N. 353
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 maggio 2012 (mecc. 2012 01582/119), esecutiva dal 21 maggio 2012.
Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Natura del servizio
Articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al
servizio
Articolo 4 - Comitato Consultivo
Articolo 5 - Commissione per la valutazione dell'impedimento
motorio e sensoriale (C.I.M.S.)
Articolo 6 - Commissione Tecnica
Articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione
mensile/valore economico equivalente
Articolo 8 - Tariffe
Articolo 9 - Percorsi extraurbani
Articolo 10 - Monitoraggio della spesa
Articolo 11 - Infrazioni e sanzioni
Articolo 12 - Disposizioni finali
Allegato - Tariffe per la compartecipazione
al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili
1. La Città di Torino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della Legge n. 104/1992, nel quadro complessivo delle politiche e degli interventi volti a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la vita di relazione, sostiene i percorsi riferiti alla mobilità.
1. Il servizio di trasporto disabili è riservato ai soggetti residenti in Torino ed ivi stabilmente domiciliati, di età superiore ai 2 anni, con impedimento assoluto e permanente alla salita e discesa dai mezzi pubblici ed a persone con cecità assoluta di cui all'articolo 2 della Legge n. 138/2001. Per i minori di età inferiore ai due anni la Commissione Medica valuterà situazioni di particolare gravità.
2. Poiché detta impossibilità
può impedire sia l'uso del servizio di trasporto pubblico
sia l'utilizzo di mezzi comuni, il servizio di facilitazione alla
mobilità differenzia la sua modalità di effettuazione
in:
a) servizio reso con mezzo attrezzato;
b) servizio reso con mezzo ordinario (non attrezzato).
3. Il servizio di cui al
precedente punto a) è a totale carico comunale, ad esclusione
del pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i
mezzi pubblici cittadini, tratta urbana.
4. Il servizio di cui al precedente punto b) prevede
invece una compartecipazione alla spesa da parte del soggetto
che ne beneficia, calcolata sulla base della situazione economica
individuale (ISE), come stabilito all'articolo
8.
1. In armonia con le finalità
espresse all'articolo 1, il servizio è
organizzato, attraverso mezzi attrezzati e mezzi ordinari, in
modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e,
a seconda che il servizio richiesto sia continuativo o occasionale,
in modo da garantirne l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza
e l'economicità. L'Amministrazione gestisce il servizio,
compatibilmente con le risorse finanziarie ordinarie disponibili
nell'esercizio, e predispone apposita graduatoria con priorità
per:
- i minori;
- i casi particolarmente gravi che necessitano
di risposte urgenti;
- persone che necessitano di utilizzo di mezzi
attrezzati;
- persone inserite in attività lavorative;
- casi formalmente segnalati dall'Unità
Spinale Unipolare;
- beneficiari di borse di studio o coloro inseriti
nei percorsi di formazione professionale, a cui non sia già
in altro modo assicurato il servizio (per la durata della borsa
di studio o formazione).
2. Per accedere al servizio, la persona interessata (o chi la rappresenta) deve presentare la domanda, corredata dalla documentazione medico sanitaria relativa all'impedimento motorio e/o alla condizione di cecità assoluta nonché dalla dichiarazione ISE.
3. L'ammissione al servizio mobilità, disciplinato dal presente regolamento, è esclusa quando il bisogno attenga alla frequenza di servizi comunali, sanitari, scolastici e formativi che già prevedano modalità di trasporto ed accompagnamento dedicate, nonché qualora la persona disabile sia già titolare della riserva personale di sosta di cui all'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) presso l'abitazione e/o luogo di lavoro. Per far fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona disabile, la Commissione Tecnica è autorizzata a concedere fino a n. 20 corse annuali, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa.
4. L'erogazione del servizio è affidata ad un gestore in conformità alla normativa vigente.
1. La Civica Amministrazione promuove l'istituzione di un "Comitato Consultivo" per la mobilità in rappresentanza dell'utenza e, anche in collaborazione con il gestore del servizio, indice incontri periodici per il monitoraggio sull'andamento del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.
2. Tale comitato è costituito da rappresentanti delle Associazioni che compongono il Coordinamento Interassociativo disabilità - Torino.
1. La Commissione per la
valutazione dell'impedimento motorio (C.I.M.S.) appositamente
istituita e disciplinata per il suo funzionamento con apposito
provvedimento, valuta la limitazione funzionale, motoria o sensoriale,
alla salita e discesa dal mezzo pubblico sulla base:
- degli accertamenti sanitari già presentati
unitamente alla domanda di ammissione al servizio di cui al comma
precedente;
- della verifica medica di competenza, laddove
non dirimente la documentazione prodotta.
La C.I.M.S., in caso di valutazione positiva all'ammissione al
servizio, stabilisce la necessaria modalità di effettuazione:
- servizio reso con mezzo attrezzato;
- servizio reso con mezzo ordinario.
2. La convocazione avanti la Commissione per l'eventuale verifica medica di competenza avviene secondo le modalità indicate in apposito provvedimento.
1. Una volta effettuata positivamente la valutazione funzionale da parte della C.I.M.S., l'Amministrazione, attraverso una propria Commissione Tecnica, valutate le finalità prevalenti di trasporto ed in particolare, in relazione alla natura occasionale o continuativa delle esigenze di mobilità, assegna il servizio e definisce la quantità delle attribuzioni mensili (corse)/valore economico equivalente.
2. La Commissione Tecnica verifica, sulla base delle fasce ISE di cui alla tabella allegata (allegato 2) alla deliberazione che approva il presente regolamento, la contribuzione a carico dell'utente per il servizio con mezzo ordinario.
3. La Commissione Tecnica è composta da 3 membri. Con apposito provvedimento si provvederà a disciplinarne la designazione dei componenti, il funzionamento, la durata in carica e le modalità operative (criteri di assegnazione e dotazioni).
1. La Commissione Tecnica, valutate le esigenze di mobilità documentate dal richiedente, assegna all'utente la dotazione mensile spettante/valore economico equivalente.
2. Ogni assegnatario sarà dotato di tesserino identificativo di riconoscimento (o di titolo equivalente).
3. L'Amministrazione richiederà al gestore le soluzioni tecnologiche ed innovative (preferibilmente il Biglietto Integrato Piemonte - BIP, o, se non fattibile, una smart-card dedicata o il pagamento tramite P.O.S.) utili ad una razionale organizzazione del servizio ed ai relativi controlli; è altresì compito del gestore assicurare il controllo individuale e generale sul funzionamento e qualità del servizio erogato e segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali irregolarità ed anomalie riscontrate.
4. Nelle more dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed innovative di pagamento, il servizio continuerà ad essere gestito mediante buoni cartacei; la differenza tra il valore della corsa ed il valore nominale del buono verrà corrisposta direttamente al vettore. In caso di corsa inferiore al valore nominale nulla sarà dovuto all'utente.
5. L'utente è tenuto a comunicare tutte le informazioni che riguardano l'erogazione del servizio, quali, a titolo esemplificativo, i cambi di residenza, l'inizio/cessazione di un'attività lavorativa, eccetera; l'Amministrazione ed il gestore del servizio effettuano controlli sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti e sul permanere dei requisiti di fruizione del servizio.
6. Nel caso di trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un presidio socio-sanitario, con esclusione dei presidi di autonomia, l'utente decade dalla fruizione del servizio.
7. La dotazione assegnata/valore economico equivalente se non utilizzata entro il mese di competenza perde validità.
1. L'utente, nel caso di servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, contribuisce al valore della corsa in modo graduato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica individuale (ISE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito.
2. Il valore della quota a carico della Civica Amministrazione per ogni singola corsa, così come le fasce di reddito, vengono definite nell'allegato 2 della deliberazione che approva il presente regolamento.
1. Per i beneficiari del servizio reso con mezzo attrezzato preventivamente autorizzati, è possibile recarsi al di fuori del territorio comunale esclusivamente per ragioni di lavoro, corsi formazione professionale o pre-lavorativi, cure riabilitative presso presidi sanitari e attività della vita quotidiana.
2. L'utente dovrà
corrispondere il costo del percorso extraurbano secondo le sotto
indicate fasce e come previsto da specifico provvedimento:
- FASCIA 1
Moncalieri - Nichelino - Beinasco
- Grugliasco - Collegno - Venaria - Borgaro T.se - Settimo T.se
- San Mauro T.se. - Presidi Ospedalieri: I.R.C.C. di Candiolo
- San Luigi Gonzaga di Orbassano.
- FASCIA 2
Vinovo - Candiolo - Orbassano -
Rivalta - Rivoli - Alpignano - Pianezza - Druento - Caselle (aeroporto
compreso) - Leinì - Baldissero T.se - Pino T.se - Pecetto
T.se - Chieri - Cambiano - Trofarello - Santena.
1. Il gestore del servizio comunica all'Amministrazione ed ai Settori competenti, con cadenza periodica, i dati relativi all'andamento della spesa del servizio trasporto disabili, con le modalità previste nel contratto di affidamento.
1. L'uso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 7 comma 2 e del buono cartaceo (o del titolo equivalente) che consente di usufruire del servizio è strettamente personale, e pertanto non può essere utilizzato da persone diverse dal beneficiario.
2. Le modalità di utilizzo dei documenti di cui al comma 1 nonché le altre disposizioni di natura gestionale verranno puntualmente indicate con apposito provvedimento.
3. In caso di inosservanza di quanto stabilito ai commi precedenti e/o di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 comma 5, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere il servizio per un periodo massimo di 4 mesi e, in caso di ulteriori violazioni di tali obblighi, può revocare definitivamente il servizio.
4. In caso di commissione di reato legata alla fruizione del servizio, l'Amministrazione provvede a sospendere immediatamente il servizio e ad inviare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. La condanna penale irrevocabile determinerà la revoca del beneficio.
5. L'Amministrazione Comunale richiederà il rimborso delle spese per prestazioni usufruite dall'utente senza titolo.
1. Al fine di assicurare
la sostenibilità finanziaria del servizio, che come previsto
dalla Legge n. 104/1992 è reso compatibilmente con le risorse
finanziarie dell'Ente, e per raccordare le disposizioni del Regolamento
vigente (n. 255) con quelle introdotte con la nuova disciplina
regolamentare, gli attuali beneficiari del servizio e possessori
dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a mezzo di
delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione
dei buoni, i quali saranno adeguati al valore della corsa. Nei
tre mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione
potranno essere utilizzati i buoni già in possesso dei
beneficiari con le regole previgenti.
Decorso tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni
convertiti o titoli rilasciati in base al presente regolamento.
2. L'adeguamento al valore della corsa e le modalità di rilascio dei nuovi buoni valgono anche per i soggetti attualmente in lista di attesa.
3. Le norme del nuovo regolamento si applicano a far data dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale che modifica e sostituisce il regolamento vigente sino alla emanazione della disciplina regionale in materia di mobilità e trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 104/1992.
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| 1 - 10000 |
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| 10001 - 20000 |
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| 20001 - 30000 |
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| 30001 - 50000 |
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| oltre 50000 |
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