N. 365

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2013 (mecc. 2013 03479/013), esecutiva dal 2 novembre 2013.

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INDICE

TITOLO I- NORME GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani
Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Articolo 5 - Approvazione e articolazione del tributo
Articolo 6 - Soggetti passivi e presupposto per l'applicazione del tributo

TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 7 - Superficie tassabile
Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
Articolo 10 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 11 - Determinazione della tariffa giornaliera
Articolo 12 - Maggiorazione
Articolo 13 - Istituzioni scolastiche statali

TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 14 - Esclusioni
Articolo 15 - Agevolazioni
Articolo 16 - Riduzioni per utenze non domestiche
Articolo 17 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Articolo 18 - Ulteriori riduzioni
Articolo 19 - Mancato svolgimento del servizio e zone non servite
Articolo 20 - Esenzioni

TITOLO IV - COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE
Articolo 21- Dichiarazione iniziale
Articolo 22 - Dichiarazione di rettifica
Articolo 23 - Dichiarazione di cessazione
Articolo 24 - Verifiche ed accertamenti
Articolo 25 - Accertamento del tributo
Articolo 26 - Sanzioni
Articolo 27 - Riscossione del tributo
Articolo 28 - Conguagli, rimborsi e sgravi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali. Rinvio
Articolo 30 - Disposizioni per l'anno 2013

ALLEGATO 1: CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI


TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Torino, in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche in Legge n. 214/2011 e s.m.i., e del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.   Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è istituito dal Comune di Torino a partire dal 1 gennaio 2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi.

2.   La gestione dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 3, e dei rifiuti assimilati agli urbani è attività espressamente qualificata di "pubblico interesse", questa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ed è svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.

3.   Il tributo si articola in due componenti:
a)   componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
b)   componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dal successivo articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani

1.   Sono rifiuti urbani, così come classificati dall'articolo 7 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani:
a)   i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b)   i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo n. 22/1997;
c)   i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)   i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)   i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)   i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2.   Il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani determina i criteri ed i quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.

Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1.   Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.

2.   Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

3.   A norma dell'articolo 14, comma 14, del D.L. n. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4.   I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

5.   Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa del tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del tributo

1.   Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intendono prorogate le tariffe vigenti.

2.   Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.

3.   Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

4.   Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.

5.   La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.

6.   La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.

Articolo 6 - Soggetti passivi e presupposto per l'applicazione del tributo

1.   Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.

2.   Ai fini di cui al comma 1. l'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

3.   Per le parti in comune di un condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono dette parti comuni in via esclusiva. L'amministratore del condominio può farsi carico del tributo relativo alle suddette parti, salvo poi suddividerlo fra coloro che le utilizzano.

4.   Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5.   Per i locali destinati ad attività ricettiva o forme analoghe (residence, affittacamere, pensionati, case albergo e simili) il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.

6.   In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.

7.   Le società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati al pagamento della relativa tariffa in riferimento alla loro ragione sociale o denominazione, con solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

8.   Per i locali destinati ad autorimesse, box e posti auto demarcati, il tributo è dovuto dal possessore a titolo di proprietà, dall'occupante o detentore o, in alternativa, dall'amministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento il tributo a carico dell'occupante è corrisposto da chi gestisce l'attività.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 7 - Superficie tassabile

1.   In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2.   Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 14, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile in conformità alle disposizioni di cui al comma 9 bis succitato.

3.   Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993.

4.   Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

5.   Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per es: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.

Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1.   I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2.   Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi (aree di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc.). Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, magazzini, ecc.).

3.   La determinazione della superficie soggetta a tributo per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, in ragione della difficoltosa individuazione dell'area su cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie su cui viene svolta l'attività:

 categoria di attività  % di abbattimento della superficie
 Lavanderie, tintorie  10%
 Macellerie e pescherie  10%
 Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche  30%
 Laboratori odontotecnici  10%
 Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori  30%
 Gommisti  10%
 Lavaggi autoveicoli  10%
 Studi medici specialistici
 Dentisti
 Veterinari
 30%
30%
30%

4.   Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 3 la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria in scala.

5.   La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita denuncia di cui ai successivi articoli 21 e 22 allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali.).

6.   Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.

7.   Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.

Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1.   Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
a)   per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi o coabitanti il numero degli occupanti è quello complessivo;
b)   per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero, si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale.
Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati, permanentemente o per un periodo superiore all'anno, presso case di cura e di riposo.Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta stessa.

2.   Per le unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica e professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per l'applicazione della relativa tariffa commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 10 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1.   Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le associazioni, le attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio, professionali, le attività produttive in genere e comunque ogni altra tipologia di utenza non rientrante fra le utenze domestiche.

2.   La classificazione dei locali e delle aree ad uso non domestico avviene secondo la destinazione d'uso degli stessi. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, in riferimento alle quali è determinata la specifica tariffa da applicare.

3.   I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli di cui alle citate categorie, sono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo di cui al precedente comma.

Articolo 11 - Determinazione della tariffa giornaliera

1.   Tutte le utenze che producono rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla occupazione o detenzione, con o senza autorizzazione, di locali ed occupazioni di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio date in concessione temporanea dalla Città con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili debbono corrispondere la tariffa giornaliera.

2.   La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% delle parti variabile e fissa della tariffa e con l'applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, Legge n. 214/2011. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella categoria con voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Oltre tale periodo massimo, se prosegue l'occupazione si applica la tariffa annuale.

3.   Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico contestualmente al COSAP e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

4.   In caso di occupazione abusiva si provvederà anche al recupero del tributo evaso.

Articolo 12 - Maggiorazione

1.   Annualmente il Consiglio Comunale delibera la misura della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, della Legge n. 214/2011.

2.   Le agevolazioni e riduzioni previste ai successivi articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano anche alla maggiorazione sui servizi indivisibili.

Articolo 13 - Istituzioni scolastiche statali

1.   Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 14 - Esclusioni

1.   Sono oggettivamente esclusi dalla applicazione del tributo, sia dalla parte fissa che da quella variabile e dei servizi indivisibili le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti.

2.   Sono, pertanto, esclusi dalla tassazione, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:
-   le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
-   immobili inagibili o inabitabili o danneggiati, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
-   terrazze e balconi;
-   centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, autosilos;
-   fabbricati in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
-   alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere sono consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
-   le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;
-   le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
-   i locali di strutture medico-sanitarie pubbliche e private adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
-   locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, scuole di danza limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
-   locali ed aree nei quali per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
-   le aree verdi.

3.   Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.

Articolo 15 - Agevolazioni

1.   Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a)   attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi;
b)   ONLUS di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché loro affiliati o associati, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge;
c)   titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). A tal fine, i soggetti beneficiari di tale agevolazione sono tenuti - entro il termine stabilito ed adeguatamente reso noto - alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130. Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero di ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quella prevista alla lettera d) dell'articolo 18;
d)   titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;
e)   potranno essere riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.

2.   Per le predette agevolazioni il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo, compresa la maggiorazione sui servizi indivisibili.

3.   Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti è di volta in volta accordata una riduzione, a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo e della quota dei servizi indivisibili.

4.   Tali agevolazioni possono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5.   Non è ammesso il cumulo delle suddette agevolazioni. D'ufficio verrà riconosciuta esclusivamente l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Articolo 16 - Riduzioni per utenze non domestiche

1.   Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua sulla parte variabile della tariffa secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/1999. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla Legge n. 70/1995 e s.m.i., per l'anno di riferimento. Il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, ai sensi dell'articolo 10, 3. comma lettera b) ed articolo 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al recupero. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sulla parte variabile della tariffa e non superiore ad un terzo dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di recupero. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione è applicata anche sulla maggiorazione dei servizi indivisibili e non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 19. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Articolo 17 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1.   Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. Tale riduzione applicata anche sulla maggiorazione dei servizi indivisibili verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.

Articolo 18 - Ulteriori riduzioni

1.   Il tributo è ridotto, sulla parte variabile e sulla maggiorazione dei servizi indivisibili, del:
a)   20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento per non più di tre giorni alla settimana (quali discoteche, sale da ballo, e locali di intrattenimento notturno) risultanti da autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività;
b)   30% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche, come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, nonché sportive e culturali;
c)   del 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
d)   del 20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti. Per tali utenze (utenze domestiche non residenti) si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero è stabilito convenzionalmente in due componenti. Detta riduzione è applicata con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento.

2.   Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro, nel caso di concorso si applica la più elevata.

Articolo 19 - Mancato svolgimento del servizio e zone non servite

1.   L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per cause estranee alla responsabilità del soggetto gestore, non comporta esoneri o riduzioni del tributo.

2.   Limitatamente al periodo interessato, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

3.   Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, secondo il piano annuale di attività convenuto con il gestore del servizio, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%.

Articolo 20 - Esenzioni

1.   Sono esentati dall'applicazione del tributo:
a)   i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
b)   i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione delle liste di carico per la riscossione del tributo, per la particolare condizione di indigenza.

2.   Le somme conseguenti alle suddette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO IV - COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE

Articolo 21 - Dichiarazione iniziale

1.   I soggetti di cui all'articolo 6 sono obbligati, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione a presentare dichiarazione anche cumulativa dei locali e/o delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo siti nel territorio del Comune, qualora non vi abbiano già provveduto ai fini dell'applicazione della Ta.R.S.U..

2.   La dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione e sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo.

3.   La dichiarazione, redatta sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio competente e messi a disposizione dell'utenza, dovrà contenere:
a)   per le utenze domestiche:
-   le generalità dell'utente/sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza;
-   il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non residenti;
-   la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
-   l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala nonché il numero della unità immobiliare e relativo identificativo catastale;
-   la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie di applicazione del tributo;
-   la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione;
b)   per le utenze non domestiche:
-   identificazione del soggetto che presenta la dichiarazione (legale rappresentante, presidente);
-   la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la sede legale;
-   codice fiscale/partita IVA,
-   ubicazione, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, identificativo catastale;
-   la data di inizio occupazione o conduzione/detenzione dei locali e delle aree;
-   la tipologia dei rifiuti prodotti;
-   la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione del legale rappresentante.

4.   La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati.

5.   Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.

Articolo 22 - Dichiarazione di rettifica

1.   Le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla variazione.

2.   La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.

Articolo 23 - Dichiarazione di cessazione

1.   La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.

2.   La cessazione del possesso, conduzione o detenzione va presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla effettiva cessazione.

3.   La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all'abbuono (sgravio/rimborso) del tributo dal bimestre solare successivo a quello dell'intervenuta cessazione.

4.   In caso di mancata dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

5.   Qualora la dichiarazione di cessazione sia collegata alla denuncia iniziale di altri locali siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al possesso, occupazione o detenzione dichiarata.

Articolo 24 - Verifiche ed accertamenti

1.   Il Comune ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento del tributo nonché di procedere al controllo dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate.

2.   Oltre ad acquisire informazioni dagli uffici pubblici o dagli enti di gestione dei pubblici servizi e a verificare informazioni o effettuare controlli sulle banche dati disponibili:
a)   possono essere richiesti al contribuente dati e informazioni a mezzo di questionari;
b)   può essere richiesta al contribuente l'esibizione di planimetrie dei locali e delle aree comprendenti il dettaglio, certificato da tecnico abilitato, delle superfici con i mq. di riferimento ed ogni altra documentazione utile al controllo della corretta applicazione del tributo. L'Amministrazione non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
c)   il contribuente, il proprietario, il possessore o il detentore dell'immobile possono essere invitati a fornire delucidazioni o prove di quanto dichiarato o comunicato;
d)   possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e della loro destinazione d'uso nonché delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione il contribuente ha il diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi competenti. Al termine delle operazioni è redatto un processo verbale, accettato e sottoscritto dal contribuente. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 7 giorni prima anche telefonicamente.

3.   Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistano validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e dei controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere fatto in base a presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile o con criteri induttivi e secondo le modalità di attuazione discrezionalmente scelte dal Comune.

4.   L'Amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (in metri quadrati) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 25 - Accertamento del tributo

1.   In seguito all'espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall'articolo precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione.

2.   I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata; entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi.

3.   I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4.   I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.

Articolo 26 - Sanzioni

1.   In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

2.   In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

3.   In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

4.   In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100 ad Euro 500.

5.   Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6.   Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 27 - Riscossione del tributo

1.   Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente al Comune.

2.   La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011.

3.   In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 28 - Conguagli, rimborsi e sgravi

1.   Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo applicato saranno conteggiate nella successiva richiesta di pagamento mediante conguaglio compensativo.

2.   Le richieste di rimborso per somme versate e non dovute devono essere presentate nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine va richiesto lo sgravio a decorrere dalla data della consegna della richiesta di pagamento o della notifica del provvedimento di riscossione coattiva. Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il rigetto, deve essere disposto nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali. Rinvio

1.   Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2013.

2.   Dal 1 gennaio 2013 è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del Decreto Legislativo 507/1993 e s.m.i.. L'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2012, continuano ed essere effettuati anche successivamente ai sensi della normativa richiamata.

3.   Sono soppresse tutte le norme regolamentari e le disposizioni comunali che sono in contrasto con il presente regolamento.

4.   Le posizioni contributive già denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

5.   Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge n. 214/2011 e s.m.i. e nel regolamento adottato con D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 30 - Disposizioni per l'anno 2013

1.   Le scadenze e le modalità di versamento del tributo per l'anno 2013 sono disciplinate con deliberazione approvata dal Consiglio Comunale (mecc. 2013 01592/013 del 15 aprile 2013). Relativamente alle utenze non domestiche fino alla determinazione delle tariffe del tributo il pagamento è effettuato a titolo di acconto, commisurato alle tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2012 (mecc. 2012 02808/013), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2012 sugli indirizzi in tema di Ta.R.S.U. (mecc. 2012 02262/013), in tre rate scadenti:
-   il 20 maggio, il 20 giugno, il 20 luglio 2013.
Relativamente alle utenze domestiche, il versamento del tributo è effettuato a titolo di acconto, commisurato alle tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2012 (mecc. 2012 02808/013) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2012 sugli indirizzi in tema di Ta.R.S.U. (mecc. 2012 02262/013) e, diversamente da quanto stabilito con deliberazione mecc. 2013 01592/013, con applicazione, se dovuta, dell'agevolazione ISEE di cui all'articolo 15 lettera c) del presente regolamento, nella misura approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2012 (mecc. 2012 02262/013). Il versamento avverrà in due rate scadenti:
-   15 settembre, 15 ottobre.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE sull'acconto TARES 2013 gli interessati potranno presentare, per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con la Città, la dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., entro il 18 luglio 2013, considerando valide le dichiarazioni sottoscritte a partire dal 19 luglio 2012. Le dichiarazioni sottoscritte e presentate oltre il termine suindicato non saranno considerate ai fini dell'agevolazione del tributo dell'anno 2013. Il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato tramite i canali di versamento attivati da Soris S.p.A, società di riscossione della Città di Torino, per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati nel vigente contratto di servizio.

3.   Con scadenza 20 novembre per le utenze non domestiche e 15 dicembre 2013 per le utenze domestiche sarà richiesto il versamento a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 per la componente rifiuti. Con medesima rata verrà effettuato il versamento della maggiorazione standard pari a 0,30 Euro per metro quadro secondo con le modalità stabilite dalla legge.


Allegato 1

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

 Categorie TARSU  Descrizione categorie
 1  Locali ad uso abitazione
 2  Alloggi a disposizione
 4  Box privati - posti macchina demarcati privati - Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento
 5  Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti ed istituti di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri pubblici per  anziani - Dormitori - Convivenze - Caserme - Carceri
 6.1  Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - Affittacamere
 6.2  Alberghi - Pensioni - Locande (con ristorazione)
 7  Residence - Pensionati privati per anziani
 8  Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno
 9  Distributori di carburante
 10  Chioschi in genere
 11  Edicole giornali
 12  Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto -  Gallerie d'arte
 13  Circoli aziendali
 14  Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze
 15  Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie)
 16  Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere
 17  Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro  pertinenze e dehors
 18  Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors
 19  Palestre ginnico sportive
 20  Botteghe artigiane - Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini
 21  Locali destinati ad uffici in genere - Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - Locali occupati direttamente da  Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli  Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attività istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune
 22  Magazzini e depositi - Rimesse roulottes
 23  Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi
 24  Scuole private - Università
 25  Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze
 26  Stazioni ferroviarie, tramviarie, metropolitane e di autobus
 27  Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e  commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati
 28  Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - Centri fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e laboratori di  analisi, privati e di Enti Mutualistici
 29  Mercato all'ingrosso ittico
 30  Banchi di vendita all'aperto alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)
 31  Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)
 32  Locali occupati da Onlus (D.Lgs. 460/1997), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000), con esclusione delle  superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o  somministrazione
 33  Mercato all'ingrosso fiori
 34  Banchi di vendita all'aperto relativi ai produttori (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)
 35  Stadi di calcio