N. 337

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2010 (mecc. 2009 01905/002) , esecutiva dal 12 luglio 2010.

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INDICE

Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili
Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo
Articolo 3 - Ricorso al difensore civico


Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili "un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
a) casa;
b) sanità e servizi sociali;
c) giovani, genitori e anziani;
d) sport e tempo libero;
e) formazione, scuola e servizi educativi;
f) diritti e partecipazione.

4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989).

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 3 - Ricorso al difensore civico

1. I cittadini che ritengono lesi i propri diritti indicati nella presente Deliberazione, possono rivolgersi al Difensore Civico che verifica la sussistenza della violazione del diritto, esercita il suo ruolo di mediatore tra Amministrazione e cittadino ed interviene esercitando le sue prerogative.