N. 341

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 2011 (mecc. 2011 00369/007), esecutiva dal 21 marzo 2011. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 04458/007), esecutiva dal 25 gennaio 2016, e 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007), esecutiva dal 10 dicembre 2018 [modifiche di cui all'allegato 4 in vigore dall'anno scolastico 2021-2022 come da deliberazione di Giunta Comunale del 25 ottobre 2019 mecc. 2019 04506/007].

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INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - L'oggetto del regolamento
Articolo 2 - Il sistema scolastico per l'infanzia cittadino. Programmazione
Articolo 3 - Le finalità del servizio
Articolo 4 - I principi del progetto educativo del servizio
Articolo 5 - Il Piano dell'Offerta Formativa e la sperimentazione

TITOLO SECONDO - PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Articolo 6 - I Circoli Didattici Comunali
Articolo 7 - La collegialità
Articolo 8 - La direzione del Circolo
Articolo 9 - Il personale

TITOLO TERZO - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 10 - Il calendario e l'orario
Articolo 11 - Le sezioni
Articolo 12 - Il pasto

TITOLO QUARTO - DESTINATARI E MODALITA' DI ACCESSO
Articolo 13 - I destinatari
Articolo 14 - Le iscrizioni
Articolo 15 - I punteggi e le graduatorie
Articolo 16 - Le domande di iscrizione e l'ammissione di bambine e bambini con priorità assoluta
Articolo 17 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione
Articolo 18 - I controlli
Articolo 19 - Le assenze delle bambine e dei bambini e la conservazione del posto

TITOLO QUINTO - LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Articolo 20 - Gli ambiti della partecipazione
Articolo 21 - Gli strumenti della partecipazione
Articolo 22 - Le assemblee di scuola e di sezione
Articolo 23 - L'assemblea dei genitori della scuola
Articolo 24 - La Commissione Scuola Famiglia
Articolo 25 - La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia
Articolo 26 - La Commissione mensa
Articolo 27 - L'associazionismo dei genitori

TITOLO SESTO - NORME FINALI
Articolo 28 - Poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modificazioni ed integrazioni al Regolamento


TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - L'oggetto del regolamento

1.     Il Regolamento delle Scuole dell'Infanzia della Città di Torino contiene le norme - quadro entro le quali il servizio si realizza. Con questo provvedimento, in attuazione degli indirizzi progettuali e programmatici contenuti nelle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia della Città per la fascia 0 - 6 anni, in particolare si specificano le caratteristiche e finalità del servizio ed i propri principi organizzativi, si disciplinano le modalità di accesso e di partecipazione delle famiglie.

2.     Con propri atti, la Giunta Comunale ed i dirigenti rendono operativo quanto indicato nel presente Regolamento e quanto demandato loro per competenza, disciplinando l'organizzazione del lavoro nei servizi e negli uffici, il funzionamento degli organi collegiali, le modalità per garantire la qualità del servizio, l'elaborazione dei progetti formativi delle singole sedi.

3.     Più in specifico nel Regolamento troveremo norme che:
-      indicano le finalità del servizio ed i principi organizzativi e di funzionamento;
-      disciplinano l'accesso, la frequenza e la permanenza delle bambine e dei bambini nel servizio, garantendo la trasparenza delle attività gestionali e la parità di trattamento;
-      prevedono le modalità e le strutture della partecipazione delle famiglie e ne dispongono i principi per il loro funzionamento;
-      delineano gli indirizzi in ordine alle relazioni con gli altri soggetti cointeressati nel "sistema scuola cittadino" ed al loro coinvolgimento.

Articolo 2 - Il sistema scolastico per l'infanzia cittadino. Programmazione

1.     Le scuole dell'infanzia comunali insieme alle scuole statali ed a quelle paritarie gestite da altri enti fanno parte del sistema territoriale dei servizi rivolti all'infanzia e concorrono a rispondere alla domanda delle famiglie. A tal fine la Città stipula convenzioni con le altre scuole dell'infanzia paritarie, riconoscendo la loro funzione sociale e formativa, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2.     La Città promuove forme di coordinamento con gli altri enti gestori delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio, per programmare uno sviluppo dei servizi coerente con la dinamica della domanda e per coordinare le modalità di accesso. Favorisce la costituzione di un organismo cittadino a cui vengono invitati a partecipare l'Ufficio territoriale del Ministero dell'Istruzione, le scuole paritarie convenzionate attraverso loro rappresentanze e le Circoscrizioni comunali. Tale organismo assicura la coordinata partecipazione di tutti i soggetti gestori per condurre valutazioni sulla capacità dell'intero sistema di rispondere alla domanda di servizio, considerando le domande in lista d'attesa, la distribuzione territoriale delle scuole, le caratteristiche del territorio. Affronta specifiche questioni di carattere organizzativo e tecnico relative all'accesso ai servizi. Può, inoltre, prevedere forme di informazione e consultazione generalizzate dei genitori.

3.     In relazione agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione ed agli orientamenti espressi dall'organismo di cui al punto precedente:
-      il direttore della Divisione Servizi Educativi dispone l'istituzione di nuove scuole comunali, la chiusura di scuole esistenti, l'incremento o riduzione del numero delle sezioni, l'istituzione di "sezioni primavera" in attuazione delle vigenti norme, informate preventivamente le organizzazioni sindacali;
-      il dirigente competente individua le scuole paritarie ed il numero delle sezioni per le quali stipulare convenzioni.

Articolo 3 - Le finalità del servizio

1.     La Città offre alle bambine ed ai bambini in età da 0 a 6 anni una proposta educativa e formativa articolata secondo un progetto unitario, espresso nelle proprie linee guida, che si sviluppa nei diversi servizi con offerte specifiche tra loro coerenti, anche attraverso la costituzione dei poli per l'infanzia di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

2.     La scuola dell'infanzia della Città fa parte del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

3.     Come parte del sistema educativo della Città promuove e realizza opportunità e contesti di crescita per le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni, riconoscendo l'educazione, in quanto valore collettivo, diritto di tutti e per tutto l'arco della vita, in coerenza con i principi contenuti nella "Carta delle città educative".

4.     In accordo con la Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, promuove una cultura dell'infanzia volta a riconoscere la bambina ed il bambino come attivi protagonisti della loro crescita, capaci di costruire conoscenze, dare forma ai propri pensieri in modo creativo ed originale in una continua interazione con i pari e gli adulti, con l'ambiente fisico, sociale e culturale che li circonda.

5.     La Città concorre alla realizzazione di un sistema formativo integrato per l'infanzia, attraverso il raccordo e la collaborazione tra scuole comunali, statali e paritarie private convenzionate.

6.     La scuola dell'infanzia contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzano le pari opportunità, nel rispetto delle diverse esigenze formative e della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose, e la diffusione di una cultura della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione e della corresponsabilità nella crescita della bambina e del bambino da parte di entrambi i genitori e della comunità educante.

Articolo 4 - I principi del progetto educativo del servizio

1.     Per perseguire le proprie finalità, garantire alle bambine ed ai bambini esperienze ed apprendimenti significativi e migliorare costantemente la qualità del servizio offerto, la scuola comunale dell'infanzia, in coerenza con le linee guida dei servizi educativi per l'infanzia:
-      realizza processi educativi attenti alle potenzialità e competenze di relazione, di autonomia, di creatività ed apprendimento delle bambine e dei bambini e si impegna in un'azione di piena valorizzazione delle originali identità individuali;
-      promuove progetti educativi che si articolano in una molteplicità di occasioni attente alla pluralità dei punti di vista e delle culture in una dimensione di ascolto e di ricerca rispettosa della tensione conoscitiva di ciascuno;
-      condivide ed interpreta i processi educativi attraverso la documentazione pedagogica;
-      dialoga ed interagisce con le realtà formative ed i diversi luoghi di cultura della Città attribuendo importanza alle specifiche responsabilità educative, allo scopo di avvicinare le bambine ed i bambini al senso di appartenenza ad una collettività, piccola o grande che sia;
-      riconosce il diritto-dovere delle famiglie di essere parte attiva nel processo educativo, offrendosi come spazio di incontro, confronto e condivisione in un'ottica di corresponsabilità educativa;
-      si impegna, allo scopo di assicurare organicità al processo educativo, a realizzare forme di raccordo e di continuità, intese come confronto, formazione e progettazione condivise, tra il complesso dei servizi per l'infanzia e la scuola primaria;
-      individua e sostiene percorsi di ricerca, di confronto e di innovazione metodologica e didattica, anche in collaborazione con altre istituzioni formative;
-      valorizza e facilita la partecipazione responsabile di tutte le figure coinvolte nel processo educativo e delle componenti sociali e culturali del territorio, in stretto rapporto con gli altri servizi della Città, le Circoscrizioni, le associazioni e gli enti;
-      persegue la qualità del servizio attraverso programmi permanenti di formazione del personale e ambienti di lavoro che curino il benessere organizzativo degli adulti presenti.

Articolo 5 - Il Piano dell'Offerta Formativa e la sperimentazione

1.     Il Piano dell'Offerta Formativa rappresenta l'identità culturale e progettuale di ciascuna scuola dell'infanzia, esplicitandone le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi curriculari didattici, le sperimentazioni ed i progetti specifici.

2.     Ogni scuola predispone il proprio POF, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il sistema scolastico, in attuazione delle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia della Città, i quali insieme ne costituiscono la cornice di riferimento pedagogico, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento.

3.     La sperimentazione e l'innovazione sono espressione della necessità permanente di rinnovamento della scuola nel suo insieme, in relazione all'evoluzione del pensiero pedagogico ed ai cambiamenti sociali ed economici delle famiglie.

4.     Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni e progettazioni educative.

5.     Attraverso appositi atti vengono stabiliti procedure, tempi e competenze per l'avvio, lo svolgimento e la valutazione delle sperimentazioni.

6.     I progetti di sperimentazione devono, in ogni caso, contenere l'analisi delle situazioni che inducono a proporre la sperimentazione, indicare le ipotesi progettuali, definire il campo di intervento, esplicitare la relazione tra obiettivi, strumenti e modalità di organizzazione, indicare le modalità di verifica e di valutazione in itinere e finali.

7.     Le sperimentazioni che richiedono un incremento di risorse devono essere previste nei documenti di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO SECONDO - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 6 - I Circoli Didattici Comunali

1.     Il Circolo Didattico Comunale è l'unità organizzativa territoriale dei servizi educativi per l'infanzia della Città di Torino. Con appositi atti ne sono definite ed assegnate le funzioni in relazione al complesso dei servizi per l'infanzia gestiti dal Comune, agli interventi e competenze condivisi con le Circoscrizioni comunali, al rapporto con gli altri servizi pubblici, con enti e soggetti privati presenti nel territorio di competenza. Al Circolo Didattico sono assegnate, con provvedimento della/del dirigente, le scuole dell'infanzia comunali.

2.     Nell'ambito del Circolo Didattico, la responsabilità della definizione ed attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo e delle gestioni amministrative delle scuole dell'infanzia è affidata alla/al responsabile pedagogica/o incaricata/o della direzione (direttrice o direttore di Circolo).

Articolo 7 - La collegialità

1.     L'ideazione e la realizzazione di progetti pedagogici ed organizzativi coerenti con le linee guida comuni del sistema scolastico comunale per l'infanzia sono condotte secondo un criterio di collegialità, ai diversi livelli organizzativi, di scuola, di circolo, di settore.

2.     Collegialmente le direttrici ed i direttori di Circolo condividono il Coordinamento Pedagogico ed Organizzativo del servizio comunale di scuola dell'infanzia, in collaborazione con i responsabili amministrativi dei servizi centrali della Divisione Servizi Educativi interessati.

3.     Attraverso il Coordinamento partecipano attivamente alla responsabilità della elaborazione di indirizzi, scelte educative e progetto formativo ed alla loro valutazione e verifica all'interno delle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia e contribuiscono alla costruzione della identità organizzativa, socio-culturale ed antropologica del servizio. L'esercizio del coordinamento può prevedere l'articolazione del lavoro in commissioni sia tematiche che territoriali.

4.     La direttrice o il direttore del Circolo, al fine di affrontare questioni organizzative, riunisce tutto il personale presente nel servizio, compresi i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici con mansioni di assistenza educativa.

5.     Le insegnanti e gli insegnanti con la direttrice o il direttore di Circolo si riuniscono nel Collegio dei Docenti, il quale, principalmente:
-      elabora ed approva il Piano dell'Offerta Formativa e le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;
-      definisce annualmente la programmazione educativa e didattica, propone criteri di organizzazione del personale;
-      forma le sezioni e definisce il calendario degli inserimenti;
-      valuta la realizzazione degli obiettivi educativi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e verifica il funzionamento del servizio, con le modalità e gli strumenti definiti dal Coordinamento Pedagogico.

6.     Appositi atti esecutivi del presente regolamento disciplinano il funzionamento dei predetti organismi.

Articolo 8 - La direzione del Circolo

1.     La/il direttrice/direttore didattica/o è la/il funzionaria/o comunale di riferimento per le famiglie i cui bambine e bambini frequentano le scuole comunali del Circolo e per i servizi e soggetti pubblici e privati presenti nel territorio di competenza interessati allo sviluppo di politiche educative per l'infanzia:
-      coordina le attività del Circolo;
-      promuove e coordina l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, della programmazione educativa e della loro valutazione; promuove l'aggiornamento, la formazione del personale e la sperimentazione educativa; indirizza, sostiene e verifica il lavoro del personale assegnato;
-      procede alla destinazione del personale alle scuole del Circolo ed alle sezioni, alla formulazione dell'orario e dei turni di servizio, nell'ambito delle disposizioni organizzative e nel rispetto delle normative, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Aziendale vigenti, sentite le osservazioni e proposte avanzate dai dipendenti nei Collegi dei Docenti e nelle riunioni di servizio;
-      cura l'organizzazione del servizio e dell'attività lavorativa in modo che siano tutelate salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo gli incarichi e le disposizioni ricevute;
-      collabora con i servizi centrali della Divisione Servizi Educativi nella gestione amministrativa del personale e nel monitoraggio e controllo dei servizi affidati in gestione a terzi all'interno delle strutture;
-      gestisce le risorse economiche assegnate al circolo;
-      cura il funzionamento degli organi collegiali del personale e di partecipazione delle famiglie;
-      promuove il coordinamento fra servizi educativi per la prima infanzia ed altri servizi educativi, sociali, culturali, sanitari;
-      autorizza l'utilizzo dei locali delle scuole in orario extra-scolastico, sentita la Commissione Scuola Famiglia di cui al successivo articolo 24, per attività ed iniziative organizzate da genitori di bambine e bambini frequentanti i servizi educativi comunali, che sviluppino la funzione della scuola come luogo di scambio ed integrazione di esperienze tra genitori e con il territorio.

Articolo 9 - Il personale

1.     Viene assegnato ai Circoli, in rapporto alle dimensioni dei servizi, personale insegnante, personale con compiti di assistenza educativa e personale amministrativo. Per ogni sezione sono assegnate/i due insegnanti, in relazione all'orario del servizio indicato al successivo articolo 10. Saranno assegnate risorse aggiuntive in presenza di bambine e bambini con disabilità certificata.

2.     Sono disciplinati da appositi atti della Giunta Comunale e dei dirigenti, secondo competenza, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del Contratto Integrativo Aziendale e delle norme che disciplinano le relazioni sindacali: gli organici delle scuole, l'accesso al lavoro nei servizi educativi e l'assegnazione dei dipendenti ai Circoli, l'organizzazione e l'orario del lavoro nei servizi e negli uffici, le mansioni attribuite ai diversi profili professionali, il conferimento delle supplenze, i procedimenti di mobilità e di trasposizione.

TITOLO TERZO - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 10 - Il calendario e l'orario

1.     Il calendario di funzionamento delle scuole è stabilito dalla/dal Direttore della Divisione Servizi Educativi, in armonia con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

2.     Nel periodo di chiusura estiva delle scuole la Città può organizzare un servizio educativo per le bambine ed i bambini iscritti nell'anno scolastico precedente alle scuole dell'infanzia comunali, statali e private paritarie convenzionate che non attivano analoghi servizi.

3.     L'orario di apertura del servizio della scuola dell'infanzia è dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. Di norma l'orario di funzionamento è dalle 8.30 alle 16.30. A richiesta motivata dalle famiglie, tra le 7.30 e le 8.30 può essere anticipato l'orario di funzionamento; tra le 16.30 e le 17.30 può essere posticipato l'orario di funzionamento.

Articolo 11 - Le sezioni

1.     La sezione è l'unità organizzativa di base per la progettazione e realizzazione dell'esperienza educativa. Il numero di iscritti di ciascuna sezione è, di norma, di 25 bambine e bambini.

2.     Le sezioni possono essere omogenee o eterogenee per età. Al fine di assicurare una adeguata distribuzione territoriale dei due modelli pedagogici, la proposta dei Collegi dei Docenti è confermata dalla/dal dirigente del servizio, sentito il parere del Coordinamento Pedagogico.

3.     Il Collegio dei Docenti forma le sezioni sulla base di criteri generali approvati dalla Commissione Scuola Famiglia, su proposta dello stesso Collegio.

Articolo 12 - Il pasto

1.     Le bambine ed i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia consumano un pasto fornito dal Comune, per il quale le famiglie contribuiscono secondo il regime tariffario stabilito.

2.     Il pasto fa parte della progettazione educativa e didattica della scuola, risponde ai criteri nutrizionali previsti per una sana alimentazione e contribuisce a sviluppare una corretta cultura alimentare, del piacere della tavola e della convivialità.

TITOLO QUARTO - DESTINATARI E MODALITA' DI ACCESSO

Articolo 13 - I destinatari

1.     Possono frequentare la scuola dell'infanzia le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.     In casi eccezionali, la/il dirigente competente, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 16.1, può autorizzare la permanenza di bambine e bambini con disabilità certificata per un anno oltre il limite di cui al comma precedente, in seguito alla definizione di un progetto elaborato dal Collegio dei Docenti in collaborazione con la famiglia e con i servizi sanitari competenti.

3.     Le scuole dell'infanzia comunali accolgono le bambine ed i bambini per i quali viene presentata domanda, con il seguente ordine di priorità:
        1)     famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore);
        2)     famiglie non residenti a Torino, in cui almeno un genitore presti attività lavorativa in città;
        3)     altre famiglie non residenti.

4.     Al solo fine dell'accesso alla scuola dell'infanzia, sono equiparate a quelle residenti nel comune di Torino le famiglie non residenti che presentano domanda per bambine e bambini con disabilità, seguiti da un'ASO o un'ASL cittadine. L'equiparazione opera anche nei confronti di eventuali fratelli e sorelle ed è estesa a loro anche quando la bambina o il bambino con disabilità venga iscritta/o ad un nido d'infanzia comunale.

Articolo 14 - Le iscrizioni

1.     Annualmente, in relazione a quanto stabilito dal Ministero per le scuole dello Stato, la/il dirigente competente della Divisione Servizi Educativi stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.

2.     La domanda di iscrizione deve essere presentata in via telematica da chi esercita la responsabilità genitoriale, direttamente o attraverso appositi sportelli istituiti sul territorio comunale. Nella domanda possono essere indicate, in ordine di preferenza, al massimo 6 scuole. Qualora vi siano accordi con le scuole statali e/o convenzionate per la presentazione di un'unica domanda, il numero di sedi può essere aumentato fino a 8.

3.     In presenza di poli per l'infanzia costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è garantita la continuità nel passaggio dal nido d'infanzia alla scuola dell'infanzia del polo, secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Articolo 15 - I punteggi e le graduatorie

1.     Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento (allegato A).

2.     Il/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la graduatoria provvisoria cittadina.

3.     Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria chi rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiederne la revisione.

4.     Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, la/il competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la graduatoria definitiva.

5.     La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata in coda alla graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14. Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto dal successivo articolo 16.

6.     La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento della/del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi.

7.     Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

Articolo 16 - Le domande di iscrizione e l'ammissione di bambine e bambini con priorità assoluta

1.     Viene riconosciuta la priorità assoluta nell'accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:
        1)     disabilità certificata;
        2)     disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;
        3)     grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequenza della scuola in relazione alla sua patologia;
        4)     bambine e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione che non si siano ritirati da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che hanno trasferito la residenza da altra circoscrizione o da altro Comune.

2.     Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 3) sono valutate, al fine di riconoscere una priorità assoluta, da Commissioni appositamente costituite con atto della/del dirigente competente.

3.     Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre scuole.

4.     Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disagio sociale o per grave problema di salute di un componente il nucleo familiare o per l'iscrizione di un bambino o una bambina di 5 anni vengono collocate nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14.

5.     Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disabilità o per grave problema di salute del bambino o della bambina per cui si presenta la domanda vengono collocate nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14, nel caso la Commissione di cui al successivo punto 16.1 verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.

6.     Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano a condizione che la bambina o il bambino, al momento dell'iscrizione, non sia frequentante altra scuola dell'infanzia comunale, dello Stato o paritaria convenzionata, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno scolastico. La collocazione in lista d'attesa delle domande rispetta quanto previsto all'articolo 13 circa la condizione di residenza.

16.1) Disabilità certificata

1.     Un'apposita Commissione composta da responsabili pedagogici esamina le domande e la documentazione presentata dalle famiglie al fine di:
-      valutare la presenza dei requisiti che danno diritto alla priorità assoluta nell'ammissione al servizio;
-      valutare la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini con disabilità ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, prevedendo eventualmente, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta;
-      proporre le risorse da assegnare alla scuola in ragione del numero dei bambini e delle bambine iscritte e delle caratteristiche della disabilità, dell'orario di frequenza, nei limiti delle disponibilità di organico e finanziarie.

16.2) Gravi problemi di salute

1.     Un'apposita Commissione, in cui siano presenti almeno un/a componente con specializzazione in campo sanitario ed un/a con competenze pedagogiche, esamina le domande e la documentazione medica presentata dalle famiglie per valutare la gravità dei problemi di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, della bambina o del bambino e le condizioni indicate all'articolo 16 comma 1.

2.     I nominativi delle bambine e dei bambini con gravi problemi di salute che abbiano i requisiti per l'attribuzione della priorità assoluta vengono comunicati alla Commissione di cui al punto 16.1 che, valutando la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, può eventualmente prevedere, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta.

16.3) Disagio sociale

1.     In ogni scuola le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero non superiore al 10% dei posti. Su decisione del/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi, sentita la Commissione Scuola Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo del 15%.

2.     La/Il dirigente può prevedere l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da quella indicata come prima scelta.

Articolo 17 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione

1.     Il/la dirigente, nell'approvare la graduatoria definitiva, assegna i posti disponibili a livello cittadino, secondo l'ordine della graduatoria e tenendo conto della preferenza più favorevole tra quelle indicate nella domanda di iscrizione.

2.     L'assegnazione del posto a bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene secondo quanto indicato all'articolo 16.

3.     Con il provvedimento indicato all'articolo 14 viene disciplinata l'ammissione al servizio delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre, nel rispetto delle norme statali ed in armonia con le linee guida dei servizi educativi per l'infanzia del Comune. In ogni caso l'ammissione anticipata è consentita solo se sono esaurite le graduatorie delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre, considerando sia le domande presentate nei termini che fuori termine. Non sono consentite l'ammissione anticipata nelle sezioni omogenee per età e l'ammissione delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 gennaio, se frequentano un nido comunale o convenzionato.

4.     L'assegnazione del posto viene comunicata per via telematica. L'accettazione o la rinuncia devono essere comunicate entro i tempi e con le modalità indicati nel provvedimento di cui all'articolo 14; la mancata risposta entro i termini è considerata rinuncia al posto.

5.     L'accettazione del posto in una scuola comunale, statale o convenzionata comporta la cancellazione dalla graduatoria cittadina.

6.     Se ad una bambina o ad un bambino viene assegnato il posto nella scuola che ha indicato come prima scelta, la rinuncia al posto comporta la cancellazione dalla graduatoria cittadina.

7.     Se il posto viene assegnato in una scuola che non è la prima scelta, si può rinunciare e restare in lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria cittadina.

Articolo 18 - I controlli

1.     Vengono effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse..

2.     Nel caso si rilevi la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.

Articolo 19 - Le assenze delle bambine e dei bambini e la conservazione del posto

1.     Nel caso la bambina o il bambino ammessa/o non si presenti alla data fissata per l'inserimento o la bambina o il bambino frequentante si assenti senza comunicare la motivazione, il posto viene conservato al massimo per un mese. Trascorso il mese, in assenza di comunicazioni, il posto viene assegnato ad altra bambina o altro bambino.

2.     Se la famiglia presenta adeguate e documentate motivazioni la Commissione Scuola Famiglia può decidere la conservazione del posto fino al massimo di tre mesi, termine prorogabile solo in casi assolutamente straordinari.

TITOLO QUINTO - LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 20 - Gli ambiti della partecipazione

1.     In conformità con i principi di cui all'articolo 4, le famiglie sono chiamate a partecipare alla vita della scuola, con cui condividono responsabilità nell'amministrazione attiva e nell'impegno educativo. In particolare sono chiamate a conoscere ed a partecipare alle scelte didattiche ed all'offerta formativa per contribuire al progetto educativo della scuola con osservazioni sugli indirizzi educativi e proposte di iniziative di collaborazione per la cura ed il buon funzionamento della scuola, anche attraverso forme di auto-organizzazione.

Articolo 21 - Gli strumenti della partecipazione

1.     Per realizzare la piena partecipazione delle famiglie negli ambiti indicati all'articolo 20, sono messi a disposizione delle stesse spazi, strumenti, risorse, occasioni programmate di incontro, quali:
-      assemblee di scuola e di sezione;
-      assemblea dei genitori della scuola;

2.     Sono inoltre istituiti i seguenti organismi collegiali:
-      Commissione Scuola Famiglia;
-      Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia;
-      Commissione mensa.

Articolo 22 - Le assemblee di scuola e di sezione

1.     Il personale della scuola incontra periodicamente le famiglie nelle assemblee di scuola e di sezione per illustrare gli indirizzi educativi, le scelte didattiche e la programmazione delle attività e confrontarsi sulle opportunità educative offerte a livello locale e cittadino, per raccogliere osservazioni e proposte delle famiglie, anche in merito ad iniziative di collaborazione.

2.     L'assemblea della scuola o della sezione è composta da tutti i genitori e da tutto il personale docente e non docente della scuola o della sezione.

3.     È convocata dalla/dal direttrice/direttore didattica/o, anche su richiesta della/del Presidente della Commissione Scuola Famiglia o delle rappresentanti e dei rappresentanti di sezione.

Articolo 23 - L'assemblea dei genitori della scuola

1.     I genitori possono riunirsi in assemblea per discutere e confrontarsi su temi educativi e sull'andamento del servizio, su progetti ed iniziative da proporre al Collegio dei Docenti e su ogni questione inerente la vita ed il funzionamento della scuola.

2.     A tal fine, su richiesta del Presidente della Commissione Scuola Famiglia, la direttrice o il direttore della scuola può autorizzare l'uso dei locali in orario extrascolastico.

Articolo 24 - La Commissione Scuola Famiglia

1.     La Commissione Scuola Famiglia è organo di partecipazione all'amministrazione attiva della scuola ed è composta da:
a)     la direttrice didattica o il direttore didattico;
b)     una o un rappresentante dei genitori per ogni sezione;
c)     una o un rappresentante delle insegnanti e degli insegnanti fino a due sezioni, più un insegnante ogni ulteriori due sezioni;
d)     una o un rappresentante delle assistenti educative e degli assistenti educativi comunali fino a tre sezioni e multipli di tre;
e)     una o un rappresentante del gruppo amministrativo del Circolo.

2.     Sono invitati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti delle imprese appaltatrici del servizio di assistenza educativa.

3.     La rappresentante o il rappresentante della sezione è eletta/o dai genitori della sezione, a maggioranza semplice.

4.     Le/i rappresentanti delle/degli insegnanti e delle/degli assistenti educative/i comunali sono individuati dai rispettivi gruppi di lavoro.

5.     Le rappresentanti ed i rappresentanti decadono con il passaggio ad altra scuola.

6.     La Commissione dura in carica tre anni e viene rinnovata entro il termine stabilito con provvedimento della/del dirigente competente. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i termini e le modalità per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti.

7.     La Commissione Scuola Famiglia elegge un genitore, a maggioranza semplice, alla funzione di Presidente.

8.     Le sedute della Commissione sono di norma aperte a tutto il personale ed a tutte le famiglie della scuola, salvo casi particolari, secondo il giudizio della direttrice o del direttore di Circolo, in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.

9.     La Commissione Scuola Famiglia ha le seguenti competenze:
-      esprime parere al competente dirigente della Divisione Servizi Educativi circa la possibilità di accogliere nella scuola bambini e bambine con disagio sociale in misura superiore al 10% e fino al 15% dei posti;
-      viene informata sui criteri di utilizzo del fondo di funzionamento attribuito al Circolo;
-      analizza e discute il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, formulando eventuali osservazioni e proposte;
-      approva i criteri generali per la formazione delle sezioni, su proposta del Collegio dei Docenti, e gli orari di ingresso ed uscita delle bambine e dei bambini;
-      formula osservazioni e proposte sui diversi aspetti del servizio;
-      approva proposte di collaborazione delle famiglie per la cura ed il funzionamento della scuola, da sottoporre alle eventuali successive autorizzazioni;
-      approva attività a carattere educativo a conduzione esterna compatibili con il Piano dell'Offerta Formativa ed autorizzate dalla/dal direttrice/direttore.

Articolo 25 - La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia

1.     I Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia si riuniscono in Conferenza, a livello di Circolo, circoscrizionale o cittadino, di propria iniziativa o su convocazione della direttrice o del direttore di Circolo, dell'Assessore, del/la dirigente o del/la Presidente della Circoscrizione competenti.

2.     La Conferenza è organismo consultivo dell'Amministrazione sullo sviluppo delle politiche educative per l'infanzia, sugli indirizzi programmatici, sulle modalità della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e sui diversi aspetti del funzionamento del servizio contenuti nel presente regolamento.

Articolo 26 - La Commissione mensa

1.     La Commissione mensa svolge un ruolo di collegamento tra le famiglie ed il Servizio di Ristorazione Scolastica ed un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto da parte delle bambine e dei bambini e delle modalità di erogazione del servizio. In particolare può formulare giudizi di soddisfazione, suggerimenti per il miglioramento del servizio e reclami.

2.     E' composta da personale e da genitori della scuola ed è coordinata da un genitore.

3.     Con circolari del Servizio vengono disciplinati costituzione, durata, composizione e funzionamento.

Articolo 27 - L'associazionismo dei genitori

1.     La Città riconosce e promuove l'associazionismo fra le famiglie quale forma efficace di partecipazione; favorisce la nascita di associazioni di genitori nelle scuole dell'infanzia comunali e si adopera per agevolarne il funzionamento e le attività. Mette a disposizione spazi, strumenti e risorse e disciplina con appositi atti i rapporti con le associazioni.

TITOLO SESTO - NORME FINALI

Articolo 28 - Poteri sostitutivi

1.     Qualora gli organi collegiali non provvedano alle competenze loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi Educativi invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo. Nel caso in cui persista l'inadempienza, provvede direttamente ad adottare le decisioni necessarie.

Articolo 29 - Modificazioni ed integrazioni al Regolamento

1.     Il presente regolamento potrà essere modificato ed integrato con atto della Giunta Comunale, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.


ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO

  

  

Punti

RESIDENZA

 Famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore)

20.000

 Famiglie non residenti a Torino (in cui almeno un genitore presta attività lavorativa in città)

10.000

 Famiglie non residenti a Torino (in cui nessun genitore presta attività lavorativa in città)

         0

PRIORITA' ASSOLUTA

 Bambina/o con disabilità certificata (previa valutazione di apposita commissione)

     600

 Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia)
 (In ogni scuola questi bambini/e sono accolti in numero non superiore al 10% dei posti; su decisione del/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi, sentita la Commissione Scuola Famiglia, possono essere accolti ulteriori bambini/e, fino ad un massimo del 15% dei posti)

    300

 Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione di apposita Commissione)

   150

 Bambina/o di 5 anni non frequentante alcuna scuola infanzia (a condizione che non si sia ritirata/o da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che ha trasferito la residenza da altra Circoscrizione o da altro Comune

     90

UN SOLO GENITORE COABITANTE

 Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la responsabilità genitoriale

     59

 Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili  (solo se i genitori non coabitano e se l'unico genitore coabitante non ha costituito una convivenza di fatto)

     36

CARICO FAMILIARE
(conviventi)

 -       Ogni figlia/o fino a 10 anni di età (1)
        (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)
 
-      Stato di gravidanza della madre o della persona unita civilmente o convivente di fatto

     22

 Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età  (1)
 (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)

     12

 -       Frequenza di altri figli o altre figlie, che continuerà  nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda, nella scuola indicata come prima scelta (punteggio attribuito solo nella scuola di prima scelta)
 -        Presentazione della domanda di iscrizione per le stesse scuole per più figli o figlie

20

CARICO FAMILIARE
(non conviventi)

 Ogni figlia/o fino a 10 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)

11

 Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)

6

CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI  (3)

 -       Ogni genitore lavoratore
 -       Ogni genitore non occupato, che ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12

27

 Ogni genitore disoccupato da almeno tre mesi

19

 Ogni genitore studente

13

DISAGIO LAVORATIVO

eliminato

0

eliminato

0

LISTA ATTESA

 Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni scolastici
 (se la/il bambina/o aveva compiuto 3 anni entro il 31 dicembre e la domanda era presentata nei termini)

18

TRASFE-RIMENTO

 Trasferimento da altra scuola dell'infanzia di Torino (per cambio residenza)

24

PARITA'

 A parità di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri:
 1.   precedenza a bambine/i che hanno fratelli/sorelle frequentanti nidi d'infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui (se indicato come prima scelta);
 2.         precedenza al bambino più grande

(1)        Il punteggio è attribuito anche per i figli e le figlie del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentata istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto, anche se non è genitore del/la bambino/a

(2)        Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, il punteggio viene attribuito anche, se ricorre il caso, per i figli e le figlie di cui il coniuge (che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione) o la persona unita civilmente o convivente di fatto abbia l'affidamento condiviso. Viene anche attribuito il punteggio previsto per gravi problemi di salute e per la frequenza o iscrizione di altri figli o altre figlie nelle stesse scuole.

(3)        Ad ogni genitore può essere attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa. Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, viene assegnato il punteggio relativo alla condizione occupazionale di tale genitore e, se presente, del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto con il genitore coabitante.