N. 324

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 2011 00442/016) esecutiva dal 16 aprile 2011, 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016) esecutiva dal 20 febbraio 2012 e 10 marzo 2014 (mecc. 2014 00123/016) esecutiva dal 24 marzo 2014 e 4 aprile 2016 (mecc. 2016 00625/016) IE-esecutiva dal 18 aprile 2016.

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INDICE

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Attività consentite
Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività
Articolo 4 - Procedure di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Sportello Unico Attività Produttive
Articolo 5 - Commissione Comunale
Articolo 6 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività
Articolo 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
Articolo 7 bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie
Articolo 7 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente
Articolo 7 quater - Altre disposizioni igienico sanitarie
Articolo 8 - Subingresso
Articolo 8 bis - Affido di poltrona/cabina
Articolo 8 ter - Coesistenza di più attività artigianali negli stessi locali
Articolo 9 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione
Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari
Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni
Articolo 12 - Norme transitorie
Articolo 13 - Disposizione finale


Articolo 1 - Definizioni

1.   Acconciatore.
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

2.   Estetista.
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 così come modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011 (allegato A) o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713.
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Attività consentite

1.   Le attività del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. E' ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività di vendita al dettaglio anche intestata a soggetti diversi ad esclusione della vendita di prodotti alimentari, fatti salvi i prodotti strettamente attinenti e funzionali ai trattamenti effettuati nel rispetto del possesso dei requisiti soggettivi e professionali richiesti.

2.   Le attività di acconciatore e/o estetista possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente a condizione:
- che l'interessato presenti preventivamente Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune, che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento;
- che l'esercente stesso consenta i controlli da parte degli organi competenti.
Le attività del presente regolamento possono essere, altresì, esercitate presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente, comunità varie di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento, oltre che in alberghi, centri commerciali, caserme, palestre, circoli privati, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comprovata disponibilità dei locali e nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3.   Gli esercenti titolari di attività in sede fissa e titolari di attività esercitata presso l'abitazione dell'esercente possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale.

4. [soppresso]

5.   Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le seguenti autocertificazioni:
a) che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera f);
b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del relativo requisito professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona abilitata all'esercizio della professione;
c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
6. I gestori di corsi didattici, riconosciuti in base alla vigente normativa e legittimati ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
- oggetto e caratteristiche del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.
Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

7.   Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente in occasione di fiere, di iniziative dimostrative o di corsi di formazione o di aggiornamento organizzati da enti autorizzati o dalle Associazioni del comparto, devono essere svolte da persone in possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

8.   I prodotti cosmetici utilizzati per i trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 sono definiti dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modificazioni.
Le imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di estetista, dopo l'erogazione del trattamento possono cedere ai fruitori del servizio prodotti cosmetici, parrucche ed affini, od altri beni accessori per la prosecuzione del trattamento effettuato, in tal caso non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e successive modificazioni.

Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività

1.   L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, od il trasferimento di sede degli stessi, o la modifica dell'attività, è subordinata alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con l'utilizzo della modulistica approvata e pubblicata nelle pagine Web della Città in cui sono indicati i requisiti professionali necessari, da parte dell'intestatario della medesima e per i locali indicati nell'istanza, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
a)   requisito della regolare costituzione della società o impresa individuale e dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;
b)   requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (articolo 7 e seguenti);
c)   requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi;
d)   requisito professionale, ottenuto nel rispetto della vigente normativa, che deve sussistere:
      -    in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico dipendente con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
      -    in caso di società in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica, come socio o dipendente con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
e)   disponibilità dei locali;
f)    superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 6.

2.   Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro.

2bis.   Il soggetto preposto in possesso del requisito professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.
Qualora all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di apertura, voltura o comunicazione di modifiche venga riscontrato che il responsabile tecnico risulti incaricato presso altra attività di acconciatore o estetista, non può essere rilasciata la ricevuta di presentazione sino a quando non vengano espletate le procedure di cui al successivo comma 2 ter.

2ter.   Il recesso dall'incarico di responsabile tecnico o la scadenza dello stesso devono essere comunicati al competente Settore Amministrativo: la comunicazione di recesso dall'incarico da parte del responsabile tecnico deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'attività. Il titolare dell'attività deve sospendere l'esercizio sino alla nomina del nuovo responsabile pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento.

3.   Un'impresa può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso del necessario requisito professionale. In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi n. 443/1985 e n. 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4.   Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire la presenza del responsabile tecnico nei modi previsti dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede principale.

5.   Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alle condizioni di cui al precedente articolo e con le seguenti prescrizioni:
-    il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti per le attività esercitate;
-    i locali dedicati alle differenti prestazioni dovranno essere separati distintamente;
-    possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (attesa, reception).
Qualora il titolare ceda un ramo d'azienda le attività sono scisse ed a tal fine dovrà essere presentato il subingresso per una delle due attività; i locali dedicati all'attività oggetto di subingresso dovranno essere nettamente separati con pareti continue dai locali dedicati all'altra attività, dotati di servizi igienici indipendenti e di ingresso autonomo. Ognuna delle attività deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti, ed ognuno dei titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.

6.   Qualora, a seguito di recesso od esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso del requisito professionale per una o più della attività autorizzate, l'attività é sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 9.

7.   In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività è subordinata alla presenza di entrambi i requisiti professionali. Qualora manchi il requisito professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Qualora manchi il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività quest'ultima decade.

Articolo 4 - Procedure di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Sportello Unico Attività Produttive

1.   All'atto della presentazione della SCIA devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.
In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica i cui contenuti sono concordati con l'ASL.

2.   In caso di presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive; nel caso l'attività venga iniziata in data successiva, il lasso di tempo tra la data di presentazione e la data di apertura non potrà essere superiore a 60 giorni.
Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.
Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari viene inviata all'ASL per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.

3.   Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Per la presentazione delle pratiche è previsto un diritto di istruttoria nella misura definita dal tariffario approvato con atto deliberativo della Città.

Articolo 5 - Commissione Comunale

1.   La Commissione consultiva è composta da:
-   il Sindaco o suo delegato che la presiede;
-   rappresentanti della categoria degli acconciatori mediante le Associazioni Provinciali degli Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;
-   rappresentanti della categoria degli estetisti mediante le Associazioni Provinciali degli Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;
-   rappresentanti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
-   il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato;
-   un rappresentante della Commissione Regionale per l'Artigianato o suo delegato.

2.   La funzione di Segretario della Commissione è svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3.   La Commissione è nominata con apposito atto approvato dalla Giunta Comunale.

4.   I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

5.   I componenti della Commissione possono essere sostituiti, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito, da effettuare con specifica comunicazione alla Città.

6.   La riunione della Commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7.   La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.

8.   Per le partecipazioni alla Commissione non è prevista la corresponsione del gettone di presenza o altra forma di rimborso spese.

Articolo 6 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1.   Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera):
a)    acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
b)    estetisti: metri quadri 14.

2.   Per l'esercizio delle attività di estetista, é necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Articolo 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

1.   I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
a)   altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;
b)   superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (Decreto Legislativo n. 81/2008);
c)   nei locali, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve essere garantita la presenza di impianti di estrazione forzata dell'aria;
d)   i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi.
2.   a)   nuove aperture e trasferimenti.
I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali, attestato da relazione asseverata a firma di professionista abilitato (nella quale vengano espressamente identificati gli elementi strutturali ostativi alla realizzazione), è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale, ubicati nel cortile condominiale o comunque facenti parte della stessa unità immobiliare con le seguenti prescrizioni:
-   la possibilità di utilizzo del servizio igienico sia di uso esclusivo dell'attività di acconciatore/estetica dichiarato da attestazione dell'amministratore del condominio; da parte del titolare dovrà essere attestato l'impegno a mantenere idonee condizioni igieniche e di manutenzione dei locali;
-   sia garantito l'utilizzo del servizio igienico da parte degli avventori diversamente abili, nel rispetto dei disposti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia edilizia, attestato da asseverazione di tecnico abilitato;
      b)   attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità.
Qualora non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria, i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione già autorizzata.
      c)   in caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia (come definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e all'articolo 13 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56) si applicano le specifiche previste alla precedente lettera a).
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
-   il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
-   le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
-   dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.
Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta.

3.   Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Decreto Ministeriale n. 37/2008), delle Norme CEI ed UNI.

4.   Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'ASL competente per territorio ex Decreto Legislativo n. 81/2008. Tali locali devono essere conformi ai requisiti previsti dall'articolo 114 del vigente Regolamento Municipale d'Igiene.

5.   Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.

6.   Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7.   Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (Decreto Legislativo n. 81/2008).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonchè di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani; per lo smaltimento di rifiuti speciali dovrà essere prevista apposita convenzione con aziende specializzate.
In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9.   Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11.   Al titolare dell'attività ed al responsabile tecnico, se soggetto diverso dal titolare, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a)    l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
b)    il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;
c)    prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
d)    nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
e)    per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
f)    le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
g)    tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio ed asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati.
Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante.
Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.
Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4 minuti.
2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.
3) Sciacquare sotto acqua corrente ed asciugare con salvietta a perdere.
Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.
Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:
- vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;
- a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;
- ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).
Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali.
Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati;
h)    è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
i)    in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
l)    dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
m)   le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
n)    per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
o)    le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
p)    i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
q)    il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;
r)    durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
s)    gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
t)    tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;
u)    gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi;
v)    devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc..
z)    a salvaguardia dei diritti degli utenti:
      -  devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
      -  deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;
      -  devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, eccetera.

12.   Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n. 977.

13.   Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale n. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14.   Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia

Articolo 7 bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie

1.   Nel caso di attività esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.
2.   Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.
3.   Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sulle persone assistite.

Articolo 7 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente

1.   Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate previa SCIA di cui all'articolo 4 presso il domicilio della ditta individuale e qualora rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:
a)    i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività, i servizi igienici dovranno possedere le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo 7, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza wc;
b)    la dimensione dei locali utilizzati per l'attività dovrà rispettare le vigenti disposizioni in materia edilizia ed in particolare le prescrizioni costruttive e funzionali di cui al Titolo V del vigente Regolamento Edilizio n. 302.
I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'articolo 7 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devono essere rispettate.

Articolo 7 quater - Altre disposizioni igienico sanitarie

1.   Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

2.   Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..

Articolo 8 - Subingresso

1.   Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista é subordinato ad una SCIA da parte dell'interessato, il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1. In ogni caso il requisito professionale deve sussistere al momento della comunicazione di subentro tranne il caso in cui venga contestualmente posta in sospensione. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento.
I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

2.   L'autorizzazione o denuncia di inizio attività o SCIA in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3.   Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti professionali, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso del relativo requisito professionale. A tal fine gli eredi devono presentare SCIA con contestuale nomina di un responsabile tecnico abilitato entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

Articolo 8 bis - Affido di poltrona/cabina

1.   I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Con deliberazione della Giunta e previo parere della commissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono definite le procedure amministrative ed i requisiti necessari.

Articolo 8 ter - Coesistenza di più attività artigianali negli stessi locali

1.   In uno stesso locale che abbia una superficie complessiva di almeno metri quadrati 40, possono essere attivate, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di quelle della sicurezza sull'ambiente del lavoro, le attività di acconciatore ed estetista da parte di imprenditori diversi. Le singole attività devono avere i requisiti previsti dall'articolo 3, i requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 7, le superfici minime previste dall'articolo 6.

2.   I servizi igienici possono essere in comune e devono essere ubicati all'interno del locale.

Articolo 9 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione

1.   Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.

2.   Di ogni sospensione di attività dell'esercizio deve essere data preventiva giustificata comunicazione al competente Settore della Divisione Commercio nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3.   Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4.   L'attività é soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora entro 180 giorni le carenze riscontrate non vengano rimosse, è disposta la decadenza dell'autorizzazione o l'interruzione dell'attività.

5.   Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante decadenza dell'autorizzazione o degli effetti prodotti dalla denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività) qualora:
a)    l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al competente Settore della Divisione Commercio;
b)    l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
c)    l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza é limitata alla tipologia non esercitata.

6.   Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al competente Settore della Divisione Commercio entro 30 giorni dalla cessazione.

Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari

1.   Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2.   L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3.   Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni

1.   Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1, ai sensi e con le modalità previste dalla legge in materia di controlli in forma di accesso sui locali delle imprese e dai provvedimenti di essa attuativi.

2.   L'esercizio dell'attività di estetista effettuata senza la presentazione di SCIA è sanzionata ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 con una sanzione da Euro 516,46 ad Euro 1.032,91. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.
L'esercizio dell'attività di acconciatore effettuata senza la presentazione di SCIA è sanzionata ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 174/2005, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.

3.   Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28 ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'attività fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.
Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti professionali è inflitta, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 174/2005, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00.
Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'attività fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

4.   Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50,00 ad Euro 500,00 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

5.   In caso di particolare gravità o di ripetizione della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni. La ripetizione della violazione si ha quando lo stesso illecito sia stato accertato e contestato al trasgressore od all'obbligato in solido, anche se non sia stata emanata l'ordinanza di ingiunzione o sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. E' considerata particolarmente grave la mancata presenza del responsabile tecnico nell'esercizio di cui all'articolo 3 comma 2 bis del presente regolamento. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate altre violazioni ritenute particolarmente gravi.

Articolo 12 - Norme transitorie

1.   Le attività che non ricadono tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria possono essere effettuate nel rispetto delle correlative normative che le disciplinano.

Articolo 13 - Disposizione finale

1.   Il presente regolamento modifica quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 marzo 2014 (mecc. 2014 00123/016) esecutiva dal 24 marzo 2014.


ALLEGATO A

TABELLA ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO, ALLEGATO ALLA LEGGE N. 1/1990 CON I CORRISPONDENTI RIFERIMENTI ALLE RELATIVE SCHEDE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 110 DEL 12 MAGGIO 2011 E SOSTITUITO DALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO 15 OTTOBRE 2015 N. 206 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

- (Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
- (Scheda 2A) Stimolatori ad ultrasuoni:
(A1) Vibrazione meccanica peeling,
(A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali
- (Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti
- (Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
- (Scheda 4) Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia del viso:
(a) Apparecchio con aspirazione e con cannule,
(b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti
- (Scheda 5) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa
- (Scheda 6) Apparecchi per massaggi:
(a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo,
(b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione,
(c) Rulli elettrici e manuali,
(d) Vibratori elettrici oscillanti,
(e) Apparecchi per massaggi meccanici,
(f ) elettrici picchiettanti
- (Scheda 7) Solarium per l'abbronzatura:
(a) Lampade abbronzanti UV-A,
(b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- (Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
- (Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa
- (Scheda 10) Scaldacera per ceretta
- (Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica:
(a) Attrezzo per ginnastica estetica,
(b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare
- (Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure
- (Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale:
(a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale,
(b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva
- (Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa
- (Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
- (Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici:
(a) Elettrodepilatore ad ago,
(b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda,
(c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione
- (Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei
- (Scheda 18) Apparecchi per presso - massaggio
- (Scheda 19) Elettrostimolatore ad impulsi
- (Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa
- (Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
- (Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione
- (Scheda 22) Saune e bagno di vapore
- (Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione"

Le Schede tecnico-informative possono essere reperite all'indirizzo Web:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Modifica_DIM_apparecchi_estetista.pdf