N. 366

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), I.E. - esecutiva dal 15 ottobre 2018, e 12 luglio 2021 (DEL 597/2021), I.E. - esecutiva dal 25 luglio 2021.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto e definizione
Articolo 2 - Associazioni di via
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Soggetti promotori
Articolo 5 - Territorio e programmazione
Articolo 6 - Progetto e qualità della manifestazione
Articolo 7 - Partecipazione
Articolo 8 - Aperture dei mercati
Articolo 9 - Centri commerciali naturali
Articolo 10 - Autorizzazioni
Articolo 11 - Trasparenza nella gestione
Articolo 12 - Sicurezza
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Responsabilità
Articolo 15 - Sanzioni
Articolo 16 - Norma transitoria
Articolo 17 - Modifiche procedurali


Articolo 1 - Oggetto e definizione

1.   Il presente regolamento disciplina le manifestazioni su suolo pubblico, di interesse limitato al territorio circoscrizionale in cui si svolgono, denominate "feste di via".

2.   Per "festa di via" si intende l'attività di promozione commerciale, con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano.

Articolo 2 - Associazioni di via

1.   Per "associazione di via" si intende l'associazione iscritta in apposito Albo tenuto dalle Circoscrizioni. L'associazione di via che intende organizzare delle feste di via deve essere rappresentativa di un ambito territoriale, anche in vie limitrofe, nel quale siano presenti almeno sessanta attività economiche in sede fissa. Potranno essere ammesse deroghe motivate in funzione di peculiari caratteristiche del territorio, che verranno di volta in volta valutate dalle Circoscrizioni di competenza. L'associazione di via deve essere rappresentativa di almeno il 30% di tutte le attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi.

2.   Il Consiglio Comunale regolamenta i rapporti tra le associazioni di via e la Città indicando i criteri di riconoscimento in capo alle Circoscrizioni.

3.   Le associazioni organizzano le feste di via con esclusivo riferimento al proprio ambito territoriale.

Articolo 3 - Finalità

1.   Le feste di via hanno finalità di aggregazione della popolazione residente sul quartiere e perseguono prevalenti finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà.

2.   Le feste di via non possono essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e devono quindi prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale.

Articolo 4 - Soggetti promotori

1.   I soggetti promotori delle feste di via sono le associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni ai sensi delle disposizioni stabilite dal Consiglio Comunale ed inserite nell'apposito Albo tenuto dalla Circoscrizione. Tali associazioni, per supportare l'organizzazione della manifestazione, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi presenti nel CNEL.

2.   Le associazioni di cui al comma 1 realizzano le feste di via sul proprio ambito territoriale di riferimento come risultante dallo Statuto e costituiscono l'unico referente che ha titolo di relazionarsi riguardo ad aspetti inerenti l'organizzazione con i singoli operatori che partecipano alla manifestazione, con la Circoscrizione e con l'Amministrazione comunale.

3.   Al fine di garantire il buon funzionamento della festa di via può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati.

4.   Le autorizzazioni, concessioni o i titoli comunque denominati e necessari al regolare svolgimento della festa di via devono essere richiesti agli uffici ed enti competenti dall'associazione promotrice ed a quest'ultima intestati.

5.   I rapporti economici tra l'associazione promotrice e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

Articolo 5 - Territorio e programmazione

1.   Ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle feste di via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori feste di via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi, nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due feste di via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare due feste di via e una festa di via in orario serale all'anno, salvo quanto previsto all'articolo 9. L'orario delle feste di via organizzate dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi non include le operazioni di allestimento.

2.   Le Circoscrizioni comunicano al competente Assessorato entro il 10 dicembre la programmazione delle feste di via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno.

3.   Qualora la programmazione sia rispondente alle norme di cui al presente regolamento la Giunta Comunale ne prende atto con apposita deliberazione.

4.   Non sono consentite feste di via in occasione di festività civili o religiose oppure in concomitanza o nelle immediate vicinanze di grandi eventi culturali e sportivi, e durante il mese di dicembre.

5.   Non sono consentite feste di via sulla sede di un mercato.

6.   I rinvii delle date di svolgimento delle feste di via sono consentiti solamente per motivi eccezionali e sono assunti con atto della competente Circoscrizione, comunicando la variazione all'Assessorato competente.

Articolo 6 - Progetto e qualità della manifestazione

1.   Il promotore che intenda organizzare una festa di via presenta alla Circoscrizione competente una proposta progettuale contenente gli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta ed il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste ed un'eventuale connotazione tematica delle feste di via.

2.   La Circoscrizione pronuncia un nulla osta sul progetto esaminandolo dal punto di vista della qualità dell'allestimento in rapporto al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolge la manifestazione ed in relazione alle finalità di cui all'articolo 3.

3.   Ai fini della valutazione del progetto e della qualità della festa affinché la Circoscrizione possa definire al meglio la prosecuzione delle attività di feste di via da parte delle associazioni, verranno presi in considerazione i seguenti elementi: 
a)   adesione e relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione;
b)   documentazione e relazione sul coinvolgimento all'interno della manifestazione di cittadini e di associazioni locali.

Articolo 7 - Partecipazione

1.   Il promotore della festa di via deve garantire obbligatoriamente l'adesione e relativa apertura delle attività di almeno il 30% delle attività economiche che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, presenti nell'area interessata dalla manifestazione.

2.   I commercianti in sede fissa possono esporre su suolo pubblico la propria merce in analogia con quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.   L'esercente il commercio fisso che intenda esporre la propria merce su area pubblica diversa da quella di cui al comma precedente, ha diritto di prelazione all'assegnazione dello spazio pubblico rispetto alle altre tipologie di operatori ammessi.

4.   Nel caso in cui il soggetto promotore preveda la presenza di operatori commerciali su area pubblica il loro numero non potrà essere superiore a 80, salvo motivata e preventiva deroga da parte della Circoscrizione. La priorità per la partecipazione dovrà essere assegnata nel rispetto del seguente ordine:
-   titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area interessata dalla festa di via;
-   maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;
-   maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica. 

5.   Oltre agli esercenti il commercio possono partecipare per l'attività di vendita alla festa di via artigiani, produttori agricoli, operatori del proprio ingegno; quest'ultimi non concorrono al raggiungimento del numero di operatori su area pubblica previsti al comma 4.

6.   Alla festa di via possono partecipare anche fondazioni, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro operativi sul territorio allo scopo di promuovere le proprie attività sociali.

Articolo 8 - Aperture dei mercati

1.   L'apertura straordinaria del mercato che ricade nell'ambito territoriale oggetto della festa di via è consentita previa richiesta da parte della Commissione di mercato o della maggioranza degli operatori titolari di concessione sul mercato, solo nel caso in cui non risulti effettivamente costituita la Commissione.

2.   I posteggi possono essere occupati esclusivamente dagli operatori titolari di concessione con posto fisso.

3.   La composizione del mercato è quella del sabato, i posteggi non occupati possono essere assegnati agli altri operatori concessionari con concessione di posteggio sul mercato in altri giorni della settimana con ordine di priorità dal lunedì al venerdì.

4.   La richiesta di apertura del mercato ordinario va presentata almeno venti giorni prima della festa di via.

5.   Per consentire adeguata informazione sulle feste di via la programmazione va pubblicata sul sito internet della Città.

Articolo 9 - Centri commerciali naturali

1.   La Città promuove, di concerto con le Circoscrizioni territorialmente competenti, la trasformazione delle associazioni di via in Centri Commerciali Naturali così come definiti dalle disposizioni regionali, costituite anche solo in forma associativa, per le gestione in forma associata di servizi e di azioni di promozione e marketing.

2.   La Città può sottoscrivere con i Centri Commerciali Naturali programmi unitari di promozione del territorio di riferimento anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Il Centro Commerciale Naturale può proporre alla Città dei Piani di Qualificazione Urbana (P.Q.U.), così come disciplinati dalla normativa regionale, che abbiano come scopo la riqualificazione e lo sviluppo del tessuto commerciale, il rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana. 

4.  Nell'ambito delle iniziative che possono essere promosse dai Centri Commerciali Naturali per la promozione del territorio vi possono rientrare la predisposizione di piani di marketing, la realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori, iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti all'iniziativa quali animazione ed assistenza ai bambini, assistenza post-vendita alla clientela, servizi carrelli per mercato e negozi, iniziative promozionali.

Articolo 10 - Autorizzazioni

1.   Gli operatori commerciali su area pubblica dovranno essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in possesso di regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della normativa regionale in materia.

2.   Il promotore della festa di via deve provvedere a richiedere ed ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste (ad esempio: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico, eccetera). Il promotore della festa di via deve garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici sopra i 21 gradi ovvero concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza di somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF.

3.   Il promotore comunica alla Circoscrizione l'elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali ha acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della Circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato.

4.   Il soggetto promotore trasmette all'Ufficio comunale competente in materia di commercio e alla competente Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione. 

5.   La Concessione di suolo pubblico rilasciata al promotore della festa di via richiama, tra le proprie prescrizioni, i contenuti vincolanti di cui al presente regolamento.

6.   La concessione di suolo pubblico deve essere rilasciata entro venti giorni antecedenti alla data di svolgimento della festa di via.

Articolo 11 - Trasparenza nella gestione

1.   Le associazioni promotrici delle feste di via devono presentare alla Circoscrizione competente il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi.

2.   La Circoscrizione competente può chiedere delucidazioni all'associazione promotrice assegnando un termine per rispondere.

3.   La Circoscrizione conclude il procedimento di verifica entro 60 giorni dalla consegna della documentazione.

4.   L'eventuale utile di gestione va reinvestito in attività e/o opere utili alla rivitalizzazione e dalla promozione delle attività commerciali della via dandone comunicazione documentata alla Circoscrizione competente.

5.   Qualora la verifica si concluda accertando la mancata rispondenza del conto consuntivo alle disposizioni del presente regolamento il Presidente della Circoscrizione propone al Consiglio la revoca del riconoscimento dell'associazione.

Articolo 12 - Sicurezza

1.   Il Presidente dell'associazione di via promotrice della festa di via o soggetto facente parte dell'associazione appositamente delegato deve assicurare la propria presenza per tutta la durata della manifestazione. Inoltre devono essere presenti almeno due addetti alla sicurezza adeguatamente formati.

2.   Il posizionamento dei banchi e delle attività della festa di via deve avvenire in modo da assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e deve consentire l'agevole accesso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei residenti.

3.   Le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di via devono essere installati ed utilizzati in modo conforme alle normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza del promotore.

Articolo 13 - Controlli

1.   Gli organi della Circoscrizione valutano le proposte inerenti le feste di via di cui all'articolo 6 ed in caso di valutazione positiva approvano con deliberazione lo svolgimento della manifestazione da parte di una singola associazione di via.

2.   La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, con particolare riguardo al numero effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici ed operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale, all'allestimento degli spazi ed al rispetto degli indicatori economici della proposta progettuale di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

3.   Le Circoscrizioni pubblicano sullo spazio loro dedicato del sito internet della Città l'Albo delle associazioni di via e lo tengono costantemente aggiornato.

4.   In caso di mancato controllo da parte delle Circoscrizioni la Città può chiedere approfondimenti alla Circoscrizione interessata sui controlli effettuati riservandosi la facoltà di negare la presa d'atto di cui all'articolo 5 ad una successiva festa di via da parte della stessa associazione.

Articolo 14 - Responsabilità

1.   Gli organizzatori della festa di via sono direttamente responsabili civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento delle attività di cui alla manifestazione stessa, restando a loro carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. A tal fine è fatto loro obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

2.   Gli organizzatori delle feste di via sono tenuti ad effettuare la pulizia dell'area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme sulla raccolta differenziata.

Articolo 15 - Sanzioni

1.   Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.   Il Corpo di Polizia Municipale assicura il rispetto delle norme in materia di commercio su area pubblica, con particolare riferimento al contrasto all'abusivismo commerciale ed alla contraffazione.

Articolo 16 - Norma transitoria

1.   Le associazioni di via si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 2 a partire dalla entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le Associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni attraverso iscrizioni in apposito Albo prima di tale data.

Articolo 17 - Modifiche procedurali

1.   Le modifiche al presente regolamento, che rivestano carattere di adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta Comunale.