N. 317

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) i.e. - esecutiva dal 20 marzo 2006.


1) Allegato n. 1 (Cap. II): Elenco delle principali normative vigenti sovraordinate al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.
2) Allegato n. 2 (Cap. II): Piano Regolatore Generale di Torino - Norme urbanistico edilizie di attuazione (estratto) in materia di tutela delle alberate e formazione del verde.
3) Allegato n. 3 (Cap. II): Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze".
4) Allegato n. 4 (Cap. II): Elenco dei parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Piemonte.
5) Allegato n. 5 (Cap. II): Legge Regionale del 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.
6) Allegato n. 6 (Cap. II): Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio.
7) Allegato n. 7 (Cap. III): Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza presenti nel territorio della Città di Torino.
8) Allegato n. 8: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città.
9) Allegato n. 9 (Cap. III): Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
10) Allegato n. 10 (Cap. IV): Iter autorizzativo nuove opere a verde pubblico.
11) Allegato n. 11 (Cap. IV): Fac simile di scheda di accompagnamento progettuale.
12) Allegato n. 12 (Cap. V): Descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente.
13) Allegato n. 13: Parco del Valentino. Regolamento per le modalita' di svolgimento di manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico.
14) Allegato n. 14: Tabella delle sanzioni amministrative.


ALLEGATO N. 10 (CAP IV)

CITTÀ DI TORINO

ITER AUTORIZZATIVO NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO

Richiedente

Verde Pubblico

1. Nomina agronomo di fiducia

interno all'Amministrazione = in caso di progetti redatti da LL.PP/Città.

libero professionista = in caso di progetti redatti da privati, ATC, partecipate, ….

 
2. Lettura e presa visione del Regolamento del Verde.
3. Richiesta incontro preliminare al funzionario/tecnico competente per territorio del Settore Gestione Verde (o S.S.D.). 4. Compilazione della scheda di accompagnamento progettuale (vedi allegato 11).
5. Presentazione del Progetto alla Commissione Aree Verdi. 6. Verifica del progetto da parte della Commissione Aree Verdi.
 

7. Trasmissione del Progetto agli Enti preposti e ai Settori competenti per la raccolta dei pareri di competenza:

progetti "semplici" = raccolta singoli pareri

progetti "complessi" = indizione apposita Conferenza dei Servizi (sospensione decorrenza termini).

  8. Carenze progettuali = integrazione/modifica prog. definitivo e sospensione decorrenza termini. Nessuna carenza progettuale = Rilascio parere competenza/autorizzazione.
9. Approvazione del progetto: rilascio parere tecnico vincolante (entro 30 giorni dalla presentazione - vedi punto 5) mediante rilascio di un verbale da parte della Commissione con recapito tramite raccomandata R/R.
10. Comunicazione di inizio lavori al Settore Gestione Verde (o S.S.D.).  
11. Deposito presso il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) di "Polizza fidejussoria per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico".
12. Lavori in variante: vedi articolo 55 punto 1.
13. Comunicazione di fine lavori al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) tramite raccomandata R/R.
  14. Accertamento congiunto della rispondenza dell'eseguito al Progetto tramite sopralluogo congiunto.
15. Collaudo da parte di una figura professionale competente nominata dal Richiedente.
16. Atto di presa in carico dell'opera realizzata e contestuale svincolo della Polizza fidejussoria.


ALLEGATO N. 11 (CAP IV)

CITTÀ DI TORINO

FAC SIMILE DI SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTUALE
ESTREMI del RICHIEDENTE

Progetto proprietà

Indirizzo progettista

referente agronomico

REFERENTE per il SETTORE GESTIONE VERDE (o S.S.D.)
funzionario/tecnico competente per territorio tel
NORMATIVA di RIFERIMENTO

Nazionale: PRGC: Altro:

Regionale: Piano d'area: Altro:

Comunale: Lotta obbligatoria: Altro:

INTERAZIONE con SETTORI - ENTI - AZIENDE

Settore/Ente/Azienda

data incontro

funzionario di riferimento

tel

prescrizioni si/no timbro

Settore/Ente/Azienda

data incontro

funzionario di riferimento

tel

prescrizioni si/no timbro

Settore/Ente/Azienda

data incontro

funzionario di riferimento

tel

prescrizioni si/no timbro

Settore/Ente/Azienda

data incontro

funzionario di riferimento

tel

prescrizioni si/no timbro

INTERAZIONI con il VERDE ESISTENTE

Circoscrizione

resp. di zona v. orizz tel

data incontro prescrizioni si/no timbro

resp. di zona v. vert. tel

data incontro prescrizioni si/no timbro

AUTORIZZAZIONE

Approvata con in data

PRESA VISIONE del REGOLAMENTO

Il presente progetto s'intende conforme in ogni sua parte a quanto disposto dal Regolamento …. (approvato con Deliberazione del C.C. il ……)

data di presentazione firma timbro

FIDEJUSSIONE

Compagnia

importo scadenza

ATTI CONCLUSIVI

data di ultimazione dei lavori

data di presa in carico e restituzione polizza fidejussoria

Firma del Richiedente Firma del funzionario


ALLEGATO N. 12 (CAP. IV): DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA per le piante ornamentali e NORMATIVA NAZIONALE ATTUALMENTE ESISTENTE

Con riferimento agli articoli 72, 73, 74 del Regolamento sono di seguito descritte le seguenti misure di lotta obbligatoria:

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (rif. art. 72)

1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

2. Non esistono metodi di cura ed è quindi fatto obbligo, secondo il suddetto decreto, ai proprietari e gestori di fondi su cui insistono dei platani, di eliminare le piante infette, secondo le modalità specificate nella legislazione vigente.

3. Inoltre qualsiasi intervento (potature, scavi, abbattimenti, trapianti, spollonature, ecc.) coinvolga specie del genere Platanus, anche in aree indenni, deve essere eseguito solo in casi di effettiva necessità, previa richiesta di autorizzazione al Settore Fitosanitario Regionale.

4. L'infezione si trasmette attraverso ferite, su vari organi della pianta, che mettano a nudo il legno e tramite contatti radicali tra piante malate e piante sane. La malattia si manifesta all'inizio con disseccamenti di tutte o parte delle foglie, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita invade con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di tre o quattro anni. Un sintomo evidente della presenza del fungo é, talvolta, ma non sempre, la tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco vigorosi ricacci. Sul fusto possono comparire delle anomale colorazione rosso-bruno-violacee che percorrono il tronco, simili a fiammate.

5. Vengono qui di seguito riportate le modalità previste per l'abbattimento e la rimozione delle piante infette:
- gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante sicuramente malate e morte;
- gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui è minore l'attività del patogeno, cioè i periodi più asciutti dell'anno che nella nostra regione coincidono con i mesi più freddi (dicembre, gennaio, febbraio) o più caldi (luglio);
- considerata l'alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di ridurne la dispersione nell'ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. È consigliabile utilizzare attrezzi da taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di idonei dispositivi per ridurne la dispersione;
- prima di iniziare l'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno infetti, il terreno circostante (per un'estensione sufficiente a contenere la ricaduta della segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni metri, immediatamente irrorato con un prodotto a base di Tiophanate di metile (150 g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve essere reiterata l'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo allontanamento;
- le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui l'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di apertura del cantiere (possibilmente non oltre i 60 giorni dalla chiusura dello stesso), sarà necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a base di Tiophanate metile (alle dosi sopracitate) e ricoprirle con mastice o colle vinaviliche in attesa delle loro rimozione. Se, invece, l'estirpazione non fosse assolutamente possibile sarà opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela costituita da un prodotto a base di Glifosate ed un prodotto a base di Tiophanate metile alle dosi sopracitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle vinaviliche o mastici;
- dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale vegetale infetto misto a terra all'interno e sull'orlo della buca, dopodiché la stessa ed il terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di Tiophanate di metile alle dosi sopracitate;
- prima del trasporto il materiale, già caricato sull'autocarro dovrà essere irrorato, unitamente alla segatura di risulta, con fungicida a base di Tiofanate metile ed il carico dovrà essere coperto con teloni. Il trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante;
- il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dal D.M. 17 aprile 1998, previa autorizzazione del Responsabile tecnico.

6. I proprietari (pubblici o privati) di fondi su cui insistono dei platani sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale presenza di sintomi sospetti al Settore Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (rif. art. 73)

1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..

2. L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico", causato da Erwinia amylovora, per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata al Settore Fitosanitario Regionale.

3. La malattia, che colpisce alcune rosacee, si manifesta con un disseccamento improvviso delle foglie su rami interi delle piante; le foglie seccate rimangono pendule e tenacemente attaccate al ramo, in quanto non hanno avuto il tempo di differenziare il tessuto di abscissione come si verifica normalmente nella stagione autunnale quando le latifoglie perdono le foglie.

4. Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti misure:
a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli Enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
b) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili di rosacee;
c) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per eseguire tali interventi è quello autunno-invernale e comunque prima della ripresa vegetativa.

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (rif art. 74)

1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa".

2. Tale lotta è obbligatoria "nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali".

3. In collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, il Settore Fitosanitario Regionale ha proceduto all'individuazione di tali aree nel territorio regionale, adottando come soglia di rischio la presenza anche di un solo nido nei parchi o nei popolamenti arborei con frequentazione umana, o di animali domestici, di 2 nidi ogni 10 piante nelle pinete adulte e di 1 nido ogni 10 piante nei giovani rimboschimenti.

4. Nelle aree in cui tale soglia è stata superata verranno imposti gli interventi opportuni.

5. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve.

6. Per prevenire le infestazioni è bene evitare la messa a dimora di conifere del genere Pinus (in particolare di Pinus nigra) ad un'altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente colpite dal parassita.

7. Per la lotta alla processionaria occorre intervenire in diversi momenti dell'anno.

8. In inverno (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio): è il periodo in cui ci si accorge della presenza dell'insetto, quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve. Altrettanto ben visibili sono le "processioni" che si osservano sui tronchi, sull'erba, sul selciato nel periodo primaverile che precede il loro interramento nel suolo.

9. La massima pericolosità dell'insetto coincide con il periodo immediatamente precedente all'apertura del nido. In questa fase occorre accuratamente evitare ogni contatto con le larve, altamente urticanti; pertanto, se da un lato è di fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi larvali, dall'altro occorre operare con la massima cautela adottando adeguate misure protettive. Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto, ma non abbatte completamente l'infestazione.

10. A fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre): è il momento di effettuare 1 - 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Dosi di 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Dosi superiori (fino a 300-350 g/hl di acqua) sono indispensabili nel caso di trattamenti su larve di maggior età. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Trattandosi di un prodotto biologico, ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile; pertanto, in caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento, è bene eseguirlo nuovamente dopo 4-5 giorni.

11. Si ricorda che il Bacillus thuringiensis var. kurstaki è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

12. Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono tuttavia evitare il ripresentarsi in futuro di nuove infestazioni, pertanto non sono in grado di abbattere completamente la popolazione dell'insetto. Al contrario, devono perseguire l'obiettivo di contenerne per quanto possibile la diffusione e, di conseguenza, l'azione dannosa.


NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

DECRETO 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata"

(omissis)

Articolo 1

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Articolo 3

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero per le Politiche Agricole.

Articolo 4

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonchè le modalità di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Articolo 5

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Articolo 6

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

È facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 8

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Articolo 9

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


CIRCOLARE APPLICATIVA DEL D.M. 17 APRILE 1998 CONCERNENTE LE NOTE TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL PLATANO DAL CANCRO COLORATO - "CERATOCYSTIS FIMBRIATA"

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 dei Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 che istituisce la lotta obbligatoria al "Cancro colorato" causato da Ceratocystis fimbriata, vengono redatte le seguenti note tecniche volte alla tutela dei platano in Italia.

ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI

L'abbattimento dei platani infetti da Ceratocystis fimbriata e dei loro contermini deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti norme:
- effettuare gli abbattimenti nei periodi asciutti dell'anno, così come definiti dai locali Servizi Fitosanitari al fine di impedire la diffusione dei patogeno;
- riservare alle operazioni di abbattimento tutta la superficie atta a contenere la ricaduta della segatura;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante di rispetto e procedendo verso le piante sicuramente malate o morte;
- ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta; è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con idonea soluzione disinfettante secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;
- dopo il taglio dei soggetti infetti e dei contermini procedere preferibilmente all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe e successivamente disinfettare le buche con idonei prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tale operazione fosse impossibile, tagliare il ceppo e le radici affioranti, ad almeno 20 cm. sotto il livello dei suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso in cui le operazioni sopra descritte non potessero trovare pratica applicazione tagliare le ceppaie e le radici affioranti al livello dei suolo devitalizzando la parte residua tramite idonei diserbanti ed anticrittogamici addizionati a mastici o colle viniliche, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti deve essere disinfettata con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale; analogamente devono essere disinfettati tutti gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli;
- i Servizi Fitosanitari competenti possono concedere deroghe relativamente all'abbattimento dei contermini monumentali.

TRASPORTO DEL LEGNAME INFETTO

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto dei legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione dei patogeno:
- trattamento di tutto il materiale con idonei prodotti, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;
- copertura del carico con teloni o utilizzazione di un camion telonato.

I mezzi che effettuano lo spostamento dei legname dovranno essere muniti di apposita "autorizzazione allo spostamento locale" rilasciata dal competente Servizio Fitosanitario Regionale, secondo quanto previsto all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 1996.

SMALTIMENTO DEL LEGNAME INFETTO

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:
- distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi ma adeguatamente lontana da altri platani;
- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento ad una industria per la trasformazione in carta-cartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento in discarica andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo, in forno, fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale, con marchio KD apposto sul legname trattato (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

In casi particolari, previa autorizzazione dei Servizio Fitosanitario, il legname in attesa dello smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da piante di platano, trattate periodicamente con idonei formulati e sottoposte a frequenti controlli.

POTATURE DEI PLATANI

1 - Aree già infette da cancro colorato

In aree (strade o porzioni di esse, parchi, ecc.) ove sono presenti focolai di cancro colorato è vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e sarà effettuata disinfettando le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm. con fungicidi indicati dal Servizio Fitosanitario e ricoprendole con mastici o colle viniliche, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

2 - Aree esenti da cancro colorato

In dette aree tutte le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante.

Le superfici di taglio devono essere disinfettate con fungicidi efficaci e, nel caso di tagli superiori ai 10 cm. di diametro, a questi dovranno essere applicati fungicidi addizionati a mastici o colle viniliche secondo le indicazioni dei Servizio Fitosanitario.

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere sempre disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1 % o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

REIMPIANTI

Sono sconsigliati i reimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da Ceratocystis fímbriata.

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato della pianta, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:
- distanza tra le piante di almeno 12 metri;
- distanza di almeno 6 metri dal fronte dei fabbricati;
- adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione dei suolo, concimazioni, irrigazioni etc.).

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DI PLATANO

- Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali al colletto ed al tronco delle piante;
- in caso di ferite e di recisioni delle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con fungicidi idonei;
- nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale dei tronco ed alle radici, si devono predisporre, attorno alla circonferenza basale delle piante, cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrale dei tronco;
- evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante.

Eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco possano con il tempo causare danni ai tronchi stessi a seguito della crescita delle piante

DISPOSIZIONI FINALI

I Servizi Fitosanitari Regionali potranno dettagliare ulteriormente le norme previste nella circolare al fine di adattarle alle situazioni specifiche dei proprio territorio e di fornire validi suggerimenti per gli operatori.

In particolare i Servizi Fitosanitari potranno individuare i fitofarmaci più idonei per la disinfezione delle attrezzature, delle ferite di potatura o delle aree interessate dalle operazioni di abbattimento; inoltre potranno stabilire precisi tempi e modalità, nonché individuare altri Enti e/o Amministrazioni locali con i quali collaborare per svolgere i controlli sulle operazioni di abbattimento e potatura o per svolgere il monitoraggio dei territorio.

Le Regioni sono tenute a dare la massima divulgazione dei sintomi della malattia e della pericolosità del patogeno mediante ogni mezzo di informazione.


DECRETO 10 settembre 1999, n. 356: Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica

(omissis)

Articolo 1 - Scopo generale

1. La lotta contro il batterio Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

2. Note alle premesse:
-   La Legge 18 giugno 1931, n. 987 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194 - reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
-   Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295 - concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.
-   Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40 - reca modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
-   La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.
-   Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 - reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
-   Il D.M. 31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 - riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
-   Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.
-   Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 2 - Ispezioni sistematiche

1. I Servizi Fitosanitari Regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi Amelanchier, Chaenomeles , Crataegus , Cotoneaster , Cydonia, Eriobotrya , Malus, Mespillus, Pyracantha , Pyrus , Sorbus e Stranvaesia, con particolare attenzione ai vivai.

2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.

5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Articolo 3 - Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

2. Le Regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di scongiurare la disseminazione di Erwinia amylovora può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Articolo 4 - Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di Erwinia amylovora in un campione di materiale vegetale, il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.

2. In caso di vivai, il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.

3. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario Centrale.

Articolo 5 - Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km2 (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.

2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Articolo 6 - Trattamento del focolaio

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.

2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti all'eradicazione.

Articolo 7 - Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

3. In deroga al primo comma, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi.

Articolo 8 - Movimentazione di alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.

2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Articolo 9 - Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.

2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.

3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Articolo 10 - Indagine epidemiologica

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.

2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il Servizio Fitosanitario Regionale deve effettuare altre due ispezioni nonchè due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.

3. I Servizi Fitosanitari Regionali devono trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati della indagine epidemiologica.

4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni di destinazione.

Articolo 11 - Detenzione di colture

1. È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di Erwinia amylovora.

2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come Erwinia amylovora un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Articolo 12 - Deroghe

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonchè lavori di selezione varietale purchè tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Nota agli articoli 12 e 13:
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 13 - Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Nota agli articoli 12 e 13:
-   La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 14 - Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Articolo 15 - Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale è facoltà delle Regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Nota all'art. 15:
-   Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)
-   nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegato I - MATERIALI E METODI

1. Isolamento ed identificazione

1.1 Prelievo dei tessuti infetti dal materiale sintomatico.

Nel corso della stagione vegetativa il materiale sintomatico può consistere in fiori, frutti, foglie, germogli, branche e tronchi, in presenza od in assenza di essudato. In presenza di essudato, prelevarne con ansa qualche gocciola e sospenderlo in 3 ml di acqua distillata sterile fino ad ottenere una sospensione leggermente opalescente. In assenza di essudato, si trova il limite delle lesioni e si asportano con bisturi sterile 5 pezzetti di corteccia al bordo dei tessuti infetti, dopo aver asportato gli strati superficiali suberificati. Si preferiscano aree umide ed isole arrossate su branche e tronchi, aloni idropici su fiori e frutti.

1.2. Isolamento.

Macerare 5 pezzetti di tessuto (isodiametrici, di circa 3 mm) in acqua distillata sterile in mortaio, dapprima in 0,1 ml e poi dopo aggiunta di 0,4 ml. Preparare una diluizione decimale in acqua distillata sterile (1:9; v:v) della sospensione dei pezzetti o delle gocce di essudato. Inseminare le sospensioni concentrate e le loro diluizioni decimali su piastre di agar nutritivo al saccarosio (ANS) e mettere le piastre ad incubare in aerobiosi a 27 C. Dopo 48 ore individuare le colonie biancastre, aventi 3-5 mm di diametro, elevate a forma di cupola, lucenti e di aspetto mucoso. Siffatte colonie diconsi comunemente levaniformi. Purificare le colonie levaniformi su piastre di ANS con almeno due trapianti successivi di colonia singola a morfologia tipica. Ottenere da ogni isolamento almeno 5 colture pure. Conservare le colture pure a --80 C in brodo nutritivoglicerina (15%) od a 4 C liofilizzate.

1.3. Identificazione.

Sottoporre le colture pure ai saggi: presenza di ossidasi, produzione di pigmento fluorescente, ipersensibilità su foglie di tabacco, patogenicità su pere ed agglutinazione su vetrino con antisiero specifico per Erwinia amylovora.

Le colture a colonie levaniformi, ossidasi negative, non producenti pigmento fluorescente, causanti ipersensibilità su tabacco, marciume ed essudato su pere ed agglutinate dall'antisiero specifico possono essere identificate provvisoriamente come Erwinia amylovora.

L'identificazione provvisoria è necessaria e sufficiente per la definizione di una zona contaminata.

1.4. Conferma della identificazione.

Chiunque identifichi come Erwinia amylovora un batterio isolato da materiale vegetale deve inviare la coltura pura ad uno dei seguenti centri diagnostici nazionali per la conferma della identificazione.

Istituto di patologia vegetale - Laboratorio di fitobatteriologia Via Filippo Re, 8 - 40126 Bologna.

Istituto di patologia vegetale Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania.

Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie Via Amendola, 165/A - 70126 Bari.

Per la spedizione ogni coltura pura, fresca o liofilizzata, deve essere imballata entro un incavo di pannello di polistirolo di adeguato spessore, pressato ai lati da due pezzi di cartone incollati tra loro lungo i bordi mediante nastro adesivo. La coltura pura imballata deve essere messa in sacchetto di polietilene sigillato e spedito con urgenza entro busta foderata. Una spedizione può comprendere più colture. Il centro diagnostico deve essere informato della spedizione con almeno tre giorni di anticipo.

Il direttore dell'istituto, cui afferisce il centro diagnostico, comunica per iscritto agli interessati l'esito dei saggi di conferma entro 14 giorni dal ricevimento delle colture pure. La risposta può essere ritardata di 7 giorni in caso di contaminazione delle colture. Presso i centri diagnostici la identificazione è confermata mediante saggi comparativi dei profili elettroforetici delle proteine cellulari totali o dei profili degli esteri metilici dei grassi cellulari totali o per la presenza di peculiari sequenze nucleotidiche mediante loro ampliflicazione con reazione a catena della polimerasi conformemente alle tecniche più aggiornate ed affidabili indicate dalla letteratura specialistica.

1.5. Standard di riferimento.

Ogni saggio morfologico, fisiologico, patogenetico, immunologico e molecolare di identificazione deve essere fatto in presenza di appropriati controlli positivi e negativi, rappresentati da colture pure o loro estratti.

I protocolli della tecnica di isolamento e dei saggi di identificazione sono oggetto di corsi di addestramento a numero chiuso presso i centri diagnostici, che provvedono a predisporre, conservare ed inviare su richiesta gli standard di riferimento. Le spese per la partecipazione ai corsi di addestramento e per l'acquisizione degli standard di riferimento sono a carico degli interessati.

2. Formulario e protocolli

2.1. Agaracqua.

Ha la seguente composizione: Agar 0,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti.

2.2. YDC-agar.

Ha la seguente composizione: Estratto di lievito, 1 g; Glucosio, 2 g; Carbonato di calcio (Polvere finissima; Merck 2063), 2 g; Agar 1,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti. Agitare bene per tenere in sospensione il carbonato di calcio prima di farla solidificare a becco di clarino in tubo.

2.3. Colture batteriche.

Le colture pure dei batteri isolati e le colture di riferimento possono essere coltivate ordinariamente su strisci di YDC-agar in tubo incubate a 25-27 C e conservate temporaneamente a temperature ambiente o più a lungo a 4 C. Su YDC agar Erwinia amylovora ha buona crescita già dopo 24 ore. Per il saggio presenza di ossidasi si allevino le colture su strisci di KB agar (vedi produzione di pigmento fluorescente).

2.4. Agar nutritivo al saccarosio (ANS).

Aggiungere 50 g di saccarosio ad ogni litro di agar CM3 (Oxoid) e sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti; alternativamente preparare il substrato aggiungendo 8 g di Bacto-Nutrient Broth (Difco; Cat. 0003-17-8), 50 g di saccarosio e 15 g di Agar ad 1 lt di acqua distillata. Dopo aver sciolto l'agar a 100 C, regolare a pH 7 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti.

Controllo positivo: Pseudomonas syringae pv. syringae.

Controllo negativo: Pseudomonas fluorescens.

Erwinia amylovora e Pseudomonas syringae pv. syringae producono su ANS colonie levaniformi.

2.5. Presenza di ossidasi.

Preparare 10 ml di soluzione 1% di tetrametilpfenilendiammonio cloruro (es. Merck 821102) (TMFD) in acqua distillata entro un tubo accuratamente pulito. Ritagliare pezzetti (circa 3 X 3 cm) di carta Whatman n. 1 pulita e riporli entro una capsula petri sterile. Dopo aver posto un pezzetto di carta su una superficie di vetro pulita sterile, depositare al centro del pezzetto una goccia della soluzione di TMFD. Mentre la soluzione sta diffondendo radialmente e la carta è ben impregnata, spalmare al centro della area umida una ansata della coltura pura da identificare, avente 18-24 ore di età. Usare una ansa di platino. In presenza di ossidasi, entro 10 secondi compare una macchia porpora violacea scura nell'areola dove è stata deposta la massa batterica. Si ha reazione debolmente positiva quando la macchia compare dopo 10-30 secondi. Se non compare macchia entro 30 secondi, la reazione è negativa.

Controllo negativo: Pseudomonas syringae pv. syringae.

Controllo positivo: Pseudomonas fluorescens.

2.6. Produzione di pigmento fluorescente.

Si saggia sull'agar nutritivo B di King, Ward e Raney (KB agar) avente la seguente composizione: Proteose Peptone (Difco, Cat. 0122-17-4), 20 g; Glicerina 10 g; K 2 HPO 4 , 1,5 g; MgSO 4 .7H 2 O, 1,5 g; Agar 15 g; Acqua distillata, 1 litro. Dopo aver sciolto l'agar a 100 (elevato a)0 C, regolare a pH 7,2 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 (elevato a)0 C per 15 minuti. Attorno alle colonie delle pseudomonadi fluorescenti cresciute su questo substrato si ha diffusione radiale di pigmenti gialli o verdi o bruni che a luce ultravioletta hanno fluorescenza verde o bleu. L'alone fluorescente è visibile spesso anche alla luce normale di laboratorio. Si tenga presente che certi isolati di Pseudomonas syringae non producono pigmento fluorescente su KB agar o lo producono con ritardo e la loro reazione può essere interpretata come negativa.

La presenza di aloni fluorescenti deve essere osservata dopo almeno 3 giorni di incubazione a 27 C.

Controllo positivo: Pseudomonas syringae pv. syringae.

Controllo negativo: Xanthomonas campestris pv. pruni.

2.7. Patogenicità su pera.

Si usino pere immature di cv. Passa Crassana o Conference da 1-2 settimane dopo la caduta dei petali fino a 2-3 settimane prima della maturità fisiologica. Le piccole pere verdi (maggior diametro di 2-3 cm) possono essere raccolte, immerse in soluzione di ipoclorito sodico per 5 minuti, sciacquate in acqua distillata sterile, asciugate con carta bibula sterile e conservate in frigorifero a 4 C. entro contenitori chiusi per parecchi mesi (non oltre gennaio dell'anno successivo). Durante questo periodo esse tendono a maturare gradualmente e divengono man mano meno idonee al saggio. Possono esser usate anche pere delle stesse cultivar conservate nei frigoriferi industriali. Per il saggio si usino perine intere immature oppure fette trasversali tagliate, capsule Petri aventi sul fondo carta bibula immersa in 2-3 mm di acqua distillata. Le perine siano deposte sulla cavità di piccole capsule Petri già predisposte sulla carta bibula in modo che il frutticino non sia a contatto con l'acqua. Le fette di pera, aventi spessore di circa 1 cm, vanno adagiate su uno strato di agar acqua sterile solidificato al fondo di capsule Petri di adeguate dimensioni. La conservazione entro queste capsule Petri assicura alle perine (od alle fette) una adeguata camera umida postinoculazione.

Per l'inoculazione si conficchi per 3-4 mm la punta di un ago attraverso una goccia di 10 m l di sospensione batterica (concentrazione 10(elevato a)8 batteri/ml) entro i tessuti della perina (o della fetta). Su ogni perina (o fetta) possono aversi 4 punti di inoculazione per isolato. Dopo l'inoculazione le capsule Petri siano conservate a 27 C entro sacchetti di polietilene chiusi. In presenza di Erwinia amylovora si può osservare sulle perine (o sulle fette) dopo 3-5 giorni la presenza di gocciole lattiginose di essudato. Una perina inoculata con Erwinia amylovora tende a marcire per intero entro una settimana. L'area di perina che Erwinia amylovora riesce ad infettare a seguito di inoculazione sperimentale è tanto più grande quanto più giovane è il frutto; di conseguenza le lesioni tendono ad essere circoscritte man mano si avvicina la maturità di raccolta.

Gli isolati di Pseudomonas syringae causano entro 1-7 giorni sulle perine (o sulle fette) aree imbrunite di aspetto secco attorno al foro d'inoculazione, senza alcuna produzione di essudato. Per gli isolati di piante ospiti diverse da biancospino e pero è opportuno ripetere a dose doppia le prove di patogenicità su perine o fette di pera, nei casi in cui la prima inoculazione non causa alcun sintomo riferibile ad Erwinia amylovora.

Controllo positivo: Erwinia amylovora (Ceppo padano).

Controllo negativo I: Pseudomonas syringae pv. syringae.

Controllo negativo II: Acqua distillata.

2.8. Antisiero.

Si usi un antisiero od anticorpi monoclonali preparati usando come antigene una coltura pura o molecola purificata di Erwinia amylovora, messi a punto per la reazione di agglutinazione, di cui sia stata saggiata la specificità con un congruo numero di batteri saprofiti associati a pomacee.

Antisiero o anticorpi monoclonali possono essere richiesti ai centri diagnostici od acquistati in commercio da ditte specializzate. L'antisiero e gli anticorpi monoclonali devono essere conservati ed usati secondo le indicazioni dei centri diagnostici o delle ditte produttrici.

2.9. Agglutinazione su vetrino.

Si usino vetrini portaoggetto per microscopia, trasparenti, puliti, ma non troppo sgrassati per evitare che le gocce d'acqua depositate sopra si espandano troppo e creino un film troppo sottile.

Depositare separatamente su uno stesso vetrino una goccia di antisiero specifico diluito circa da 1:20 a 1:30 (v:v) con soluzione fisiologica (0,85 g di NaCI in 100 ml di acqua distillata) ed una goccia di sospensione densa di cellule del batterio da identificare.

La sospensione deve essere lattiginosa, ben visibile ad occhio nudo, ed avere una concentrazione dell'ordine di 10(elevato a)10 batteri/ml. Mescolare delicatamente con ansa sterile le due gocce e poi imprimere al vetrino un movimento di oscillazione. In caso di agglutinazione, si nota la formazione di flocculi biancastri entro 1-2 minuti.

Se la flocculazione è immediata, i flocculi sono vistosi e grossolani. Se la flocculazione è ritardata (dopo circa 30 secondi), i flocculi sono piccoli e minuti, osservabili facendo scorrere a film lungo il vetrino la mistura di reazione. Controllo positivo: Erwinia amylovora (ceppo padano).

2.10. Ipersensibilità su foglie di tabacco o baccelli verdi di fagiolo.

Il saggio si effettua su foglie adulte di piante di tabacco (Nicotiana tabacum L.), preferibilmente delle cultivar Samsun o White Burley.

Si prepari in acqua distillata sterile in provetta di vetro una sospensione di coltura pura, avente concentrazione dell'ordine di 10(elevato a)8 batteri/ml. La coltura deve essere ben cresciuta ed avere 24h di età. Questa concentrazione è riconoscibile con buona approssimazione allorchè osservando controluce si nota che la torbidità è uniforme ed intensa e che, agitando la provetta, i vortici generati dalle cellule sospese sono facilmente distinguibili; i vortici non sono più osservabili quando la concentrazione è di 10 elevato a)7 batteri/ml o di 10(elevato a)9 batteri/ml.

Al mattino, con siringa da 1 ml ed ago sottile (numeri da 16 a 20) si infiltri la sospensione appena preparata in zona circoscritta di una area internervale di foglia; più colture possono essere infiltrate in altrettante aree internervali di una stessa foglia.

L'area internervale infiltrata deve essere marcata con appropriata etichetta autoadesiva al bordo della foglia.

Durante l'infiltrazione è opportuno disporre sotto alle foglie ed attorno alla pianta fogli di materiale assorbente (es. carta bibula, giornali pluristratificati) in modo da raccogliere eventuali gocce disperse.

Dopo l'infiltrazione, asciugata la superficie della foglia da eventuali gocce residue di sospensione batterica con pezzetti di carta bibula, le piante siano conservate a temperatura di 22-28 C con alternanza di ore di luce (da 8 a 14) e di buio.

In caso di ipersensibilità, già dopo 24 ore si osserva che la intera zona internervale infiltrata con la coltura pura è collassata ed imbrunita. Questa risposta è comunemente indicata come necrosi ipersensibile confluente. Nei giorni successivi la zona ipersensibile dissecca ulteriormente ed assume consistenza papiracea.

Erwinia amylovora e Pseudomonas syringae pv. syringae (od altre patovar), ma non i batteri saprofiti, causano necrosi confluente ipersensibile.

Controllo positivo: Pseudomonas syringae pv. syringae.

Controllo negativo: Acqua distillata.

2.11. Distruzione dei materiali infetti o contaminati.

I campioni di piante infette, le piante o le foglie di tabacco, le perine o le fette di pera usati per gli isolamenti e l'identificazione, tutti i materiali assorbenti contaminati e qualsiasi altro oggetto venuto in contatto con i germi di Erwinia amylovora devono essere raccolti in sacchetti autoclavabili e sterilizzati in autoclave a 121 C per 15 minuti.


Allegato II

1. Rete nazionale di monitoraggio

Deve essere approntata secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 4 agosto 1991, integrate da quelle del presente allegato. La rete nazionale si compone di tre reti interregionali continentali (settentrionale, tirrenica e adriatica) e di due reti insulari (Sardegna e Sicilia). La rete interregionale settentrionale è composta dalle reti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La rete interregionale tirrenica è composta dalle reti delle regioni: Calabria, Campania, Lazio, Toscana ed Umbria. La rete interregionale adriatica è composta dalle reti delle regioni Abruzzo, Lucania, Molise e Puglia.

2. Reti regionali di monitoraggio

Ogni rete regionale è costituita da punti e linee, è gestita dal Servizio Fitosanitario Regionale e si avvale di un centro diagnostico.

2.1. Punti di monitoraggio.

Sono piante ospite di Erwinia amylovora, singole od a gruppi, distanti tra loro circa km 5. Devono essere disposte preferibilmente lungo vie di comunicazione ed essere facilmente identificabili da un ispettore in auto. Ogni punto ha una propria scheda su cui sono annotati coordinate geografiche, punti di riferimento, fotografie, strade di accesso e risultati delle ispezioni.

2.2. Linee di monitoraggio.

Sono costituite da piante ospite di Erwinia amylovora distribuite continue od a breve interdistanza su lunghi tratti di strade, autostrade, corsi d'acqua e linee ferroviarie. Ogni linea ha una propria scheda come i punti.

2.3 Ispettori.

Sono membri del Servizio Fitosanitario Regionale o persone da esso autorizzate a compiere le ispezioni dei punti e delle linee.

2.4 Ispezioni.

Sono fatte in auto lungo itinerari prestabiliti secondo la distribuzione dei punti e delle linee di monitoraggio nel territorio. Ogni punto o linea è ispezionato due volte all'anno, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre.

2.5 Centri diagnostici.

Ogni rete regionale ha un centro diagnostico cui gli ispettori inviano i campioni sospetti. I centri effettuano l'analisi batteriologica dei campioni, comprendente l'isolamento di Erwinia amylovora e la sua identificazione provvisoria per la costituzione delle zone contaminate.


Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa"

(Omissis)

Articolo 1

La lotta contro la processionaria dei pino "Thaumetopoea pityocampa" (Den. et Schif) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.

Articolo 2

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art.1, devono essere effettuati annualmente dai Servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3

Il Servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art.2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale.

Negli altri casi il Servizio fitosanitario regionale, qualora ne vanga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.

Gli eventuali interventi di profilassi disposi dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il Servizio fítosanitario nazionale.

Articolo 4

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detto Servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.

Articolo 5

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


ALLEGATO N. 13 (CAP VI): PARCO DEL VALENTINO. REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CHE COMPORTANO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE PER IL PARCO DEL VALENTINO

1. La regolamentazione degli usi e delle attività consentite all'interno del parco del Valentino si ispira alla necessità di armonizzare una diffusa richiesta di fruizione di un vasto parco storico urbano, ricco di punti di attrazione e ospitante al suo interno molteplici attività, con l'esigenza di tutelare il patrimonio storico, culturale, naturalistico e ambientale in esso presente, racchiuso tra una fascia urbana come quella del quartiere di San Salvario e la sponda fluviale. Il presente Regolamento non è comunque sostitutivo delle norme di tutela di rango superiore: leggi nazionali di tutela dei beni storici e paesistici (legge 1089 del 1.6.1939; legge 1947 del 28.8.1939; legge 431 dell'8.8.1985); legge regionale sulla tutela dell'ambiente (L.R. n. 32 del 2.11.1982; L.R. n. 20 del 3.4.1989); P.T.O. e Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette delle Fasce Fluviali del Po Torinese. Inoltre, per tutto quanto non è qui espressamente indicato, si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino e agli altri regolamenti municipali di competenza.

ARTICOLO I - TERRITORIO DEL PARCO

1. La perimetrazione del Parco del Valentino è quella definita dal P.R.G. della Città di Torino, ed ha come confini corso Sclopis, via Petrarca, corso Massimo D'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II ed il fiume Po tra i ponti Umberto I e Principessa Isabella. Il P.R.G. lo inserisce in aree per servizi pubblici "v": spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (servizi zonali ex art. 21 L.U.R.). All'interno del Parco è ricompresa un'area destinata a servizi pubblici "u": istruzione universitaria (Servizi Sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di Legge). In adiacenza al Parco il Piano individua un'area con prescrizioni particolari caratterizzata dalla presenza del complesso di Torino Esposizioni. Nel suo complesso il parco è definito come "area di elevata qualità ambientale" anche dall'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po il cui Regolamento del Parco del Valentino precede ed integra il presente Regolamento.

ARTICOLO II - REGIME VIABILE DEL PARCO

1. Il Parco nel suo insieme viene dal presente Regolamento classificato come zona pedonale, all'interno del perimetro delimitato da viale Millo, viale Boiardo, piazzale del Monumento ad Amedeo d'Aosta, corso Massimo D'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II ed il fiume Po, con esclusione degli accessi veicolari al V. Padiglione per il suo regime particolare. Le aree pedonali ai sensi del Codice della Strada (art. 7) verranno definite e perimetrate con appositi atti deliberativi dopo l'approvazione del presente Regolamento, anche in funzione del mantenimento temporaneo delle aree di parcheggio perimetrali al servizio del parco, come individuate nell'ultimo capoverso del presente articolo.

2. Le superfici bitumate all'interno del Parco non vengono identificate come aree per la viabilità ordinaria, ma semplicemente quali sedimi di fruizione pedonale e viabilità di servizio, la cui sezione può essere, ove occorra, ridotta e altresì ricostituita con altri materiali più rispondenti alla storicità del sito. Le aree di parcheggio temporaneamente esistenti all'interno del Parco sono viale Boiardo, viale Millo, primo tratto di viale Virgilio, alcuni segmenti di viale Mattioli.

ARTICOLO III - ACCESSI VEICOLARI E SOSTA

1. L'accesso al Parco per i veicoli a motore è consentito soltanto da viale Virgilio in prossimità del Monumento all'Artigliere. Possono accedere al parco ed eventualmente sostarvi con veicoli a motore soltanto i residenti e gli operatori delle attività e dei servizi in esso situati muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, i mezzi dei disabili, i mezzi dei fornitori, tutti i mezzi di pubblico servizio ed i veicoli di soccorso. Ogni veicolo deve comunque seguire il percorso più breve per recarsi alla sua destinazione, in entrata e in uscita, e non deve superare la velocità di 20 Km orari, e comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 141, 1. comma, del Codice della Strada. Ogni residente e ogni titolare di attività è tenuto a parcheggiare il suo veicolo all'interno della sua area di pertinenza, salvo manifesta e comprovabile impossibilità. Su tutta l'area del Parco è vietata la sosta, eccetto per i mezzi di servizio e per i veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi ivi ubicati. In ogni caso i veicoli autorizzati all'ingresso nel Parco possono percorrere esclusivamente i sedimi carrabili, e sono rigorosamente tenuti a dare la priorità a pedoni e ciclisti.

ARTICOLO IV - BICICLETTE ED ALTRI VEICOLI A PEDALI

1. I ciclisti ed altri veicoli a pedali devono rispettare sia le norme generali che specifiche del Codice della Strada, dare la precedenza ai pedoni, restare sui viali o sulle piste ciclabili, procedere a velocità moderata per evitare danni a cose e persone, dato il forte affollamento del parco, e non devono accedere ad aree prative. Eventuali altri veicoli atipici dovranno ispirarsi alle stesse norme di prudenza, rispetto dell'ambiente e dare precedenza al transito pedonale.

ARTICOLO V - SANZIONI PER I TRASGRESSORI

1. Ai trasgressori delle norme sopraindicate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per il corretto rispetto delle norme relative alle aree pedonali, dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché quelle previste eventualmente dalle altre leggi e normative di carattere regionale e nazionale sulla tutela dell'ambiente.

ARTICOLO VI - TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1. Sono vietati danneggiamenti e manomissioni del manto erboso, delle aiuole, delle siepi, delle alberate, delle fioriture, degli arredi e delle panchine, delle fontane e laghetti, dei giochi bimbi, dei servizi igienici. È assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori degli appositi contenitori, l'accensione di fuochi, l'allestimento di barbecue. È vietato bivaccare, campeggiare, allestire gazebo sulle aree verdi e su tutte le aree pubbliche del Parco salvo espresse autorizzazioni. All'interno delle aree appositamente recintate (come il Roseto ed il Giardino Roccioso) di particolare pregio naturalistico, è vietato camminare e sdraiarsi sui manti erbosi, introdurre cani, transitare in bicicletta. In tali aree sono anche esposti specifici orari di accesso al fine di una fruizione controllata.

ARTICOLO VII - PUNTI DI RISTORO E SERVIZI

1. Oltre ai locali pubblici esistenti, le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse soltanto nei chioschi fissi o mobili espressamente autorizzati. La collocazione dei punti di ristoro è stabilita da apposita regolamentazione nei siti espressamente identificati, secondo il modello già stabilito dal Settore Arredo e Immagine Urbana della Città di Torino; gli spazi occupati devono essere limitati a quelli stabiliti nella concessione di occupazione di Suolo Pubblico. Eventuali abusi commessi mediante la installazione di insegne pubblicitarie non preventivamente autorizzate, e non consone all'impianto storico del parco, saranno sanzionati dall'apposito regolamento e segnalati ai Settori competenti per l'emissione delle conseguenti ordinanze di rimozione. Chioschi ed altri locali di pubblico esercizio dovranno utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Altre forme di commercio ambulante o itinerante all'interno del Parco, compresa la collocazione di furgoni attrezzati, sono espressamente vietate. Gli spettacoli viaggianti e la collocazione di giostre sono consentiti soltanto nei siti a ciò predisposti nell'area di superficie sopra il V. Padiglione adiacente a viale Ceppi, ed eventualmente in altri siti consentiti a carattere temporaneo proposti dalla Circoscrizione competente e dal Settore interessato secondo la programmazione annuale. La tipologia degli allestimenti dovrà essere sottoposta a parere preventivo del Settore Arredo e Immagine Urbana. La collocazione non è consentita su aiuole e aree verdi.

ARTICOLO VIII - NORME PER I CANI

1. Per il mantenimento dell'igiene pubblica, data l'intensa fruizione pubblica, vengono identificate aree specifiche e attrezzate per i cani liberi. Fuori dagli spazi opportunamente attrezzati i cani devono essere condotti al guinzaglio e, ove previsto, con museruola, e comunque nel rispetto delle norme regolamentari in materia. Le deiezioni canine devono essere prontamente rimosse dai proprietari dei cani secondo i regolamenti vigenti in materia, anche all'interno delle aree attrezzate.

ARTICOLO IX - MANIFESTAZIONI CONSENTITE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Attività collettive, manifestazioni ed occupazioni di suolo pubblico sono consentite all'interno del Parco solo per iniziative culturali, sportive (comunque escluse tutte quelle a carattere motoristico), ricreative e didattiche, nonché per quelle rivolte alla promozione dell'immagine della Città.

2. Le manifestazioni autorizzate dovranno svolgersi soltanto sui viali esistenti e sui sedimi carrabili, senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi, e senza impedire la fruizione pubblica del Parco, ed ostacolare il transito pedonale, al di là del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Nel caso di manifestazioni sportive e gare podistiche saranno ammessi al transito soltanto i mezzi di soccorso e di servizio. In ogni caso le manifestazioni autorizzate non dovranno:
a) snaturare la destinazione dei viali del parco, che dovranno essere comunque al servizio della fruizione pedonale;
b) ostacolare gli accessi e la fruizione con strutture fisse e barriere architettoniche;
c) essere in palese contrasto con i caratteri storico-ambientali del Parco stravolgendoli e alterandoli con allestimenti di strutture, supporti pubblicitari, piste e parcheggi;
d) dovranno svolgersi nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, atmosferico e luminoso;
e) ogni organizzatore di manifestazioni è tenuto ad apportare a sue spese gli adattamenti necessari per lo svolgimento della manifestazione autorizzata, alla pulizia dell'area occupata, e al ripristino dello stato dei luoghi secondo le prescrizioni del Settore Verde Pubblico della Città di Torino.

ARTICOLO X - PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Onde evitare l'accavallamento di più iniziative e la loro casualità, le manifestazioni autorizzate dovranno di norma rientrare in un quadro di programmazione annuale concertato da tutti i Settori coinvolti (Verde Pubblico, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, Spettacoli Viaggianti), con l'Ente Parco del Po Torinese e con gli altri Enti presenti nel parco.

2. Tutte le manifestazioni dovranno avere il parere specifico dell'Ente del Parco del Po Torinese, dei settori comunali competenti e, per le richieste di maggiore rilievo, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali. Gli organizzatori dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni ed in particolare quelle sul ripristino e la pulizia dell'area concessa e versare le fideiussioni che verranno indicate a garanzia di eventuali danni. Semplici richieste di occupazioni di suolo pubblico potranno essere autorizzate per allestire punti informativi a carattere culturale, politico ed associativo nell'esercizio dei diritti previsti dalle Leggi e dallo Statuto della Città di Torino. Chi si renda responsabile di gravi inadempimenti e/o danneggiamenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sul territorio comunale per un anno.

ARTICOLO XI - RISPETTO DELLE SPONDE FLUVIALI

1. Le manifestazioni che verranno autorizzate lungo le sponde fluviali di pertinenza del Parco non dovranno comportare manomissione delle sponde e degli imbarchi, abbandoni di rifiuti nell'acqua e sulla sponda, scarichi inquinanti, danni alla flora, all'avifauna e all'ittiofauna.

ARTICOLO XII - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI COMUNALI

1. Negli immobili di proprietà comunale dati in concessione esistenti all'interno del Parco non saranno autorizzati ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso, alterazioni degli affacci sul Parco e sul fiume e delle tipologie architettoniche se non espressamente consentite dagli uffici competenti, e in coerenza con i caratteri ambientali e paesistici del Parco del Valentino. I titolari delle attività sportive, ricreative e di ristorazione e di spettacolo viaggiante esistenti all'interno del Parco sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, e dovranno prenderne atto al momento del rinnovo o del rilascio della concessione, impegnandosi al suo rispetto, in quanto il Regolamento farà parte integrante dell'atto.

2. I circoli rivieraschi e le attività collocate sulla sponda in regime di concessione dovranno consentire, su richiesta, l'accesso pubblico alla sponda e rispettare le clausole stipulate in merito alla fruizione pubblica degli impianti. Dovranno inoltre garantire l'accesso agli operatori e ai mezzi del Comune di Torino per le attività di pulizia e manutenzione dell'alveo.

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché di quelle vigenti in materia di inquinamento ambientale, commesse dai titolari di concessione di cui ai commi precedenti, dovrà essere segnalata dall'organo accertatore al settore Verde Pubblico della Città di Torino.

4. Quest'ultimo provvederà ad informare, previa formalizzazione di parere in merito, la Divisione competente al rilascio della concessione, la quale, in caso di accertamento di almeno due violazioni nell'arco dello stesso anno solare, provvederà alla revoca del provvedimento.

5. Il provvedimento di revoca della concessione potrà altresì essere adottato a fronte di reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione Comunale gravemente incompatibili con le finalità del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dal comma precedente.

ARTICOLO XIII - SETTORE DI COMPETENZA

1. Considerato il carattere specifico del Parco, destinato a Verde Pubblico Attrezzato e Servizi collegati a tale funzione, ed essendo in via prioritaria demandata la gestione del Parco in tutti i suoi aspetti di manutenzione ordinaria e straordinaria al Settore Verde Pubblico della Città di Torino, a tale Settore spetta la competenza primaria in merito alle presenti regole di fruizione.

2. Pertanto altri settori tecnici ed amministrativi cui pervenissero richieste di utilizzo del Parco sono tenuti a trasmetterle al Settore Verde Pubblico, a cui spetterà il parere vincolante, di concerto con la Circoscrizione territorialmente competente, e con la Polizia Municipale.

ARTICOLO XIV - POTERE SANZIONATORIO

1. Il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento spetta in via generale al Corpo di Polizia Municipale della Città, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza agli altri funzionari comunali e non, ove consentito dalla legge o previsto da apposite convenzioni tra la Città e gli organismi di appartenenza.

ARTICOLO XV - AUTORIZZAZIONI

1. Come indicato al punto XIII, ogni richiesta di utilizzo del Parco andrà indirizzata alla Direzione del Settore Verde Pubblico, che provvederà ad esaminarla di concerto con la Circoscrizione competente e con il Comando di zona della Polizia Municipale, e ad interpellare gli altri Settori Comunali. Il Settore Verde Pubblico svolgerà la funzione di "sportello unico" per quanto riguarda la Città di Torino, e si impegna a formulare risposte entro il termine massimo di 30 giorni.

2. Le richieste di maggior rilievo, che comportassero ipotesi di modifiche sostanziali all'assetto del parco, dovranno in ogni caso essere preventivamente sottoposte all'Ente Parco del Po Torinese e alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, e corredate dai pareri relativi.

ARTICOLO XVI - NORMA TRANSITORIA

1. Approvato il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere e concertare un piano di gestione del Parco del Valentino che tenda ad orientarne e programmarne la fruizione di concerto con tutti gli Enti e Associazioni interessati: Parco del Po Torinese, Politecnico di Torino, Università, Torino Esposizioni, Società Promotrice delle Belle Arti, Musei Civici, Associazioni Reniere. Tale piano di gestione sarà indirizzato anche alla stesura di un programma pluriennale di conservazione e di restauro del Parco con l'individuazione di eventuali fonti di finanziamento pubbliche e private, ed alla formazione di un Comitato di Gestione (o Direzione del Parco) in cui saranno rappresentati gli Enti sopracitati.


ALLEGATO N. 14: TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento all'Articolo 87 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Eruo ad un massimo di 500 Euro.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articoli

Sanzione (in Euro)

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
(in Euro)
Articolo 15 - Induviduazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati
A) Interventi su proprietà private

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

Da 25,00 a 150,00

50,00
Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate
A) Situazioni esistenti

Da 80 a 500

160,00
B) Nuovi progetti

Da 80 a 500

160,00
Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere
Punto a)

Da 50,00 a 300,00

100,00
Punto b)

Da 25,00 a 150,00

50,00
Punto c)

Da 50,00 a 300,00

100,00
Punto d)

Da 80,00 a 500,00

160,00
Punto e)

Da 50,00 a 300,00

100,00
Punto f)

Da 25,00 a 150,00

50,00
Punto g)

Da 25,00 a 150,00

50,00
Punto h)

Da 50,00 a 300,00

100,00
Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
Punti a); b); c)

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 33 - Protezione degli alberi

Da 50,00 a 300,00

100,00
Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche

Da 50,00 a 300,00

100,00
Articolo 35 - Transito di mezzi

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

Da 50,00 a 300,00

100,00
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

Da 80,00 a 500,00

160,00
Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
A) Divieti comportamentali    
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q);

Da 25,00 a 150,00

50,00
Punto r)

Da 50,00 a 300,00

100,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Da 25,00 a 150,00

50,00
Articolo 84 - Biciclette e velocipedi

Da 25,00 a 150,00

50,00
Articolo 85 - Giochi e attività sportive

Da 50,00 a 300,00

100,00