N. 328

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO MERCATO ITTICO INGROSSO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 gennaio 2009 (mecc. 2008 06853/058) I.E. - esecutiva dal 9 febbraio 2009. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2010 (mecc. 2010 00141/058), I.E. - esecutiva dal 20 aprile 2010.

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INDICE

Articolo 1  -  Definizioni
Articolo 2  -  Finalita' e principi generali di gestione del Mercato
Articolo 3  -  Commissione Consultiva di Mercato
Articolo 4  -  Funzioni della Commissione
Articolo 5  -  Responsabile Amministrativo del Mercato
Articolo 6  -  Funzioni del Responsabile Amministrativo
Articolo 7  -  Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore
Articolo 8  -  Compiti del Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore
Articolo 9  -  Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore
Articolo 10 - Servizio statistico e di rilevazione prezzi
Articolo 11 - Altre tipologie di concessione
Articolo 12 - Servizio per l'ordine pubblico
Articolo 13 - Norme per i prodotti immessi sul Mercato
Articolo 14 - Operatori concessionari
Articolo 15 - Compratori
Articolo 16 - Tessera per l'accesso al Mercato
Articolo 17 - Altre persone autorizzate ad accedere al Mercato
Articolo 18 - Disciplina delle vendite
Articolo 19 - Vendite per conto terzi, commissionari e mandatari
Articolo 20 - Confezione dei colli e delle derrate
Articolo 21 - Prodotti ammessi alla vendita nel Mercato
Articolo 22 - Norme di vendita
Articolo 23 - Posteggi di vendita
Articolo 24 - Concessione continuativa dei posteggi di vendita
Articolo 25 - Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi di vendita
Articolo 26 - Gestione dei posteggi di vendita
Articolo 27 - Gestione dei locali comuni nel seminterrato
Articolo 28 - Corrispettivi per i posteggi di vendita
Articolo 29 - Riconsegna dei posteggi di vendita
Articolo 30 - Attivita' minima nei posteggi di vendita
Articolo 31 - Termine delle concessioni dei posteggi di vendita
Articolo 32 - Decadenza delle concessioni dei posteggi di vendita
Articolo 33 - Responsabilita'
Articolo 34 - Calendario delle festivita' ed orari
Articolo 35 - Ingresso al mercato
Articolo 36 - Viabilita' interna del Mercato
Articolo 37 - Ordine interno al Mercato
Articolo 38 - Disposizioni di natura sanitaria
Articolo 39 - Vendita di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari
Articolo 40 - Pulizia del Mercato
Articolo 41 - Smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti da parte degli operatori concessionari
Articolo 42 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 43 - Competenza nella emanazione degli atti
Articolo 44 - Violazioni di disposizioni regolamentari. Principi generali
Norma transitoria - Entrata in vigore del Regolamento


Articolo 1 - Definizioni

1.   Il presente Regolamento detta le norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di Torino, istituito dal Comune di Torino, che ne è l'attuale gestore.

2.   Il Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di Torino è situato nell'area ubicata in corso Ferrara 46, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

3.   Ai fini del presente Regolamento:
-   per "Mercato" si intende il Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di cui ai commi precedenti;
-   per "Comune" si intende il Comune di Torino;
-   per "Gestore" si intende il Comune di Torino, così come rappresentato nel tipo di organizzazione da esso stesso formalizzato e fatte salve successive eventuali modifiche;
-   per "Regolamento" si intende il Regolamento vigente del Mercato;
-   per "prodotti" si intendono quelli indicati al successivo articolo 21;
-   per "posteggio" si intende lo spazio commerciale oggetto di rapporto concessorio con il Gestore, di cui al successivo articolo 7;
-   per "R.A." si intende il Responsabile Amministrativo del Mercato di cui al successivo articolo 5;
-   per "Polizia Municipale" si intende la Polizia Municipale di Torino;
-   per "R.A.San" si intende il Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore di cui al successivo articolo 7;
-   per "Piano" si intende il Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore di cui al successivo articolo 9;
-   per "Commissione" si intende la Commissione Consultiva di Mercato;
-   per "operatori concessionari" si intendono i grossisti titolari di concessione continuativa di posteggio di vendita all'interno del Mercato;
-   per "consumatori privati" si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti al dettaglio per il solo consumo familiare;
-   per "Autorità competente" si intendono le autorità previste ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193.

Articolo 2 - Finalita' e principi generali di gestione del Mercato

1.   Il Comune anche attraverso le Aziende Sanitarie Locali tutela la salute pubblica adottando le misure atte a garantire la conformità igienico-sanitaria del Mercato e conseguente qualità dei prodotti. A tale finalità sono sempre conformati la selezione degli operatori concessionari nonché ogni atto e provvedimento del Comune.

2.   I proventi della gestione hanno per obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio. Sono considerate spese necessarie al funzionamento del Mercato tutte le spese comunque sostenute dal Gestore ai fini specifici del buon andamento del Mercato stesso in ottemperanza alle normative vigenti e che incidano a qualsiasi titolo sul suo bilancio generale.

3.   Il Gestore, con deliberazione del Consiglio Comunale, può decidere la dismissione del Mercato sia attraverso la sua chiusura sia attraverso una sua diversa modalità di gestione.

Articolo 3 - Commissione Consultiva di Mercato

1.   Per l'esercizio dei compiti previsti dal presente Regolamento di mercato, è costituita con apposito provvedimento la Commissione di Mercato che dura in carica cinque anni ed è presieduta dal Sindaco di Torino o dall'Assessore delegato.

2.   La commissione è così composta:
a)   tre rappresentanti del Comune, nominati dal Consiglio Comunale e di cui uno espressione della minoranza consiliare;
b)   un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c)   un rappresentante dell'Autorità Sanitaria competente o suo delegato;
d)   un responsabile servizio veterinario dell'ASL o suo delegato;
e)   sei rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite, aderenti ad associazioni ed organismi economici e sindacati di categoria maggiormente rappresentativi;
f)   quattro rappresentanti degli utenti associati ad organismi economici e non associati, ammessi agli acquisti;
g)   due rappresentanti dei consumatori, designati dai sindacati dei lavoratori e/o dalle organizzazioni dei consumatori;
h)   ai lavori della Commissione partecipa il R.A. con voto consultivo;
i)   un dipendente del Comune senza diritto di voto, con mansioni di segretario.

3.   Per ciascun componente della commissione può essere nominato un membro supplente, che potrà intervenire alle sedute in caso di assenza od impedimento del membro effettivo.

4.   I rappresentanti degli operatori, degli utenti e dei consumatori, sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori o dalle organizzazioni dei consumatori più rappresentativi in sede provinciale.

5.   Le designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla richiesta; in caso di mancata designazione, il Comune provvederà provvisoriamente ad integrare la commissione.

6.   Su richiesta del Presidente, ai lavori della Commissione, potranno partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri enti, uffici ed organizzazioni tra cui il rappresentante della Polizia Municipale competente per materia o suo delegato.

7.   I rappresentanti di cui al comma 1 sono sostituiti a seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale.

8.   La Commissione è convocata dal Presidente per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del Dirigente.

9.   La convocazione avviene mediante inviti formalmente recapitati che recano l'ordine del giorno e che devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

10.   La Commissione delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione anche in assenza del numero legale.

11.   Costituisce causa di decadenza l'assenza ingiustificata dalle riunioni dei membri della commissione per tre volte consecutive; in tal caso, i membri decaduti vengono immediatamente sostituiti.

12.   Ai membri della Commissione ed alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa, che non siano dipendenti del Comune, spetta un gettone di presenza, la cui entità è fissata con apposito provvedimento.

13.   Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Gestore.

14.   I pareri vengono espressi a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

15.   Il voto è sempre palese. La dichiarazione di voto sarà riportata nel verbale della seduta.

Articolo 4 - Funzioni della Commissione

1.   La Commissione esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a:
a)   questioni concernenti il Mercato, che siano sottoposte dal Gestore;
b)   corrispettivi dei posteggi proposte dal Gestore;
c)   giorni di ammissione dei consumatori privati al Mercato;
d)   [abrogato]
e)   [abrogato]
f)   calendario delle giornate di chiusura del Mercato.

2.   La Commissione può proporre:
a)   modifiche e miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato al fine di assicurare una migliore efficienza nel funzionamento del Mercato stesso;
b)   modifiche da apportare al Regolamento di mercato.

Articolo 5 - Responsabile Amministrativo del Mercato

1.   Il Comune incarica quale Responsabile Amministrativo del Mercato un proprio Dirigente ed organizza gli uffici con proprio personale dipendente secondo le esigenze del Mercato e le regole della buona amministrazione.

Articolo 6 - Funzioni del Responsabile Amministrativo

1.   Il Responsabile Amministrativo del Mercato risponde del regolare funzionamento del Mercato e dei Servizi dedicati.

2.   Egli inoltre:
a)   stabilisce i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale del Gestore;
b)   si coordina costantemente con il Corpo di Polizia Municipale di Torino al fine di perseguire, ognuno per la parte di propria competenza, il corretto funzionamento del Mercato in ottemperanza alla normativa vigente;
c)   favorisce e promuove, tramite il R.A.San, la massima collaborazione con le Autorità Sanitarie competenti;
d)   segnala tempestivamente al Gestore le eventuali carenze funzionali e organizzative del Mercato e fornisce le possibili soluzioni atte a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle attività del Mercato;
e)   emana ordinanze nel proprio ambito di competenza e svolge attività di impulso, in deroga, qualora le circostanze lo richiedano nei confronti delle Autorità competenti;
f)   accerta, anche tramite la Polizia Municipale, il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti e controlla l'osservanza degli orari;
g)   verifica tramite la Polizia Municipale che nel Mercato siano presenti dei soggetti già titolati;
h)   rende possibile il regolare utilizzo di tutte le aree ed attrezzature del Mercato poste sotto la responsabilità del Gestore;
i)   [abrogato]
l)   inibisce l'accesso al Mercato alle persone che turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso;
m)   rappresenta il Gestore nella gestione corrente del Mercato.

3.   Il R.A. è coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da un funzionario dipendente del Gestore specificatamente incaricato.

4.   Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento.

Articolo 7 - Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore

1.   Il Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore (R.A.San) è nominato dal Comune. In caso di affidamento esterno verranno applicate le modalità previste dal Regolamento comunale sugli incarichi a persone esterne all'Amministrazione o dalla Disciplina dei contratti.

2.   Viene inquadrato con contratto di consulenza ai sensi della normativa vigente e può avvalersi a proprie spese di collaboratori da lui proposti ed approvati dal Gestore.

3.   Il trattamento economico è regolato dal Gestore in sede di definizione contrattuale.

Articolo 8 - Compiti del Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore

1.   Il R.A.San è responsabile della conformità igienico-sanitaria delle parti comuni del Mercato e dell'ottemperanza al Piano di cui al successivo articolo 9.

2.   Egli inoltre deve:
a)   redigere la proposta di Piano da approvarsi con determinazione dirigenziale e provvedere ai necessari aggiornamenti;
b)   eseguire su richiesta del Gestore o di propria iniziativa sopralluoghi riferiti alle parti comuni del mercato che si rendessero opportuni o necessari oltre a quelli previsti nel Piano di autocontrollo;
c)   [abrogato]
d)   [abrogato]
e)   coordinarsi, anche direttamente in caso di urgenza, con l'Autorità Sanitaria competente, per promuoverne l'intervento ai fini della tutela della salute pubblica;
f)   proporre, anche di propria iniziativa, al Gestore gli atti e/o gli interventi necessari alla tutela della salute pubblica;
g)  provvedere al costante monitoraggio dell'adeguatezza delle prestazioni rese da Aziende esterne, previste dal Piano di Autocontrollo.

Articolo 9 - Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore

1.   Il Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore (Piano), e sue modifiche, viene proposto dal R.A.San ed approvato dal Gestore con apposito provvedimento, sentita l'Autorità Sanitaria competente.

2.   Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 38 ed al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato, il Piano può prevedere al suo interno regole sanitarie comuni da inserirsi, a cura dei Responsabili dell'Autocontrollo Sanitario dei singoli operatori concessionari, nei piani di cui allo stesso articolo 38, comma 1. L'individuazione di tali regole deve essere concordata dal Gestore, tramite il R.A.San, con l'Autorità Sanitaria competente.

3.   Le regole di cui al comma precedente possono essere applicate dal Gestore con apposita ordinanza emessa ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e).

Articolo 10 - Servizio statistico e di rilevazione prezzi

1.   Il servizio statistico si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

2.   La rilevazione può aver luogo agli ingressi del Mercato o presso i posteggi di vendita. Il R.A. può altresì esigere dagli operatori concessionari, nel rispetto delle vigenti normative, una denuncia giornaliera dei prodotti ricevuti.

3.   L'eventuale listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi stabiliti dalla Giunta Regionale.

Articolo 11 - Altre tipologie di concessione

1.   Possono essere costituiti tramite concessione presso il Mercato i seguenti servizi:
a)   servizio bar;
b)   servizio posteggi veicoli degli utenti;
c)   servizio cassa di mercato;
d)   ogni altro servizio ritenuto utile dal Gestore.

2.   Le relative tariffe sono stabilite dal Gestore.

Articolo 12 - Servizio per l'ordine pubblico

1.   Il servizio per l'ordine pubblico è assicurato di norma dal Corpo di Polizia Municipale del Comune, cui compete altresì, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente, la verifica della regolarità di tutte le operazioni, siano esse commerciali o meno, che si svolgono all'interno del Mercato e sue pertinenze, nonché la verifica costante dell'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento e di cui alle ordinanze emesse ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e).

2.   Il Gestore mette a disposizione degli organi di Polizia i locali necessari.

Articolo 13 - Norme per i prodotti immessi sul Mercato

1.   Tutte le merci dirette al Mercato debbono essere esclusivamente indirizzate agli operatori concessionari.

2.   E' fatto obbligo ai produttori, agli speditori dei commercianti all'ingrosso, dei mandatari e dei commissionari, di accompagnare la merce con distinta della qualità e quantità dei prodotti introdotti sul Mercato nonché con ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa.

3.   Per le finalità di cui al comma 1, detta documentazione viene esibita, a richiesta, all'ingresso del Mercato agli addetti incaricati dal Gestore.

Articolo 14 - Operatori concessionari

1.   Nel Mercato possono essere titolari di concessione di posteggio di vendita:
a)   i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici singoli e associati;
b)   i produttori ittici, singoli e associati;
c)   le imprese che provvedono alla preparazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

2.   [abrogato]

3.   [abrogato]

Articolo 15 - Compratori

1.   Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
a)   gli operatori all'ingrosso dei prodotti di cui al successivo articolo 21;
b)   i commercianti al dettaglio di prodotti di cui al successivo articolo 21;
c)   le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui al successivo articolo 21;
d)   i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense e spacci aziendali, nonchè chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
e)   i gruppi di acquisto o altre forme associative fra dettaglianti;
f)   gli enti comunali di consumo, le cooperative di consumo e le comunità;
g)   i consumatori privati, esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore.

Articolo 16 - Tessera per l'accesso al Mercato

1. L'ammissione al Mercato è autorizzata dal Gestore mediante il rilascio agli operatori, di cui all'articolo 14, ai loro familiari coadiuvanti, al loro personale dipendente di una tessera di ingresso, recante fotografia del tesserato, completa dei suoi dati anagrafici e della qualifica professionale da lui ricoperta.

2. Nel caso di lavoratori dipendenti degli operatori concessionari, la regolarità della loro posizione lavorativa dovrà essere documentata al Gestore, pena il diniego del tesseramento.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 15 verrà rilasciata una tessera a nome della Ditta il cui titolare o rappresentante legale sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di commercio.

4. La tessera deve sempre essere esibita a richiesta per tutta la durata della permanenza all'interno del Mercato.

5. Il rilascio della tessera è soggetto al pagamento della somma determinata dal Gestore ed è sempre subordinato alla preventiva valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, nonchè al possesso dei requisiti igienico-sanitari o di quanto previsto dal Gestore con propri atti.

6. In caso di perdita dei requisiti o di inutilizzo l'intestatario è tenuto alla restituzione della tessera presso l'ufficio competente al rilascio.

Articolo 17 - Altre persone autorizzate ad accedere al Mercato

1. Sono ammessi al Mercato con i propri mezzi di trasporto i conferenti le merci in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti ittici di cui al successivo articolo 21 che siano esclusivamente destinati agli operatori concessionari.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, può essere fornita all'ingresso del Mercato autorizzazione provvisoria per l'accesso alle aree di destinazione.

3. Possono altresì accedere al Mercato, ai soli fini previsti dal mandato di rappresentanza, i componenti della Commissione.

4. Il Gestore può altresì autorizzare in via temporanea e provvisoria, sotto propria responsabilità, altri soggetti qualora ciò si renda necessario ed in conformità alle linee gestionali del Mercato.

Articolo 18 - Disciplina delle vendite

1. All'interno del Mercato è vietato il trasferimento dei prodotti tra gli operatori concessionari se non per completamento di partite.

2. Gli operatori concessionari non possono porre in vendita nel Mercato prodotti a soggetti non accreditati.

3. La compravendita avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. Il Gestore non è responsabile dei danni cagionati dalla inottemperanza della predetta normativa né può essere coinvolto ad alcun titolo nelle liti che eventualmente ne derivino.

4. Gli operatori concessionari, i venditori, i compratori, gli autotrasportatori ed in genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a qualsivoglia titolo sono sempre tenuti a fornire ai competenti organi di vigilanza tutta la documentazione ritenuta idonea ad individuare l'effettiva quantità e qualità delle merci introdotte nel Mercato.

5. In ogni caso il Gestore, tramite la Polizia Municipale, può effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti in qualsiasi momento anche precedente o successivo alle contrattazioni.

6. Per un raggio di due chilometri dal perimetro cittadino del Mercato non è consentita nessuna nuova attività commerciale all'ingrosso dei prodotti.

7. I concessionari sono tenuti al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di benessere degli animali, nonché all'osservanza di quanto previsto nel "Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in Città".

Articolo 19 - Vendite per conto terzi, commissionari e mandatari

1. Ai commissionari ed ai mandatari che operano nel Mercato si applicano le disposizioni delle normative vigenti.

2. Sono considerati "mandatari" le persone all'uopo delegate e debitamente iscritte all'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Torino, che ricevono la merce dai produttori e dai commercianti all'ingrosso e che ne curano la vendita per conto degli stessi.

3. Coloro che intendono servirsi dell'opera di uno o più mandatari sono tenuti a darne notizia al Gestore depositando preventivamente il relativo mandato. I mandatari dovranno comunque agire in proprio nome, in quanto non è ammessa la rappresentanza del mandante.

4. Sono considerati "commissionari" coloro che, regolarmente iscritti in tale categoria all'albo aperto tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Torino, ricevono le derrate direttamente dai luoghi di produzione o vendono la merce per conto dei committenti. Costoro, se espressamente incaricati dal proprietario della merce stessa, ne curano la vendita sotto la propria responsabilità.

5. Nel conto vendita - che i commissionari ed i mandatari rimettono ai loro committenti o mandanti secondo gli usi e consuetudini locali - sono dettagliatamente indicati la varietà e la qualità dei prodotti, il loro peso, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono avvenute.

6. Il Gestore può effettuare, tramite la Polizia Municipale, controlli sulla documentazione relativa alle vendite di cui al comma precedente.

7. Qualora venissero accertate vendite per conto terzi in difformità dalla normativa vigente, è facoltà del Gestore sospendere immediatamente le operazioni di vendita.

Articolo 20 - Confezione dei colli e delle derrate

1. I detentori della merce posta in vendita sono responsabili della conformità degli imballaggi e delle confezioni.

Articolo 21 - Prodotti ammessi alla vendita nel Mercato

1. Ai sensi della vigente normativa sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti della pesca:
- prodotti della pesca freschi: prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto od in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, intesa a garantirne la conservazione;
- prodotti della pesca preparati: prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad operazioni che ne abbiano modificato l'integrità anatomica, quali eviscerazione, decapitazione, affettatura, sfilettatura e tritatura;
- prodotti della pesca trasformati: prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

2. E' altresì ammessa la vendita di:
a) prodotti ittici surgelati e congelati;
b) gasteropodi marini;
c) molluschi bivalvi e prodotti ad essi equiparati per legge;
d) cosce di rana;
e) varietà di lumache terrestri ammesse dalla legge;
f) alghe marine commestibili.

3. Delle eventuali sopravvenute modifiche od integrazioni alle normative specifiche relative all'elenco di cui ai commi precedenti, il Gestore prenderà atto con apposito provvedimento, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.

Articolo 22 - Norme di vendita

1. Tutte le attività di compravendita devono essere conformi alle normative vigenti in materia. Di esse deve essere redatta documentazione conforme.

2. La Polizia Municipale vigila sul rispetto delle norme e comunica tempestivamente al Gestore le violazioni riscontrate nonchè le sanzioni comminate.

3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti vengono effettuate mediante trattativa diretta.

4. Le contrattazioni debbono essere sempre eseguite in Euro ed i quantitativi dei prodotti debbono essere espressi in unità di peso secondo il sistema decimale evitando l'uso di parole e frasi locali o di gergo.

Articolo 23 - Posteggi di vendita

1. Lo spazio commerciale "tipo", denominato posteggio, oggetto della concessione, è composto da quattro distinte unità di utilizzo non concedibili separatamente:
a) la platea, ove vengono esposti i prodotti;
b) il locale uso ufficio;
c) la cella frigorifera;
d) il magazzino nel seminterrato.

2. Il posteggio, in ogni sua componente, deve essere reso e mantenuto agibile e fruibile e rispondere ai requisiti igienico-sanitari ad esclusiva cura, spese e responsabilità dell'operatore concessionario.

3. [abrogato]

4. I magazzini nel seminterrato debbono, a cura degli operatori, essere costantemente tenuti puliti dai rifiuti.

5. Il Gestore può disporre delle verifiche dello stato del posteggio in ogni sua componente e se necessario impone motivatamente all'operatore concessionario, a cura e spese dello stesso, il ripristino delle normali condizioni d'uso.

6. L'utilizzo difforme, anche parziale, del posteggio può comportare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 42, comma 1.

Articolo 24 - Concessione continuativa dei posteggi di vendita

1.   I posteggi concessi a carattere continuativo sono assegnati in concessione dal Gestore ai soggetti di cui al precedente articolo 14 attraverso bando pubblico.

2. Le concessioni continuative hanno durata di dieci anni.

3. L'atto di concessione indica il posteggio, oggetto della concessione, così come descritto dall'articolo 23, e soggetto al medesimo regime, di cui all'articolo 25, comma 4, lettere b), c), d) ed f) nonché, in caso di subingresso, lo stato del posteggio all'atto della dismissione dal precedente titolare.

4. Per motivate esigenze gestionali il Gestore può disporre, in qualsiasi momento, il trasferimento di un operatore concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.

5. Le modalità di rinnovo della concessione sono determinate dal Gestore ed il pagamento del canone decorrerà dalla data dell'atto di concessione.

6. L'operatore concessionario, all'atto della assegnazione, dichiara la propria accettazione del Regolamento vigente del Mercato.

7. E' fatto divieto all'operatore concessionario dare in uso in toto o parzialmente a qualsiasi titolo a terzi o ad altri operatori concessionari il posteggio a lui concesso. In caso di inosservanza del divieto si procederà alla revoca della concessione.

8. Per il rilascio ed il rinnovo della concessione è necessario che ogni persona fisica o giuridica sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per sottoscrivere un contratto con la Pubblica Amministrazione. Detti requisiti sono indicati in apposito provvedimento del Gestore.

9. Altresì, il richiedente dovrà stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, per danni a persone e cose, per tutta l'attività svolta all'interno del Mercato.

10. Le imprese alimentari titolari di concessione di posteggio di vendita all'interno del mercato per poter intraprendere l'attività commerciale nel Mercato devono provvedere alla registrazione, di cui al Regolamento CE/852/2004, qualora effettuino la sola vendita, mentre sono soggette all'obbligo di riconoscimento comunitario, di cui al Regolamento CE/853/2004, qualora svolgano anche determinate lavorazioni nonché provvedere alla successiva regolarizzazione qualora intervengano variazioni dei locali in concessione.

Articolo 25 - Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi di vendita

1. Nel caso si rendano a disposizione dei posteggi od altre aree del mercato il Gestore provvederà ad emettere avviso di mercato per informare gli operatori del mercato, già concessionari, della possibilità di ottenere il trasferimento o la concessione temporanea degli stessi.

2. Tale avviso avrà valore per il numero di 15 giorni dalla data di affissione ed in caso di presentazione di più istanze verrà data priorità alla richiesta di concessione temporanea rispetto alla domanda di trasferimento ed in tale ambito sarà prescelta la Ditta con maggior anzianità in mercato e in caso di parità la scelta avverrà tramite sorteggio.

3. Trascorsi i 15 giorni senza ricevimento delle istanze, i posteggi liberi potranno essere eventualmente assegnati prendendo in considerazione unicamente la data di arrivo.

4. I posteggi e le aree del mercato saranno assegnate alle seguenti condizioni da inserirsi nell'atto di concessione:
a) regolarità dell'operatore concessionario in ordine al pagamento dei corrispettivi e pendenze relative a sanzioni pecuniarie con l'Ente Gestore;
b) il posteggio richiesto, se concesso, dovrà essere accettato nelle condizioni in cui si trova, qualunque esse siano; il concessionario dovrà garantire che l'utilizzo avverrà solo quando il posteggio risponderà pienamente ai requisiti previsti dalle normative vigenti;
c) ogni eventuale miglioria apportata dall'operatore concessionario temporaneo non potrà essere motivo di rimborso da parte del Gestore;
d) previa la stipula della relativa convenzione, il pagamento del canone inizierà dalla data di esecutività dell'atto di concessione. In caso di trasferimento il canone decorrerà dalla data di rilascio del posteggio originario;
e) la dismissione del posteggio potrà avvenire in qualsiasi momento o per revoca motivata da parte del Gestore o per assegnazione ai sensi del precedente articolo 24, comma 1. In caso di rinuncia da parte dell'operatore concessionario si applica il regime di cui al successivo articolo 31, ultimo comma;
f) la riconsegna del posteggio, all'atto della dismissione, dovrà avvenire nella sua piena fruibilità sanitaria e strutturale. Della riconsegna verrà redatto apposito verbale alla presenza del R.A., o suo sostituto, del R.A.San. del Gestore e di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale. In caso di problematiche di tipo sanitario e/o strutturale saranno applicate le vigenti norme in materia;
g) le concessioni temporanee scadono, a prescindere dalla loro data di inizio, alla fine dell'anno solare ed il loro eventuale rinnovo dovrà essere richiesto non oltre un mese prima della scadenza;
h) il concessionario temporaneo è esente dall'obbligo di cui al successivo articolo 26, comma 10.

5. Fuori da quanto previsto dai commi precedenti le concessioni temporanee seguono le stesse condizioni e le stesse regole generali e speciali di quelle continuative.

Articolo 26 - Gestione dei posteggi di vendita

1. La concessione di un posteggio di vendita intestata al titolare di una ditta individuale è strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado, previo consenso del gestore, possono subentrare nella concessione sino alla scadenza purchè in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite. Gli stessi possono altresì richiedere il rinnovo della concessione.

2. La concessione di un posteggio di vendita a persona giuridica è intestata al rappresentante legale pro tempore.

3. I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, società o cooperative. Gli stessi devono garantire che vi sia un referente, reperibile 24 ore su 24.

4. La ditta individuale che intenda costituire una società, per poter continuare l'esercizio della stessa attività commerciale nel posteggio di cui è concessionaria, deve ottenere il preventivo consenso del Gestore.

5. Due o più operatori concessionari possono unificare le loro attività commerciali nel Mercato esclusivamente tramite fusione che comporti la costituzione di una nuova società o tramite incorporazione delle stesse, previa nullaosta del gestore.

6. Il consenso del Gestore, previsto per ogni variazione nella composizione delle ditte concessionarie, che comunque assicuri la continuità giuridica, è dato previa valutazione dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti normative. È facoltà del medesimo sottoporre la questione al previo parere della commissione. Qualunque variazione compiuta in assenza del consenso del Gestore è vietata, pena la revoca della concessione.

7. Sono soggette alla sola comunicazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall'evento, anche le variazioni di titolarietà, conseguenti a:
a) dismissione dalla carica e recesso di soci da società, che non comportino lo scioglimento della Società stessa, purchè la ditta non risulti in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata;
b) variazione del capitale sociale e delle quote sociali.

8. Gli operatori concessionari possono svolgere congiuntamente le funzioni di commissionario o di mandatario nel rispetto delle specifiche norme vigenti.

9. Gli operatori concessionari eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita. Il Foro competente per eventuali controversie con l'Amministrazione Comunale è quello di Torino.

10. Sui posteggi di vendita è posta, nei modi prescritti dal Gestore, l'insegna recante la denominazione dell'impresa dell'operatore. Le caratteristiche tecniche di tale insegna sono determinate dal Gestore stesso. La sua posa, che avviene a cura e spese dell'operatore, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità.

11. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei posteggi è a cura e spese degli operatori concessionari. In caso di modifiche strutturali dei posteggi è necessario il preventivo consenso del Gestore. I concessionari sono tenuti ad avvalersi di imprese abilitate all'esercizio della professione e che operano nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.

12. Non sono ammessi né il deposito né la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al precedente articolo 21.

Articolo 27 - Gestione dei locali comuni nel seminterrato

1. Nell'area comune del locale seminterrato possono essere installate celle frigorifere supplementari per la conservazione dei prodotti congelati e surgelati. Può essere inoltre previsto uno spogliatoio comune per gli operatori che ne richiedano l'utilizzo.

2. Il Gestore può altresì concedere ai soli operatori concessionari che ne facciano richiesta l'utilizzo delle celle frigorifere di sua proprietà oppure di posizionare nuove celle frigorifere negli eventuali spazi residui alle seguenti condizioni:
a) dette celle sono oggetto di concessione specifica di durata uguale al posteggio e soggette al medesimo regime rinnovabile dietro corrispettivo di un canone il cui ammontare è determinato dal Gestore;
b) esse devono essere esclusivamente destinate alla conservazione dei prodotti;
c) le celle dovranno essere posizionate e mantenute a cura e spese del concessionario richiedente. In caso di nuove celle, le medesime dovranno essere edificate nel pieno rispetto delle normative in materia;
d) all'atto della dismissione l'operatore concessionario dovrà liberare la cella o lo spazio occupato entro e non oltre 15 giorni dalla data della scadenza della concessione. In caso contrario provvederà il Gestore a spese dell'operatore inadempiente, al quale sarà altresì applicato il canone di concessione dalla data di scadenza della concessione stessa a quella di conclusione delle operazioni di sgombero.

3. L'utilizzo contrario alla normativa vigente della cella frigorifera del seminterrato può comportare, sentita la Commissione, la revoca della concessione della cella stessa e costituire motivo di avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio.

4. [abrogato]

Articolo 28 - Corrispettivi per i posteggi di vendita

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi, quando non diversamente disposto con appositi atti del Gestore, comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del Mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale del Gestore.

2. I corrispettivi dei posteggi sono proposti dall'Ente Gestore sentito il parere della Commissione di Mercato.

3. Detti corrispettivi (soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto) devono essere versati in forma trimestrale anticipata e possono essere motivatamente variati in qualsiasi momento con apposito provvedimento.

4. Il ritardato pagamento superiore a 15 giorni comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 20% della somma dovuta.

5. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Riconsegna dei posteggi di vendita

1. Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio al Gestore libero di persone o di cose, con la rimozione di impianti o sovrastrutture, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subingresso di un altro operatore.

2. In caso di inottemperanza sarà applicato quanto previsto al precedente articolo 27, comma 2, punto d).

Articolo 30 - Attivita' minima nei posteggi di vendita

1. L'attività minima che i commercianti, i commissionari ed i mandatari debbono svolgere nei posteggi di vendita in concessione è determinata dal Gestore, sentita la Commissione.

2. Tale attività minima può essere valutata sulla base della quantità e/o del valore complessivo dei prodotti posti in vendita.

3. Gli operatori concessionari sono tenuti a dichiarare annualmente e a dimostrare - pena la revoca del posteggio - l'avvenuto svolgimento annuale dell'attività minima, fornendo copia, su carta intestata delle polizze riepilogo vendite effettuate sul mercato o altra documentazione ritenuta idonea dal Gestore.

4. Il mancato svolgimento annuale dell'attività minima potrà comportare la revoca del posteggio stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 1, punto g).

Articolo 31 - Termine delle concessioni dei posteggi di vendita

1. Sono causa di decadenza delle concessioni:
a) la scadenza;
b) la rinuncia;
c) il fallimento.

2. La rinuncia della concessione deve essere resa nota al Gestore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 32 - Decadenza delle concessioni dei posteggi di vendita

1. Le concessioni possono essere revocate, sentita la Commissione e previo avvio del procedimento di revoca, nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio stabiliti dalle vigenti normative;
b) variazione nella composizione della ditta concessionaria senza il preventivo consenso del Gestore;
c) mancata nomina del legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
d) inattività per oltre 90 giorni in un anno solare;
e) ritardo di oltre 30 giorni dalla scadenza nel pagamento dei corrispettivi dovuti al Gestore;
f) cessione, anche parziale, del posteggio a terzi;
g) mancato raggiungimento dell'attività minima per due anni consecutivi o la sua mancata dimostrazione ai sensi del precedente articolo 30.

2. Al di fuori dei casi sopra indicati, il Gestore può procedere alla revoca motivata della concessione, sentita la Commissione in presenza di comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto fra il Gestore stesso e l'operatore concessionario.

3. La revoca della concessione è disposta dal Gestore con apposito provvedimento.

4. In caso di necessità di revoca urgente il Gestore procede senza avere acquisito il parere della Commissione e ne dà comunicazione alla prima seduta di Commissione utile.

Articolo 33 - Responsabilita'

1. Chiunque accede al Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto a rimborsare al Gestore gli eventuali danni da lui arrecati al Mercato stesso ed alle sue strutture.
2. Il Gestore è esonerato da ogni responsabilità per furti e danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.

Articolo 34 - Calendario delle festivita' ed orari

1. Il Gestore, nell'ultimo trimestre di ogni anno, sentita la Commissione, determina il calendario delle festività che il Mercato osserverà nell'anno successivo.

2. Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni esclusi quelli indicati nel calendario delle festività di cui al comma precedente.

3. Gli orari delle contrattazioni e l'accesso dei consumatori privati sono stabiliti dal Gestore, sentita la Commissione.

4. Il Gestore può con apposita ordinanza, da emanare in caso di documentata necessità, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni.

5. L'inizio delle contrattazioni viene annunciato con apposito segnale acustico.

6. Tutti gli utenti a qualsivoglia titolo del Mercato debbono rispettare rigorosamente l'orario ed il calendario del Mercato stesso.

7. Le partite di merce in arrivo, salvo casi eccezionali documentati e preventivamente autorizzati dal Gestore, non possono essere introdotte nel Mercato fuori dagli orari stabiliti.

8. Gli operatori concessionari che fruiscono di spazi di sosta all'interno del Mercato, accedono con i veicoli unicamente nei giorni e negli orari di apertura del Mercato.

9. In caso di mancata determinazione del calendario entro i termini di cui al primo comma, sarà applicato quello dell'anno precedente.

Articolo 35 - Ingresso al Mercato

1. Hanno libero accesso al Mercato nell'orario stabilito tutte le persone in possesso della tessera di accesso o dei documenti di cui al precedente articolo 17.

2. I consumatori privati che accedono al Mercato sono ammessi esclusivamente durante l'orario per loro stabilito ai sensi del precedente articolo 34, comma 3.

3. [abrogato]

Articolo 36 - Viabilita' interna del Mercato

1. La viabilità interna è disciplinata dal Gestore.

2. In ogni caso:
a) i veicoli dei soggetti di cui al precedente articolo 17, comma 1, hanno libero ingresso nell'area del Mercato per il tempo strettamente necessario alle operazioni connesse all'attività del Mercato;
b) i veicoli degli utenti, esclusi quelli dei consumatori privati cui è vietato l'accesso alle aree del Mercato, hanno libero ingresso solo nell'area loro destinata adiacente al pianale di carico e possono sostare esclusivamente negli appositi spazi tracciati a tale scopo;
c) è vietato a chiunque di accedere alla platea di vendita con veicoli a motore.

3. Nell'area esterna al Mercato il limite massimo di velocità è di 10 km all'ora; le modalità di guida dovranno essere adeguate alle condizioni del traffico.

4. La Polizia Municipale verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 37 - Ordine interno al Mercato

1. Chiunque frequenti il Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal Regolamento e impartite dal Gestore.

2. E' comunque vietato nell'area del Mercato e nelle sue pertinenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare la circolazione;
b) attirare in qualsiasi modo i compratori;
c) introdurre animali;
d) sollecitare offerte o promuovere raccolte o sottoscrizioni, quale sia l'ente beneficiario, senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il preventivo consenso del Gestore;
e) recarsi al di fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
f) portare armi di qualsiasi genere all'interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d'armi;
g) fare uso di impianti di amplificazione sonora;
h) affiggere o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura;
i) depositare carrelli od ogni altro mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti nelle aree di passaggio oltre il tempo strettamente necessario al loro specifico utilizzo.

Articolo 38 - Disposizioni di natura sanitaria

1. Ogni operatore concessionario deve nominare un proprio responsabile dell'Autocontrollo Sanitario, disporre ed osservare un proprio Piano di Autocontrollo Sanitario, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. Tutta la documentazione relativa all'Autocontrollo Sanitario deve essere regolarmente conservata presso gli uffici del posteggio ed essere esibita in ogni momento su richiesta delle Autorità competenti.

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. [abrogato]

Articolo 39 - Vendita di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari

1. L'accertamento della vendita all'interno del Mercato di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari imposti dalla normativa vigente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, comporta l'applicazione, secondo la gravità, del provvedimento disciplinare di cui al successivo articolo 42, comma 1, punto b), o sentita la Commissione, l'applicazione di quanto previsto allo stesso articolo 42, comma 1, punto c).

2. In misura proporzionale alla accertata gravità della condotta e degli effetti, la commercializzazione di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari può comportare l'immediata sospensione a tempo indeterminato, tramite ordinanza del Sindaco, dell'operatore concessionario responsabile della condotta e l'avvio del procedimento di revoca della o delle concessioni di cui egli è titolare. A tal fine la Commissione viene convocata in seduta straordinaria secondo l'articolo 32, comma 2.

Articolo 40 - Pulizia del Mercato

1.   Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 41, comma 4, il Gestore provvede, per mezzo di azienda idonea individuata secondo la vigente normativa, alle seguenti prestazioni da eseguirsi a regola d'arte:
- raccolta ed asportazione dei rifiuti dal Mercato;
- lavaggio delle parti comuni;
- lavaggio del pianale di carico degli utenti;
- lavaggio delle strade e dei parcheggi facenti parte del complesso del Mercato;
- pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
- sgombero della neve all'interno del recinto del Mercato;
- ogni altra attività necessaria per il regolare funzionamento del Mercato.

2. Il relativo piano di lavoro deve delineare un livello di prestazione adeguato al particolare tipo di prodotti alimentari trattato e venduto nel Mercato. Il Piano di lavoro deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione dell'Autorità Sanitaria competente e del R.A.San, il quale è altresì responsabile della costante verifica della sua compiuta applicazione.

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. Le spese di pulizia di cui ai commi precedenti sono anticipate dal Gestore ed accollate pro quota agli operatori concessionari in proporzione alle superfici occupate.

6. Gli operatori concessionari, ferma restando ogni altra disposizione di legge e/o Regolamento, debbono mantenere nelle migliori condizioni di pulizia le strutture loro concesse nonché ogni strumento, attrezzo, macchinario od oggetto utilizzato a qualsiasi titolo all'interno del Mercato.

Articolo 41 - Smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti da parte degli operatori concessionari

1. Gli operatori concessionari dovranno, a propria cura e spese, smaltire i prodotti a qualsiasi titolo non più commerciabili (rifiuti organici, sottoprodotti di origine animale e simili) secondo le frequenze previste e nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia. L'accertata inottemperanza a quanto previsto nel presente comma può determinare la revoca della concessione, sentita la Commissione in considerazione della gravità e/o della frequenza della condotta.

2. Tutti gli altri tipi di rifiuti assimilabili a quelli urbani che non rientrano nella previsione del precedente comma devono essere, a cura degli operatori concessionari o di chi li abbia prodotti, inseriti negli appositi contenitori indicati dal Gestore. I contenitori sono provvisti di appositi cartelli indicanti il loro uso corretto ed il divieto di inserire qualsiasi materiale diverso dai rifiuti urbani o assimilabili.

3. Gli operatori concessionari non possono riutilizzare i bancali di legno dopo le operazioni di scarico, ma devono restituirli ai fornitori o smaltirli ai sensi del Regolamento. Qualora essi siano detenuti in deposito, devono essere totalmente separati dai prodotti e non possono essere comunque riutilizzati né per la vendita né per la movimentazione dei prodotti stessi.

4. E' vietato abbandonare prodotti non più commerciabili, né depositare rifiuti o altro materiale di scarto in qualsiasi area del Mercato a ciò non specificatamente destinata. All'autore della violazione, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge e/o Regolamento, verranno poste a carico tutte le spese sostenute dal Gestore in conseguenza del suo comportamento. Qualora l'autore della violazione non sia identificabile, a tali spese sarà applicato il regime di cui al precedente articolo 40, comma 5.

Articolo 42 - Provvedimenti disciplinari

1. Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonchè degli utenti del Mercato che violano le disposizioni di legge e/o Regolamento, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) DIFFIDA da parte del R.A.;
b) SOSPENSIONE PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE GIORNI da ogni attività del Mercato, disposta con ordinanza emessa ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e);
c) SOSPENSIONE PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI da ogni attività del Mercato, disposta con ordinanza emessa ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e).

2. Durante l'intero periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 39, qualora il Gestore verifichi che un operatore concessionario è stato destinatario di due diffide entro un periodo di tempo inferiore ad un anno, potrà comminare allo stesso la sospensione ai sensi del precedente comma 1, punto b). In caso di ulteriore diffida comminata per violazione della stessa indole entro un anno dalla data della prima sospensione, essa può essere nuovamente disposta e può altresì essere avviata la procedura per l'applicazione di quanto previsto al precedente comma 1, punto c).

4. Ogni sospensione dovrà comunque essere valutata, anche congiuntamente ad altri eventuali provvedimenti ingiuntivi e/o punitivi anche di diversa origine, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 32, comma 2.

Articolo 43 - Competenza nella emanazione degli atti

1. Al di fuori dei comprovati casi di necessità e/o urgenza e di quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Regolamento, il Gestore, anche attraverso gli atti del Dirigente e nel rispetto delle norme di legge e Regolamento, disciplina la gestione del Mercato.

2. La Giunta Comunale delibera gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare per la violazione delle disposizioni del Regolamento.

Articolo 44 - Violazioni di disposizioni regolamentari. Principi generali

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle norme di legge e/o Regolamenti, l'obbligo di cessare immediatamente l'attività illecita.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri altresì un illecito ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la relativa sanzione.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, od alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Norma transitoria - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento del mercato sostituisce in toto il precedente ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla esecutività del suo provvedimento di approvazione.

Le concessioni di cui all'articolo 24 comma 2 assumono durata decennale a partire dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento.