N. 382

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018.

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INDICE

Articolo 1 - Fondo per le funzioni tecniche
Articolo 2 - Suddivisione del fondo
Articolo 3 - Criteri di riparto del fondo per i Lavori
Articolo 4 - Criteri di riparto del fondo per Forniture e Servizi
Articolo 5 - Criteri di riduzione del compenso per i Lavori
Articolo 6 - Beneficiari
Articolo 7 - Limitazioni
Articolo 8 - Inadempimento nei Lavori
Articolo 9 - Commissione Tecnica per i Lavori
Articolo 10 - Inadempimento e Commissione Tecnica per Forniture e Servizi
Articolo 11 - Calcolo e corresponsione dell'incentivo
Articolo 12 - Entrata in vigore e applicazioni


Le presenti disposizioni vengono emanate ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e si applicano al personale dipendente nei casi di svolgimento di funzioni tecniche relative a lavori pubblici, forniture e servizi condotti dalla Città.
Pertanto, nel seguito si intende per:
Codice: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Articolo 1 - Fondo per le funzioni tecniche

1.   A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 113 del Codice la Città destina, ad un apposito fondo, risorse finanziarie pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera, un lavoro, servizio o fornitura, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IRAP, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per:
-    attività di programmazione della spesa per investimenti;
-    predisposizione e controllo delle procedure di bando;
-    controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
-    attività di responsabile unico del procedimento;
-    valutazione/verifica preventiva dei progetti;
-    attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
-    attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
-    attività di collaudatore statico ove richiesto;
necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2.    Per i lavori, la percentuale effettiva dell'importo del fondo di cui al comma 1 viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, in rapporto alla complessità dell'opera e alla sua entità, secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:
-    Complessità, determinata in funzione delle tipologie di intervento sotto riportate, a cui si riferisce la maggioranza delle lavorazioni previste nel singolo appalto:
   -    ristrutturazione: coeff. 1,00
   -    restauro conservativo: coeff. 1,00
   -    nuova realizzazione: coeff. 1,00
   -    riqualificazione e bonifica ambientale: coeff. 0,95
   -    recupero e risanamento: coeff. 0,95
   -    adeguamento normativo: coeff. 0,95
   -    completamento: coeff. 0,85
   -    demolizione: coeff. 0,85
   -    manutenzione straordinaria: coeff. 0,80
   -    manutenzione ordinaria: coeff. 0,80
-    Entità, determinata in relazione agli importi a base di gara, articolati per fasce, della singola opera:
   -    importi fino a 2.500.000 Euro: coeff. 1,00
   -    importi oltre a 2.500.000 e sino a 5.000.000 Euro: coeff. 0,98
   -    importi oltre a 5.000.000 e sino a 10.000.000 Euro: coeff. 0,95
   -    importi oltre 10.000.000 Euro: coeff. 0,90.

3.    Concorrono alla formazione del fondo gli interventi di lavori pubblici, previsti dal Codice, che abbiano avuto un'attività progettuale sviluppata ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice e validata come previsto dall'articolo 26 del Codice.
Il presente comma trova applicazione anche nel caso di interventi relativi a concessioni di Lavori Pubblici ovvero finanza di progetto, per la sola quota svolta internamente dai dipendenti incaricati dall'Amministrazione.

4.    La disciplina del regime dell'incentivazione che segue è espressamente da ricondurre alla realizzazione di opere pubbliche e non anche ad attività di pianificazione territoriale.

5.    Per i Servizi e Forniture di importo superiore a 40.000 Euro, la percentuale effettiva dell'importo del fondo di cui al comma 1 viene rideterminata in rapporto all'entità e alla complessità dell'appalto secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:
- Entità, determinata in relazione agli importi a base di gara, articolati per fasce, del singolo appalto:
   -    per importi oltre 40.000 e fino a 1.000.000 Euro coeff. 1,00
   -    per importi oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 Euro coeff. 0,95
   -    per importi oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 Euro coeff. 0,90
   -    per importi oltre 10.000.000 Euro coeff. 0,83
-    Complessità dell'appalto in relazione alla tipologia dell'oggetto:
   -    appalti di servizio di cui all'Allegato IX del Codice coeff. 1,00
   -    appalti di servizi oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione coeff. 1,00
   -    appalti caratterizzati da elementi di particolare complessità procedurale (dialogo competitivo, cartolarizzazione, eccetera) e/o innovazione coeff. 1,00
   -    appalti di servizio diversi coeff. 0,85
   -    appalti di forniture coeff. 0,80.

6.    Costituisce condizione per l'accantonamento del fondo il fatto che le funzioni tecniche siano eseguite in tutto o in parte all'interno dell'Amministrazione ed è riferita ai soli lavori, forniture e servizi effettivamente appaltati.
Per forniture e servizi è altresì condizione, per l'accantonamento, la nomina del direttore dell'esecuzione.

Articolo 2 - Suddivisione del fondo

1.    L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo, calcolato ai sensi dell'articolo l, sono destinate a remunerare, per ciascuna opera, lavoro, fornitura e servizio, le attività di responsabile del procedimento e degli incaricati delle funzioni tecniche espressamente indicate al comma 1 dell'articolo 1, compresi i relativi collaboratori, secondo modalità e criteri che verranno previsti in sede di contrattazione integrativa.

2.    Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato:
a)    all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
b)    all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo;
c)    all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, anche attraverso specifici momenti formativi;
sulla base degli indirizzi di una cabina di regia coordinata dal Direttore della Divisione Personale e Amministrazione, di cui farà parte anche un rappresentante per ogni Divisione Tecnica, un rappresentante della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti e una rappresentanza sindacale delle sigle maggiormente rappresentative all'interno dell'Amministrazione.

3.    L'acquisto di beni, strumenti e tecnologie di cui al precedente punto 2 è destinato a perseguire una maggiore efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, oltre ad una migliore operatività degli Uffici comunali.

4.    Gli importi relativi a procedure per l'acquisto di beni e servizi di cui al comma 2 del presente articolo non generano ulteriore accantonamento dell'incentivo.

Articolo 3 - Criteri di riparto del fondo per i Lavori

1.    I criteri di riparto delle risorse del fondo devono tenere conto:
a)    delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; con riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
b)    dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi previsti dal progetto appaltato;
c)    dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei costi del progetto appaltato, al netto del ribasso di gara.
Il criterio di cui al punto a) sarà definito congiuntamente alle OO.SS. in sede di contrattazione integrativa.

2.    Nel caso di perizia di variante in corso d'opera o per ulteriori lavori, che comportino una maggiore spesa rispetto alla disponibilità del quadro economico complessivo inizialmente approvato, l'incentivo supplementare sarà determinato tenendo conto del solo importo dei lavori suppletivi che abbia superato lo stanziamento del quadro economico iniziale.

3.    Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte, pur concorrendo alla determinazione teorica del fondo, costituiscono economia.

Articolo 4 - Criteri di riparto del fondo per Forniture e Servizi

1.    Il criterio di riparto delle risorse del fondo deve tenere conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con riferimento a quelle effettivamente assunte.

2.    Il criterio sarà definito congiuntamente alle OO.SS. in sede di contrattazione integrativa.

3.    Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte, pur concorrendo alla determinazione teorica del fondo, costituiscono economia.

Articolo 5 - Criteri di riduzione del compenso per i Lavori

1.    Nel caso di incremento del tempo di esecuzione della singola opera, per lavori, rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, per varianti in corso d'opera, il fondo di cui all'articolo 2, comma 1, delle presenti disposizioni viene rideterminato secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:
-    Maggiore tempo fino a + 50% : coeff. 0,98
-    Maggiore tempo tra + 50% e + 75% : coeff. 0,95
-    Maggiore tempo oltre a + 75% : coeff. 0,90

2.    A fronte di un eventuale incremento del tempo di esecuzione rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, ai fini del punto 1, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107, commi 1, 2 e 4, del Codice e ad ulteriori opere affidate in base all'articolo 63, comma 5, ovvero all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice.

3.    Nel caso di incremento del costo di esecuzione della singola opera, rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, per varianti in corso d'opera, il fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento viene rideterminato secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:
-    Maggiore costo fino a + 20% : coeff. 0,98
-    Maggiore costo tra + 20% e + 50% : coeff. 0,95
-    Maggiore costo oltre a + 50% : coeff. 0,90.

4.    A fronte di un eventuale incremento del costo di esecuzione rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, non vengono presi in considerazione, ai fini del punto 3, gli importi delle ulteriori opere affidate in base all'articolo 63, comma 5, ovvero all'articolo 106, commi 1 e 2 del Codice.

Articolo 6 - Beneficiari

1.    L'incentivo è ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento per ogni singola opera, fornitura o servizio, ovvero dal Dirigente. Il personale dell'Area Appalti ed Economato sarà individuato con apposito separato ordine di servizio, anche relativamente alle attività espletate in Centrale di Committenza.

2.    Le modalità e i criteri di riparto tra i beneficiari di cui al punto 1 sono definiti attraverso apposito accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata.

3.    La titolarità del diritto dovrà essere attestata nominativamente per ciascun soggetto da specifici atti di incarico preventivi, secondo le norme vigenti, o da atti dirigenziali e verificata successivamente alla conclusione dell'opera. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, applicando eventuali decurtazioni percentuali in funzione di criteri di ripartizione del fondo.

4.    Il riparto del fondo non trova applicazione per il personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 7 - Limitazioni

1.    Gli incentivi complessivamente liquidati nel corso dell'anno al singolo dipendente, fra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6, anche da diverse Amministrazioni, non potranno comunque superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, anche in rapporto all'effettivo periodo di maturazione dell'incentivo.

2.    Le quote del fondo non erogate ai sensi del comma 1 del presente articolo costituiscono economie per l'Amministrazione.

Articolo 8 - Inadempimento nei Lavori

1.    Il personale ammesso al fondo incentivante, a seguito di verifica tecnica a campione da parte del Servizio Ispettorato Tecnico, che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge, dal Regolamento e dalle norme interne, o che contravvenga agli obblighi di correttezza, di diligenza e di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, qualora ciò abbia costituito danno per l'Amministrazione, fatte salve ulteriori specifiche sanzioni, è soggetto all'esclusione dall'incentivo in misura del:
-    20 % se il pregiudizio all'attività sussiste in modo lieve;
-    50 % se il pregiudizio sussiste in forma non grave;
-    100 % se il pregiudizio sussiste in forma grave.

2.    L'erogazione dell'incentivo è sospesa di diritto nei confronti di quel personale che, indagato per reati contro la Pubblica Amministrazione, evidenzi fondato timore di inadempimento. Costituisce fondato timore di inadempimento, a titolo esemplificativo:
-    presunta indebita percezione di denaro o altra utilità;
-    attività concorrenziali;
-    interessenze con ditte aggiudicatarie.

3.    Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei lavori pubblici, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo afferente i lavori oggetto di condanna, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

4.    I provvedimenti di cui al presente articolo sono applicati in base a provvedimento motivato dalle Commissioni Tecniche di cui al successivo articolo 9.

5.    Le quote non erogate ai sensi del presente articolo costituiscono economie per l'Amministrazione.

Articolo 9 - Commissione Tecnica per i Lavori

l.    Tutte le attività di cui al presente regolamento sono sottoposte a verifica tecnica a campione da parte del Servizio Ispettorato Tecnico, al fine di evidenziare eventuali difformità circa l'applicazione della normativa inerente i lavori pubblici. Qualora vengano accertate gravi inadempienze ai sensi dell'articolo 8, il Servizio Ispettorato Tecnico procederà alla segnalazione del caso alla Commissione Tecnica di cui al presente articolo.

2.    La Commissione Tecnica di cui al precedente articolo 8, comma 4, è costituita da:
-    Direttore di Divisione Servizi Tecnici, con funzioni di Presidente;
-    Direttore di Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile;
-    Direttore di Divisione Infrastrutture e Mobilità;
-    Dirigente Servizio Ispettorato Tecnico o suo delegato;
-    Responsabile del Procedimento per la specifica opera in esame.
Eventuali supplenti sono individuati dal Presidente della Commissione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un Funzionario o Dirigente nominato dal Presidente.

3.    La Commissione è validamente costituita con la presenza di 5 membri, di cui al massimo un supplente, e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

4.    Qualora uno dei componenti la Commissione sia responsabile dell'inesatto adempimento, la Commissione si riunirà prescindendo dalla sua presenza, fatto salvo il numero legale di cui al precedente comma.

5.    Il procedimento inizia d'ufficio, a seguito dei controlli e delle verifiche ispettive da parte dell'Ufficio Ispettivo del Servizio Ispettorato Tecnico, ovvero a seguito di segnalazioni da parte del R.U.P., pervenute alla segreteria della Commissione, nonché dalla conoscenza dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del dipendente. In quest'ultimo caso, il procedimento viene sospeso fino alla definizione del procedimento penale.

6.    Dell'avvio del procedimento deve essere data comunicazione all'interessato, che può intervenire personalmente o farsi rappresentare da un suo delegato, presentare memorie scritte e documenti che la Commissione ha l'obbligo di valutare in quanto pertinenti.

7.    Il procedimento, fatti salvi i casi di sospensione, deve concludersi entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato.

8.    Ogni seduta della Commissione deve essere verbalizzata e tenuta agli atti.

9.    Il dipendente potrà proporre ricorso avverso la decisione, in forma scritta e motivata, al Direttore della Divisione Personale e Amministrazione, entro il termine di 30 giorni.

Articolo 10 - Inadempimento e Commissione Tecnica per Forniture e Servizi

1.    Per le procedure di Forniture e Servizi, i provvedimenti di cui agli articoli 8 e 9 sono affidati a una Commissione Tecnica costituita da:
-    Direttore Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti, o suo delegato;
-    Dirigente Area Appalti ed Economato, o suo delegato;
-    Responsabile Unico del Procedimento per lo specifico Servizio o Fornitura in esame.

2.    La Commissione opera su segnalazione dell'Ufficio Anticorruzione e del Servizio Controlli Interni di regolarità amministrativa.

3.    Per il procedimento si richiama l'articolo 9 commi da 4 a 9.

4.    L'erogazione dell'incentivo è sospesa di diritto nel confronto di quel personale che, indagato per reati contro la Pubblica Amministrazione, evidenzi fondato timore di inadempimento. Costituisce fondato timore di inadempimento, a titolo esemplificativo:
-    presunta indebita percezione di denaro o altra utilità;
-    attività concorrenziali;
-    interessenze con ditte aggiudicatarie.

5.   Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo afferente le prestazioni e i lavori oggetto di condanna, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

6.   I provvedimenti di cui al presente articolo sono applicati in base a provvedimento motivato dalla Commissione Tecnica.

7.   Le quote non erogate ai sensi del presente articolo costituiscono economie per l'Amministrazione.


Articolo 11 - Calcolo e corresponsione dell'incentivo

1.   Per l'esigibilità del fondo di cui all'articolo 2, per lavori e opere, occorre che sia stato redatto, ove ammesso, il Certificato di Regolare Esecuzione; nel qual caso, il riconoscimento dell'incentivo avviene in unica soluzione nella misura del 100%. Nel caso invece di opere soggette a Collaudo, si procederà al riconoscimento di un acconto dell'80% ad avvenuta redazione del certificato di fine lavori e del restante 20% all'emissione del certificato di collaudo delle opere. Per l'esigibilità del fondo di cui all'articolo 2, per forniture e servizi occorre che sia stato redatto il Certificato di Verifica di Conformità; nel qual caso il riconoscimento dell'incentivo avviene in unica soluzione nella misura del 100%.

2.   I conteggi riferiti al punto precedente saranno effettuati, con cadenza annuale, indicativamente nel mese di dicembre per l'attività svolta e portata a compimento nei mesi precedenti, nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 1.

Articolo 12 - Entrata in vigore e applicazioni

1.   La nuova disciplina e i relativi accantonamenti per i Lavori Pubblici trovano applicazione per le attività esperite a far data dal 19 aprile 2016 e per Forniture e Servizi a far data dal 1 gennaio 2018, a seguito della modifica dell'articolo 113 del Codice, introdotto dalla Legge di bilancio 2018.

2.   La nuova disciplina trova altresì applicazione, per quanto compatibile, anche alle opere commissionate ed appaltate dalla Città, a seguito di quanto stabilito in sede di convenzionamento.

3.   Per le attività esperite nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 18 aprile 2016, l'incentivo viene liquidato in coerenza con i disposti dell'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006 nella misura non superiore all'80 per cento del fondo, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IRAP, tenendo conto, ai fini della liquidazione, di quanto previsto dal precedente Regolamento della Città, mentre le quote residue vanno a confluire nella quota parte del 20 per cento riservato all'acquisto di beni e strumentazioni.

4.   Per quanto non previsto nelle presenti norme, si fa rinvio al Codice ed alle disposizioni vigenti in materia.