N. 369

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 giugno 2014 (mecc. 2014 01952/013), I.E. esecutiva dal 29 giugno 2014.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2 - Istituzione della TASI
Articolo 3 - Presupposto impositivo della TASI
Articolo 4 - Base imponibile della TASI
Articolo 5 - Aliquote della TASI
Articolo 6 - Soggetto attivo del tributo
Articolo 7 - Soggetto passivo del tributo
Articolo 8 - Decorrenza della TASI
Articolo 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Articolo 10 - Esenzioni
Articolo 11 - Detrazioni per abitazione principale
Articolo 12 - Riduzioni - Agevolazioni

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Articolo 13 - Dichiarazione
Articolo 14 - Riscossione della TASI
Articolo 15 - Modalità di versamento
Articolo 16 - Funzionario responsabile
Articolo 17 - Accertamento
Articolo 18 - Riscossione forzata degli importi dovuti al Comune

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 - Normativa di rinvio e clausola di adeguamento
Articolo 20 - Efficacia del regolamento




TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1.   Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, dall'articolo 52 Decreto Legislativo 446/1997 e dalla Legge Regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'Imposta Unica Comunale - IUC - limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale riferita ai servizi.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 161 a 170 della Legge 296/2006, la Legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Articolo 2 - Istituzione della TASI

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2.   L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'articolo 1, commi 669 - 700, Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Articolo 3 - Presupposto impositivo della TASI

1.   Il presupposto impositivo della TASI - a norma dell'articolo 1, comma 669, Legge 147/2013 - è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2.   E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definita ai fini dell'IMU, nonché le unità immobiliari ad esse equiparate.

3.   La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'articolo 15 Legge 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, Decreto Legislativo 23/2011.

4.   Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.

5.   Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 4 - Base imponibile della TASI

1.   La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

2.   Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3.   Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 5 - Aliquote della TASI

1.   L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune, per l'anno 2014 può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2.   Nello stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, detrazioni d'imposta od altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge 201/2011.

3.   Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4.   Il Comune con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 6 - Soggetto attivo del tributo

1.   Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 7 - Soggetto passivo del tributo

1.   La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2.   Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo in una misura compresa fra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3.   In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4.   In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5.   Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 - Decorrenza della TASI

1.   La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2.   Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3.   A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1.   Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2.   Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificate le eventuali differenziazioni delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10 - Esenzioni

1.   Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili già esentati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 9, comma 8, Decreto Legislativo 23/2011, come di seguito richiamati:
-   gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
-   i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
-   i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
-   i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
-   i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
-   i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
-   gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante, qualora questa sia deliberata nell'approvazione delle tariffe.

Articolo 11 - Detrazioni per abitazione principale

1.   Con la deliberazione che approva le aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, sulla base del:
-   valore della rendita catastale dell'immobile prevedendo una detrazione differenziata per scaglioni;
-   numero dei figli minori di 26 anni presenti nel nucleo familiare.
Nel caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza presso l'uno o l'altro genitore. Anche in questo caso è ammessa la possibilità di attribuire l'intera detrazione ad uno soltanto dei genitori.

2.   La detrazione di cui al secondo punto del comma 1 è applicabile anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nei cui nuclei familiari siano presenti figli minori di 26 anni, a condizione che la cooperativa ne dia comunicazione agli uffici.

Articolo 12 - Riduzioni - agevolazioni

1.   Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni al fine di rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita della Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
Le riduzioni possono essere previste nel caso di:
1) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
2) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
3) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
4) immobili inagibili o non utilizzabili, come definiti ai fini IMU.

2.   Le agevolazioni possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 13 - Dichiarazione

1.   Fermo restando che le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, i soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2.   Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

3.   Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

4.   La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

5.   I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

6.   Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Articolo 14 - Riscossione della TASI

1.   La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 Decreto Legislativo 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 Decreto Legislativo 241/1997, in quanto compatibili.

2.   Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Articolo 15 - Modalità di versamento

1.   L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Articolo 16 - Funzionario responsabile

1.   Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, Legge 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Articolo 17 - Accertamento

1.   Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati.

2.   Entro gli stessi termini sono contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3.   Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

4.   I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

5.   Ai sensi dell'articolo 1, comma 693, Legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6.   Ai sensi dell'articolo 1, comma 698, Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra Euro 100,00 ed Euro 500,00.

Articolo 18 - Riscossione forzata degli importi dovuti al Comune

1.   In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata a cura del concessionario della riscossione, attualmente Soris S.p.A., mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Normativa di rinvio e clausola di adeguamento

1.   Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge 147/2013, al Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge 68/2014, all'articolo 13 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché i vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2.   Per l'anno 2014, al fine di rispettare il vincolo di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , articolo 1 comma 777, così come modificato dal Decreto Legge n. 16/2014 (convertito dalla Legge n. 68/2014), si provvederà al rimborso dell'eventuale eccedenza dell'imposta TASI versata per l'abitazione principale (ad esempio per una diversa composizione del nucleo famigliare) qualora sia dimostrato che il contribuente abbia versato per lo stesso immobile a parità di condizioni (ad esempio medesima di destinazione d'uso, medesima quota di possesso) un importo maggiore rispetto all'imposta IMU dovuta per l'anno fiscale 2012.

3.   Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 20 - Efficacia del Regolamento

1.   Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1, Legge 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.