1. Le opere, i servizi, le forniture, i trasporti e analoghi da compiersi per conto del Municipio di Torino sono dati in appalto a norma del T.U. della legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 9 Giugno 1947, n. 530.
2. Saranno altresi' per essi osservate, per quanto non previsto dal presente capitolato o dai capitolati speciali e particolari, le disposizioni - in quanto applicabili ai contratti del Comune - della legge 20 Marzo 1865, n. 2248 all. F sui lavori pubblici e successive modificazioni ed integrazioni; del regio decreto 25 Maggio 1895, n. 350 (regolamento sulla direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP.); del regio decreto 23 Maggio 1924, n. 827 (regolamento di esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello Stato); del decreto del Presidente della Repubblica 16 Luglio 1962, n. 1063 (capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.).
3. Per gli appalti a societa' cooperative saranno osservate altresi' le norme particolari che le riguardano.
1. Gli appalti sono affidati:
a) per asta pubblica
b) per licitazione privata
c) per trattativa privata in base a progetto, perizia od elenco prezzi, e ad un capitolato particolare d'appalto che descrive il lavoro da eseguirsi, stabilisce gli obblighi speciali dell'imprenditore e le condizioni speciali per essere ammesso a concorrere.
d) per appalto concorso.
1. I pubblici incanti hanno luogo secondo le norme stabilite negli articoli dal 63 all'88 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827.
1. Per essere ammessi a partecipare alle gare per gli appalti delle opere di competenza del Municipio di Torino gli imprenditori devono presentare la documentazione di idoneita' giuridica, tecnica e morale che sara' prescritta in conformita' alle disposizioni generali vigenti al momento della gara.
1. Gli imprenditori dovranno inoltre presentare una dichiarazione con la quale essi attestino di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni nonche' di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare.
1. Nessuno verra' ammesso all'asta senza che abbia depositato, a garanzia dell'offerta che fara', presso il Tesoriere del Municipio, un deposito cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del debito pubblico al corso del giorno di deposito o in Obbligazioni della Citta' di Torino.
Con il capitolato speciale o con l'invito alla gara la somma da depositarsi e' fissata, secondo le circostanze, fra il decimo e il trentesimo dell'importo dell'appalto.
1. Il deposito effettuato presso un Istituto di credito e' valido sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in Tesoreria del deposito in contanti o in titoli a favore del Municipio di Torino nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo art. 11.
2. Il suddetto deposito costituisce pegno a favore della Amministrazione, affidato all'Istituto bancario ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del codice civile.
3. Il deposito fatto dal deliberatario resta vincolato sino alla stipulazione del contratto, mentre per i depositi degli altri concorrenti viene rilasciato dalla Amministrazione il nulla osta per lo svincolo appena ultimata la gara.
1. La licitazione privata si effettua a norma dell'art. 89 del regio decreto 23 Marzo 1924, n. 827.
1. Nel caso di lavori e forniture speciali possono instarvi, in base a norme di massima prestabilite, ditte ritenute idonee a presentare i progetti di lavoro o di fornitura, coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito, osservandosi in materia l'art. 286 del T.U. 3 Marzo 1934, n. 383.
1. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se cio' sia ritenuto conveniente, piu' persone o ditte, si tratta con una di esse. I contratti a trattativa privata possono farsi, oltre che in forma pubblica amministrativa:
1°) Per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione;
2°) Per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
3°) Con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
4°) Per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
1. La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo, nel caso di gara, entro 30 giorni dalla data del deliberamento e, nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, l'Amministrazione ha facolta' di procedere ad un nuovo incanto a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perdera' la somma depositata a titolo di cauzione della gara.
1. In caso di urgenza l'Amministrazione puo' autorizzare l'inizio dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tale caso il direttore delle opere terra' conto di tutto cio' che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario per il reintegro delle spese qualora non venisse approvata la deliberazione che autorizza l'affidamento delle opere.
1. Nel caso di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con Regio Decreto 25 Maggio 1895, n. 350, il cottimista puo' svincolarsi dall'impegno qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni dalla presentazione.
1. Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare la cauzione definitiva nel modo stabilito nel capitolato speciale o nell'invito alla gara. La cauzione e' stabilita nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, ma il capitolato speciale puo' stabilire una misura maggiore che non puo' superare il 10% del detto importo.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato calcolati ai 9/10 del loro valore in borsa del giorno antecedente a quello della gara, oppure con obbligazioni della Citta' di Torino, al loro valore nominale.
3. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria Municipale, essa puo' essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di eguale ammontare il versamento necessario.
4. La cauzione puo' essere costituita da fidejussione bancaria secondo le disposizioni vigenti.
1. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu' durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita' della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonche' per il rimborso delle maggiori somme pagate di cui al precedente comma.
3. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione puo', senz'altra formalita', venderli a mezzo di un agente di cambio.
4. L'appaltatore puo' essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
1. E' facolta' della Civica Amministrazione di prescindere, in casi speciali, dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le seguenti provviste:
1°) Materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori.
2°) Prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve connettersi ad artefici o ditte specializzate.
2. L'esonero della cauzione o l'accettazione della fidejussione sono subordinati ad un miglioramento dei prezzi di aggiudicazione.
3. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione versata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie.
1. L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio legale in Torino.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori od al domicilio eletto.
2. Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno col ministero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche a mezzo degli agenti del Comune.
1. Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:
a) il presente capitolato generale;
b) il capitolato speciale o particolare dell'appalto;
c) i disegni delle opere che si devono eseguire.
2. Approvato il contratto, l'Amministrazione consegna all'appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne formano parte integrante.
3. Il capitolato speciale ed i disegni devono contenere gli elementi sufficienti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
1. I contratti di appalto e gli atti di cottimo devono:
1°) indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa;
2°) precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalita' con le quali la Tesoreria Comunale deve effettuare i pagamenti ai sensi delle disposizioni relative alle varie forme di estinzione dei titoli di spesa;
3°) indicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore, in conformita' alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.
2. Gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
3. La cessione o la decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna responsabilita' puo' attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non piu' autorizzate a riscuotere.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sara' stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini del precedente articolo 18, nonche' le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante.
2. La liquidazione di queste spese e' fatta in base alle tariffe vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu stipulato il contratto. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.
1. Al termine dell'appalto, se l'ammontare definitivo risultera' maggiore di quello previsto in contratto, l'appaltatore dovra' provvedere presso il competente ufficio del registro al pagamento delle imposte complementari dovute sulla differenza tra l'ammontare presunto e quello definitivo dell'appalto.
2. Finche' l'appaltatore non abbia eseguito detto pagamento, non sara' svincolata la cauzione ne' sara' emesso il mandato di saldo.
3. Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto risultera' inferiore al previsto, l'appaltatore potra' chiedere la restituzione delle imposte pagate in piu' al momento della registrazione. La restituzione e' disposta dalle competenti autorita' finanziarie su domanda corredata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi a quello dell'accertamento definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art. 83 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla imposta di registro. L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione se non presenta la domanda entro il termine stabilito dall'art. 137, del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
4. Per i contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del piu' e del meno pagato per imposte e' fatta alla fine dell'appalto.
1. I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione fino a che non siano approvati, nei casi e nei modi di legge, dall'autorita' competente. L'aggiudicatario e' vincolato dal momento dell'avvenuta aggiudicazione nei casi di asta pubblica o di licitazione privata; dal momento della presentazione dell'offerta, nei casi di trattativa privata.
1. I contratti si fanno a corpo o a misura.
2. Per le opere o le provviste a corpo il prezzo convenuto e' fisso, senna che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro o sul valore attribuito alla qualita' di dette opere o provviste.
3. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto puo' variare tanto in piu' quanto in meno, secondo la quantita' effettiva di opere eseguite. Per l'esecuzione loro sono fissati nel capitolato d'appalto i prezzi per unita' di misura o per ogni specie di lavoro.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, tanto a corpo quanto a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dar l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto.
5. I lavori, l'entita' ed il valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia, osservate le prescrizioni di legge.
6. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.
1. All'appaltatore e' vietato di cedere o subappaltare tutta o in parte l'opera assunta, senza l'approvazione della Civica Amministrazione, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una penale corrispondente al ventesimo del prezzo di deliberamento.
1. Per le cessioni di credito, le delegazioni di pagamento, i pignoramenti e i sequestri saranno applicate le disposizioni degli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 Novembre 1923, n. 2440 e quelle in essi richiamate.
1. L'Amministrazione e' in diritto di rescindere il contratto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.
2. In questi casi l'appaltatore avra' diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara' responsabile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio.
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna.
2. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nella esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare a una penale pecuniaria da stabilirsi nel capitolato speciale per ogni giorno di ritardo.
3. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale e' ritenuto sul prezzo del lavoro.
4. La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale. Quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile in tutto o in parte all'appaltatore e' ammessa la non applicazione totale o parziale della penale stessa.
5. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'appaltatore deve darne comunicazione scritta al direttore dei lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.
1. L'appaltatore non ha diritto allo scioglirnento del contratto ne' ad alcuna indennita', sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.
2. Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 29 del presente capitolato.
1. Nel caso in cui, per grave negligenza o per altro inadempimento dei suoi obblighi, 'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, come anche se il progresso del lavoro non fosse tale - a giudizio dell'ingegnere capo - da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione sara' in diritto di far eseguire d'ufficio tutte le opere, o parte di esse, ad economia o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa.
2. A tal fine il Sindaco impartira' preventivamente all'appaltatore le prescrizioni necessarie ad assicurare il compimento dei lavori nel tempo previsto dal contratto, prefiggendogli contesualmente il termine per eseguire le prescrizioni stesse. Il termine decorrera' dal giorno della comunicazione dell'ordine e, salvo i casi d'urgenza, da indicarsi sull'atto stesso, non sara' minore di dieci giorni.
3. Trascorso questo termine senza effetto, le opere, o parte delle medesime, saranno eseguite sotto la direzione e sorveglianza del personale tecnico del Municipio, procedendo alla presa di possesso dei materiali, macchine ed utensili esistenti nel cantiere dell'appaltatore e che possono essere utilmente impiegati nei lavori.
4. Il direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante, e in loro mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilera' lo stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti o l'inventario degli oggetti di cui si e' preso possesso.
5. L'appaltatore dovra' porre a disposizione dell'Amministrazione, entro il termine prefisso dal direttore dei lavori, tanto gli operai dell'impresa, quanto i magazzini ed i cantieri; in difetto si procedera' d'ufficio ed a sue spese all'occupazione di questi.
6. L'appaltatore avra' diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potra' opporsi alle disposizioni ed agli ordini del direttore.
7. Per deliberazione della Giunta Municipale, e quando non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'appaltatore potra' essere reintegrato nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori.
8. L'appaltatore dovra' pero' in questo caso rispettare i contratti parziali che l'Amministrazione avesse stipulato.
1. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita' del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori.
2. E' salva la facolta' dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
1. L'appaltatore non puo' per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.
2. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 32, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purche' non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.
3. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.
4. Nei casi di assoluta urgenza il direttore puo' ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 Maggio 1895 n. 350.
6. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantita' delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore, si fara' luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantita' derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in piu' o in meno delle corrispondenti quantita' originarie. Il compenso non puo' in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.
7. In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma l'appaltatore puo' promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.
1. L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori puo' ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in piu' o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per cio' spetti indennita' alcuna all'appaltatore.
2. Oltre tale limite l'appaltatore puo' recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguti, valutati ai prezzi contrattuali.
3. Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuvo termine per l'ultimazione dei lavori.
4. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale o anche prima, ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, l'Amministrazione ne da' comunicazione all'appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni. In quest'ultima ipotesi la Amministrazione deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni.
5. Ove l'appaltatore, dopo aver ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, prosegua i lavori senza chiedere ne' il recesso ne' nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto.
6. Ai fini del presente articolo l'importo dell'appalto e' formato dalla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori supplettivi quando non sia pattuito diversamente, nonche' dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione dei prezzi.
7. Nella determinazione del sesto quinto agli effetti del presente articolo non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantita' previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore puo' chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma del presente articolo. In caso di dissenso sulla misura del compenso e' accreditata in contabilita' la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto di inserire in contatilita' ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili gravi motivi impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
2. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a piu' riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per piu' di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata piu' lunga, l'appaltatore puo' chiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
3. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
4. In ogni caso la durata della sospensione non e' calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
1. L'Amministrazione ha facolta' di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito nel successivo art. 74.
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneita' tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarita' dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilita'.
4. L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve per tutta la durata dell'appalto, dimorare in Torino.
5. L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per cio' debba accordare indennita' di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.
1. In caso di dissenso fra la Direzione Lavori e l'impresario nell'esecuzione dell'opera, la contestaziane sara' devoluta alla Giunta Municipale, la cui decisione dovra' essere eseguita dall'appaltatore, salvo al medesimo - ove si credesse leso nelle sue ragioni - di farla valere in seguito a norma del capo V - Sezione III del presente capitolato. L'appaltatore dovra' comunque continuare regolarmente i lavori, uniformandosi agli ordini che saranno impartiti dalla direzione lavori.
1. L'appaltatore di opere o servizi municipali e' tenuto a conoscere le caratteristiche speciali dell'opera o del servizio e le norme che li regolano, e a sottostare quindi agli aggravi o inconvenienti cui e' soggetta l'esecuzione dell'opera o del servizio e a uniformarsi a tutte le esigenze dei medesimi, senza poter richiedere alcun corrispettivo oltre quelli fissati per ciascuna categoria di opere complete.
1. Gli ordini dell'Amministrazione, relativi all'esecuzione di opere o provviste saranno trasmessi all'appaltatore, o a chi lo rappresenta, unicamente dagli ingegneri dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici o - in loro nome - da altri impiegati dello stesso ufficio, ad essi subordinati.
2. Tali ordini saranno dati in forma scritta, con data e firma, salvo in caso d'urgenza, nel quale l'ordine dovra' essere eseguito anche se in forma orale, ma dovra' essere riprodotto al piu' presto in forma scritta.
3. L'appaltatore e' tenuto ad eseguire ogni lavoro ordinato in conformita' dei precedenti commi e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che gli verranno date circa tutte le caratteristiche e modalita' del lavoro.
4. Nessun compenso sara' corrisposto per il lavoro eseguito in contrasto con tali ordini, fermo l'obbligo - in tale caso - del restauro o del ripristino.
1. Gli impresari di opere per conto del Municipio si asterranno dall'eseguire sul suolo pubblico o nelle proprieta' municipali, anche nel caso che esse siano date in uso o in affitto, ogni opera che non sia stata loro ordinata con le forme stabilite nel precedente articolo o per cui non abbiano avuto apposito permesso scritto dal Sindaco, anche se altri si offrisse di pagarne l'importo.
2. Nel caso in cui giunga a loro cognizione che qualche opera venga eseguita in alcuno dei luoghi suddetti da persone estranee alle imprese del Municipio, dovranno informare della cosa l'Ufficio dei Lavori Pubblici.
1. In casi di assoluta urgenza, quali la prevenzione di danni che potessero verificarsi, la riparazione di quelli avvenuti e che potessero crescere, l'impresario, in seguito a richiesta degli agenti municipali o di propria iniziativa, deve provvedere immediatamente, in deroga a quanto stabilito dai due articoli precedenti, all'esecuzione delle opere che si rendessero necessarie, avvisandone immediatamente l'Ufficio dei Lavori Pubblici, senza di che non potra' ottenere il pagamento dei lavori eseguiti.
2. In tali casi restera' a carico dell'impresario il giustificare, se occorra, tanto l'urgenza e la necessita' del lavoro quanto il modo usato nell'eseguirlo.
1. L'impresario di opere per conto del Municipio si uniformera' a tutte le norme di polizia urbana e stradale nonche' a quelle dei regolamenti d'igiene ed edilizio e di piano regolatore emanate ed emanande, e che si riferiscano non solo al costruttore, ma anche al committente o al proprietario. Egli non avra' invece l'obbligo ai procurarsi i permessi di competenza dalla Ripartizione Polizia per i lavori che eseguira' per conto del Comune, bastando a surrogarli gli ordini dell'Ufficio dei Lavori Pubblici, che egli dovra' procurarsi e rendere ostensibili agli Agenti della Polizia.
1. Salve le eccezioni previste dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi altra relativa all'impresa.
2. L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia.
3. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore dove, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia.
4. L Amministrazione puo' mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'opera.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%. Se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita' dell'appaltatore.
1. L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri, ed ha l.'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti.
2. L'appaltatore non puo' assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori.
3. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacita' o grave negligenza.
4. L'appaltatore e' in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti o operai, nonche' dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
1. La consegna dei lavori avverra' entro giorni 45 dalla data di esecutorieta' del contratto, ed in caso d'urgenza anche dopo la aggiudicazione.
2. Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e notificato all'appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione delll'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi. L'appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato gia' eseguito a cura dell'Amministrazione.
3. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
4. L'appaltatore e' responsabile dalla conservazione dei segnali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.
5. La consegna deve risultare da un verbale steso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita dal regolamento approvato con regio decreto 25 Maggio 1895, n. 350, e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.
6. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalita' relative a tale procedimento, prescritte dall'art. 29 del presente capitolato.
7. Nel caso di risoluzione del contratto e' disposto l'incameramento della cauzione.
1. Se la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore puo' chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento della istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente art. 20, nonche' ad un rimborso delle altre spese da lui effettivarante sostenute, e comunque non superiori alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,50% per la parte di importo fino a 50 milioni; I% per la eccedenza fino ai 500 milioni e 0,50% per la parte eccedente i 500 milioni. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso, per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
2. Quando ricorrano le condizioni dell'art.10, ul timo comma, del regolamento approvato con re gio decreto 25 Maggio 1895, n. 350, il capitolato speciale deve stabilire che la consegna viene eseguita in piu' parti.
3. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall 'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse o necessita', la sospensione non puo', nel complesso, durare piu' di un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori e mai piu' di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata piu' lunga, l'appaltatore puo' chiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
1. Non appena avvenuta la consegna di cui all'art. 46 (se si tratta di opere determinate, alle quali si provvede con speciali allocazioni nella parte straordinaria dal bilancio), oppure non appena ricevuto l'ordine (se si tratta di opere di conservazione e mantenimento, alle quali si provvede con allocazioni nella parte ordinaria del bilancio), l'appaltatore dara' subito, previi gli opportuni tracciamenti, inizio ai lavori, applicandovi il numero di operai ed i mezzi di esecuzione sufficienti per portarli a termine nel tempo prescritto, sotto pena, in caso di non intrapreso o di trascurato adempimento od insufficienza di operai, che vi sia provvisto a cura dell'Ufficio dei Lavori Pubblici ed a conto dell'appaltatore nel modo indicato nell'articolo successivo, intanto che si dara' corso, ove occorra, agli atti descritti all'articolo 29.
1. Nei contratti sara' stabilito di regola che l'appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella localita' e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
2. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore e' avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'Amministrazione puo' pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia' stati concessi a favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici.
3. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.
1. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non puo' far lavorare gli operai oltre i linitti' massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro, ne' di notte, senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. Qualora la autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessita' che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da' ordine scritto all'appaltatore, il quale e' obbligato ad uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono conpetergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.
1. I tracciamenti, tanto planimetrici quanto altimetrici, saranno fatti dall'appaltatore con la scorta dei disegni, collocando i necessari picchetti, capisaldi, segnali, ecc. secondo le prescrizioni che verranno date. I tracciamenti sono sotto la responsabilita' dell'appaltatore stesso, il quale dovra' ricavare da essi le precise dimensioni per l'apparecchio delle pietre conce, delle opere di legname e simili, nonostante che di tali apparecchi gli siano forniti i disegni quotati. I citati disegni non potranno mai essere invocati per giustificare inesattezze a lavoro ultimato.
2. I suddetti tracciamenti debbono ottenere l'approvazione del direttore dei lavori il quale puo', occorrendo, prescrivere rettifiche o modificazioni.
1. Qualora l'esecuzione dei lavori debba venire sorvegliata da uno o piu' assistenti, i requisiti che ad essi saranno richiesti sono quelli stabiliti dall'art. 35 e dal 2° comma dell'art. 45.
1. Tanto l'appaltatore quanto i suoi assistenti, operai od altri dipendenti, saranno pienamente ed esclusivamente subordinati, per quanto concerne l'impresa, all'Ingegnere Capo dell'Ufficio dei Lavori Pubblici, al Direttore dei Lavori ed a chi lo rappresenti.
2. Per quanto concerne il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai valgono le norme stabilite nel terzo comma dell'art. 45.
1. Ogni lavoro parziale sara' eseguito scrupolosamente nella precisa conformita' di quanto si e' spiegato nel relativo articolo del capitolato parziale, dell'elenco dei prezzi o della perizia di stima uniti al contratto, sia riguardo alla qualita', proporzioni e dimensioni dei materiali, sia riguardo al modo di composizione e d'impiego, nonche' in conformita' degli ordini di cui all'art. 38.
1. In mancanza di prescrizioni particolari verranno in genere seguite in tutto le migliori regole dell'arte, ed usate tutte le cautele per ottenere regolarita', solidita' e perfezione, eseguendo i lavori nel migliore modo possibile ed impiegando tutti i mezzi necessari.
1. L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualita', misura o peso, diversi da quelli prescritti.
2. Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale puo' ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualita': possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, o in caso di controversia, dell'ingegnere capo.
2. L'accettazione dei materiali non e' definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori puo' rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dall'ingegnere capo, l'Amministrazione puo' provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
3. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita', si provvede a norma dell'art. 56.
4. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.
5. Qualora, senza opposizione dell 'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualita' superiori a quelle prescritte o di una lavorazione piu' accurata, cio' non gli da' diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico e' fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita' ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualita' ovvero una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, puo' applicare una adegutata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
6. La direzione dei lavori puo' disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire l'idoneita' dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'appaltatore.
1. Quando siano da impiegare o porre in opera materiali od oggetti lavorati proprii del Municipio, nuovi od usati, esistenti sul luogo del lavoro, o provenienti dai magazzini o depositi municipali, o da altri siti qualunque, si useranno tutte le precauzioni, misure, diligenze e disposizioni per bene impiegarli, in modo da ottenere tutto il buon risultato desiderabile, ed in modo che non soffrano alcun danno, diminuzione o deterioramento. L'impresario, dal momento che ne avra' ricevuto la consegna, ne dovra' rispondere fino a definitivo impiego od al compimento del lavoro.
1. L'Amministrazione, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta' degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o la archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e l'appaltatore deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumita' ed il diligente ricupero.
2. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori, deve darne subito partecipizione alla direzione e non puo' demolirli ne' alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della direzione stessa.
1. I materiali provenienti da escavazioni o da demolizioni restano in proprieta' dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmnte accatastarli nei magazzini municipali o nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.
1. Ove risultasse che qualche oggetto, ritirato dall' Impresario o dai suoi aventi causa, non fosse ne' impiegato in altro luogo, ne' consegnato nei magazzini del Municipio, ne sara' tenuto conto nel primo certificato che gli si spedira', deducendone il doppio del valore, ad estimo dell'ingegnere capo, fatte salve le sanzioni di legge.
1. Salvo i casi d'impossibilita' di fare altrimenti, o di permesso apposito contenuto nei capitolati particolari, od in altro modo accordato, non potra' l'appaltatore occupare il suolo pubblico, ne' i cortili delle case municipali per farvi magazzini, depositarvi o manipolarvi le malte, prepararvi armature ed altre opere provvisionali.
1. Avendosi da eseguire opere nelle vie od in siti di pubblico passaggio, oltre all'osservanza di tutte le prescrizioni di polizia urbana contenute nei relativi regolamenti, dovra' l'impresario usare tutti i mezzi sia di disposizioni, sia di celerita', perche' il lavoro non interrompa le comunicazioni, non presenti alcun pericolo e produca il minimo ingombro e sia della minore durata possibile.
2. Occorrendo di fare trincee o fossi, si lascera', sempreche' sia possibile, un'ampiezza di strada libera per il transito dei veicoli e dei pedoni, la quale sara' mantenuta sgombra dalla terra, dal fango e dalla polvere. Vi si faranno anche i ponti o tavolati occorrenti a ristabilire le necessarie comunicazioni trasversali. Le terre di scavo verranno percio' asportate e riportate quindi ove cio' sia necessario. Le sponde del cavo saranno bene assicurate con sbadacchi, onde le terre non possano scoscendere.
3. In mancanza di determinazioni precise o sufficienti nei regolanienti di polizia, la Direzione dei lavori potra' fissare all'impresario la qualita' e quantita', nonche' le forme, dimensioni e disposizioni delle opere ed i mezzi di precauzione necessari, come barriere, lumi, puntelli, parapetti, ture.
1. L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda, purche' essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbano provenire.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' dell'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.
3. A richiesta dell'Amministrazione, l 'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' e di aver pagato le indennita' per le occupazioni temporanee.
1. Qualora il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre localita' per l'estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non puo' rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto dall''ingegnere capo.
2. Se il cambiamento importa una differenza in piu' o in meno nel prezzo del materiale, questo e' determinato con le norme stabilite negli articoli 21 e 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non puo' cambiarli senza l'assenso scritto dell'ingegnere capo.
1. Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano terraini maggiori, questi danni dovono essere denunciati immediatamente; ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello delI'avvenimento.
2. La Direzione Lavori, ricevuta la denuncia, provvede all'accertamento dei fatti e, in concorso con l'appaltatore, ne stende processo verbale per norma nella determinazione di quei compensi, ai quali l'appaltatore stesso potesse aver diritto.
3. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, e' limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
4. Nessun compenso e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.
5. Frattanto l'appaltatore non puo', sotto verun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell 'art. 348 della legge sui lavori pubblici.
6. Nessun compenso e' dovuto per danni o perdite di ma teriali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 42 del presente capitolato.
7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti a termine dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.
1. Ove l'Amministrazione, quando cio' sia previsto nel capitolato speciale, vo4ia far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chieda all 'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni. Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta espressa menzione della autorizzazione.
2. Nei capitolati speciali e' fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non puo' essere maggiore del sei per cento all'anno ed e' dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.
3. Il calcolo dell'interesse e' fatto a mesi computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata.
4. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell 'appaltatore non puo' superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.
1. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo' chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purche' le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
2. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto l'importo prescrittto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente.
3. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge.
Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto e' disposto negli articoli 71 e 72. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.
1. I certificati di pagamento in acconto vengono emessi dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati a norma di regolamento, indicanti la qualita', la quantita' e l'importo dei lavori eseguiti.
2. Per determinati manufatti, il cui valore e' preminente nei confronti della spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' di opera ai fini del loro accreditamento, non oltre il 50 %, in contabilita' prima della messa in opera.
3. Salva diversa disposizione del capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti si aggiunge meta' di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilita' rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal direttore dei lavori.
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'Amministrazione, entro i ternini di cui al al secondo comma del precedente art. 69, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza e' dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche d'interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse e' accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
2. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa.
3. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.
4. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno a' sensi, dell'art. 1224, 2^ comma, del codice civile.
5. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facolta', previa costituzione in mora dell'Amninistrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 107, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
1. Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per piu' di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato.
2. Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 71.
4. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziossa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data d'esecutorieta' del provvedimento deliberativo assunto in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie.
1. Salvo quanto e' stabilito nel presente capitolato, i prezzi di appalto si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi a norma delle disposizioni vigenti.
2. La revisione in aumento o in diminuzione ha luogo sentito in ogni caso l'appaltatore.
1. Nel caso di scioglimento del contratto, previsto dall'art. 34 del presente capitolato, si seguiranno le norme di cui all'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore ai sensi dell'articolo predetto e' calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che e' servito di base al contratto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'Amministrazione ha facolta' di ritenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e quello del momento dello scioglimento del contratto.
1. L'importo delle opere eseguite, che costituisce il credito dell'appaltatore, verra' liquidato - per le parti a misura, sulla base delle misure ed altre memorie di quantita' delle provviste e giornate d'opera regolarmente accertate in contradditorio dell'impresario, applicandovi i prezzi di perizia o l'elenco - per le parti a corpo, sulla base della somma o prezzo di perizia, il tutto sotto deduzione del ribasso stipulato, della ritenuta a garanzia, e delle altre passivita' accertate a carico dell'impresa. Sulle ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti come sulla cauzione.
1. Le misure e le note di quantita' che non siano direttamente inscritte dal direttore dei lavori sul registro di contabilita' saranno prese dagli incaricati del Municipio in contradditorio coll'impresario o di un suo rappresentante ed annotate sopra il libretto con fogli numerati da firmarsi giorno per giorno dall'impresario, o dal suo rappresentante in segno di adesione.
2. In caso di rifiuto per parte dell'appaltatore sia all'intervento alle misure, sia alla firma dei libretti, l'incaricato della dtrezione procedera' alle misure alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti.
1. Le misure dovranno sempre essere prese per tempo, specialmente per quei lavori, per cui esse non si potessero piu' in seguito prendere esattamente.
2. In ogni caso poi le misure non saranno mai differite oltre una settimana dopo eseguiti i lavori.
1. Per tutte le opere dell'appalto le quantita' di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni che fossero stabilite nei capitolati speciali.
1. Il limite di approssimazione nelle misure delle dimensioni e' il centimetro. La frazione maggiore di mezzo centimetro sara' valutata come un centimetro intero.
2. Nel calcolo dat predetti non verranno prese in considerazione frazioni di lira.
1. Se nascessero questioni circa il modo di stabilire le misure, esse saranno definite immediatamente dall'ingegnere capo.
2. Qualora l'impresario non volesse aderire a tale definizione, la questione sara' oggetto di riserva, ma intanto le misure saranno prese e registrate secondo le prescrizioni dell'ingegnere capo. L'impresario nel firmare il libretto vi esporra' le sue eccezioni e riserve.
1. Per tutti quei lavori che siano da farsi ad economia, sara' giornalmente preso nota dall'assistente del Municipio delle giornate dl operai, dei materiali e di tutti i mezzi di opera impiegati, indicando dei primi il nome e la categoria, degli altri la qualita' e la quantita', in uno colla descrizione del lavoro eseguito; queste note saranno almeno settimanalmente riconosciute e firmate dall'appaltatore e quindi riportate sul libretto delle misure.
1. I materiali per i lavori ad economia non saranno mai misurati o contati nei luoghi di deposito o magazzini, ma soltanto quando siano in opera, od almeno a pie' d'opera, e nel secondo caso sopporteranno la deduzione di tutto cio' che non sara' poi effettivamente impiegato, sia o no riportato in magazzino.
1. In ogni caso spetta alla direzione dei lavori il determinare quali parti di lavoro siano da eseguirsi ad economia. Se l'impresario avra' qualche osservazione da fare al riguardo, la fara' o subito all'atto di prendere le note di quantita' e di misura, o, al piu' tardi, nel firmare il libretto.
1. Per lavorare ad economia saranno destinati operai appositi a scelta dell'Ufficio, i quali non potranno assolutamente dall'impresario essere occupati in aiuto a quelli che lavorano per le opere a misura; verificandosi questo caso, la loro giornata non sara' registrata.
1. Per tutte quelle specie di lavori di pui non si trovi determinato il prezzo nel contratto d'appalto, e che il direttore non stimi doversi eseguire ad economia, si fara' d'accordo un'accurata analisi per la unita' di misura, applicando, per quanto sia possibile i prezzi elementari del contratto, ed inscrivendo detta analisi sul registro di contabilita', il prezzo cosi' desunto sara' soggetto al ribasso d'asta.
2. In caso di controversia la registrazione si fara' a norma di quanto sara' stabilito dall'ingegnere capo, e l'appaltatore fara' le sue riserve.
3. Quando poi possa essere conveniente e piu' semplice, e soprattutto quando il lavoro sia di poca importanza, il corrispettivo potra' essere, a giudizio dell'ingegnere capo, convenuto a corpo mediante annotazione sul registro di contabilita', firmato dall'impresario. Tale corrispettivo non sara' sottoposto al ribasso dell'asta, del quale si terra' conto nel fissare il prezzo a corpo.
1. Il libretto, firmato dall'appaltatore e dall'incaricato del Municipio, avra' forza in giudizio quale ricognizione delle parti riguardo alla natura delle opere ed alle loro quantita' e misure.
1. Per ciascuna opera data in appalto si terra' un registro-casellario di contabilita', previamente numerato in ogni pagina e munito nella prima della firma dell'ingegnere direttore dei lavori col visto dell'ingegnere capo. Da questi registri sono a suo tempo estratti i riepiloghi ed i conti, in base ai quali si spediscono i certificati di pagamento e si forma il conto finale. Questi vari documenti subiranno il controllo dell'Ispettorato Tecnico LL.PP., secondo il prescritto degli appositi regolamenti.Al registro-casellario sono applicabili le disposizioni degli articoli 76 e 86.
1. I certificati provvisori concernenti il pagamento di singole rate, ove le rate debbono essere a misura, saranno redatti in base ai casellari; ove le rate siano fissate a corpo, bastera' la dichiarazione dell'adempimento delle stabilite condizioni firmate dal direttore dei lavori.
2. I certificati definitivi, riferentesi all'opera ultimata, porteranno sempre il conto finale e la dichiarazione del compimento delle opere. Quando sia accordata la spedizione di acconti fra una rata e l'altra, l'importo di questi non oltrepassera' mai i 4/5 delle opere eseguite.
3. Per i certificati provvisori e per gli acconti non si terra' mai calcolo delle provviste non messe in opera, salva espressa riserva o deroga nel capitolato parziale o nel contratto.
1. Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti di acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di volture catastali che l'appaltatore dovra' consegnare a giustificazione dell'avvenuto pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto.
1. Ogni conto finale sara', prima della sua spedizione, comunicato all'appaltatore, che potra' anche aver visione del registro di contabilita' dal quale venne estratto.
2. In caso di disaccordo, l'ingegnere capo procurera' di definire le controversie; non riuscendovi, 1'appaltatore all'atto della firma non potra' inscrivere domande per oggetto o per importi, diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori. Se l'appaltatore non firmera' il conto finale nel termine di trenta giorni, o se lo sottoscrivera' senza confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita' nei modi prescritti, il conto finale si avra' come da lui definitivamente accettato.
1. I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
2. Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonche' sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma.
1. Dopo la sottoscrizione del conto finale per parte dell'impresario, non sara' piu' ammessa alcuna domanda da parte sua all'Amministrazione od al collaudatore, fatta eccezione per quelle che possono riferirsi ad errori od omissioni materiali e di fatto.
1. Per le opere da eseguirsi in piu' anni o che debbano essere sospese a determinate epoche dell'anno il capitolato speciale puo' prescrivere che alla fine di ogni anno si addivenga alla chiusura delle partite del registro e alla redazione del conto delle opere eseguite nell'anno.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conto come sopra redatto l'appaltatore puo' esplicare le sue osservazioni e riserve con le norme e le modalita' di cui all'articolo 91.
1. Entro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve iniziarsi la visita di collaudo. In ogni caso il termine decorre dalla data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la comunicazione dell'appaltatore concernente l'avvenuta ultimazione dei lavori.
1. Le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione Appaltante devono essere compiute nel termine che sara' indicato nel capitolato speciale d'appalto a norma dell'art. 22, lettera h), del decreto ministeriale 29 maggio 1895, salvo il caso previsto dall'art. 96 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
1. Per le imprese ed opere per le quali, a termine di legge, puo' prescindersi dall'atto formale di collaudo, bastera' un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori, confermato dall'ingegnere capo, che attesti la regolare esecuzione.
2. Per le altre opere il collaudo sara' oggetto di speciale incarico che verra' affidato con deliberazione della Giunta, secondo la natura del lavoro, o all'Ufficio dei Lavori Pubblici del Municipio oppure a un ingegnere o architetto esercente in Torino.
3. In casi di speciale importanza l'incarico del collaudo sara' dato ad un Collegio di persone tecniche.
4. Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori, ed in contradditorio dell'impresario o del suo rappresentante.
5. Al collaudatore sono comunicati i registri di contabilita' ed il conto finale ed i reclami dell'appaltatore, il quale potra' aggiungervi quelle osservazioni che credesse di suo interesse, senza introdurre pero' alcuna nuova domanda di corrispettivi o di maggiori compensi, oltre quelle regolarmente inscritte.
6. Queste osservazioni saranno trasmesse all'ingegnere capo per le controdeduzioni che credera' di fare nell'interesse del Municipio.
1. Non appena ordinato il collaudo delle opere, l'Amninistrazione ne da' avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.
1. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potra' pretendere il compiuto pagamento del prezzo d'appalto, se prima non giustifica d'aver tacitato ogni domanda.
1. L'appaltatore interviene alla visita di collaudo o vi si fa rappresentare da un suo assistente delegato; in difetto si procede alla visita in sua assenza.
2. Nell'atto della visita si esaminano anche le domande dell'appaltatore, e si verifica se esse erano state regolarmente inscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale. Nessun'altra riserva o domanda potra' essere presa in esame dal collaudatore, il quale in relazione separata e segreta esporra' all'Amministrazione il suo parere sulle domande dell'impresa.
1. L'impresario lascera' nella costruzione le indicazioni o vani occorrenti per riconoscere la natura e le quantita' del lavoro eseguito, anche all'epoca del collaudo; in difetto, ed in ogni occorrenza, fara' tutti gli assaggi, brecce e demolizioni che siano necessari a tale scopo, somministrando a disposizione del collaudatore, senza pretendere verun compenso, il personale ed i mezzi che possano essere richiesti per le verifiche dei lavori eseguiti.
1. Ha luogo il collaudo dei lavori se dall'esame di questi, in confronto con le condizioni e cogli obblighi imposti all'appaltatore dai capitolati, essi risultano in ogni parto eseguiti lodevolmente.
2. Nei casi di piccole omissioni, e tali da potersi emendare in poco tempo e con buon successo, il collaudo ha luogo con la riserva che al pagamento del saldo debba precedere la piena e totale esecuzione di quanto e' imposto all'appaltatore, esecuzione che si fara' constare per mezzo di un certificato dell'Ufficio dei Lavori Pubblici.
3. Se i difetti non siano pregiudizievoli a1la stabilita' dell'opera ed alla regolarita' del servizio, e si possano lasciare sussistere senza inconvenienti, il collaudatore emettera' il certificato di collaudo, ma determinera' la deduzione che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve farsi al credito dell'appaltatore.
1. Se nell'atto della visita di collaudo, si riconosce non essersi sostanzialmente adempiute le condizioni ed obbligazioni del contratto, o non essersi eseguiti i lavori in modo accettabile, non puo' aver luogo il collaudo, e l'appaltatore e' tenuto ad adempiere immeidatamente ogni sua obbligazione, sotto pena di soggiacere alle maggiori spese per la esecuzione d'ufficio, ed inoltre sopportera' que1le d'un secondo collaudo.
1. Non varra' all'appaltatore l'invocare, come titolo per il collaudo ed a scusa d'imperfezioni o mancanze rilevate, la sorveglianza, anche continua, per parte degli assistenti del Municipio, la quale nulla togliera' alla piena ed esclusiva responsabilita' dell'impresario per 1e opere eseguite.
1. Il pagamento dell'ultirna ritenuta, la restituzione della cauzione e la liberazione del fidejussore non possono aver luogo che in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il finale collaudo, e previo il pagamento per parte dell 'appaltatore del piu' che fosse dovuto per tassa ai registro e per spese contrattuali.
1. Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma dell'art. 36 del presente capitolato e del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato.
1. Salvo il disposto del successivo art. 109, tutte le controversie che insorgessero tra l'Amministrazione e l'appaltatore, cosi' durante l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 105, sono deferite, giusta gli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), al giudizio di un collegio arbitrale.
1. Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo.
2. La domanda puo' essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:
a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione;
b) per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia differita. La rilevanza economica deve essere valutata in relazione all'importo totale dell'appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione dei lavori;
c) per quelle di cui agli artt. 31 e 71, ultimo comma. Spetta agli arbitri decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base alla lettera b), siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.
1. Il Collegio Arbitrale e' cosi' composto:
a) da un libero proressionista, iscrritto nel relativo albo professionale, che lo presiede, nominato dal Presidente del Tribunale;
b) da un libero professionista, nominato dall'Amministrazione;
c) da un libero professionista, nominato dall'appaltatore.
2. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
1. In deroga alle disposizioni degli artt. 106 e successivi, la parte attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale proponendo la domanda davanti al Giudice competente a norna delle disposizioni del Codice di Procedura Civile entro il termine di cui al primo comma dell'articolo seguente.
2. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facolta', a sua volta, di escludere la competenza arbitrale e a tale fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al Giudice competente a norma del comma precedente.
3. Nei casi di deroga alla competenza arbitrale, la decisione prevista dell 'ultimo comma dell'art. 107 spetta al Giudice competente.
1. L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata nel termine di 60 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa, ai sensi del precedente art. 105.
2. Detta istanza deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.
3. La parte a cui tale istanza e' notificata puo', nel termine di 60 giorni successivi a quelli di cui al primo comma del presente articolo, notificare all'altra parte le sue deduzioni e proporre le proprie domande.
1. Durante il termine indicato nel precedente articolo, entrambe le parti debbono provvedere alla nomina del loro arbitro e presentare istanza al Presidente del Tribunale affinche' nomini il Presidente del Collegio.
2. Nello stesso termine ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro.
1. Le parti trasmettono al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del Codice di procedura civile.
2. Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.
3. Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal Collegio arbitrale, o delegati a uno o piu' dei suoi componenti.
4. E' applicabile agli arbitri l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.
5. In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, ne' gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che siano riconosciuti necessari nel pubblico interesse.
6. In questi casi gli arbitri, se giudicano che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, decidono altresi' sull'indennizzo che gli sia dovuto.
1. Il lodo arbitrale e' pronunciato nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del Codice di procedura civile.
2. La esecuzione della pronuncia arbitrale e' regolata dal Codice di procedura civile.
3. Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa impugnazione secondo le disposizioni del Codice di procedura Civile.
4. Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese del giudizio.
5. La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del Codice di procedura civile.