N. 321
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2006 (mecc. 2006 03424/066) esecutiva dal 30 ottobre 2006.
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Finalità del trattamento
e principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza
Articolo 4 - Misure di sicurezza
Articolo 5 - Diritti dell'interessato
Articolo 6 - Informativa
Articolo 7 - Titolare, Responsabili, Incaricati
Articolo 8 - Compiti del Responsabile
Articolo 9 - Affidamento di servizi a soggetti
esterni
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
da parte degli Amministratori
Articolo 11 - Comunicazione e diffusione dei
dati personali comuni
Articolo 12 - Trattamento dei dati sensibili
e giudiziari
Articolo 13 - Rapporti tra diritto di accesso
ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza
Articolo 14 - Segreto d'ufficio
Articolo 15 - Diffusione di immagini
Articolo 16 - Video-sorveglianza
Articolo 17 - Competenze dell'Area Informatica
Articolo 18 - Competenze del Settore Tutela della
Privacy
Articolo 19 - Abrogazione
1. Il presente Regolamento, in applicazione del
Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, contenente il Codice in materia di protezione dei dati
personali, disciplina il trattamento dei dati personali da parte
del Comune di Torino.
2. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari che
possono essere trattati e delle operazioni eseguibili, ai sensi
degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo
196/2003, non è oggetto del presente Regolamento. Per tale
individuazione si rimanda al Regolamento Comunale per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari (Regolamento
n. 312).
1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di "trattamento", "dati personali", "dati sensibili", "dati giudiziari", "titolare", "responsabile", "incaricato", "interessato", "comunicazione", "diffusione", indicate nell'articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
1. I dati personali sono trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, quali
emergono dalla Costituzione della Repubblica, dal Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dalla normativa
nazionale e regionale in materia, nonché dallo Statuto,
dai regolamenti e dagli atti di indirizzo adottati dalla Città.
2. Il trattamento dei dati è effettuato in
osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in
materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
3. I dati personali devono essere trattati in modo
lecito e raccolti per finalità determinate ed esplicite;
devono essere esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. L'Amministrazione adotta, in osservanza dell'articolo
34, comma 1, lettera g) del Codice e della regola 19 del "Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza" (allegato
B del Codice), il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.),
che viene aggiornato annualmente.
1. L'interessato, cioè la persona fisica
o giuridica cui si riferiscono i dati, ha i diritti previsti dall'articolo
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e, in
particolare, ha diritto di ottenere dalla Civica Amministrazione
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
di averne comunicazione e di ottenere l'indicazione della loro
origine, delle finalità del trattamento, delle modalità
dello stesso, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati,
degli estremi identificativi del Responsabile del trattamento.
Inoltre ha diritto all'eventuale aggiornamento o rettifica dei
dati stessi, se inesatti.
2. I diritti di cui al comma precedente, ad eccezione
del diritto di ottenere la rettifica, valgono anche per i dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi di carattere
soggettivo.
3. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente
articolo è gratuito, in osservanza della Deliberazione
del Garante, in data 23 dicembre 2004. Pertanto il rilascio di
copie non è soggetto a rimborsi di diritti di riproduzione
e di ricerca.
4. Per l'esercizio dei diritti l'interessato può
rivolgere richiesta, direttamente o tramite l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico (U.R.P.), anche compilando apposito modulo, al
Responsabile competente, precisando l'ambito e il contesto del
trattamento. Non sono ammissibili istanze generiche.
5. L'Ufficio competente provvederà senza ritardo
e comunque entro quindici giorni. Se le operazioni necessarie
per il riscontro alla richiesta sono complesse o ricorre altro
giustificato motivo, il termine per il riscontro è di trenta
giorni. La richiesta può essere inoltrata anche tramite
lettera o fax. L'identità dell'interessato è verificata
mediante esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento o mediante atti o documenti disponibili.
6. I diritti di cui al comma 1 del presente articolo
riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati
da chi agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
7. In caso di inerzia o contro il provvedimento di
diniego l'interessato può proporre ricorso al Garante o
all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 145 del
Codice per la protezione dei dati personali.
1. L'interessato deve essere preventivamente informato,
oralmente o per iscritto, circa:
- le finalità e le modalità
della raccolta di dati personali;
- la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati e l'eventuale
ambito di diffusione dei dati stessi;
- i diritti di cui all'articolo 7 del
Codice per la protezione dei dati personali;
- gli estremi identificativi del Titolare
(la Città) e del Responsabile del trattamento.
2. Qualora il trattamento riguardi dati sensibili
o giudiziari, nell'informativa deve essere fatto espresso riferimento
alla normativa in base alla quale è effettuato il trattamento
o alla relativa scheda del Regolamento Comunale per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari (Regolamento
n. 312).
3. L'Amministrazione Comunale, in quanto soggetto
pubblico, non deve chiedere il consenso dell'interessato, in osservanza
di quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, del Codice in materia
di protezione dei dati personali.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo,
si richiamano le disposizioni dell'articolo 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
di cui il Comune è in possesso è l'Amministrazione
Comunale nel suo complesso.
2. Il Titolare, in persona del Sindaco pro tempore,
designa i Responsabili del trattamento, all'interno dell'Amministrazione
e tra i fornitori esterni, individuandoli tra soggetti che, per
esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Della effettuata designazione, di cui al precedente
comma, viene dato atto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza
(D.P.S.), indicato all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.
4. I compiti affidati ai Responsabili del trattamento
devono essere analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
5. Il ruolo e le funzioni di Responsabile del trattamento
non possono essere delegate.
6. Sono legittimati a compiere operazioni di trattamento
di dati personali solo coloro che sono designati quali Incaricati
del trattamento, nell'ambito conferito e secondo le istruzioni
ricevute. Solo persone fisiche possono essere nominate quali Incaricati.
7. Gli Incaricati sono designati dal Responsabile
del trattamento. La designazione è effettuata per iscritto
e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Gli Incaricati possono essere individuati nominativamente o con
riferimento alla qualifica e alla collocazione organizzativa.
Gli atti scritti di assegnazione del personale a specifiche mansioni
valgono automaticamente anche come incarico al trattamento dei
dati connessi allo svolgimento delle medesime, ai sensi dell'articolo
30 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
8. Gli Incaricati operano sotto l'autorità
del Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni
impartite. Ad ogni Incaricato devono essere consegnate istruzioni
scritte relative alla custodia di atti e documenti contenenti
dati personali e alle misure minime di sicurezza.
9. Il flusso di dati tra Titolare, Responsabili e
Incaricati del trattamento, anche quando si tratti di Responsabili
e Incaricati esterni al Comune, non costituisce comunicazione
in senso tecnico; pertanto tale flusso non è soggetto alle
regole e ai limiti previsti per la comunicazione di dati dagli
articoli 11 e 12 del
presente Regolamento.
1. Il Responsabile del trattamento è tenuto
a garantire la protezione, l'integrità, la riservatezza,
la legalità e la disponibilità dei dati personali
in possesso della struttura da lui diretta.
2. In particolare egli provvede a:
- nominare gli Incaricati del trattamento,
a norma del precedente articolo 7, comma 7;
- fornire agli Incaricati le istruzioni
indicate nel precedente articolo 7, comma 8, al fine del corretto
trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni delle
regole 4, 9, 18 e 27 del Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza;
- adottare le misure e disporre gli interventi
necessari per garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento,
ai sensi degli articoli da 31 a 35 del Codice, applicando le prescrizioni
contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.);
- curare che venga data idonea informativa,
di cui al precedente articolo 6, alle persone fisiche e giuridiche
di cui siano raccolti i dati;
- eseguire gli opportuni controlli.
1. Il Titolare, in persona del Sindaco pro tempore,
designa quali Responsabili esterni del trattamento i soggetti
privati esterni, che forniscano idonea garanzia di cui al precedente
articolo 7, comma 2, ai quali sia affidata
la gestione di servizi per conto della Città, che comportino
la comunicazione agli stessi di dati personali in possesso della
Civica Amministrazione. La nomina deve contenere precise istruzioni
in materia di trattamento di dati. I soggetti esterni devono essere
designati quali Responsabili anche qualora la comunicazione agli
stessi di dati personali avvenga a seguito di elargizione di contributo,
stipula di convenzione o altra forma di collaborazione.
2. Il Sindaco può delegare l'effettuazione
di tali nomine, ai sensi dell'articolo
40, comma 2, dello Statuto della Città. Coloro che
siano eventualmente delegati agiscono quali rappresentanti del
Titolare.
3. Qualora il servizio sia affidato ad una persona
giuridica, Responsabile del trattamento è l'ente nel suo
complesso, rappresentato secondo lo statuto e le norme interne
dell'ente stesso.
4. L'Amministrazione, anche mediante verifiche periodiche,
vigila sulla corretta osservanza delle istruzioni e sul permanere
delle garanzie fornite dal soggetto esterno di pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento.
5. Qualora servizi o compiti che comportino la comunicazione
di dati personali siano affidati a persone fisiche esterne all'Amministrazione,
che operino quali lavoratori autonomi, queste sono nominate dal
competente Responsabile del trattamento, sotto le cui direttive
operano, Incaricati esterni del trattamento. Le persone giuridiche
non possono essere nominate Incaricati del trattamento.
6. Il soggetto esterno designato Responsabile o Incaricato,
nell'espletare il servizio affidato, agisce come Pubblica Amministrazione.
In tale veste, ai fini della raccolta dei dati personali, non
deve chiedere il consenso degli interessati, ma fornire solo idonea
informativa.
7. Vale per i Responsabili e per gli Incaricati esterni
quanto indicato al precedente articolo 7,
comma 9.
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del proprio mandato.
2. Tutti gli Amministratori Comunali, come definiti
dall'articolo 77, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.), sono tenuti al rispetto delle norme
vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili
del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio
mandato. Non possono utilizzare i dati stessi per finalità
che siano non pertinenti od eccedenti l'esercizio del mandato.
Essi sono tenuti al segreto d'ufficio.
1. La comunicazione di dati personali comuni, ovvero
diversi da quelli sensibili e giudiziari, dalla Civica Amministrazione
ad altro soggetto pubblico è ammessa quando è prevista
da una specifica norma di legge o di regolamento o comunque quando
è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
in osservanza del principio di leale cooperazione istituzionale,
di cui all'articolo 22, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i., purché la stessa avvenga nel rispetto dei
principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza.
2. La diffusione dei dati di cui al comma precedente,
da parte della Civica Amministrazione, e la comunicazione degli
stessi dati dalla Civica Amministrazione a soggetti privati esterni,
sono ammesse unicamente quando sono previste da una specifica
norma di legge o di regolamento.
1. Il trattamento di dati sensibili da parte della
Civica Amministrazione è consentito, salvo quanto disposto
al comma 3 del presente articolo, se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono
essere trattati e i tipi di operazioni eseguibili, oltre alle
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Il trattamento di dati giudiziari da parte della
Civica Amministrazione è consentito, salvo quanto disposto
al comma 3 del presente articolo, se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante, in cui siano specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili,
oltre alle finalità di rilevante interesse pubblico.
3. Nei casi in cui una disposizione di legge o, per
i soli dati giudiziari, un provvedimento del Garante, specifichi
solo le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non
i tipi di dati sensibili o giudiziari che possono essere trattati
e i tipi di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
per i tipi di dati e di operazioni individuati nel Regolamento
comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Regolamento n. 312).
4. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda effettuare
un trattamento di dati sensibili non previsto nella Parte II ("Disposizioni
relative a specifici settori") del Codice in materia di protezione
dei dati personali o in altra disposizione di legge, né
individuato nelle schede del Regolamento Comunale per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari (Regolamento
n. 312), il competente servizio comunale deve darne preventiva
comunicazione al Settore Tutela della Privacy, che provvederà
a chiedere all'Autorità Garante l'autorizzazione di cui
agli articoli 20, comma 3, e 26, comma 2, del Codice. Il trattamento
potrà essere iniziato, previa autorizzazione del Garante,
solo successivamente all'inserimento di un'apposita scheda nel
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
(Regolamento n. 312).
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi, mediante pubblicazione degli atti all'Albo
Pretorio e in via telematica, né tramite altri modi di
diffusione, in osservanza dell'articolo 22, comma 8, del Codice
in materia di protezione dei dati personali. Si applica, per l'accesso
a tali dati da parte di terzi, quanto disposto dall'articolo 13,
comma 5, del presente Regolamento.
1. Per diritto di accesso si intende il diritto
di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Esso è disciplinato dal Titolo IV del Regolamento
n. 297 e s.m.i. della Città di Torino ("Testo
unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum,
l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e
il difensore civico").
2. Hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
3. I casi di esclusione e differimento del diritto
di accesso sono disciplinati dagli articoli 50 e 51 e dai relativi
Allegati A e B del citato
Regolamento n. 297 e s.m.i. della Città di Torino. Fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo,
deve comunque essere garantito ai soggetti di cui al comma 2,
che ne facciano richiesta, l'accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici.
4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, fatto salvo quanto previsto al successivo comma
5 del presente articolo, l'accesso è consentito ai soggetti
di cui al comma 2 nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.
5. Quando la richiesta di accesso concerne dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi
rispetto al richiedente, l'accesso è consentito, ai sensi
dell'articolo 60 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, solo se la situazione giuridicamente rilevante che
il terzo intenda far valere sulla base del materiale documentale,
al quale chiede di accedere, sia di rango almeno pari al diritto
dell'interessato, oppure consista in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
6. Non sono accessibili le informazioni relative a
dati personali di terzi in possesso della Civica Amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento
in materia di accesso a dati personali da parte della persona
cui i dati si riferiscono. Chi, per un interesse proprio, presenti
istanza di accesso a dati personali di persona deceduta, deve
dimostrare il suo interesse diretto, concreto ed attuale.
7. Gli atti pubblicati all'Albo Pretorio e comunque
quelli per i quali, a norma dell'articolo
46, comma 4, del citato Regolamento n. 297 e s.m.i. della
Città di Torino, è riconosciuto l'accesso a chiunque
ne faccia richiesta, devono essere redatti in osservanza dei principi
di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali
riportati, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi
allo stato di salute, di cui al comma 5 del precedente articolo
12.
8. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale, come previsto dall'articolo 22, comma 5, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
1. Salvo quanto disposto nei commi successivi del
presente articolo, l'immagine di una persona, identificabile e
riconoscibile, non può essere esposta o pubblicata senza
il consenso di questa o, se si tratta di minori, di chi esercita
la potestà sugli stessi, in applicazione dell'articolo
10 del Codice Civile e dell'articolo 96 della Legge 22 aprile
1941, n. 633 e s.m.i. (legge sul diritto d'autore). In caso la
persona ritratta sia deceduta si applica l'articolo 93 di tale
legge.
2. Unicamente per perseguire finalità istituzionali
proprie dell'Amministrazione Comunale, è possibile, a scopo
divulgativo o informativo, senza dichiarazione di consenso da
parte dell'interessato, riprodurre, esporre e pubblicare l'immagine
di una persona, quando tale diffusione sia giustificata dal ruolo
pubblico svolto dal soggetto ripreso o fotografato, o quando la
fotografia o ripresa sia collegata ad avvenimenti di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico, o costituisca documentazione
dell'attività istituzionale di Organi pubblici.
3. In ogni caso le immagini non devono essere lesive
della dignità e del decoro della persona ritratta, devono
essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità
divulgative o informative.
4. L'inquadratura non deve indugiare particolarmente
su singole persone o essere focalizzata su dettagli personali.
5. Chi riprende le immagini è tenuto a rendere
palese la propria identità e attività.
6. Particolari cautele devono essere assunte rispetto
alla pubblicazione delle immagini di minori.
1. In osservanza dei principi di liceità,
necessità, proporzionalità e finalità, e
secondo le prescrizioni dell'Autorità Garante, si possono
installare impianti di video-sorveglianza solo se effettivamente
necessari per perseguire finalità istituzionali proprie
dell'Amministrazione Comunale, quali, a titolo esemplificativo,
la tutela del patrimonio della Città, dei beni di interesse
culturale, artistico, storico, bibliografico, o a fini di promozione
turistica.
2. Le ragioni e le finalità che determinano
l'installazione devono essere adeguatamente documentate per iscritto
in apposito atto.
3. Deve essere esposta, nei luoghi ripresi o nelle
immediate vicinanze, in aree esterne ed interne, adeguata informativa,
anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici, al fine di
rendere noto a chi si trovi in tali luoghi che la zona è
video-sorvegliata, indicando le finalità perseguite dalla
Città e precisando se le immagini vengono registrate. L'informativa
deve essere scritta su di un supporto avente un formato adeguato,
posto in modo da essere facilmente visibile. Può recare
un simbolo o un disegno stilizzato di immediata comprensione,
anche utilizzando il modello proposto dal Garante. In aree interne
l'informativa deve essere più dettagliata.
4. L'eventuale conservazione delle immagini deve essere
di norma limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione,
fatte salve specifiche richieste investigative dell'autorità
giudiziaria o di polizia giudiziaria o altre particolari esigenze
di ulteriore conservazione, che comunque non può essere
superiore ad una settimana.
5. Deve essere richiesta l'autorizzazione preliminare
del Garante solo qualora il sistema di video-sorveglianza preveda
una raccolta di immagini collegata, incrociata o confrontata con
dati biometrici o con codici identificativi di carte elettroniche
o con dispositivi che rendano identificabile la voce, o in caso
di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini o in caso
di videosorveglianza dinamica (che rilevi percorsi o caratteristiche
fisionomiche o eventi improvvisi o comportamenti).
1. Sono di competenza dell'area informatica:
- il supporto e la gestione continuativa
della sicurezza informatica in collaborazione con i responsabili
del trattamento dati delle competenti strutture comunali;
- il coordinamento complessivo dei rapporti
con il concessionario, nell'ipotesi di affidamento all'esterno
della gestione del sistema informativo;
- la predisposizione delle linee guida
relative alla condivisione di dati con enti terzi, per quanto
concerne la sicurezza informatica in collaborazione con il Settore
Tutela della Privacy e con le competenti strutture comunali;
- la verifica e la validazione delle modificazioni
e delle eccezioni riguardanti la sicurezza del sistema informatico;
- la predisposizione e l'aggiornamento,
per quanto di competenza, del Documento Programmatico sulla Sicurezza
(D.P.S.), in collaborazione con il Settore Tutela della Privacy;
- il coordinamento e la verifica, anche
tramite concessionario esterno, del rispetto delle misure di sicurezza,
di cui agli articoli 31 e 34 del Codice in materia di protezione
dei dati personali.
1. Sono di competenza del Settore Tutela della
Privacy funzioni di coordinamento e verifica, all'interno dell'Amministrazione
Comunale, delle attività inerenti la tutela della privacy,
ed in particolare:
- il coordinamento complessivo dei rapporti
con il Garante per la protezione dei dati personali;
- la predisposizione di eventuali aggiornamenti
del presente Regolamento e del Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
- la predisposizione e l'aggiornamento,
in collaborazione con l'area informatica, del Documento Programmatico
sulla Sicurezza (D.P.S.) e dell'elenco dei trattamenti in esso
contenuto;
- il coordinamento, in collaborazione
con le competenti Divisioni e Servizi dell'Ente e con l'area informatica,
delle verifiche e dei controlli, con particolare riferimento all'applicazione
delle misure di sicurezza;
- lo svolgimento e il coordinamento di
interventi formativi periodici del personale in materia di privacy;
- la predisposizione delle linee guida
relative alla condivisione di dati con enti terzi, in collaborazione
con l'area informatica e con le competenti strutture comunali.
1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento sul trattamento dei dati personali (Regolamento n. 249) approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data 22 giugno 1998 (mecc. 98 00641/27).