N. 376

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO ASSUNZIONI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 gennaio 2016 (mecc. 2016 00144/004) esecutiva dal 4 febbraio 2016.
Modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 30 dicembre 2016 (mecc. 2016 06767/004) esecutiva dal 15 gennaio 2017 e 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03060/004) esecutiva dal 9 agosto 2018.

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INDICE

PREMESSA

TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Accesso dall'esterno
Articolo 2 - Riserve di posti
Articolo 3 - Categorie, aree funzionali e profili
Articolo 4 - Requisiti d'accesso
Articolo 5 - Articolazione delle prove d'esame
Articolo 6 - Preselezione
Articolo 7 - Selezione per soli titoli o titoli ed esami
Articolo 8 - Tempi di espletamento delle procedure selettive
Articolo 9 - Corso - concorso
Articolo 10 - Assunzioni a tempo determinato
Articolo 11 - Contratti di formazione lavoro
Articolo 12 - Accesso alla categoria dirigenziale unica
Articolo 13 - Progressioni di carriera

TITOLO II - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMMISSIONI GIUDICATRICI - SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
Articolo 14 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Articolo 15 - Nomina della Segreteria della Commissione giudicatrice
Articolo 16 - Nomina e composizione Commissioni giudicatrici
Articolo 17 - Adempimenti della Segreteria delle Commissioni giudicatrici
Articolo 18 - Adempimenti della Commissione
Articolo 19 - Compensi

TITOLO III - INDIZIONE DELLA SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Articolo 20 - Avviso di selezione: indizione e contenuti
Articolo 21 - Avviso di selezione: pubblicità
Articolo 22 - Riapertura dei termini, modifica e revoca dell'avviso
Articolo 23 - Domanda di partecipazione
Articolo 24 - Modalità di presentazione della domanda
Articolo 25 - Ammissione candidati - Esclusione - Regolarizzazione delle domande

TITOLO IV - PROVE D'ESAME E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Articolo 26 - Disposizioni generali
Articolo 27 - Comunicazione del calendario delle prove ai candidati
Articolo 28 - Predisposizione della prova scritta
Articolo 29 - Svolgimento della prova scritta
Articolo 30 - Svolgimento della prova pratica
Articolo 31 - Correzione degli elaborati e valutazione dei concorrenti
Articolo 32 - Svolgimento della prova orale
Articolo 33 - Redazione della graduatoria finale

TITOLO V - UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI
Articolo 34 - Premesse e presupposti
Articolo 35 - Modalità operative
Articolo 36 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie


PREMESSA

1.   Il presente regolamento disciplina le norme generali di accesso all'impiego, le relative modalità procedurali nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 165/2001, delle prescrizioni del vigente "Piano Comunale Anticorruzione" (P.C.A.) e del relativo "Catalogo Rischi" (allegato "A") e s.m.i., del vigente "Programma della Trasparenza" della Città di Torino e s.m.i. nonché del vigente Sistema di Gestione per la Qualità dell'Ente e s.m.i. e delle specifiche di qualità della struttura preposta alla gestione delle procedure, e tenuto conto delle peculiari caratteristiche strutturali ed organizzative del Comune di Torino, nonché dell'evoluzione che le stesse potranno avere in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione ed alle esigenze della collettività. Disciplina altresì le modalità di assunzione a tempo determinato ed i contratti di formazione e lavoro.

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Accesso dall'esterno

1.   L'assunzione dall'esterno del personale, nel limite dei posti disponibili e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 91 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, avviene:
a)   per selezione pubblica per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso - concorso;
b)   per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta nel caso di avviamento degli iscritti nelle liste del Centro per l'Impiego territorialmente competente per le categorie ed i profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
c)   mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste del Centro per l'Impiego formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 o tramite apposite convenzioni ad essi dedicate;
d)   mediante chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze armate, delle forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia Municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla Legge 466/1980 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)   mediante assunzione a tempo determinato ai sensi della normativa vigente all'atto dell'assunzione medesima;
f)   mediante contratto di diritto privato/pubblico così come disciplinato dallo Statuto dell'Ente;
g)   mediante contratti di formazione - lavoro con procedure selettive semplificate.

2.   La selezione pubblica deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001.

3.   L'assunzione può inoltre avvenire mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti pubblici in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

Articolo 2 - Riserve di posti

1.   Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze della Città, gli avvisi di selezione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, possono prevedere una riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2.   L'entità della riserva di posti a favore delle altre categorie di aventi diritto per legge, verrà determinata in sede di bando di selezione nel rispetto delle norme in materia vigenti alla data di emanazione dell'avviso stesso.

3.   Ai sensi della normativa vigente i posti riservati (sia per i dipendenti che per le categorie previste per legge) non possono comunque superare il 50% di quelli complessivamente messi a concorso.

Articolo 3 - Categorie, aree funzionali e profili

1.   Le categorie, le aree funzionali e i profili specifici e di riferimento a cui è diretto il presente regolamento sono quelli attualmente contemplati nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale il 5 ottobre 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli previsti dal Contratto Integrativo Aziendale.

Articolo 4 - Requisiti d'accesso

1.   I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione e quelli che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, ovvero danno diritto a ricoprire i posti destinati alle categorie per le quali operano le riserve di legge di cui all'articolo 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda.

2.   I singoli avvisi di selezione indicano, oltre ai requisiti generali di accesso dall'esterno contemplati dalla normativa in materia vigente alla data di indizione e dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni alla stessa (cittadinanza, età, titolo di studio, eccetera), anche gli eventuali, ulteriori e specifici requisiti (particolari titoli di studio e/o esperienze professionali) correlati ai profili da ricoprire e ritenuti necessari per qualificare l'oggettiva professionalità dei soggetti da selezionare in relazione ai profili stessi.

3.   I titoli di studio di norma necessari per accedere alle varie categorie, fatti salvi gli eventuali ed ulteriori titoli specifici da richiedersi qualora ricorrano le condizioni del precedente comma 2, sono così individuati:
a)   categoria "D": indifferentemente laurea di 1° livello o specialistica/magistrale del nuovo ordinamento (potrà comunque essere richiesta esclusivamente la laurea specialistica/magistrale per particolari profili), ferma restando la validità delle lauree del vecchio ordinamento purché riconducibili, ai sensi dell'equiparazione disposta dal Decreto del M.I.U.R. in data 5 maggio 2004, alla classe o alle classi di laurea specialistica prevista in linea generale o particolare dai singoli bandi per i profili da ricoprire;
b)   categoria "C": diploma di scuola media superiore quinquennale o che comunque consenta l'accesso all'Università;
c)   categorie "B" e "A": licenza di scuola media inferiore.

4.   Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge 127/1997, causa la natura del servizio per il profilo specifico di Agente di Polizia Municipale, il limite di età per l'accesso dall'esterno, coerentemente con la Direttiva della Regione Piemonte in materia di Polizia locale, è stabilito in 35 anni. I candidati già dipendenti del Comune di Torino non potranno comunque superare i 45 anni alla scadenza del bando.

Articolo 5 - Articolazione delle prove d'esame

1.   Le prove d'esame, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 6, sono costituite, di norma, da una prova scritta e da una prova orale, oppure da prove attitudinali finalizzate a verificare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo da ricoprire per i profili di cui all'articolo 1 lettera b.

2.   La prova orale potrà essere sostituita da una seconda prova scritta quando la particolarità del profilo ricercato o la presumibile alta affluenza di candidati lo richiedano.

3.   La prova scritta per i singoli profili, può essere costituita dalla redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, dalla formulazione di schemi di atti amministrativi o tecnici ovvero da più quesiti a risposta multipla con risposte già predefinite o, infine, da più quesiti a risposta sintetica. Il bando di volta in volta determinerà la tipologia delle prove. Quando la particolarità del profilo lo richieda la redazione della prova scritta potrà essere effettuata mediante utilizzo di postazioni informatiche.

4.   L'Amministrazione, per lo svolgimento delle prove, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, di ditte specializzate o consulenti professionali esperti in selezione del personale ai fini della redazione e/o somministrazione e/o correzione dei quesiti.

5.   Nel corso della procedura, il superamento di ogni singola prova, ad eccezione della preselezione, sarà subordinato al raggiungimento del punteggio minimo individuato di norma in punti 36/60 o in un valore equivalente. Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle votazioni conseguite in ciascuna prova, con l'esclusione della preselezione.

6.   Nel caso di selezione per titoli o per titoli ed esami, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

7.   Quando lo richieda la particolarità della selezione, il relativo avviso potrà prevedere un'unica prova scritta od orale oltre all'eventuale prova di preselezione.

Articolo 6 - Preselezione

1.   L'Amministrazione potrà fare ricorso, quando le circostanze o il profilo lo richiedano, a forme di preselezione (predisposte anche da consulenti e/o aziende specializzate in selezione di personale) alle quali saranno ammessi tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione.

2.   I contenuti di ciascuna prova saranno disciplinati, di volta in volta, nei bandi di selezione relativi ai profili interessati.

3.   L'Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria tra tutti coloro che avranno superato, secondo la modalità stabilita dal bando, la prova di preselezione. Nei singoli bandi verrà di volta in volta determinato il numero dei candidati che, superata la prova di preselettiva, potranno essere ammessi alla selezione.

4.   Conclusa la procedura, nel limite massimo di dodici mesi dalla data di conclusione della stessa, l'Amministrazione ha la facoltà, nel caso di mancata copertura dei posti edittali, di sottoporre a nuova prova una seconda tranche di candidati, secondo l'ordine della graduatoria di preselezione, con le modalità indicate nei bandi.

Articolo 7 - Selezione per soli titoli o titoli ed esami

1.   Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli ed esami la valutazione dei titoli sarà effettuata in forma anonima, dandone atto a verbale, immediatamente prima dell'ultima prova prevista ed interesserà i candidati ammessi alla stessa.

2.   Il risultato di detta valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione dell'ultima prova.

3.   I singoli avvisi di selezione stabiliranno la tipologia dei titoli valutabili, l'indicazione dei punteggi massimi attribuibili e le specifiche modalità di valutazione.

4.   La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ai punteggi conseguiti nelle altre prove d'esame, fatta eccezione per la preselezione in quanto meramente finalizzata all'accesso alla successiva prova prevista dal bando.

Articolo 8 - Tempi di espletamento delle procedure selettive

1.   Le procedure selettive dovranno essere portate a compimento - salvo oggettivi impedimenti - entro 6 mesi dalla data di effettuazione della prima prova o, nel caso di selezioni per soli titoli, dalla prima riunione della Commissione.

2.   In caso di corso - concorso il predetto termine di 6 mesi sarà aumentato, fino ad un massimo di 8 mesi comprensivi della durata del corso di formazione e dell'eventuale periodo necessario all'effettuazione della preselezione iniziale se prevista dal bando.

3.   In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, non sono imputabili alla Direzione Organizzazione eventuali ritardi derivanti da eventi e/o situazioni non direttamente ascrivibili a oggettive responsabilità della struttura stessa.

Articolo 9 - Corso - concorso

1.   Il corso - concorso consiste in una selezione volta all'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione dei candidati per l'acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie a ricoprire il profilo professionale messo a selezione.

2.   Il ricorso a tale modalità selettiva dovrà avvenire preferibilmente per quei profili che richiedono una formazione specifica legata o a una riconversione di risorse umane o a profili di nuova istituzione.

3.   I candidati che supereranno la prova di selezione potranno essere ammessi al corso di formazione in una percentuale, superiore rispetto ai posti messi a concorso, da stabilirsi tra il 25% e il 100%.

4.   L'intera procedura selettiva verrà stabilità di volta in volta nei singoli bandi.

Articolo 10 - Assunzioni a tempo determinato

1.   Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nei casi previsti dalla normativa vigente al momento delle assunzioni medesime.

2.   Per le assunzioni a tempo determinato per le categorie e i profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo si fa ricorso al Centro per l'Impiego territorialmente competente. Negli altri casi si utilizzano le graduatorie delle procedure selettive a tempo indeterminato o, se non presenti, si ricorre ad avviso di selezione adeguatamente pubblicizzato.

3.   Per le assunzioni tramite Centro per l'impiego si applicano le disposizioni vigenti al momento delle assunzioni medesime.

4.   Le assunzioni a tempo determinato tramite avviso di selezione possono avvenire per titoli, per titoli ed esami, per esami.

5.   Nel caso di assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma al termine della procedura verrà formulata una graduatoria la cui validità sarà determinata di volta in volta nei bandi di selezione.

6.   La costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato sarà comunque subordinata alla specifica normativa in materia vigente all'atto della stipula dei relativi contratti individuali.

7.   Relativamente alle assunzioni di istruttori pedagogici è richiamata, in quanto applicabile, la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale personale l'utilizzo delle graduatorie deve garantire, inoltre, la continuità didattica.

8.   Per le assunzioni a tempo determinato non si applicano i limiti di età.

Articolo 11 - Contratti di formazione lavoro

1.   Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, avvengono nei casi previsti dalla normativa vigente all'atto delle stesse.

2.   Possono stipularsi contratti di formazione e lavoro per le seguenti tipologie e con la seguente durata massima:
a)   acquisizione di professionalità elevate per l'inserimento nei profili della categoria D di durata non superiore a 24 mesi. I periodi di formazione non saranno inferiori a 130 ore;
b)   inserimento professionale con esperienza lavorativa che consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio nei profili delle categorie B e C di durata non superiore a 12 mesi. I periodi di formazione non saranno inferiori a 20 ore.

3.   La selezione è espletata con procedure semplificate, tramite avvisi pubblici che prevedano di volta in volta modalità e requisiti specifici di ammissione (ivi compresi quelli relativi agli eventuali posti riservati ai dipendenti). Tale modalità si applica anche alle selezioni per i profili della categoria B nei casi in cui siano richiesti, oltre alla scuola dell'obbligo, ulteriori e qualificanti requisiti professionali o di studio.

4.   Al termine della procedura di cui al comma precedente verrà formulata la graduatoria di merito. I singoli avvisi di selezione potranno prevedere, oltre al termine di validità della stessa, l'utilizzo per successivi progetti formativi autorizzati dalla Commissione Regionale per l'impiego e per eventuali assunzioni a tempo determinato.

5.   Alla scadenza del periodo previsto il contratto di formazione e lavoro potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato previa concertazione dei relativi criteri con le OO.SS. nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 12 - Accesso alla categoria dirigenziale unica

1.   L'accesso alla qualifica dirigenziale unica avviene per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, come previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 165/2001. I candidati per accedere alle selezioni devono essere in possesso dei requisiti previsti e disciplinati dall'articolo 7 comma 1 del D.P.R. 70/2013.

2.   Il possesso dei seguenti ulteriori requisiti potrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione d'esame, secondo quanto verrà definito di volta in volta nei relativi bandi:
a)   il possesso di una seconda laurea, di un dottorato di ricerca o di un master conseguito presso università italiane o straniere, ovvero di un titolo d'istruzione post universitario, diversi da quelli di cui alla successiva lettera b);
b)   l'attestato di superamento di corsi di formazione e/o di perfezionamento a livello universitario e/o master post universitari, svolti comunque nell'ambito di una Università, della durata minima di 150 ore negli ambiti del Management degli Enti Locali nelle specializzazioni previste dall'avviso di selezione.

3.   Per una più approfondita valutazione delle capacità manageriali, i candidati potranno essere sottoposti a verifiche motivazionali e/o a prove di carattere pratico-progettuale.

4.   L'individuazione delle Aree funzionali, degli ambiti professionali all'interno dell'unica categoria dirigenziale, i relativi specifici requisiti d'accesso comprese particolari tipologie di lauree o lauree specialistiche, la tipologia dei titoli valutabili e delle prove d'esame, sono demandati ai relativi avvisi.

5.   In sede di concorso andranno accertate le conoscenze relative all'informatica ed alla lingua inglese, previste dall'articolo 37 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 13 - Progressioni di carriera

1.   Ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 è possibile prevedere una riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2.   L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze della Città.

TITOLO II - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMMISSIONI GIUDICATRICI - SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Articolo 14 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1.   Ai sensi del Sistema di Gestione per la Qualità (PO Ser SGRU 03) dell'Ente e preventivamente all'emissione del bando di concorso ed alla nomina della Commissione, il Direttore della Direzione Organizzazione procede a nominare, con apposita determinazione, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della procedura selettiva, scelto tra i dirigenti della Direzione Organizzazione, assicurandone la rotazione come previsto dal Piano Comunale Anticorruzione (P.C.A.).

Articolo 15 - Nomina della Segreteria della Commissione giudicatrice

1.   Ai fini degli espletamenti propedeutici all'emissione del bando ed all'acquisizione delle domande di partecipazione, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, ai sensi del Sistema di Gestione per la Qualità (PO Ser SGRU 03) dell'Ente e contestualmente al provvedimento di approvazione dell'avviso di selezione, alla nomina della Segreteria della Commissione giudicatrice.

2.   Le funzioni di segretario sono espletate, di norma, da un dipendente della Direzione Organizzazione individuato tra i componenti dell'Ufficio Selezioni ovvero dell'Ufficio "Assunzioni - Tempi Determinati - Tirocini e Selezioni - Interinali - CFL".

3.   In particolari situazioni (elevato numero delle domande, intrinseche difficoltà della procedura, eccetera) potranno essere nominati più segretari.

4.   Nella nomina si tiene conto dei dettami dell'articolo 35 comma 3 lettera e), dell'articolo 35 bis e dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 165/2001 e il Segretario dovrà attestare, nella prima riunione di commissione, di essere a conoscenza dei rischi di cui al P.C.A..

Articolo 16 - Nomina e composizione Commissioni giudicatrici

1.   Le Commissioni giudicatrici sono costituite con determinazione del R.U.P. (ai sensi del Sistema di Gestione per la Qualità (PO Ser SGRU 03) dell'Ente) successivamente alla scadenza dell'avviso di selezione, e sono di norma composte da almeno tre membri, e precisamente da un Dirigente in veste di Presidente e da due esperti nelle materie d'esame.

2.   Nella composizione si tiene conto dei dettami dell'articolo 35 comma 3 lettera e), dell'articolo 35 bis e dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 165/2001.

3.   Gli esperti interni devono rivestire una categoria almeno pari rispetto a quella propria del profilo messo a selezione.

4.   Gli esperti esterni possono essere scelti fra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e/o private nonché fra docenti universitari e/o liberi professionisti.

5.   Contestualmente alla nomina della Commissione e del Segretario è facoltà del R.U.P. provvedere alla nomina di membri supplenti (anche per il Segretario) con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento delle operazioni e sino alla conclusione delle stesse.

6.   Qualora ricorrano gli estremi di cui al comma precedente, conservano validità tutte le operazioni precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione e dandone atto a verbale, i criteri già fissati e le operazioni già svolte in precedenza.

7.   Le Commissioni per le assunzioni a tempo determinato, nominate con determinazione del R.U.P., sono composte da un dirigente della struttura che ha richiesto il personale, in qualità di Presidente, nonché da due esperti preferibilmente interni all'Ente. Nel caso che le suddette assunzioni siano afferenti a profili professionali dell'Area Amministrativa le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Direzione Organizzazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente individuato nell'ambito del Servizio incaricato della selezione.

8.   La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del selezione, fatti salvi impedimenti o gravi motivi ovvero il ricorso ai membri supplenti se previsti.

9.   Alle commissioni giudicatrici, in relazione a particolari profili professionali, possono essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali, individuati con i medesimi requisiti previsti per gli esperti esterni sopra indicati.

Articolo 17 - Adempimenti della Segreteria delle Commissioni giudicatrici

1.   La Segreteria della Commissione provvede alle incombenze necessarie per la pubblicazione del bando di selezione nel B.U.R. e nella G.U.R.I. e, nella fase di vigenza del bando, acquisisce le domande dei candidati.

2.   La Segreteria, ai sensi del Sistema di Gestione per la Qualità (PO Ser SGRU 03) dell'Ente e nei tempi previsti dall'articolo 57 comma1 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e dalle specifiche di qualità del Servizio (SQS SGRU02), trasmette copia dei provvedimenti di nomina del RUP e della Commissione giudicatrice alla consigliera/e di parità regionale, al Comitato Unico di Garanzia della Città di Torino (CUG) e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3.   La Segreteria, ai sensi del Sistema di Gestione per la Qualità (PO Ser SGRU 03) dell'Ente ed ai fini della regolare composizione ed attività della Commissione, provvede:
a)   alla comunicazione della nomina ai Commissari mediante posta elettronica ed alla contestuale richiesta di notificare con il medesimo strumento eventuali incompatibilità ex articoli 35 e 35 bis del Decreto Legislativo 165/2001;
b)   alla trasmissione dell'Allegato "A" (macroprocesso "Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale") al Catalogo Rischi del P.C.A.;
c)   alla trasmissione dell'elenco dei candidati ammessi, ovvero dell'elenco di tutti i candidati nel caso di ammissione incondizionata, ai fini della dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ex articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

4.   La segreteria della Commissione, pur non partecipando ai lavori con diritto di voto, deve:
a)   contribuire all'ordinato svolgimento di tutte le operazioni concorsuali;
b)   attuare le disposizioni della commissione giudicatrice;
c)   curare i rapporti con i candidati e con tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva ivi compresi gli adempimenti relativi all'accesso agli atti;
d)   collaborare all'organizzazione tecnica delle prove d'esame e alla sorveglianza delle stesse;
e)   redigere il verbale di ciascuna seduta della Commissione;
f)   fornire, ove necessario e se richiesto, supporto dottrinale e/o giurisprudenziale e/o legislativo alla Commissione.

5.   Dai verbali, firmati da tutti i Commissari e dalla segreteria, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte, i punti attribuiti ai singoli titoli, le tematiche delle prove, i criteri di valutazione degli stessi, i voti attribuiti alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

6.   Ogni commissario e segretario ha diritto di fare iscrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito allo svolgimento del selezione, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

7.   I verbali della selezione vengono rimessi al R.U.P. al termine dei lavori.

Articolo 18 - Adempimenti della Commissione

1.   La Commissione esaminatrice si riunisce in prima seduta entro i 20 giorni successivi all'adozione da parte del R.U.P. del provvedimento di ammissione dei candidati alla selezione o, qualora sia prevista una preselezione con ammissione incondizionata di tutti i candidati, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

2.   La Commissione giudicatrice:
a)   dichiara, dandone atto a verbale, l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità personali richiamate dall'articolo 35, comma 3, lettera e), e 35 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., nonché di essere a conoscenza dei rischi di cui all'allegato "A" del P.C.A.;
b) dichiara, dandone atto a verbale, l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile tra i componenti e i candidati;
c)   sulla base delle indicazioni dell'avviso di selezione, definisce le prove d'esame e cura l'effettuazione delle stesse, supportata dal Segretario per la parte logistica, normativa e giurisprudenziale;
d)   provvede al giudizio delle prove d'esame, con l'attribuzione di un voto collegiale, previa individuazione dei dettagliati criteri di correzione da definirsi prima dell'inizio delle operazioni di valutazione e riportati a verbale;
e)   nel caso di selezione per titoli ed esami provvede, sulla base delle prescrizioni del bando di concorso e relativamente ai soli candidati ammessi al colloquio (o comunque all'ultima prova), alla eventuale valutazione, in forma anonima, dei titoli dei predetti concorrenti. La valutazione dei titoli predefiniti (titoli di studio o di servizio) che preveda un'applicazione automatica dei cogenti criteri previsti dal bando, viene effettuata direttamente dalla Segreteria e sottoposta alla Commissione, dandone atto a verbale, ai fini della verifica a campione della correttezza della valutazione stessa;
f)   provvede ai sensi delle prescrizioni dell'articolo 33 del presente Regolamento alla redazione della graduatoria che rassegna al R.U.P. per i provvedimenti di competenza.

3.   La Commissione, in quanto collegio perfetto, opera, in sede di attribuzione di punteggi o giudizi, con la presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità della procedura. In caso di correzione degli elaborati con procedura informatica e conseguente attribuzione automatica del punteggio è sufficiente, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, la presenza durante la correzione di almeno uno dei membri della commissione giudicatrice e del segretario ferma restando la necessità di recepimento dei risultati da parte di tutta la Commissione.

Articolo 19 - Compensi

1.   I Presidenti, i Commissari, i Segretari, gli eventuali Membri aggregati delle Commissioni giudicatrici di tutte le procedure previste dal presente Regolamento, che non rivestono qualifica dirigenziale o ricoprano posizioni organizzative, hanno diritto a compenso.

2.   Gli importi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08813/004) sono aumentati del 20%.

TITOLO III - INDIZIONE DELLA SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Articolo 20 - Avviso di selezione: indizione e contenuti

1.   L'indizione della selezione è disposta dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di mobilità alla data di indizione, previa comunicazione alle Organizzazioni sindacali.

2.   Il bando di selezione, recepito con determinazione del R.U.P., dovrà indicare:
a)   il numero dei posti, nonché le categorie dei soggetti riservatari;
b)   la categoria dei posti messi a selezione;
c)   i requisiti d'accesso sia per i concorrenti esterni, sia per l'eventuale personale interno;
d)   i documenti prescritti per l'ammissione e le modalità di presentazione della domanda;
e)   il programma delle prove selettive e dell'eventuale prova di preselezione in relazione alle specifiche peculiarità professionali del profilo da ricoprire;
f)   ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente o ritenuta opportuna dall'Ente;
g)   le modalità con le quali verranno fornite le comunicazioni ai candidati;
h)   il Responsabile Unico del Procedimento.

3.   Nel bando di selezione dovrà essere contenuta altresì la dichiarazione che il medesimo è stato emanato tenendo conto della Legge 125/1991 sulle pari opportunità.

4.   Il termine per la presentazione della domanda (indicato nel bando) dovrà essere compreso tra i 15 e i 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura della selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 21 - Avviso di selezione: pubblicità

1.   Oltre alla pubblicazione per estratto del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale "4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami" e nel Bollettino della Regione Piemonte, i bandi di selezione saranno pubblicizzati mediante inserzione nell'Albo Pretorio on-line e nel sito Internet della Città di Torino.

2.   L'avviso di selezione sarà inoltre trasmesso alla Prefettura di Torino, al Centro per l'Impiego territorialmente competente, alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni ed Enti previsti per legge.

Articolo 22 - Riapertura dei termini, modifica e revoca dell'avviso

1.   É facoltà del R.U.P., sentita la "Direzione Organizzazione", procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle istanze pervenute sia ritenuto insufficiente ovvero si presentino motivate esigenze di pubblico interesse.

2.   Il provvedimento di riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando. Per i nuovi candidati i requisiti di accesso devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.

3.   É facoltà del R.U.P., sentita la Commissione giudicatrice e qualora l'interesse generale lo richieda, procedere, con provvedimento motivato, alla modifica del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva; il provvedimento di modifica deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse, mediante pubblicazione di specifico avviso nel sito Internet della Città di Torino.

4.   É inoltre facoltà dell'Amministrazione, qualora l'interesse generale lo richieda, disporre con provvedimento motivato della Giunta Comunale la revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento selettivo, purché antecedente alla definitiva conclusione dello stesso, senza che ciò comporti la restituzione delle tasse di selezione. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che hanno interesse mediante pubblicazione di specifico avviso nel sito Internet della Città di Torino.

Articolo 23 - Domanda di partecipazione

1.   Per la partecipazione alle selezioni, gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, resa quale autocertificazione ai sensi della vigente normativa e fatte salve future modificazioni alla stessa che verranno in tal caso precisate negli avvisi di selezione:
a)   il cognome e nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
b)   la data ed il luogo di nascita;
c)   il codice fiscale;
d)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero, se previsto dal bando, il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. La cittadinanza italiana (o di uno Stato membro dell'Unione Europea) non è richiesta per i candidati versanti in una delle seguenti situazioni:
      a) candidati non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea ma - in quanto familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea - risultanti titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente -
      b) candidati cittadini di Paesi Terzi titolari di:
          1)   permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
          2)   status di rifugiato;
          3)   status di protezione sussidiaria;
e)   (per i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f)   (per i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) la non esclusione dall'elettorato politico attivo;
g)   le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso (in Italia e/o all'Estero); per i profili professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori i candidati dovranno altresì dichiarare l'inesistenza di condanne o procedimenti penali in corso per i reati previsti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 39/2014: "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
h)   la non destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
i)   (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j)   il titolo di studio, indicando con precisione la scuola (ovvero l'Ateneo), presso cui il titolo è stato conseguito, l'anno scolastico e il punteggio ottenuto;
k)   quando richiesto dal bando, i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l)   la lingua straniera prescelta;
m)   ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli eventuali ausili necessari in sede di prova, e/o l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ovvero, ai sensi della Legge 114/2014, l'eventuale condizione di invalidità pari o superiore all'80% ai fini dell'esenzione dalla prova preselettiva qualora prevista;
n)   l'eventuale appartenenza a categorie aventi diritto ad assunzione obbligatoria e/o gli eventuali titoli di precedenza ai fini della formulazione della graduatoria;
o)   l'indirizzo presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione con l'indicazione del numero di telefono cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica;
p)   data e numero dell'attestazione di pagamento della tassa di selezione;
q)   (se richiesti dal bando): i titoli di merito purché attinenti alla tipologia selettiva.

2.   Per le selezioni pubbliche a tempo determinato di cui agli articoli 10 e 11 non è richiesta la tassa di selezione.

Articolo 24 - Modalità di presentazione della domanda

1.   La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata all'Amministrazione, entro il termine tassativo prescritto dal bando, mediante una delle seguenti modalità a seconda di quanto espressamente previsto dal bando stesso:
a)   prioritariamente con procedura telematica, mediante compilazione on-line del modulo dedicato inserito nel sito Internet della Città di Torino e allegando alla stessa la copia scannerizzata (nei formati specificati dall'avviso) della carta di identità o di un documento equipollente (passaporto - patente di guida - patente nautica - libretto di pensione - patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici - porto d'armi - altre tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) in corso di validità;
b)   con raccomandata a.r., scaricando, compilando e firmando - pena l'esclusione - il modello di domanda disponibile nel sito Internet della Città di Torino ed inviandolo, con allegati la fotocopia di un documento di identità valido e dell'originale dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di selezione, all'indirizzo indicato nel bando;
c)   per i soli candidati in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale: con invio, all'indirizzo di posta elettronica certificata specificato dal bando, della domanda compilata e sottoscritta - pena l'esclusione - utilizzando il modello dedicato inserito nel sito Internet della Città di Torino ed allegando alla stessa la copia scannerizzata (nei formati specificati dall'avviso) della carta di identità o di un documento equipollente (come sopra individuato) in corso di validità.

2.   Nel caso di invio mediante procedura telematica, l'obbligo della sottoscrizione della domanda è assolto mediante l'allegazione della copia scannerizzata del documento di identità.

3.   In ogni caso l'Amministrazione non si ritiene responsabile di eventuali disguidi postali, relativi all'invio a mezzo raccomandata, né della qualità della trasmissione o perdita dati nel caso di invio telematico o tramite posta elettronica certificata.

4.   In caso di partecipazione contemporanea a più selezioni presso il Comune di Torino, e fermo restando l'obbligo di presentare separate domande per ciascuno di esse, nel solo caso di invio con raccomandata è sufficiente che l'aspirante alleghi ad una delle domande i documenti prescritti dal bando (ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1), specificando nelle altre la domanda nella quale sono stati prodotti. In ogni caso, per ciascuna domanda dovrà essere pagata la relativa tassa di selezione.

5.   Indipendentemente dai documenti presentati è riservata all'Amministrazione la facoltà di accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti.

6.   Agli effetti dell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive e dei relativi documenti, fanno fede, a seconda della modalità di invio, i seguenti criteri:
a)   procedura telematica: giorno e ora di effettiva trasmissione come registrati dal server preposto all'acquisizione dell'istanza;
b)   raccomandata a.r.: timbro a datario dell'ufficio postale della località di partenza;
c)   posta elettronica certificata: l'indicazione, contenuta nel messaggio, relativa alla data e ora di invio del server di partenza.

Articolo 25 - Ammissione candidati - Esclusione - Regolarizzazione delle domande

1.   Il bando di selezione stabilisce le modalità di verifica dell'ammissibilità delle domande, nonché dell'eventuale possibilità di regolarizzazione. A tale proposito possono essere suscettibili di regolarizzazione mere imperfezioni formali della domanda ovvero omissioni della stessa che non comportino la modifica del contenuto sostanziale della dichiarazione.

2.   Non sono suscettibili di regolarizzazione e comportano quindi l'esclusione:
a)   l'omessa allegazione alla domanda del documento di identità;
b)   la mancata produzione o la presentazione oltre il termine di scadenza dei documenti richiesti dal bando;
c)   il mancato pagamento, entro i termini di scadenza del bando, della tassa di selezione;
d)   l'omessa sottoscrizione della domanda, nel caso di inoltro con raccomandata a.r..

3.   Ferme restando le disposizioni che precedono, l'omissione di una delle dichiarazioni prescritte non comporta l'esclusione se il possesso del requisito cui si riferisce risulti o sia comunque desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda.

4.   L'eventuale richiesta di regolarizzazione dovrà essere inviata agli interessati, a cura della Segreteria della Commissione, mediante messaggio di posta elettronica ed i destinatari dovranno ottemperarvi, pena l'esclusione, entro il termine e con le modalità previste dalla comunicazione stessa; in alternativa, la regolarizzazione delle dichiarazioni omesse potrà essere effettuata anche in occasione della prova scritta, durante l'appello e l'identificazione dei candidati.

5.   L'ammissione o la non ammissione dei candidati verrà disposta con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in base alla normativa vigente al momento.

6.   L'esclusione dalla selezione sarà comunicata, con lettera raccomandata a.r. ovvero con P.E.C., ad avvenuta approvazione del provvedimento di cui al precedente punto 5; per i candidati ammessi, la comunicazione sarà effettuata esclusivamente mediante specifica pubblicazione nel sito Internet della Città di Torino, e potrà contenere l'indicazione della data di tutte le prove già calendarizzate.

TITOLO IV - PROVE D'ESAME E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Articolo 26 - Disposizioni generali

1.   Qualora le prove di esame siano articolate in più turni è consentito, a discrezione della Commissione ed in relazione alle specifiche casistiche da essa stabilite, l'anticipo o il posticipo del turno di convocazione di un candidato se quest'ultimo ne abbia fatta espressa richiesta ed abbia fornito congrua documentazione.

2.   Ai sensi della Legge 104/1992, i candidati diversamente abili, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione, possono sostenere le prove di esame supportati dagli ausili necessari e utilizzando tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti in relazione alla specifica condizione.

3.   Ai sensi della Legge 114/2014, i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% non sosterranno l'eventuale prova preselettiva prevista dal bando.

4.   Ai sensi della vigente normativa, le prove d'esame (sia scritte, che orali, che pratiche) non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi, dell'Unione Induista Italiana nonché di altre confessioni diverse da quella cattolica per le quali, previa stipulazione di intese con lo Stato Italiano, sia eventualmente determinato un calendario di festività religiose con specifico richiamo al divieto di espletare prove d'esame.

Articolo 27 - Comunicazione del calendario delle prove ai candidati

1.   La comunicazione ai candidati del calendario dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta o pratica, se non già determinata nell'avviso, sarà esclusivamente effettuata mediante pubblicazione nel sito Internet della Città di Torino. La comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prova.

2.   La convocazione alla prova orale deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'inizio dei colloqui con le medesime modalità di cui al precedente comma; la comunicazione dovrà riportare la votazione conseguita nella prova scritta o pratica e nel caso di selezione per titoli ed esami potrà altresì riportare il punteggio attribuito in esito alla valutazione dei titoli che, comunque, dovrà essere notificato ai candidati, anche con modalità diverse, prima dell'inizio del colloquio.

3.   Le comunicazioni relative al diario delle prove dovranno indicare chiaramente giorno, luogo e ora di svolgimento degli esami ed eventuali altre informazioni che si ritengano utili.

4.   L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata consultazione, da parte dei candidati, delle comunicazioni progressivamente inserite nella pagina Internet della Città di Torino relativamente ai diari delle prove d'esame, ovvero per la dispersione di comunicazioni a seguito di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 28 - Predisposizione della prova scritta

1.   La Commissione esaminatrice predispone la prova scritta. In particolari situazioni potrà avvalersi di consulenti e/o aziende specializzate in selezione di personale. In tal caso questi ultimi assumeranno la responsabilità della segretezza dei contenuti sino al momento della consegna che potrà avvenire anche direttamente presso la sede di esame. Nel caso in cui la preparazione degli argomenti della prova non possa avvenire nell'immediatezza della stessa, dovranno essere garantite sino al giorno dell'esame, la segretezza di quanto deliberato e la custodia di quanto predisposto; le modalità di tali operazioni devono essere riportate nel relativo verbale.

2.   La Commissione predispone una terna di argomenti tra i quali dovrà essere sorteggiato, da parte dei candidati, l'oggetto dell'esame; in questo caso gli argomenti della prova, dopo essere stati contrassegnati con numeri o lettere alfabetiche progressive e siglati da tutti i componenti della Commissione, compreso il segretario, devono essere inseriti in ordine casuale in tre buste identiche e senza contrassegni esterni.

3.   In caso di test a risposta multipla predefinita, stante la particolare natura della prova, saranno proposti due soli questionari.

4.   In relazione alla tipologia e complessità della prova e contestualmente alla formulazione degli argomenti oggetto della stessa, la commissione deve stabilire il tempo massimo da assegnare ai candidati per lo svolgimento dell'esame.

Articolo 29 - Svolgimento della prova scritta

1.   I candidati, prima di accedere alla sede di esame, devono essere identificati tramite documento di riconoscimento in corso di validità e avente valore probatorio ai sensi delle specifiche disposizioni vigenti al momento della prova.

2.   L'identificazione dei concorrenti può essere effettuata, indifferentemente, dal segretario o, a seconda del numero dei convocati, dallo stesso personale che svolgerà i compiti di vigilanza durante la prova.

3.   Il materiale fornito ai candidati, fatto salvo che sia fornito da ditte o consulenti esterni, dovrà essere vidimato con il timbro dell'Amministrazione e siglato, indifferentemente, da un commissario o dal segretario.

4.   Pena l'immediata espulsione dalla sede di esame con conseguente esclusione dal selezione, i concorrenti non possono utilizzare materiale cartaceo diverso da quello fornito dalla Commissione, né comunicare fra di loro e/o con l'esterno con qualsiasi modalità e nemmeno detenere o consultare appunti, manoscritti e libri o pubblicazioni di qualunque genere, fatta eccezione per i testi e/o gli ausili consentiti dal bando o autorizzati dalla Commissione.

5.   Per tutta la durata della prova dovrà essere presente nella sede d'esame almeno uno dei commissari e il segretario, oltre agli eventuali incaricati della sorveglianza. L'uscita (e l'eventuale rientro) dei commissari dalla sede d'esame dovrà essere annotata a verbale.

6.   Il provvedimento di allontanamento nei confronti del candidato che contravviene alle disposizioni indicate nei paragrafi precedenti e/o ulteriormente stabiliti dalla Commissione e comunicate ai candidati, deve essere adottato dai commissari presenti in sala nel momento in cui viene rilevata l'infrazione e viene formalizzata nel verbale delle operazioni.

7.   Gli elaborati redatti dai candidati, così come tutto il materiale da sottoporre alla valutazione della Commissione, non devono recare firme o altri segni apposti dai concorrenti stessi e oggettivamente riconducibili all'intento di farsi riconoscere, pena l'annullamento degli elaborati medesimi.

8.   Salvo che la prova consista nella redazione di elaborati progettuali grafici, o sia espletata con l'utilizzo di personal computer o di postazioni informatiche, i concorrenti dovranno utilizzare, anche per la minuta, esclusivamente penne con inchiostro nero o blu, pena l'annullamento degli elaborati stessi.

9.   Qualora prevista per la tipologia della selezione, l'estrazione a sorte dell'argomento dell'esame, nell'ambito delle prove predisposte dalla Commissione, ovvero da ditte o consulenti esterni, dovrà essere effettuata da uno dei candidati presenti in sala con l'assistenza di altri due concorrenti in qualità di testimoni. Delle operazioni di sorteggio dovrà essere dato atto a verbale.

Articolo 30 - Svolgimento della prova pratica

1.   Qualora le circostanze lo richiedano, la prova pratica può essere effettuata mediante somministrazione di quiz a risposta multipla ovvero di quesiti a risposta sintetica, purché su argomenti strettamente attinenti alla professionalità del profilo da ricoprire.

2.   La prova pratica, qualora le mansioni tipiche del profilo da ricoprire richiedano una più approfondita valutazione dei soggetti sottoposti a selezione, può essere integrata con un colloquio su argomenti strettamente pertinenti ai contenuti professionali del profilo stesso.

3.   Se la prova pratica è finalizzata alla selezione fra soggetti avviati dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, non può dare luogo a valutazioni di carattere comparativo ma è tesa ad accertare esclusivamente l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale da ricoprire.

4.   In ogni caso, sia che la prova pratica rientri in una più complessa procedura selettiva o sia una prova unica rivolta a lavoratori avviati dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, la Commissione oltre a stabilire i criteri generali di valutazione dovrà fissare nel dettaglio e prima della stessa le specifiche modalità di valutazione.

5.   Se la prova comporta l'immediata valutazione dei candidati la Commissione deve essere presente nella sua interezza sino al termine delle operazioni; in caso contrario valgono le prescrizioni relative alla prova scritta.

Articolo 31 - Correzione degli elaborati e valutazione dei concorrenti

1.   La Commissione esprime collegialmente la valutazione relativa alle prove orali e pratiche, nonché alle prove scritte quando trattasi di elaborato diverso dalla scheda risposte destinata alla correzione con elaboratore elettronico. In quest'ultimo caso, poiché la correzione avviene tramite inserimento della stringa di risposte esatte nell'elaboratore e successiva comparazione automatica con gli elaborati, la commissione si limita a stabilire, se non già previsto dal bando, il punteggio da attribuire in automatico alle risposte giuste, errate, nulle o non date. Considerata la particolare natura della correzione informatizzata, che non richiede il materiale intervento dei commissari nelle varie fasi (analisi degli elaborati, individuazione delle risposte esatte, errate, nulle o mancanti, attribuzione del punteggio e abbinamento elaborato/candidato), è sufficiente la costante presenza di almeno un Commissario e del Segretario.

2.   L'attribuzione di punteggio in esito alla correzione degli elaborati (sia della prova scritta che pratica) e al colloquio deve essere definitiva; non è ammessa l'attribuzione di voti provvisori.

3.   L'identificazione dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta (o pratica se svolta sotto forma di elaborato) deve avvenire esclusivamente al termine della correzione di tutti gli elaborati.

4.   Durante le operazioni di correzione, nonché al momento dell'identificazione dei candidati, la Commissione - in relazione alla complessità dei lavori e/o al numero degli elaborati - può essere assistita, con funzioni meramente esecutive e previo assenso dei commissari, da dipendenti in servizio presso la Direzione Organizzazione.

Articolo 32 - Svolgimento della prova orale

1.   La prova orale deve essere espletata alla presenza di tutta la Commissione; qualora un commissario debba assentarsi dall'aula si dovrà sospendere la seduta sino al rientro del medesimo, dandone atto a verbale.

2.   La prova orale deve tenersi in un'aula aperta al pubblico al fine di consentire ai soggetti aventi titolo la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali con esclusione del momento in cui viene espresso il giudizio nei confronti dei candidati; qualora la presenza del pubblico possa costituire oggettivo impedimento all'ordinato svolgimento delle operazioni o, comunque sussistano motivi di sicurezza, la Commissione può decidere di allontanare una o più persone presenti nell'aula del colloquio.

3.   Al termine di ogni prova orale deve essere affisso presso la sede d'esame, dandone atto a verbale, l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuno di essi; detto elenco sarà inoltre pubblicato nella pagina Internet della Città di Torino.

Articolo 33 - Redazione della graduatoria finale

1.   La graduatoria di merito viene redatta, in ordine di punteggio decrescente e relativamente ai candidati che hanno superato l'ultima prova d'esame, sommando ai punteggi ottenuti nelle singole prove (prova scritta e colloquio) quelli eventualmente attribuiti ai titoli; qualora siano previste due prove scritte, il risultato complessivo è determinato sommando alla media dei voti conseguiti negli scritti, il voto ottenuto nel colloquio e l'eventuale punteggio attribuito ai titoli.

2.   La graduatoria, dopo essere stata redatta previo scioglimento delle eventuali situazioni di ex aequo, è sottoscritta dalla Commissione e dal Segretario e viene recepita con apposito provvedimento del R.U.P. adottato sulla scorta della normativa vigente.

3.   Nelle selezioni pubbliche, in caso di due o più concorrenti collocati ex aequo in virtù della sommatoria sopra indicata, si deve tenere conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle eventuali precedenze di legge dichiarate dal candidato. Qualora persistesse la condizione di parità, sarà preferito il più giovane d'età.

4.   La graduatoria sarà trasmessa al competente ufficio per gli adempimenti finalizzati all'assunzione dei vincitori.

TITOLO V - UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

Articolo 34 - Premesse e presupposti

1.   L'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli.

2.   Le motivazioni alla base di tale scelta dovranno essere contenute nel piano del fabbisogno annuale approvato dalla Giunta Comunale e potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

3.   L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:
a)   assenza di graduatorie valide nel Comune di Torino per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
b)   piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.

Articolo 35 - Modalità operative

1.   In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, la Città stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.

2.   In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:
a)   la Città pubblica, con le modalità di cui all'articolo 21 comma 1, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;
b)   i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso la Città presentano, nel termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
c)   scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico la Città contatta gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso la Città, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie;
d)   agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte della Città delle proprie graduatorie.

Articolo 36 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

1.   Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all'utilizzo da parte della Città delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:
-   graduatorie di Enti del comparto Regioni-Autonomie Locali aventi sede nelle Città Metropolitane;
-   graduatorie di Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali aventi sede nella Regione Piemonte;
-   graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nelle Città Metropolitane;
-   graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nella Regione Piemonte;
-   graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
-   graduatorie di altri Enti di comparti diversi.

2.   A parità di priorità si procederà, in seduta pubblica, ad estrarre a sorte la graduatoria da utilizzare.

3.   Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.