N. 319

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 marzo 2006 (mecc. 2005 10392/122) esecutiva dal 10 aprile 2006.

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INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E SOGGETTI
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Concessione
Articolo 3 - Consorzio
Articolo 4 - Commissione

TITOLO II - DEFINIZIONI
Articolo 5 - Dehors
Articolo 6 - Padiglioni
Articolo 7 - Chiatta
Articolo 8 - Superfici

TITOLO III - UTILIZZO STRUTTURE INTERNE
Articolo 9 - Utilizzo delle arcate
Articolo 10 - Interventi edilizi interni
Articolo 11 - Utilizzo di fonti di energia

TITOLO IV - COLLOCAZIONE E UTILIZZO DELLE STRUTTURE ESTERNE
Articolo 12 - Aree per dehors
Articolo 13 - Posizione delle chiatte
Articolo 14 - Superfici di pertinenza
Articolo 15 - Accessi alle arcate e ai dehors
Articolo 16 - Compresenza
Articolo 17 - Accorpamenti di lotti
Articolo 18 - Attrezzature fisse
Articolo 19 - Chiatte. Attività diverse

TITOLO V - PROGETTAZIONE
Articolo 20 - Aspetti Generali
Articolo 21 - Elementi di copertura e riparo
Articolo 22 - Pedane
Articolo 23 - Delimitazioni, protezioni, separazioni
Articolo 24 - Impianti, reti e canalizzazioni
Articolo 25 - Insegne
Articolo 26 - Attrezzature mobili (tavoli, sedute, banconi, altro)
Articolo 27 - Altre attrezzature

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 28 - Rimandi
Articolo 29 - Norme transitorie

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA'


TITOLO I - PRINCIPI E SOGGETTI

Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento disciplina gli aspetti tecnico-formali relativi all'utilizzo delle superfici interne ed esterne del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO ai sensi del Piano Regolatore Generale della Città di Torino.

Articolo 2 - Concessione

1.   La Città di Torino si riserva la possibilità di concedere gli spazi interni e l'utilizzo del suolo pubblico a soggetti concessionari per svolgere le attività previste dal P.R.G. e meglio precisate nell'allegato tecnico al presente regolamento. I rapporti tra la Città di Torino e i concessionari sono contenuti nell'apposito disciplinare allegato al contratto di concessione.

Articolo 3 - Consorzio

1.   È prevista, anche ai fini dell'applicazione di questo regolamento, la costituzione di un consorzio tra i concessionari. L'adesione al consorzio è obbligatoria e deve essere prevista nel disciplinare di concessione. Tale adesione sarà obbligatoria anche per i proprietari delle arcate non di proprietà pubblica nel momento in cui intendano utilizzare il suolo pubblico ai sensi di questo regolamento. Il fine del consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di manufatti comuni e di eventuali attività generali.

Articolo 4 - Commissione

1.   I progetti di trasformazione e uso delle superfici devono essere sottoposti a parere della Commissione Tecnica prevista dall'articolo 6 comma 5 del regolamento della Città di Torino n. 287. Essa è integrata dal dirigente del settore competente in materia di protezione civile.

TITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 5 - Dehors

1.   Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Gli elementi dei dehors di cui al presente articolo sono classificati come di seguito indicato:
-   arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a 2 metri);
-   elementi complementari di copertura e riparo;
-   elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
-   elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
-   altre attrezzature inerenti l'utilizzo diurno dei dehors.

Articolo 6 - Padiglioni

1.   Per padiglione si intende una struttura posta sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce un volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande. Per il COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO il volume dei padiglioni, delimitato da chiusure verticali e orizzontali, è CONSENTITO SOLO SU chiatta. Ai sensi dell'articolo 4.1 del regolamento 293 non sono ammessi padiglioni né lungo il fronte né lungo l'argine, in quanto l'area rientra a tutti gli effetti nella ZUCS. All'interno dei padiglioni su chiatta dovranno essere garantite tutte le condizioni igienico-sanitarie necessarie alla consumazione e all'eventuale preparazione di cibi e bevande.

Articolo 7 - Chiatta

1.   Sia i dehors sia i padiglioni potranno presentare una versione galleggiante, opportunamente ormeggiata. La chiatta, per dimensioni e collocazione, permette un maggior grado di libertà per la gestione delle attività, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per la sicurezza posti dagli enti competenti.

Articolo 8 - Superfici

1.   La superficie per dehors e padiglioni (definizione dei limiti) è quella massima disponibile per le attrezzature inerenti a dehors e padiglioni, al netto delle superfici di rispetto e dei percorsi. Essa è suddivisa in parti che si definiscono lotti.

2.   La superficie di rispetto è quella che non deve, in alcun caso, essere occupata da attrezzature di qualunque natura [vedi schema 1: esemplificazione estratta da tavola 4P, e tavola 4P].

3.   La superficie esterna di pertinenza delle singole attività è delimitata dalla proiezione esterna delle linee di mezzeria dei fronti murari (limiti esterni di pertinenza) posti tra le aperture riferite a due diverse attività tra loro contigue [vedi schema 2].

4.   La superficie esterna di pertinenza è la superficie, attribuibile alle singole attività, definita dai limiti di pertinenza: essa corrisponde ad un lotto intero o alla sommatoria di frazioni di lotti adiacenti [vedi schema 3].

5.   Il lotto è una porzione della superficie occupabile dai dehors e può essere occupato da una o più attività [vedi ].

6.   Le aree con vincoli di utilizzo sono zone, all'interno del percorso pedonale, per le quali si individuano una o più destinazioni  per attività di pubblico interesse: strutture mobili per attività di vendita, attrezzature temporanee per lo svago, il tempo libero, lo sport (beach volley, pista per evoluzioni skate, ...) [vedi schemi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5: esemplificazioni estratte da tavola 5P, e tavola 5P] (allegato a - planimetria 1:500).

TITOLO III - UTILIZZO STRUTTURE INTERNE

Articolo 9 - Utilizzo delle arcate

1.   L'utilizzo delle arcate è destinato alle attività previste dall'allegato 4. Per tale utilizzo esse possono essere date in concessione a soggetti privati. Tale concessione è subordinata all'accettazione di apposito disciplinare allegato al contratto di concessione, nel quale deve essere previsto il rispetto delle indicazioni di sicurezza degli enti competenti, nonché l'impegno a realizzare periodiche esercitazioni, con redazione di specifico verbale da produrre al Concedente.

Articolo 10 - Interventi edilizi interni

1.   Tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione delle attività sono da sottoporsi a parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, integrata dal Dirigente del Settore Edilizia Privata o suo delegato.

Articolo 11 - Utilizzo di fonti di energia

1.   Anche in riferimento all'articolo 5 del  D.M. 20 maggio 1992 n. 569 è assolutamente vietato, per la realizzazione delle attività previste e con particolare riferimento alla preparazione di cibi e bevande e al riscaldamento, l'utilizzo di fiamme libere, fornelli a gas o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.

TITOLO IV - COLLOCAZIONE E UTILIZZO DELLE STRUTTURE ESTERNE

Articolo 12 - Aree per dehors

1.   I dehors possono essere collocati:
-   lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO;
-   lungo l'argine del fiume Po.
La superficie dei dehors è delimitata in corrispondenza delle arcate aperte, attualmente accessibili e aventi come estremità, sia a nord sia a sud, il limite rappresentato dagli elementi architettonici indicanti l'inizio delle rampe (blocchi monolitici del parapetto di pietra).
Non dovrà mai essere occupata alcuna area di rispetto o il percorso veicolare.

Articolo 13 - Posizione delle chiatte

1.   Le chiatte possono esser collocate sulle aree di fiume non corrispondenti alla superficie di rispetto delle gradinate di accesso al fiume.

Articolo 14 - Superfici di pertinenza

1.   Ogni attività ha diritto di occupare la superficie per dehors ad essa attribuibile e di dotarsi di chiatta nei limiti di disponibilità dell'area di fiume ad essa antistante. Per le chiatte è comunque indispensabile l'assegnazione diretta ed esclusiva di una o più arcate. In assenza di tale disponibilità non è consentito l'ormeggio di tale struttura. La porzione di lotto, o la posizione della chiatta, non occupata dalla attività di pertinenza può essere occupata unicamente dalle attività contigue.

Articolo 15 - Accessi alle arcate e ai dehors

1.   Gli accessi ai dehors (sia sul fronte, sia lungo l'argine) e alle chiatte devono essere localizzati in corrispondenza delle superfici di rispetto per gli ingressi alle arcate e non devono costituire barriera architettonica.  E' vietato l'accesso ai dehors diretto dal percorso pedonale in posizioni non corrispondenti alle sopracitate superfici di rispetto [vedi schema 6].

2.   Gli ingressi alle arcate costituiscono anche le uscite di sicurezza delle attività poste all'interno. Gli accessi ai dehors dovranno favorire l'esodo ed essere in numero adeguato rispetto al numero delle arcate occupate dalle attività. E' obbligatorio che almeno un ingresso alle arcate e un ingresso ai dehors sia realizzato senza barriere architettoniche.

3.   Nelle superfici di rispetto per gli ingressi alle arcate, poiché costituenti il collegamento diretto tra arcate, percorso pedonale e fiume, non possono essere collocate attrezzature, fisse o semi fisse, inerenti a dehors, né essere realizzati collegamenti tra attrezzature contigue, anche alle quote superiori (insegne, luminarie, ...). Tale divieto non vale per pedane e rampe che, comunque, non dovranno ostacolare il transito e la percezione visiva del fiume.

4.   Il collegamento diretto verso il fiume, in corrispondenza delle superfici di rispetto, rimane in essere quando separa due attività diverse ed è sede degli accessi alle medesime [vedi schema 7].

Articolo 16 - Compresenza

1.   La collocazione delle attrezzature di attività differenti nel medesimo lotto può avvenire sulla base di accordi tra i privati, fermo restando che la eventuale delimitazione dovrà avere caratteristiche dimensionali e formali analoghe a quella contigua e dovrà rispettare le specifiche inerenti le delimitazioni.

Articolo 17 - Accorpamenti di lotti

1.   Nel caso di accorpamenti di lotti destinati a dehors per cessioni del diritto da parte dell'attività contigua (articolo 16) i dehors lato fiume corrispondenti a ciascun lotto potranno essere tra loro collegati tramite la pedana, che deve comunque comprendere una rampa di accesso. In tal caso il collegamento diretto con il fiume (in corrispondenza delle superfici di rispetto), potrà essere interrotto, qualora si trovi tra lotti occupati dalla medesima attività, al fine di dare continuità all'esercizio. L'elemento di delimitazione corrispondente all'interruzione dell'accesso diretto al fiume dovrà essere arretrato di almeno 0,50 metri rispetto alla delimitazione dei dehors verso il fiume e dovrà avere caratteristiche tali da poter essere prontamente rimosso in caso di necessità [vedi schema 8].

Articolo 18 - Attrezzature fisse

1.   Nessuna attrezzatura che possa essere considerata fissa o semifissa (esempio: bancone per somministrazione, frigobar, frigogelati, ecc.), con rilevante sagoma di ingombro (altezza maggiore di 1,6 metri, larghezza verso il fronte maggiore di 0,20 metri) potrà essere collocata nella superficie definita dai "limiti per elementi dei dehors", con esclusione delle eventuali pedane e delle delimitazioni (se di altezza non superiore a 1,20 metri da piano strada). Tali limiti sono definiti dal perimetro esterno delle cornici in blocchi lapidei lavorati a bugnato intorno agli ingressi [vedi schema 9].

Articolo 19 - Chiatte. Attività diverse

1.   Le chiatte possono essere attrezzate anche a dehors: in tal caso valgono le medesime specifiche per le attrezzature previste per i dehors lungo l'argine. Con la realizzazione delle chiatte possono essere previste, su di esse, attrezzature per attività che si relazionino in modo diretto con l'acqua (piscine, sdraio, ecc.).

TITOLO V - PROGETTAZIONE

Articolo 20 - Aspetti Generali

1.   Gli elementi costituenti le attrezzature dei dehors dovranno essere progettati e/o scelti con riferimento alle specifiche definite nei successivi articoli: non sono ammessi elementi in contrasto con le specifiche.

2.   Le delimitazioni dei dehors non devono costituire barriera visiva e, pertanto, risultano esclusi tamponamenti ciechi continui e qualsiasi tipo di schermatura vegetale (al fine di favorire condizioni di maggiore sicurezza sociale). L'altezza massima consentita è di 1,20 metri rispetto al piano stradale e comprensiva della altezza della pedana. Eventuali ulteriori protezioni dal vento, comunque con altezza non superiore a 2,00 metri, sono consentite solo per i dehors posti lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO, a condizione che rispettino integralmente le caratteristiche sopracitate e a condizione che le medesime risultino completamente integrate, dimensionalmente e formalmente, con gli elementi della delimitazione o che ne costituiscano la completa sostituzione.

3.   Non è consentito fissare o ancorare alcun elemento agli elementi lapidei.

4.   L'illuminazione dell'area e dei singoli spazi deve essere realizzata in modo da non aumentare il livello di inquinamento luminoso dell'ambiente circostante, anche in considerazione della collocazione degli edifici soprastanti. Eventuali deroghe potranno essere accolte solo per eventi eccezionali e limitati nel tempo. Sono comunque vietati fasci luminosi e proiezioni verso l'alto.

5.   I dehors lungo l'argine devono obbligatoriamente essere dotati di elementi di delimitazione verso il fiume che fungano anche da protezione da cadute. Al centro di tale delimitazione, nella sua parte esterna,verso il fiume, dovrà essere previsto un elemento di identificazione dell'attività, che abbia anche la funzione di dissuasore rispetto alla percorrenza longitudinale della fascia di rispetto in corrispondenza del corso lapideo verso il fiume. Tale elemento dovrà essere ancorato o inserito alle delimitazioni. Queste ultime, altresì, dovranno essere solidali alle pedane, al fine di evitare fissaggi diretti al suolo.

6.   Qualora si rendessero necessarie protezioni da cadute per le aree di vincolo lungo il fiume, queste dovranno essere arretrate, fuori dalle aree di rispetto, e, comunque, realizzate in modo tale da poter essere rimosse secondo le procedure previste dalla Protezione Civile o da altri enti competenti.

7.   Per le chiatte sono da preferire chiusure tali da consentire la miglior percezione dell'ambiente esterno. Perciò i tamponamenti perimetrali (sia verticali sia di copertura) dovranno essere prevalentemente trasparenti.

8.   E' vietata ogni forma di pubblicità collocata sulle attrezzature. In deroga, la pubblicità è consentita a condizione che gli elementi pubblicitari appartengano ad una linea approvata dal Settore Arredo e Immagine Urbana, ai sensi del titolo 3 del Regolamento dehors (allegato tecnico).

9.   Tutti gli elementi costituenti i dehors, sia lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO sia lungo l'argine del fiume Po, dovranno essere rimossi in presenza di allerta nei tempi e secondo le procedure previste dalla Protezione Civile o dagli altri organi competenti. Eventuali trasgressioni costituiranno motivo di immediata ed inderogabile cessazione di ogni uso concordato del suolo pubblico pertinente alla attività responsabile. Per tale ragione la concessione è subordinata alla realizzazione di periodiche esercitazioni di smontaggio ed evacuazione dell'intera zona del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO, di cui dovrà essere fornito apposito verbale al settore competente.

10.   Le eventuali attrezzature per attività mercatali (da collocare nelle aree di vincolo), concordate per periodi definiti in accordo con l'Amministrazione, devono corrispondere alla configurazione della semplice bancarella e comunque rispettare le regole per le attrezzature dei dehors.

11.   I dehors, in orario di chiusura delle attività, devono risultare sgombri dalle attrezzature, con esclusione delle pedane, delle delimitazioni e degli eventuali elementi di copertura. Il permanere, nei dehors, delle attrezzature è consentito solo negli orari di servizio delle attività. Possono essere lasciati unicamente banchi di servizio purché opportunamente progettati e realizzati in modo da garantire il decoro dell'area.

12.   L'organizzazione delle attività dovrà rendere possibile la pulizia generale dell'area, di spettanza dell'Amiat, entro le sei della mattina; la raccolta dei rifiuti dovrà avvenire secondo il principio della raccolta differenziata. Eventuali contenitori dovranno essere collocati nel rispetto di quanto previsto per l'occupazione delle aree.

13.   Non è consentita la collocazione di reti e canalizzazioni visibili sul fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO.

Articolo 21 - Elementi di copertura e riparo

1.   Lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO non sono ammesse coperture autonome. Dovrà essere utilizzata solo la copertura unitaria di proprietà pubblica.

2.   Lungo l'argine:
-   gli elementi di copertura dei dehors dovranno essere di piccole dimensioni (di diametro o lato non superiore a 2,5 metri), leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro. Sono consigliati ombrelloni a sostegno centrale;
-   eventuali elementi di copertura con caratteristiche diverse dai precedenti possono essere adottati solo a protezione dall'irraggiamento solare, per attrezzature di servizio e relativi addetti (banchi gelateria, somministrazione, ecc.). Tali elementi potranno essere collocati solo se i dehors sono utilizzati durante le ore diurne. Il loro progetto deve essere sottoposto a parere obbligatorio e vincolante della Commissione prevista all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 22 - Pedane

1.   Le pedane hanno funzione di:
-   controventatura e ancoraggio per altri elementi (delimitazioni, protezioni, ecc.);
-   delimitazione e occultamento del passaggio degli impianti;
-   realizzazione di planarità rispetto alla pendenza dell'area;
-   collegamento con la quota interna alle arcate.

2.   Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnicocostruttive:
-   essere autoportanti, non essendo ammessi fissaggi diretti al suolo;
-   essere facilmente e rapidamente smontabili, rimovibili e trasportabili per garantire il rispetto dei tempi nelle procedure di evacuazione definite dai soggetti competenti;
-   essere strutturalmente integrate con gli elementi di delimitazione.

3.   Esse dovranno rispettare  le seguenti caratteristiche dimensionali e formali:
-   altezza della pedana: verso il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO è mediamente quantificabile in un intervallo compreso tra 0,30-0,35 metri, mentre lungo l'argine è mediamente quantificabile in un intervallo compreso tra gli 0,10-0,20 metri rispetto alle quote di piano stradale in corrispondenza degli accessi;
-   lunghezza e larghezza della rampa di ingresso: in ragione del dislivello e della conformità alla Legge 13/1989;
-   piano di calpestio: tale da garantire condizioni di sicurezza per l'appoggio delle sedute e per il passaggio dei fruitori (tacchi delle calzature, ecc.), condizioni di gradevolezza percettiva e garanzia di facile gestione e pulizia.

Articolo 23 - Delimitazioni, protezioni, separazioni

1.   Tali elementi, in presenza di pedana e lungo l'argine, svolgono la funzione della protezione da cadute e delimitano l'area del lotto e possono separare attività contigue all'interno dello stesso lotto. Esse dovranno essere strutturalmente collegate alla pedana, ai fini di non danneggiare la sottostante pavimentazione lapidea ove esistente e di ottimizzare le operazioni di montaggio e smontaggio in caso di piena; sono, inoltre, da prevedere opportuni accorgimenti affinché lo smontaggio possa avvenire facilmente solo se eseguito da addetti con specifiche attrezzature, per evitare l'uso improprio degli elementi costituenti (corpi contundenti, ecc.), secondo quanto previsto dal piano di sgombero. Dal punto di vista costruttivo devono garantire la trasparenza. Al fine di favorire la identificazione degli spazi propri non sono previsti vincoli per tipologie, materiali e colori purché le soluzioni adottate siano nel rispetto delle regole generali. Esse devono essere inoltre approvate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 24 - Impianti, reti e canalizzazioni

1.   L'illuminazione dei dehors lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO dovrà essere riflessa dall'intradosso della copertura generale tramite apparecchi collocati in corrispondenza dell'architrave delle aperture di facciata.

2.   Sia lungo il fronte, sia lungo l'argine ulteriori sistemi ed apparecchi per l'illuminazione potranno essere collocati dalle singole attività secondo necessità, purché nel rispetto delle normative, sicuri e facilmente rimovibili nei tempi e secondo procedure previste.

3.   La posizione e l'inserimento dei contatori, dei quadri di alimentazione e dei pozzetti di scarico  dovranno essere oggetto di un progetto unitario per tutta l'area, a carico del consorzio.

4.   Le reti di distribuzione e smaltimento per dehors e chiatte possono essere previste al di sotto delle pedane e con terminali stagni posizionati in corrispondenza dei limiti delle aree di rispetto per l'ingresso alle arcate.

Articolo 25 - Insegne

1.   Le insegne potranno essere:
-   collocate in appoggio sull'architrave delle aperture di facciata [vedi schema 10];
-   sugli elementi di delimitazione dei lotti (solo per insegne bidimensionali di limitate dimensioni (max 0,25 mq), cioè tali da non precludere la vista dell'interno dei dehors);
-   sospese alla struttura della copertura generale, con l'asse maggiore ortogonale al fronte principale con proiezione verticale ricadente sull'area di occupazione del dehors. Le tipologie di insegne ammesse (pannelli o insegne a filamento neon senza sottolettere) dovranno avere dimensioni massime di metri 2,80 x 0,70. Tali insegne dovranno essere collocate ad almeno metri 2 di distanza dal filo della facciata e con altezza minima da terra non inferiore all'altezza dell'imposta della copertura diminuita di 90 cm;
-   autoportanti solo se mobili, di modeste dimensioni, per la lettura da vicino.

Articolo 26 - Attrezzature mobili (tavoli, sedute, banconi, altro)

1.   Tutte le attrezzature mobili dovranno essere definite formalmente e documentate nel progetto da sottoporre al parere della Commissione tecnica al fine di controllare il risultato qualitativo in funzione dell'obiettivo di riqualificazione dell'intera area. Indicativamente esse saranno:
-   tavoli
-   sedute
-   banconi
-   cestini porta rifiuti
-   leggii portamenu e piccole insegne autoportanti
-   altro.
Le attrezzature mobili quali supporto di pubblicità non possono essere utilizzate per l'area a meno che siano oggetto di un progetto da sottoporre al parere della Commissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 27 - Altre attrezzature

1.   Ogni altra struttura o attrezzatura non connessa ad attività di somministrazione dovrà essere collocata tenendo conto delle indicazioni per le aree di rispetto e previo parere vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 - Rimandi

1.   Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si deve fare riferimento ai regolamenti della Città di Torino. In particolare viene raccomandato il rispetto di quanto previsto dal regolamento vigente in materia di inquinamento acustico.

Articolo 29 - Norme transitorie

1.   Fino a quando non sarà realizzata la copertura unitaria e costituito il consorzio di cui all'articolo 3, e comunque non oltre dicembre 2007, i dehors potranno utilizzare le coperture e gli spazi previsti nel Progetto Integrato d'Ambito approvato con D.G.C. mecc. 2005 03586/122 del 24 maggio 2005.



schema 1-2


schema 5

schema 6-7

schema 8-10




SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, SITO IN TORINO - ARCATE MURAZZI DEL PO - CONTRADDISTINTE DAL NUMERO __ AL NUMERO __

Articolo 1 - Oggetto

L'Amministrazione comunale concede al ____ l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino, ____ della superficie di mq. __ circa , censito al NCEU, Foglio __ , n. ___ sub. __ .
Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

Articolo 2 - Consorzio

Il concessionario si impegna a prendere parte, a pena di decadenza dal rapporto concessorio, quando costituitosi, al Consorzio MURAZZI del PO, costituito da tutti i concessionari delle arcate del Po, dalla Città di Torino ed eventualmente da altri enti pubblici e privati aventi giurisdizione nell'ambito.

Articolo 3 - Destinazione dell'immobile

L'immobile oggetto del presente contratto è da destinarsi a ____.
E' inoltre consentito l'uso temporaneo per manifestazioni o eventi fieristico-espositivi previo specifica richiesta di autorizzazione scritta da parte degli organizzatori da presentare presso gli Uffici competenti con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di attuazione prevista.
Lo svolgimento di attività non rientranti tra quelle di cui ai commi precedenti costituisce causa di decadenza del rapporto concessorio.
Il concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale ed ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, oltreché a quanto previsto dal piano di sicurezza del piano integrato d'ambito dell'area Murazzi Po).
E' espressamente vietato depositare presso i locali sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la saluta pubblica.
Il concessionario non può cedere, nè in tutto nè in parte, il godimento continuativo dell'immobile oggetto del presente disciplinare.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

Articolo 4 - Caratteristiche e vincoli

Il concessionario dichiara di essere consapevole che i locali concessi insistono su area oggetto di interventi finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione complessiva dei cosiddetti "Murazzi del Po".
Il concessionario, pertanto, si impegna a rendere possibile ogni intervento di manutenzione, restauro e risanamento conservativo riguardante, ad esempio, la rete fognaria, il potenziamento dell'illuminazione, l'impermeabilizzazione delle volte e delle arcate, nonché ogni intervento di arredo urbano deciso dalla Città.
Qualora tali interventi non permettano l'utilizzo dei locali per oltre un sesto del periodo di vigenza contrattuale, il concessionario avrà diritto, facendone espressa richiesta a pena di decadenza, entro 10 giorni dallo spirare di detto sesto, alla corrispondente riduzione del canone di concessione. E' escluso ogni altro risarcimento, compenso o indennità di sorta. Si impegna inoltre a non far uso, per ogni produzione di energia di sostanze combustibili, né liquide né gassose.

Articolo 5 - Canone

Il concessionario verserà alla Città di Torino un canone annuo di Euro ___ in rate trimestrali anticipate, determinato dal competente Settore ____.
Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza.
Il mancato pagamento anche di una sola rata, dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
Il reiterarsi del mancato pagamento di detto canone per un periodo pari a due rate trimestrali costituisce motivo di immediata decadenza del rapporto concessorio.
Il pagamento non può essere sospeso, nè ritardato, nè eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.
Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso.

Articolo 6 - Durata

La concessione ha la durata di anni 6 con decorrenza dal ___ e scadenza al ___.
Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito.
Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi sei. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 9 senza alcun onere od indennità di sorta per il concedente.

Articolo 7 - Revoca, decadenza ed estinzione anticipata del rapporto

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.
Costituisce causa di decadenza la violazione delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 5, 8, 9 e 10 del presente schema di contratto.
In caso di pronuncia di decadenza al concessionario non compete forma di compenso o indennizzo alcuno.
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile.
Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, l' immobile dovrà essere riconsegnato alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

Articolo 8 - Subconcessione

Il concessionario non può subconcedere o cedere il contratto senza il preventivo consenso del concedente.
E' fatto divieto di trasferire, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, la gestione totale o parziale dell'attività svolta nel locale.
Tale divieto è esteso a tutti gli spazi accessori concessi sul suolo pubblico.
Qualunque violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare di diritto la risoluzione del contratto e l'incameramento integrale del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di maggiori danni subiti.

Articolo 9 - Consegna e tutela del bene

L'immobile è consegnato al concessionario, libero da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.
Nessun risarcimento è dovuto dalla Città per danneggiamenti al bene locato e ad arredi e materiali contenuti neanche per l'impossibilità di utilizzo degli stessi in conseguenza a eventi naturali.
Coerentemente con quanto indicato nel piano di sicurezza e fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il concessionario è tenuto a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a ridurre al minimo i rischi di danneggiamento a cose o persone in relazione ad eventi alluvionali sull'area.
In particolare il concessionario è tenuto ad impedire l'accesso a chiunque presso i locali successivamente a disposizioni in tal senso formulate dall'Amministrazione.
Il concessionario si impegna inoltre ad individuare un referente per la sicurezza, a reperibilità continua e assistito da una seconda figura (vice referente) di pari livello conoscitivo cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione in termini di sicurezza.
Il concessionario si obbliga inoltre a fornire al responsabile per la sicurezza con scadenza trimestrale, o con tempestiva comunicazione ogniqualvolta essa subisca delle variazioni, una lista di addetti che quest'ultimo dovrà obbligarsi a contattare in caso di ordine di evacuazione e cessazione di esercizio.
Il concessionario si impegna a rispettare ogni indicazione contenuta nei piani di protezione civile della Città vigenti o intervenienti durante il periodo di durata della concessione.
Il concessionario si impegna a rispettare le indicazioni degli organi competenti per quanto riguarda il piano di sicurezza, con particolare attenzione alle disposizioni per l'evacuazione dell'area. Si impegna inoltre a svolgere una esercitazione l'anno di completo sgombero, di cui verrà consegnato apposito verbale al concedente.

Articolo 10 - Manutenzione

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.
Tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, comprese quelle relative all'agibilità dell'immobile, nonché l'esecuzione di ogni eventuale variazione catastale relativa al bene concesso e necessaria all'esercizio dell'attività dedotta in contratto ai sensi delle norme vigenti.
E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria interna) deve essere preventivamente autorizzato dalla Città e specificatamente dalla Commissione Tecnica prevista dal Progetto Integrato d'Ambito.
L'attuale superficie lorda di pavimento non può essere implementata se non per la realizzazione di soppalchi, sono esclusi interventi volti ad accorpare unità immobiliari diverse dalle arcate.
Il concessionario dichiara inoltre di essere a conoscenza che la Città potrà insindacabilmente avviare opere volte all'adeguamento funzionale e, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dei medesimi, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, secondo le disposizioni contenute nell'allegato A delle norme Urbanistico edilizie di attuazione del P.R.G. vigente della Città di Torino.
Ogni progetto ed intervento deve rispettare le indicazioni che la Città fornirà ai fini di un armonioso e corretto inserimento architettonico, ambientale e paesaggistico nel rispetto della programmazione urbanistica e di area.
Il concessionario dovrà inoltre sottoporre, preventivamente ed ai fini autorizzativi, i progetti e le iniziative di ogni genere relativi ai locali ad Enti ed Autorità con competenze sull'area (si citano, a titolo di esempio, Autorità di Bacino, Magistrato del Po, Ente Parco, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Regione, etc.).
Il concessionario si impegna a realizzare ove inesistente, e comunque a mantenere in condizioni di conveniente utilizzabilità, un locale destinato a servizi igienici tale da consentire l'accesso a persone disabili così come previsto dalla normativa vigente per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 ultimo comma ove ricorrano i presupposti ivi indicati.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Articolo 11 - Riparazioni e restauri

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'articolo 9, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonchè qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo di compenso ulteriore rispetto a quanto previsto all'articolo 3 e subordinatamente alle condizioni ivi indicate.

Articolo 12 - Suolo pubblico

La superficie praticabile compresa fra le facciate dei Murazzi e l'alveo del fiume costituisce ordinariamente spazio comune di libero transito e a tutti gli effetti assoggettabile alle condizioni di suolo pubblico.
Richieste di utilizzazione di dette porzioni da parte del concessionario per specifiche iniziative o manifestazioni, nonché la collocazione di padiglioni, dehors e ogni altro arredo, potranno avvenire unicamente nel rispetto del progetto integrato d'ambito dei Murazzi.
Le richieste dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività ai competenti uffici ed in osservanza delle procedure previste dagli specifici regolamenti approvati dalla Città, nonché in coerenza con il piano di zonizzazione acustica.

Articolo 13 - Proprieta'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Articolo 14 - Spese

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono, oltre alla tassa raccolta rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonchè tutte le altre spese ripetibili relative all'uso di eventuali servizi condominiali.
Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori.
Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Articolo 15 - Morosita'

Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, così come la subconcessione od il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile produrranno ipso iure, la decadenza della concessione.

Articolo 16 - Assicurazioni

Per la durata del presente contratto il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

Articolo 17 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare il conduttore presta cauzione di Euro ___ mediante fideiussione bancaria od assicurativa n. ___ rilasciata il ____ a ___.
Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'articolo 1957 del Codice Civile.
La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

Articolo 18 - Responsabilita'

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

Articolo 19 - Accertamenti

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

Articolo 20 - Riconsegna

Al termine della concessione i concessionari dovranno restituire l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all'atto della concessione con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.

Articolo 21 - Domicilio

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso _____.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi e di Controllo.

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, ____.

Per accettazione, firma    ____

Cognome, nome       ____
Luogo e data nascita    ____
Codice Fiscale      ____
Documento         ____
Indirizzo          ____
Telefono          011 ____