovrà essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Articolo 21 - Rilascio dell'autorizzazione

1.   L'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a cura del competente Servizio della Città.

2.   Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo possono essere rilasciate, con procedura ad evidenza pubblica, a titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., e agli imprenditori privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

3.   Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sia stato richiesto da una società (sia di capitali, sia di persone), occorre che:
-    i requisiti di idoneità professionale siano posseduti dal legale rappresentante, oppure da un soggetto da questo designato ad esercitare o coordinare l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva;
-    i requisiti morali siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal rappresentante legale (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che esercitano e coordinano l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva.

4.   Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è altresì subordinato alla indicazione, da parte del richiedente, del luogo di stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza, per il quale dovrà essere preventivamente acquisito, ed allegato all'istanza di partecipazione al bando, dai competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale apposito nulla osta al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.

5.   In ogni caso, sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra zona previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 22 - Revoca dell'autorizzazione

1.   L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
-    quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
-    quando il titolare perda i requisiti morali;
-    quando venga accertato che il titolare abbia esercitato il servizio che per le modalità di svolgimento integra la fattispecie del servizio disciplinato dal Capo I del presente Regolamento;
-    quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
-    quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.

2.   Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 23 - Rinvio

1.   Fatte salve le disposizioni speciali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I del presente Regolamento.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 24 - Targa di riconoscimento

1.   La targa recante il numero di autorizzazione comunale, conforme agli allegati B e C del presente Regolamento, sarà fornita, previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato, dopo aver ottenuto la licenza di esercizio.

2.   Detta targa dovrà essere fissata all'esterno, in modo inamovibile, senza poter essere oggetto di oscillazioni durante la marcia, ed applicata in maniera tale che il proprio bordo inferiore non sia al di sotto del paraurti posteriore del veicolo. La stessa deve essere, altresì, posizionata in modo orizzontale e parallelo all'asse stradale senza inclinazioni.

Articolo 25 - Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità

1.   L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare della autorizzazione, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; sulla base delle risultanze di tale verifica, l'Amministrazione potrà poi intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, di sospensione o di pronuncia di decadenza della licenza stessa.

2.   È comunque fatto obbligo al titolare della licenza di comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita - temporanea o permanente - dei requisiti di idoneità.

Articolo 26 - Responsabilità nell'esercizio dell'attività

1.   Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Articolo 27 - Sanzioni

1.   Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00 che sarà applicata secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 28 - Disposizioni finali

1.   Tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente Regolamento postulano un richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e, per quanto applicabili, nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e nel vigente Regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa con conducente.


Allegato A

Allegato_A


Allegato B

                                                           CM. 17 x 10

Allegato_B


Allegato C

                                                            CM. 17 x 10

Allegato_C