N. 379

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE AREE SOSTA ATTREZZATE PER ROM E SINTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 aprile 2018 (mecc. 2017 03392/019), esecutiva dal 17 aprile 2018.

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INDICE

 

Articolo 1 - Progressivo superamento Aree di sosta e gestione temporanea

Articolo 2 - Commissione per il rilascio dei nullaosta alla sosta nelle aree attrezzate

Articolo 3 - Organizzazione e funzioni

Articolo 4 - Rappresentanza e partecipazione

Articolo 5 - Requisiti per il nullaosta temporaneo di permanenza nelle aree di sosta

Articolo 6 - Durata e rinnovo del nullaosta temporaneo alla sosta

Articolo 7 - Norme di comportamento all'interno delle aree attrezzate

Articolo 8 - Revoca e/o diniego di rinnovo del nullaosta temporaneo alla sosta

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Insediamenti aree diverse - Criteri applicabili


Articolo 1 - Progressivo superamento Aree di sosta e gestione temporanea

1.   Il Comune di Torino, nell'ambito del Progetto Speciale Campi Nomadi, in coerenza con la strategia nazionale di inclusione dei Rom dei Sinti e dei Caminanti 2012/2020 (attuativa della Comunicazione della Commissione Europea 173/2011), predispone con deliberazione della Giunta Comunale un piano di efficacia triennale per il progressivo superamento delle aree di sosta e degli altri insediamenti irregolari, per garantire le necessarie condizioni di legalità e favorire l'integrazione sociale e percorsi di autonomia (economica, abitativa, educativa) delle famiglie Rom e Sinti.

2.   Il Comune di Torino assicura la gestione temporanea di aree attrezzate per la sosta di Rom e Sinti le cui denominazioni e localizzazioni sono individuate come segue:
-    SANGONE - corso Unione Sovietica n. 655;
-    GERMAGNANO - via Germagnano n. 10;
-    LE ROSE - via Lega n. 50;
-    STRADA AEROPORTO - strada Aeroporto n. 235/25.

3.   La capienza massima, in relazione alla progressiva attuazione del Piano di cui al comma primo, viene definita ed aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale, anche in base ai parametri previsti dalla legge regionale di disciplina dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della necessità di garantire l'unità del nucleo familiare ed in relazione alle condizioni igienico sanitarie o di ordine pubblico.

Articolo 2 - Commissione per il rilascio dei nullaosta alla sosta nelle aree attrezzate

1.   La Commissione per il rilascio dei nullaosta alla sosta nelle aree attrezzate per Rom e Sinti, composta da cinque membri nominati dalla Giunta Comunale, si riunisce di norma ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta sia ritenuta utile la sua convocazione da parte del Presidente o da almeno due dei suoi membri.

2.   La composizione della Commissione è definita dalla deliberazione di Giunta che approva il Progetto Speciale Campi Nomadi e prevede l'adozione di eventuali protocolli di intesa o convenzioni con le Istituzioni preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica o a specifiche materie urbanistiche/ambientali o di sostenibilità e vivibilità territoriale.

3.   La Commissione delibera a maggioranza dei componenti previsti al precedente comma 1.

4.   Nei casi di urgenza o necessità indifferibile, il Presidente, sentito il Dirigente competente per materia, può adottare qualsiasi atto di competenza della Commissione, che va convocata senza indugio per la necessaria ratifica da deliberarsi nella prima seduta utile.

Articolo 3 - Organizzazione e funzioni

1.   La deliberazione che approva il Progetto Speciale Campi Nomadi definisce le responsabilità e le competenze di ogni Direzione, per la gestione ordinaria delle aree di sosta e per l'attuazione delle deliberazioni della Commissione.

2.   L'Ufficio Nomadi del Progetto Speciale Campi Nomadi ha la responsabilità dei progetti di inclusione sociale, svolge attività di informazione e orientamento ai fini dell'applicazione del presente regolamento, svolge le attività amministrative necessarie per il funzionamento della Commissione e cura le segnalazioni alle Direzioni competenti relative agli interventi per la gestione ordinaria delle aree di sosta.

3.   Le Circoscrizioni interessate partecipano, su loro richiesta o su convocazione della Commissione, alle periodiche verifiche sulle aree di sosta.

4.   La Polizia Municipale riceve le istanze di nullaosta temporaneo per le aree di sosta e ne cura l'istruttoria in collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza per gli aspetti relativi ai commi 1, 2, 5 e 9 dell'articolo 5 e con l'Ufficio Nomadi in relazione ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo e notifica le decisioni della Commissione. Esercita, inoltre, i compiti di vigilanza sul rispetto delle leggi e delle norme del presente Regolamento. In particolare provvede alla verifica del rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 7, nonché al controllo dei veicoli all'interno delle Aree e agli accertamenti in ordine alla legittima presenza delle persone all'interno delle stesse, anche in collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza per gli aspetti di competenza.

5.   Le verifiche di cui all'articolo 5 comma 5 verranno svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza anche mediante l'adozione di eventuali protocolli di intesa.

Articolo 4 - Rappresentanza e partecipazione

1.   Al fine di favorire la corretta informazione, la partecipazione alla gestione delle aree di sosta ed un adeguato grado di condivisione delle scelte dell'Amministrazione inerenti le prestazioni e gli interventi rivolti a Rom e Sinti, è istituita la figura dei rappresentanti dell'area di sosta attrezzata.

2.   I rappresentanti sono il punto di riferimento per l'Amministrazione e hanno il compito di collaborare per la migliore convivenza, l'uso corretto delle attrezzature, l'organizzazione della pulizia delle parti comuni ed ogni altro aspetto inerente la gestione delle aree ed i rapporti con il territorio.

3.   I rappresentanti sono in un numero massimo di tre per area di sosta. Essi vengono designati dai titolari di nullaosta temporaneo alla sosta in ciascuna area con criteri che garantiscano la rappresentatività proposti dagli stessi e approvati dalla Commissione.

4.   Possono essere altresì convocate presso ogni area assemblee di partecipazione attiva di informazione e di condivisione.

Articolo 5 - Requisiti per il nullaosta temporaneo di permanenza nelle aree di sosta

1.   Per i cittadini italiani e comunitari, il possesso di documenti di identità personale riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

2.   Per i cittadini stranieri, il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o della fotocopia del permesso scaduto con contestuale ricevuta del rinnovo richiesto o di altro titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa, ovvero il possesso dei requisiti necessari per l'avvio del procedimento per il rilascio di tali documenti.

3.   Assenza di provvedimenti di allontanamento da altre aree di sosta o transito della Città.

4. Assenza di morosità pregresse nei confronti della Città relative alla permanenza nelle aree di sosta. A tal fine non saranno considerate morosità le situazioni per cui è stato sottoscritto un piano di rateizzazione fatta salva l'intervenuta dichiarazione di inesigibilità.

5.   Possesso di un ISEE ordinario non superiore ad Euro 20.000 per chi ha l'iscrizione anagrafica. Reddito familiare non superiore ad Euro 20.000 e patrimonio familiare non superiore ad Euro 30.000 attestato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte delle famiglie prive di iscrizione anagrafica e comunque da parte di tutte per quel che riguarda patrimoni detenuti all'estero.

6.   Impegno al pagamento da parte dell'autorizzato di una tariffa, pari a Euro 600 annui per piazzola assegnata, valutata anche in base alle condizioni socioeconomiche del nucleo, rilevate con le modalità e i criteri di cui al comma precedente.

7.   Assenza di titolarità in capo a ciascun componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili e/o terreni idonei ad ospitare strutture abitative fisse o mobili ubicati in qualsiasi località.

8.   Assenza, per ciascun componente del nucleo familiare, di precedenti assegnazioni di case di Edilizia Residenziale Pubblica o altre soluzioni abitative sostenute con risorse pubbliche, fatta salva una valutazione specifica della Commissione sulle condizioni che hanno determinato l'impossibilità a permanere nelle condizioni di assegnatario, con particolare riferimento alla morosità incolpevole.

9.   Non possono essere titolari di nullaosta alla sosta le persone:
a)   che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;
b)   che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto in caso di recidiva infraquinquennale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, incendio doloso, combustione illecita di rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, danneggiamento di cose pubbliche, invasione di terreni o edifici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;
c)   che sono sottoposte a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposte a misure di sicurezza personale o sono state dichiarate delinquente abituale, professionale o per tendenza.
L'applicazione della pena ex articolo 444 del Codice di Procedura Penale (patteggiamento) viene valutata dalla Commissione con provvedimento motivato.

10.   Ciascun richiedente, al fine dell'ottenimento del nullaosta temporaneo alla sosta all'interno dell'area attrezzata e del rinnovo, cui consegue l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa anagrafica, è tenuto ai seguenti adempimenti:
-    sottoscrivere formale impegno all'osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento che verrà fornito in copia, nonché impegno ad aderire ad iniziative realizzate in attuazione del Regolamento dei beni comuni urbani n. 375;
-    presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà ex D.P.R. 445/2000 relativa, oltre alle circostanze di cui al presente articolo:
     a)   all'assenza delle condanne previste dal comma 9 del presente articolo, per ognuno dei suoi membri adulti della famiglia, che fanno richiesta di entrare nel campo;
     b)   all'iscrizione alla scuola dell'obbligo per ognuno dei figli in età scolare;
     c)   al rapporto di parentela o affinità delle persone che entreranno nell'area attrezzata. Alla dichiarazione deve essere allegata, a richiesta, documentazione specifica.

Articolo 6 - Durata e rinnovo del nullaosta temporaneo alla sosta

1. Il nullaosta temporaneo è di durata annuale, rinnovabile nei confronti di coloro che abbiano rispettato il formale impegno assunto all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente regolamento con particolare riferimento agli articoli 5 e 7, ed è rilasciato dalla Commissione di cui all'articolo 2.

2. Il nullaosta temporaneo straordinario, di una durata massima di sei mesi, può essere concesso dalla Commissione sia per la gestione di eventuali emergenze, sia per affrontare situazioni eccezionali di natura sociale dei nuclei richiedenti, sia per ragioni legate alla gestione e convivenza dell'area.

3. Soste per ospitalità e per riti funebri sono autorizzate dal Presidente della Commissione con le modalità di cui all'articolo 2, quarto comma, per la durata massima di quaranta giorni, non più di due volte l'anno. Sono autorizzate solo su richiesta da parte del titolare di un nullaosta alla sosta, nel caso di visite di parenti e conoscenti.

Articolo 7 - Norme di comportamento all'interno delle aree attrezzate

1.   Il comportamento dei soggetti autorizzati deve essere improntato al rispetto degli altri dimoranti, nonché delle strutture e delle cose comuni.

2.   I soggetti titolari di nullaosta hanno il dovere di assicurare e garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

3.   E' vietato ospitare persone non preventivamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 6 comma 3.

4.   I titolari debbono mantenere in corso di validità i propri documenti e quelli della loro famiglia (permesso di soggiorno, passaporto, carta d'identità italiana e del Paese d'origine, codice fiscale) e comunque essere in possesso di documenti di identità personali di tutti i componenti del nucleo familiare.

5.   E' vietato depositare indiscriminatamente veicoli, funzionanti o in stato di rottamazione all'interno e/o in prossimità dell'area, nonché di introdurre all'interno dell'area veicoli sprovvisti dei documenti validi alla circolazione.

6.   E' vietata l'accensione di roghi, la combustione di rifiuti ed ogni altra attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

7.   Il richiedente, al momento dell'istanza di nullaosta nelle aree di sosta, è tenuto ad indicare gli elementi identificativi dei veicoli a sua disposizione, che dovranno essere visibili per i controlli della Polizia Municipale.

8.   Le zone adibite al passaggio di persone e veicoli dovranno essere lasciate sgombre da ogni forma di intralcio alla libera circolazione.

9.   La circolazione dei veicoli, all'interno delle aree attrezzate, dovrà avvenire a passo d'uomo.

10.   E' vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto che possa ospitare persone o cose, indipendentemente dalla volumetria e dai materiali utilizzati, tranne qualora sia autorizzato.

11.   La custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della piazzola e dell'eventuale struttura annessa è a carico del titolare. Questi dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria entro i termini disposti dagli organi di controllo. La piazzola e le eventuali strutture di cui è dotata dovranno essere riconsegnate alla Città in buono stato di manutenzione.

12.   E' obbligatorio il possesso di estintore funzionante presso la piazzola a cura dei titolari del nullaosta temporaneo.

13.   I consumi delle utenze e la tassa raccolta rifiuti dovranno essere pagati dai titolari del nullaosta temporaneo, in base ai contratti da essi direttamente stipulati. Dove non siano possibili contratti individuali, per le parti comuni e allo scopo di preservare esigenze di sicurezza e di igiene pubblica, la Città potrà attivare e mantenere contratti di utenza ad essa intestati, richiedendo il rimborso dei relativi consumi ai soggetti titolari del nullaosta temporaneo alla sosta. Tali spese sono ripartite in base al numero di fruitori del nucleo.

14.   Sono vietati gli allacciamenti e/o derivazioni da impianti di qualsiasi natura sprovvisti di regolare certificazione, nonché l'uso di fiamme libere e l'utilizzo di combustibili inquinanti.

15.   E' vietata la manomissione delle strutture e dei servizi del campo.

16.   Nel caso in cui la Città verifichi avvenute manomissioni aventi ad esito situazioni di pericolo per le persone, adotterà in relazione alla gravità della situazione, apposito provvedimento inibitorio dell'utilizzo parziale o totale dell'area di sosta, ovvero la disattivazione degli impianti o altra cautela ritenuta necessaria. Dal momento della notificazione del provvedimento la responsabilità della relativa inottemperanza resta a esclusivo carico dei soggetti utilizzatori.

17.   I soggetti titolari di nullaosta temporaneo si impegnano a provvedere ai propri animali. Questi non devono arrecare disturbo o molestia, devono essere regolarmente vaccinati, registrati e ricevere idonea cura e rispetto.

Articolo 8 - Revoca e/o diniego di rinnovo del nullaosta temporaneo alla sosta

1.   Decadono dal nullaosta temporaneo alla sosta ovvero non possono ottenerne il rinnovo, le persone che:
1.1 possedendo al momento dell'assegnazione i requisiti di cui al precedente articolo 5, ovvero per le quali non sia stato possibile accertare inizialmente tale possesso, li perdano o se ne accerti in un momento successivo il mancato possesso. La revoca è disposta per la mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 5;
1.2 si rendano responsabili di atti di violenza o intimidazione nei confronti di altri dimoranti dell'area, di operatori, di volontari;
1.3 essendo titolari della potestà parentale omettano di vigilare sui minori, non garantendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
1.4 avviino minori di anni quattordici all'attività di accattonaggio di cui all'articolo 600-octies Codice Penale;
1.5 versino, nei confronti della Città, in condizioni di morosità relative alla sosta nell'area, in assenza di un piano di restituzione e sua monitorata ottemperanza, fatta salva l'intervenuta dichiarazione di inesigibilità;
1.6 depositino e/o favoriscano l'ammassamento abusivo di rifiuti all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area;
1.7 mettano il pagamento nei termini previsti delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 9;
1.8 commettano le violazioni di cui al precedente articolo 7, punti 3, 5, 6, 10 e 14;
1.9 abbiano abbandonato volontariamente l'area sosta per un periodo superiore a tre mesi, senza adeguata motivazione e relativa preventiva comunicazione;
1.10 abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica in un luogo diverso dall'area sosta.

2.   Le persone decadute dal nullaosta temporaneo ovvero cui sia stato negato il rinnovo ai sensi delle disposizioni precedenti, debbono allontanarsi dal campo entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla notificazione dell'atto di decadenza o diniego di rinnovo adottato dalla Commissione.

3.   In caso di allontanamento della persona decaduta dal nullaosta temporaneo o cui sia stato negato il rinnovo dello stesso, la Commissione può concedere un nuovo nullaosta temporaneo al suo nucleo famigliare purché vi sia altro soggetto maggiorenne, in possesso dei requisiti, al quale possa essere intestato il nullaosta temporaneo.

4.   Quanto sopra trova attuazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di carattere penale e/o amministrativo vigenti.

5.   Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 7, i precetti in esso contenuti, in caso di eventuale concorso apparente con norme contenute nei regolamenti ed in altre disposizioni comunali vigenti, sono da considerarsi speciali.

Articolo 9 - Sanzioni

1.   La violazione delle norme del presente regolamento , ed in particolare quelle previste all'articolo 7, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 Euro per ciascuna violazione accertata impregiudicata l'applicazione di altre sanzioni previste da altre leggi e regolamenti.

Articolo 10 - Insediamenti aree diverse - Criteri applicabili

1.   Le persone Rom e Sinti presenti negli insediamenti in luoghi della città diversi dalle aree di sosta attrezzata, di cui al presente regolamento, non hanno in alcun modo accesso a percorsi di inclusione sociale ed accoglienza in altre strutture collettive comunali qualora non in possesso dei requisiti ex articolo 5 del presente regolamento, fatte salve le vigenti norme speciali di accesso a determinate prestazioni in quanto applicabili.