N. 334

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08992/016) I.E. esecutiva dal 5 aprile 2010.

 

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione e gestione

Articolo 3 - Commissione comunale per i mercati coperti

Articolo 4 - Concessioni

Articolo 5 - Concessionari

Articolo 6 - Procedimento di rilascio delle concessioni

Articolo 7 - Subingresso

Articolo 8 - Canone di concessione

Articolo 9 - Orari

Articolo 10 - Gestione dei mercati coperti

Articolo 11 - Obblighi dei concessionari

Articolo 12 - Centri commerciali naturali

Articolo 13 - Controlli

Articolo 14 - Sanzioni

Articolo 15 - Norme finali

Allegato


Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. I mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa sono strutture comunali attrezzate, costituite da più posteggi all'interno di locali dati in gestione ad operatori commerciali nelle forme previste dal presente regolamento.
2. Essi sono istituiti ed operano secondo quanto stabilito dalle convenzioni tra ente gestore e Città e, per gli aspetti non disciplinati dalle singole convenzioni, dal presente regolamento.
3. Al fine di garantire la migliore produttività del mercato ed una completa offerta merceologica per i consumatori, la Città, in accordo con le associazioni degli operatori che gestiscono i singoli mercati, può stabilire la destinazione dei singoli posteggi, determinando l'ambito merceologico entro cui deve svolgersi l'attività dei medesimi. La modifica della destinazione merceologica può essere effettuata previa richiesta dell'ente di gestione del mercato.
4. In ciascun mercato coperto, alcuni posteggi possono essere destinati all'insediamento di attività di servizio, entro i limiti ed i criteri regolati con apposite convenzioni con le associazioni di gestione dei mercati; anche tali posteggi sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili.

Articolo 2 - Istituzione e gestione

1. L'istituzione di nuovi immobili da destinare a mercato coperto è disposta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ciascun mercato è affidato in gestione unitariamente ad un ente costituito dagli operatori del mercato secondo le forme di cui al presente regolamento. Con la medesima deliberazione è approvata la convenzione che regola i rapporti tra il medesimo, i relativi soci e la Città.
3. Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, ogni mercato coperto dovrà essere gestito unitariamente da un ente degli operatori del mercato tramite diritto di superficie o concessione.
4. L'esercizio dell'attività commerciale presso i mercati coperti può essere effettuato da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998. Costituisce altresì requisito necessario la qualifica di socio della cooperativa o associazione degli operatori che gestisce il mercato, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in atto.
5. Le modalità di esercizio dell'attività commerciale sono definite dalle convenzioni di cui al comma 2 e dal presente regolamento.
6. Le prescrizioni relative agli aspetti igienico - sanitari, esposizione dei prezzi e tutela del consumatore sono stabilite dalle specifiche normative vigenti in materia.
7. La scadenza della concessione del singolo posteggio coincide con quella delle singole convenzioni che disciplinano l'affidamento in gestione del mercato.

Articolo 3 - Commissione comunale per i mercati coperti

1. Per l'esame delle problematiche generali relative all'applicazione del presente regolamento è istituita, senza diritto di gettone di presenza, la Commissione Comunale per i Mercati coperti.
2. La Commissione è composta da:
a) Assessore al Commercio o suo delegato che la presiede;
b) Dirigente del Settore Mercati o suo delegato;
c) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
d) Presidente o Vice Presidente delle Associazioni/Cooperative di Gestione o loro delegato.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica cinque anni ed è rinnovata con la stessa procedura prevista per la sua costituzione; la Commissione rimane comunque in funzione fino alla sua ricostituzione.
4. La Commissione è convocata dall'Assessore o suo delegato ovvero su richiesta di almeno due presidenti o vicepresidenti degli enti gestori e di ogni incontro è redatto apposito verbale.

Articolo 4 - Concessioni

1. L'assegnazione dei posteggi può avvenire a seguito di nuova concessione quando si tratti di posteggi rimasti liberi.
2. Nel provvedimento di concessione del posteggio sono indicate la destinazione merceologica entro cui deve svolgersi l'attività con la precisazione dell'ambito merceologico, qualora tra la Città di Torino e l'ente di gestione del singolo mercato sia intervenuto preciso accordo in tal senso, e la durata massima della stessa secondo quanto previsto nella convenzione.
3. Il procedimento amministrativo di subingresso nella concessione di posteggio avviene tramite presentazione di apposita comunicazione in carta libera al competente settore mercati in cui l'interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, comporta la revoca della concessione di posteggio da parte della Città con la conseguente cessazione dall'attività di vendita all'interno del mercato coperto. Nel caso in cui venga meno la qualifica di socio l'Associazione/Cooperativa ne dà tempestiva comunicazione agli uffici comunali allegando copia del verbale di assemblea dei soci in cui si è assunto il provvedimento di espulsione. La concessione decorre dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
5. La concessione di posteggio è altresì revocata qualora l'attività di vendita sia sospesa per un periodo superiore ad un anno salvo richiesta di proroga alla Città in caso di gravi e comprovati motivi. In tal caso l'ente di gestione provvederà ad assegnare ad altro soggetto la concessione di posteggio nelle modalità previste e regolamentate dalle convenzioni in atto ed al presente regolamento.

Articolo 5 - Concessionari

1. Nell'ambito del medesimo mercato coperto, è consentita la concessione ad uno stesso soggetto:
a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.
2. Non sarà comunque possibile superare il 10% del totale della superficie data in concessione od in diritto di superficie.
3. E' fatta salva ogni diversa determinazione assunta nelle singole convenzioni e nei regolamenti interni e/o statuti degli enti gestori.

Articolo 6 - Procedimento di rilascio delle concessioni

1. Fatto salvo il subingresso per atto inter vivos o mortis causa, disciplinato dall'articolo 4, comma 3, le concessioni di posteggio relative agli stand resisi liberi sono rilasciati secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
2. Nei mercati coperti gestiti da un ente, l'assegnazione di posteggio resosi libero nella struttura verrà effettuata mediante pubblicazione, da parte dello stesso, di apposito avviso contenente le norme per l'assegnazione del medesimo. L'avviso stabilirà l'obbligo per i nuovi titolari di posteggio di associarsi all'ente, quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in atto.
3. Nel caso di assegnazione di stand liberi nelle strutture affidate alla gestione di un ente, la procedura di assegnazione del posteggio è improntata ai principi di evidenza pubblica, pubblicità ed imparzialità, onde garantire l'individuazione dell'assegnatario del posteggio nel rispetto della vigente normativa in materia di area pubblica.
4. L'avviso, predisposto dall'ente e inviato in copia alla Città, riporterà l'indicazione della disponibilità del posteggio, stabilendo - in maniera chiara e comprensibile - i requisiti necessari per partecipare al procedimento di assegnazione del medesimo. L'indizione sarà comunicata alla Città che procederà alla conseguente pubblicazione dell'avviso in Albo Pretorio. Tale forma di pubblicità non sostituirà, in ogni caso, la diffusione dell'avviso a cura dell'ente medesimo.
5. Non possono concorrere alla gara per l'assegnazione della concessione coloro che risultino avere debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché debiti relativi agli oneri derivanti dall'appartenenza all'ente di gestione del mercato, laddove costituito, oltre che sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, fatte salve eventuali regolarizzazioni.
6. E' fatta salva la possibilità da parte dell'ente gestore di utilizzazione dei posteggi secondo quanto previsto dalle singole convenzioni in atto.

Articolo 7 - Subingresso

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato alla Città.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine, senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione alla Città, l'autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio.
5. Sono fatte salve le convenzioni in atto e le eventuali limitazioni presenti nei regolamenti e/o statuti degli enti gestori.

Articolo 8 - Canone di concessione

1. Nelle more dell'affidamento della gestione del mercato coperto agli enti costituiti tra gli operatori, il concessionario è tenuto al pagamento alla Città, di un canone di concessione, quale corrispettivo della concessione del posteggio, il cui ammontare è stabilito, in analogia al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), con riferimento al mercato per cui il posteggio è concesso.
2. In caso di ritardato pagamento alla Città delle somme a questa dovute, si applica la normativa prevista in materia di canone di occupazione del suolo pubblico sulle aree mercatali.
3. Nei mercati coperti già gestiti da un ente, l'entità e le modalità di versamento del corrispettivo sono determinate nella convenzione disciplinante i rapporti con la Città.

Articolo 9 - Orari

1. L'orario di tutte le attività di vendita del mercato è stabilito dall'ente di gestione degli operatori nella fascia oraria compresa dalle 6.00 alle 22.00 senza superarare il limite di 13 ore giornaliere, fatte salve deroghe per eventi, fiere, manifestazioni o per attività di ristorazione e/o intrattenimenti interni.
2. Le aperture in deroga nelle giornate festive e domenicali sono assoggettate al regime del commercio in sede fissa, fatte salve deroghe per eventi, fiere, manifestazioni o per attività di ristorazione e/o intrattenimenti interni.
3. Gli enti degli operatori che vendono prodotti alimentari trasmettono annualmente entro il 1° giugno l'elenco degli operatori che osserveranno l'apertura obbligatoria nel mese di agosto al fine di garantire il servizio ai consumatori in misura non inferiore al 30% degli esercizi presenti sul mercato.

Articolo 10 - Gestione dei mercati coperti

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati coperti, è disciplinata dalle apposite convenzioni. La gestione dei servizi generali (a titolo puramente esemplificativo: apertura e chiusura dei mercati, pulizia, autocontrollo igienico-sanitario, vigilanza, energia elettrica, acqua) è a totale carico dei concessionari.
2. Nelle more dell'affidamento della gestione del mercato all'associazione/cooperativa degli operatori, le attività ed i servizi di cui al comma 1 saranno effettuati dalla Città e le relative spese, debitamente rendicontate, saranno addebitate ai concessionari, in proporzione al canone di concessione, salvo conguaglio a consuntivo. Il ritardato pagamento da parte dei concessionari dei corrispettivi dovuti comporterà l'applicazione di una penale; in caso di reiterato mancato pagamento, si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione. Qualora gli operatori non provvedano agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, i corrispettivi, anticipati dalla Città per la gestione dei medesimi, verranno recuperati mediante accollo alle imprese concessionarie operanti all'interno del mercato stesso, in proporzione alle superfici occupate.

Articolo 11 - Obblighi dei concessionari

1. I concessionari pongono in vendita esclusivamente la merceologia indicata nell'autorizzazione.
2. I concessionari possono occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, e dalle convenzioni in atto.
3. I concessionari debbono mantenere puliti ed in buone condizioni manutentive i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti.
4. Le attività di gestione dei rifiuti urbani, speciali e degli altri materiali di scarto nei mercati coperti si conformano ai principi generali enunciati nel vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e alla normativa specifica nazionale ed europea.
5. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci, oltre alle indicazioni previste da disposizioni specifiche per determinati settori ai fini della rintracciabilità. Gli strumenti di pesatura devono essere ben visibili al pubblico.
6. I concessionari custodiscono nel posteggio, a disposizione degli organi preposti, l'autorizzazione o il provvedimento di concessione in originale con l'indicazione della categoria merceologica autorizzata.
7. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con suoni e schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, nonché occupare spazi non regolarmente concessi.
8. Le modalità di carico e scarico merci possono essere definite con apposita ordinanza acquisito il parere della associazione/cooperativa degli operatori.

Articolo 12 - Centri commerciali naturali

1. In presenza dei presupposti di cui alla vigente normativa regionale, l'associazione o cooperativa di gestione può richiedere il riconoscimento del mercato quale "centro commerciale naturale" a totale partecipazione degli operatori del mercato coperto e di altri soggetti privati.

Articolo 13 - Controlli

1. La Città potrà, in ogni momento, far eseguire ispezioni, sia ai posteggi, sia ai magazzini ed agli altri locali di pertinenza, da propri funzionari, dagli agenti dalla Polizia municipale o da altro personale a ciò incaricato.
2. I concessionari sono tenuti a consentire l'accesso per le finalità di cui al comma 1.
3. La Città non risponde dei danni causati da furti, incendi e atti vandalici che si verificassero nei mercati coperti.

Articolo 14 - Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed alla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500.
3. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio del posteggio indicato nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo n. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati alla Città - Settore Polizia Amministrativa competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi, derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive, pervengono alla Città.

Articolo 15 - Norme finali

1. Il presente regolamento si applica ai mercati coperti esistenti alla data della sua approvazione ed a quelli che verranno successivamente istituiti.
2. L'elenco dei mercati esistenti è allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato

Elenco dei mercati coperti di Torino:
- Ovest o II (prodotti ittici) con sede in piazza della Repubblica, 31 - numero posteggi 18;
- Nord o III (abbigliamento) con sede in piazza della Repubblica, 23/25 - numero posteggi 64;
- Est o IV (alimentare) con sede in piazza della Repubblica, 30 - numero posteggi 123 e uso dei servizi igienici esterni destinati ai clienti del mercato;
- Sud o V (alimentare) con sede in piazza della Repubblica, 26 - numero posteggi 54;
- Mercato (alimentare) di corso Racconigi, 51 - numero posteggi 39;
- Mercato delle Vallette di via delle Verbene, 11 - numero posteggi 31.
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