N. 322

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013) esecutiva dal 13 aprile 2007. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013) esecutiva dal 15 giugno 2008.

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INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota
Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota
Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota
Articolo 4 bis - Esenzione
Articolo 5 - Disposizioni finali


Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 (1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 (2) del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota

1.  L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione (3), se non diversamente disposto.

Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota

1.  L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi fissati annualmente dal Consiglio Comunale (4).

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

1.  La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge (5).

Articolo 4 bis - Esenzione

1.  L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.400,00 (6).

2.  Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.400,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 - Disposizioni finali (7)

1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.


Note:

(1) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni"; Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E - Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province - D.Lgs. 446/1997.

(2) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 242".

(3) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 151; Statuto della Città, articolo 36 comma 5; Legge 296/2007 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1 comma 169.

(4) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 49; D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; Statuto della Città, articolo 36 comma 5.

(5) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"; D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3.

(6) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3-bis.

(7) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e Regolamento Entrate Tributarie (Regolamento n. 267); D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (Versamento unificato); D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle Imposte sui Redditi).