N. 339

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2011 (mecc. 2010 08406/007), esecutiva dal 7 febbraio 2011.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2016 (mecc. 2016 01419/024 - allegato 2), esecutiva dal 13 maggio 2016, 10 luglio 2017 (mecc. 2017 01690/007), esecutiva dal 24 luglio 2017, e 29 marzo 2022 (n. DEL 196/2022) IE - esecutiva dal 15 aprile 2022.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Tariffe
Articolo 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Articolo 4 - Forme di gestione
Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 6 - Gestione e riscossione delle entrate - Riscossione coattiva
Articolo 7 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
Articolo 8 - Interessi sui provvedimenti di rateazione
Articolo 9 - Autotutela
Articolo 10 - Disposizioni finali


Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.  Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (l) e successive modifiche ed integrazioni, contiene la disciplina generale delle entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica del Comune di Torino, nel rispetto della Legge 131/1983 (2) e del D.M. 31 dicembre 1983 (3) nonché del D.Lgs. 267/2000 (4).

Articolo 2 - Tariffe

1.  Le tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione Comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei tennini per l'approvazione del bilancio di previsione.

2.  In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Articolo 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1.  Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nonché le modalità e scadenze di pagamento per le entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica sono definite con deliberazioni emanate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze in materia.

Articolo 4 - Forme di gestione

l.  La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/l997 (5) e s.m.i..

2.  In caso di affidamento dell'attività di riscossione delle entrate disciplinate dal presente regolamento a soggetti terzi o a propria società a totale partecipazione pubblica in possesso dei requisiti propri dell'in house (c.d. delegazione interorganica) il soggetto affidatario svolgerà la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione Pubblica.

Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1.  Sono responsabili delle singole risorse di entrata, oggetto del presente regolamento, i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie e di controllo.

Articolo 6 - Gestione e riscossione delle entrate - Riscossione coattiva

1.  La gestione e la riscossione delle entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica del Comune di Torino è effettuata dall'ufficio competente, ovvero dalla Società incaricata della riscossione nelle forme di legge.

2.  Prima di procedere alla fase della riscossione coattiva l'ufficio competente, o altro soggetto incaricato, dovrà inviare intimazioni di pagamento ex articolo 1219 Codice Civile per rinnovare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.

3.  L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente.

Articolo 7 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1.  Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di intimazioni, cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.

2.  Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, cartelle di pagamento o accertamenti esecutivi, con rendicontazione da trasmettere con cadenza trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata.
Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla medesima entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate ai documenti più vecchi, in tutto o in parte.

3.  Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento (ISEE ordinario ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.
Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le dodici (12) rate mensili, (rateazione breve) all'istanza di rateazione è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.

4.  L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

5.  Le suddette disposizioni consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

6.  La rateazione non è consentita:
-   se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
-   sulle ingiunzioni e accertamenti esecutivi per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
-   quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, l'utente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.
In tutti i casi di rateazione ordinaria, breve o straordinaria i debitori forniscono gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei versamenti rateali.

7.  In applicazione dell'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2024. Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della Deliberazione che approva l'attuale modifica del presente regolamento.

8.  [soppresso]

9.  L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

10.  In caso di mancato pagamento di al massimo tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

11.  La presentazione delle istanze di rateazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, senza alcuna penalità, né può sospendere i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

Articolo 8 - Interessi sui provvedimenti di rateazione

1.  Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 7 del presente regolamento sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 - Autotutela

l.  Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente l'atto di riscossione coattiva rìtenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività, con provvedimento motivato.

2.  Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

3.  II contribuente, per mezzo di istanza resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (6), può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

4.  L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.

5.  L'atto di annullamento deve:
-   essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
-   essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.

6.  L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre il termine previsto per opporsi all'atto stesso.

7.  Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8.  La sospensione degli effetti dell'atto cessa con la notificazione, da parte dell' Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso. Nel caso in cui la sospensione venga disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la pubblicazione della sentenza.

Articolo 10 - Disposizioni finali

l.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione normativa incompatibile con esso.

2.  Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.


Note:
(l) D.Lgs. 446/1997 - Articolo 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(2) Legge 26 aprile 1983 n. 131 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
(3) D.M. 31 dicembre 1983 - Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
(4) D.Lgs. 267/2000 - Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
(5) D.Lgs. 446/1997- Riordino della disciplina dei tributi locali.
(6) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.