N. 340

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO, LA VIGILANZA ED IL CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2011 (mecc. 2011 00104/007), esecutiva dal 14 marzo 2011.
Modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00536/007), esecutiva dal 5 marzo 2015 e 5 marzo 2019 (mecc. 2019 00757/007), esecutiva dal 20 marzo 2019.

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INDICE

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA'
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Funzioni del Comune
Articolo 3 - Principi del sistema educativo

TITOLO II - SISTEMA EDUCATIVO PRIMA INFANZIA
Articolo 4 - Coordinamento dei servizi pubblici e privati
Articolo 5 - Commissione Coordinamento

TITOLO III - VIGILANZA
Articolo 6 - Attività di vigilanza
Articolo 7 - Commissione di vigilanza
Articolo 8 - Autorizzazione al funzionamento
Articolo 9 - Requisiti per l'autorizzazione
Articolo 10 - Denominazione dei servizi
Articolo 11 - Inizio dell'attività, modifiche dell'autorizzazione e cessazione
Articolo 12 - Servizi attivati con segnalazione certificata di avvio attività
Articolo 13 - Verifica e controllo del funzionamento
Articolo 14 - Violazioni e provvedimenti conseguenti
Articolo 15 - Sanzioni

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 16 - Norme per il funzionamento
Articolo 17 - Età delle bambine e dei bambini
Articolo 18 - Calendario di funzionamento e orario dei servizi
Articolo 19 - Capacità ricettiva dei servizi
Articolo 20 - Trasparenza

TITOLO V -CONVENZIONI E ACCREDITAMENTO
Articolo 21 - Convenzioni
Articolo 22 - Accreditamento

TITOLO VI - NORME FINALI
Articolo 23 - Applicazione
Articolo 24 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento
Articolo 25 - Norma transitoria


TITOLO I - OGGETTO E FINALITA'
Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.   Il presente regolamento indica le funzioni del Comune in rapporto ai servizi socio-educativi privati per la prima infanzia esistenti sul suo territorio (di seguito denominati "servizi") e definisce le modalità con cui tali funzioni vengono esercitate, nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali.

2.   I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono individuati dalla Regione e sono costituiti da:
a)    asili nido (anche aziendali);
b)    micro-nidi (anche aziendali);
c)    centri di custodia oraria o baby parking;
d)    nidi in famiglia;
e)    sezioni primavera.

Articolo 2 - Funzioni del Comune

1.   Il Comune promuove il coordinamento dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia, che insieme costituiscono il sistema educativo cittadino, e persegue la loro integrazione.

2.   E' titolare della funzione di vigilanza, che consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e nella verifica della loro qualità ed appropriatezza, in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini che li frequentano. A tal fine definisce le proprie modalità di applicazione delle norme regionali.

3.   Per costruire un sistema qualificato, individua i requisiti per il convenzionamento dei servizi ed applica i criteri, gli indicatori, gli standard e le procedure definiti dalla Regione per l'accreditamento.

Articolo 3 - Principi del sistema educativo

1.   Nell'ambito del sistema educativo cittadino il Comune promuove e realizza opportunità e contesti di crescita per le bambine ed i bambini, riconoscendo l'educazione e la formazione, in quanto valori collettivi, diritto di tutti e per tutto l'arco della vita, in applicazione dei principi contenuti nella "Carta delle città educative".

2.   In accordo con la Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, promuove la costituzione di un sistema educativo volto a riconoscere la bambina ed il bambino attivi protagonisti della loro crescita, capaci di costruire conoscenze, dare forma ai propri pensieri in modo creativo e originale e impegnati in una continua interazione con i pari e gli adulti, con l'ambiente fisico e sociale e la realtà culturale che li circonda.

3.   La realizzazione di tali finalità consegue dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

TITOLO II - SISTEMA EDUCATIVO PRIMA INFANZIA

Articolo 4 - Coordinamento dei servizi pubblici e privati

1.   Il Comune promuove il coordinamento tra i servizi privati e pubblici per la prima infanzia per perseguire la qualità, la coerenza e l'integrazione del sistema educativo cittadino, con riferimento alle finalità indicate all'articolo 3.

2.   Il coordinamento si realizza attraverso il confronto con e tra i titolari ed i gestori dei servizi e le loro rappresentanze, per individuare gli ambiti nei quali può essere proficuamente sviluppato; può riguardare lo scambio di informazioni, l'aggiornamento e la formazione del personale, le iniziative rivolte alle famiglie, lo scambio di progetti ed esperienze, l'elaborazione di linee guida sui criteri di qualità dei servizi, l'elaborazione e la realizzazione di progetti comuni, il raccordo con gli altri servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti sul territorio.

3.   Le modalità del coordinamento sono definite sulla base delle proposte della Commissione di cui all'articolo 5.

4.   Il soggetto che intende aprire un nuovo servizio, nel caso in cui le norme regionali prevedano che l'attivazione sia concordata con l'Ente Locale, deve preliminarmente esplicitare, in un progetto gestionale, come intende assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio, nonché il raccordo con i servizi sociali, nella cornice di riferimento di cui al comma precedente.

Articolo 5 - Commissione Coordinamento

1.   E' istituita la Commissione di Coordinamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per:
a)    proporre ambiti, modalità e strumenti per il coordinamento tra i servizi pubblici e privati, in relazione a quanto previsto all'articolo 4;
b)    esprimere pareri e proposte al Comune per individuare gli elementi che devono essere sviluppati nei progetti pedagogici e nei regolamenti interni dei servizi privati, con riferimento all'articolo 9;
c)    esprimere pareri e proposte su modalità e contenuti delle convenzioni per l'utilizzo di posti da parte del Comune nei servizi socio-educativi privati;
d)    fornire indicazioni per l'applicazione dei criteri, indicatori, standard e procedure per l'accreditamento;
e)    formulare proposte e contributi per la definizione di indicazioni tecniche ed operative per il funzionamento dei servizi;
f)    contribuire all'elaborazione di linee guida sui criteri di qualità dei servizi.

2.   La Commissione è presieduta dal Direttore o dalla Direttrice della Divisione competente (o sua/o delegata/o); sono invitati a partecipare 2 rappresentanti per ciascuna delle associazioni dei titolari e gestori di servizi socio-educativi.

3.   La Commissione può costituire gruppi tematici aperti alla partecipazione di titolari, gestori e famiglie utenti, per affrontare specifici argomenti.

TITOLO III - VIGILANZA

Articolo 6 - Attività di vigilanza

1.   La funzione di vigilanza esercitata dal Comune comprende le seguenti attività:
a)    il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-educativi;
b)    il controllo e la verifica dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
c)    il controllo e la verifica del funzionamento, perché si realizzino servizi di qualità, attraverso una continua azione di stimolo e di collaborazione nei confronti dei soggetti gestori, mediante indicazioni tecniche ed operative.

Articolo 7 - Commissione di vigilanza

1.   Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 è istituita la Commissione di vigilanza del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2.   La Commissione è nominata con atto del/la competente Dirigente ed è composta da:
-    la/il responsabile del procedimento di autorizzazione, che assume la funzione di coordinatore della Commissione;
-    una o un responsabile pedagogico del Comune;
-    una o un tecnico della Divisione urbanistica ed edilizia privata del Comune;
-    un/a esperto/a del settore igienico-sanitario designato dall'ASL.

3.   La Commissione ha le seguenti competenze:
a)    esprime parere preventivo sul progetto strutturale e gestionale di un nuovo servizio, se richiesto dal soggetto che intende attivarlo;
b)    esprime parere obbligatorio sul rilascio, la modifica che riguarda i locali e la capacità ricettiva, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni;
c)    verifica e controlla il funzionamento dei servizi attraverso visite ispettive.

4.   Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con apposito atto del/la Dirigente, che potrà prevedere una sua articolazione territoriale per l'attività di verifica e controllo.

Articolo 8 - Autorizzazione al funzionamento

1.   La Regione individua i servizi socio-educativi privati per il cui funzionamento è necessaria l'autorizzazione del Comune.

2.   A tal fine i servizi socio-educativi rivolti a bambine e bambini fino a 3 anni d'età, nei quali non è prevista la presenza di un genitore o altro adulto di riferimento, sono ricondotti ad una delle tipologie previste dalle norme regionali, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla tipologia dichiarata, considerando le loro concrete modalità di funzionamento.

3.   L'autorizzazione può essere richiesta da persona fisica titolare di impresa individuale o legale rappresentante di persona giuridica o società.

4.   La domanda di autorizzazione viene trasmessa al Presidente della Circoscrizione nel cui territorio è situato il nuovo servizio che si intende aprire, per acquisire osservazioni sulla sua collocazione in relazione alle caratteristiche del territorio. Tali osservazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

5.   L'autorizzazione è rilasciata dal/la competente Dirigente entro il termine stabilito dalle norme regionali, acquisito il parere della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 7.

6.   L'autorizzazione ha carattere personale e non è rilasciata a soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione, o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.

7.   La responsabilità ai fini amministrativi resta in capo al/la titolare, anche nel caso di affidamento della gestione del servizio a terzi; la gestione non può essere affidata a titolare di impresa individuale o ente, società o associazione il cui legale rappresentante si trovi nelle condizioni indicate al comma precedente.

Articolo 9 - Requisiti per l'autorizzazione

1.   Per esprimere il parere sul rilascio dell'autorizzazione la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 7 verifica i seguenti requisiti, esaminando la documentazione presentata ed attraverso sopralluoghi:
a)    conformità della struttura alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie;
b)    corrispondenza della struttura agli standard previsti dalle norme regionali per la tipologia del servizio;
c)    elaborazione di un progetto educativo, articolato secondo le linee guida indicate dal Comune sulla base delle proposte della Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 5, nel quale vi sia coerenza tra finalità, obiettivi educativi ed aspetti organizzativi;
d)    disponibilità di arredi, materiale ludico e didattico idoneo per la realizzazione del progetto educativo;
e)    adozione di un regolamento interno che espliciti le modalità di funzionamento del servizio, sia coerente con il progetto educativo e contenga gli elementi sufficienti a garantire la trasparenza, individuati sulla base delle proposte della Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 5;
f)    adozione di menu e tabelle dietetiche validate dal Servizio Igiene Alimenti Nutrizione dell'ASL TO1, qualora sia previsto il servizio mensa. Le diete speciali a fronte di specifiche patologie, nonché tutti i menu per i quali non è prevista la validazione del SIAN, devono essere predisposti da un pediatra;
g)    assunzione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalle norme della Regione;
h)    utilizzo di tipologie contrattuali compatibili con l'organizzazione del servizio e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale del personale;
i)    definizione dei turni del personale in modo che sia rispettato il rapporto numerico educatori/bambini iscritti in ogni fascia oraria di apertura del servizio;
j)    copertura assicurativa del personale e degli utenti per la responsabilità civile derivante dall'attività;
k)    impegno del richiedente ad osservare leggi, decreti e regolamenti, vigenti o emanati quando il servizio sarà in funzione, relativi alla salute, alla sicurezza ad aspetti amministrativi, assicurativi, sociali, fiscali o comunque correlati all'attività svolta.

Articolo 10 - Denominazione dei servizi

1.   Nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata la denominazione che si intende attribuire al servizio.

2.   Non può essere attribuito il nome già utilizzato da un servizio pubblico o da un servizio privato di altro/a titolare.

3.   Lo/a stesso/a titolare non può attribuire lo stesso nome a servizi che hanno tipologia diversa.

4.   Il nome non deve essere ingannevole rispetto alla tipologia del servizio.

5.   E' responsabilità del richiedente verificare se il nome è registrato come marchio ed acquisire le necessarie autorizzazioni per il suo utilizzo.

Articolo 11 - Inizio dell'attività, modifiche dell'autorizzazione e cessazione

1.   L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa; su richiesta del/la titolare il/la Dirigente può concedere una proroga non superiore a sei mesi, valutando le motivazioni addotte.

2.   Il/la titolare deve presentare richiesta di modifica dell'autorizzazione in caso di variazione della denominazione del servizio, della ragione sociale, dei locali, della capacità ricettiva o dell'affidatario della gestione.

3.   In caso di cessione dell'attività, cessione della società o modifica della rappresentanza legale, il soggetto subentrante deve presentare la richiesta di modifica dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'evento; in attesa della conclusione del procedimento l'attività può proseguire.

4.   La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune e determina la decadenza dell'autorizzazione.

5.   In tutti i casi in cui l'autorizzazione decade deve essere restituita al Comune.

Articolo 12 - Servizi attivati con segnalazione certificata di avvio attività

1.   La Regione individua i servizi che non sono soggetti ad autorizzazione, ma ad obbligo di segnalazione certificata inizio attività.

2.   La comunicazione deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo approvato dalla Regione.

Articolo 13 - Verifica e controllo del funzionamento

1.   Il/la titolare deve comunicare al Comune ogni variazione effettuata rispetto a quanto dichiarato o documentato nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione di avvio attività.

2.   Il Comune accerta la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione o avviata l'attività, sia attraverso l'esame della documentazione inviata che attraverso sopralluoghi della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 7.

Articolo 14 - Violazioni e provvedimenti conseguenti

1.   Se vengono accertate violazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle attività, il/la Dirigente impartisce al/la titolare dell'autorizzazione le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.

2.   Decorso il termine senza che il/la titolare abbia messo in atto interventi adeguati per ripristinare le condizioni per il corretto funzionamento del servizio, il/la Dirigente applica le sanzioni di cui all'articolo 15 e può sospendere l'autorizzazione fino a quando il/la titolare non ottemperi alle prescrizioni impartite.

3.   L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle bambine, dei bambini e degli operatori della struttura, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, provoca la revoca dell'autorizzazione, salvo che il provvedimento sia di competenza di altro ente o altro organismo.

4.   Si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione nel caso di emanazione, a carico del/la titolare, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui al precedente articolo 8, comma 6, e non può essergli rilasciata alcuna autorizzazione prima di cinque anni dal provvedimento di revoca della precedente.

Articolo 15 - Sanzioni

1.   Chiunque eroghi un servizio socio-educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento o, dove previsto, senza aver comunicato l'avvio dell'attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 500,00.

2.   Il/la titolare che non ottemperi alle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 14, entro i termini stabiliti dal/la Dirigente, è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 300,00.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 16 - Norme per il funzionamento

1.   Nell'esercizio dell'attività il/la titolare deve rispettare tutte le norme regionali previste per la tipologia di servizio, le disposizioni applicative di cui agli articoli successivi ed ogni altra indicazione tecnica ed operativa emanata dal Comune in quanto titolare della funzione di vigilanza.

2.   Deve osservare leggi, decreti e regolamenti vigenti relativi alla salute, alla sicurezza ad aspetti amministrativi, assicurativi, sociali, fiscali o comunque correlati all'attività svolta.

3.   Su richiesta, il/la titolare deve trasmettere al Comune dati in forma anonima relativi agli utenti ed al funzionamento del servizio.

Articolo 17 - Età delle bambine e dei bambini

1.   L'autorizzazione al funzionamento indica l'età delle bambine e dei bambini che possono essere accolti nel servizio, in relazione alla tipologia.

2.   Non possono essere accolti bambine e bambini di età inferiore a 3 mesi.

3.   Sono definiti lattanti le bambine ed i bambini fino al compimento dei 12 mesi e divezzi le bambine ed i bambini dal tredicesimo mese ai 3 anni.

4.   Per garantire la continuità educativa le bambine ed i bambini possono continuare la frequenza nella sezione lattanti anche dopo il compimento del dodicesimo mese, fino alla fine dell'anno scolastico.

5.   Le bambine ed i bambini possono frequentare fino al 31 dicembre dell'anno in cui raggiungono l'età massima per la quale il servizio è autorizzato. E' ammessa la prosecuzione della frequenza fino al termine dell'anno scolastico solo per le bambine ed i bambini con disabilità certificata, in seguito alla definizione di un progetto specifico predisposto in collaborazione con la famiglia ed i servizi sanitari competenti.

Articolo 18 - Calendario di funzionamento e orario dei servizi

1.   Per tutti i servizi socio-educativi l'anno scolastico inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto; il/la titolare stabilisce il calendario di funzionamento.

2.   Ogni sospensione del servizio non prevista dal calendario di funzionamento deve essere comunicata alle famiglie ed al Comune almeno tre giorni prima, fatte salve gravi situazioni imprevedibili che devono essere tempestivamente comunicate.

3.   Per alcune tipologie di servizio l'orario massimo di apertura giornaliero è stabilito dalle norme regionali; per gli asili nido ed i micro-nidi viene fissato, di norma, in 12 ore.

4.   Negli asili nido e nei micro-nidi la permanenza delle bambine e dei bambini non può superare le 10 ore giornaliere.

5.   Nei baby parking e nei nidi in famiglia il tempo di permanenza delle bambine e dei bambini è stabilito dalle norme regionali.

Articolo 19 - Capacità ricettiva dei servizi

1.   L'autorizzazione indica la capacità ricettiva, intesa come numero massimo di bambine e bambini che possono essere presenti contemporaneamente nella struttura.

2.   Nel caso in cui il regolamento interno del servizio preveda l'iscrizione per un tempo parziale, un posto può essere occupato da due bambine o bambini a condizione che la frequenza dell'una/o inizi quando termina quella dell'altra/o.

3.   Il/la titolare può chiedere l'autorizzazione ad iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla capacità ricettiva, prendendo in considerazione la percentuale più bassa delle assenze giornaliere sul numero iscritti dell'anno precedente. Il/la Dirigente competente può dare l'autorizzazione dopo aver acquisito il parere della Commissione di Vigilanza cui all'articolo 8, che valuta le caratteristiche dei locali e l'andamento delle presenze. Il numero di bambine e bambini iscritti non può in ogni caso essere superiore all'8 per cento della capacità ricettiva, fatto salvo quanto indicato al comma 2, ed il/la titolare è responsabile del rispetto del limite massimo di bambine e bambini presenti, indicato nell'autorizzazione.

Articolo 20 - Trasparenza

1.   Il/la titolare deve assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio e portare a conoscenza delle famiglie il progetto educativo, i criteri per l'accettazione delle domande d'iscrizione, l'orario e l'eventuale limite di permanenza di bambine e bambini, il calendario di funzionamento, le rette, le modalità di applicazione delle norme igienico-sanitarie, le forme di partecipazione all'attività del servizio e gli strumenti previsti per la valutazione da parte delle famiglie, le procedure per assicurare la tutela delle bambine e dei bambini, le forme e gli strumenti di raccordo con i servizi socio sanitari del territorio e con il Comune.

2.   L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento interno ed i menu giornalieri devono essere esposti in modo ben visibile nell'ingresso.

TITOLO V -CONVENZIONI E ACCREDITAMENTO

Articolo 21 - Convenzioni

1.   Il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari di asili nido o micro-nidi privati o aziendali presenti sul proprio territorio, per la riserva di posti da assegnare a bambine e bambini presenti nelle graduatorie comunali.

2.   Per perseguire l'integrazione degli asili nido e dei micro-nidi aziendali nel sistema educativo cittadino, il Comune può stipulare convenzioni per la riserva di posti con le aziende interessate. Gli altri asili nido e micro-nidi privati con cui stipulare convenzioni sono individuati tramite pubblici bandi.

3.   Possono essere convenzionati gli asili nido e i micro-nidi che siano in possesso dell'autorizzazione al funzionamento da almeno un anno ed assicurino il rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
a)    elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della collegialità, con risorse adeguate e coerenza tra finalità, obiettivi educativi e aspetti organizzativi;
b)    presenza di un coordinatore pedagogico, con specifica formazione ed esperienza nell'ambito di servizi per l'infanzia, per un tempo adeguato a svolgere efficacemente la funzione di coordinamento;
c)    organizzazione e gestione del personale in modo da garantire la continuità educativa, un monte ore adeguato per la partecipazione alla progettazione educativa, alla formazione, all'aggiornamento, allo scambio di esperienze e all'interazione con altri servizi per la prima infanzia pubblici e privati;
d)    iniziative di collaborazione e di coordinamento con i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale;
e)    partecipazione delle famiglie per il coinvolgimento nella programmazione e realizzazione delle attività;
f)    strumenti di valutazione del servizio per verificare il raggiungimento degli standard qualitativi previsti ed eventualmente ridefinire il progetto pedagogico, l'organizzazione e le modalità gestionali.

4.   L'approvazione degli schemi di convenzione è demandata al/la Dirigente competente.

5.   Ai sensi delle norme regionali sono confermate le modalità di convenzionamento dei servizi istituiti in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.

6.   Il Comune può stipulare convenzioni anche con titolari di servizi diversi dagli asili nido e micro-nidi. Con atti della Giunta Comunale sono definiti le modalità ed i requisiti specifici, in analogia a quanto indicato al comma 3.

Articolo 22 - Accreditamento

1.   Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo è previsto l'istituto dell'accreditamento, che consiste nella verifica del possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento.

2.   Si procede all'accreditamento dei servizi sulla base dei criteri, degli standard, degli indicatori e delle procedure definiti dalla Regione, in base alla normativa vigente.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 23 - Applicazione

1.   Il presente regolamento sarà applicato, per quanto compatibile, anche ad altre tipologie di servizi che la Regione individuerà dopo la sua approvazione.

2.   Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i servizi già autorizzati dovranno adeguarsi allo stesso, pena la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 24 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento

1.   Il presente regolamento potrà essere modificato ed integrato con atto della Giunta Comunale, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.

Articolo 25 - Norma transitoria

1.   Nei primi 10 anni di applicazione del presente Regolamento la coordinatrice delle scuole dell'infanzia paritaria avente titoli riconosciuti dal MIUR può esercitare il ruolo di coordinatrice anche per le sezioni primavera presenti nella stessa scuola.