N. 309

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 luglio 2005 (mecc. 2005 02036/027) esecutiva dal 14 agosto 2005.

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INDICE

Articolo 1 - Finalita'

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Attribuzione credenziali

Articolo 4 - Accesso ai servizi

Articolo 5 - Registrazione

Articolo 6 - Pagamenti

Articolo 7 - Trasmissione

Articolo 8 - Ricevuta di avvenuta consegna

Articolo 9 - Termini del procedimento amministrativo

Articolo 10 - Accesso allo stato del procedimento

Articolo 11 - Comunicazioni sul procedimento


Articolo 1 - Finalita'

1.   Il presente regolamento ha lo scopo di individuare le modalita' per l'erogazione dei servizi dell'Amministrazione per via telematica con sistemi che consentono un accesso sicuro degli utenti, garantendo nel contempo pari opportunita' ai soggetti a rischio di esclusione.

2.   Il processo di informatizzazione dei servizi e della loro erogazione attraverso modalita' telematiche e' improntato alle esigenze di semplificazione e trasparenza e in nessun caso determina un aggravamento del procedimento amministrativo.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1.   La presente disciplina si applica ai servizi accessibili in modalita' telematica e definisce in relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi attivati i livelli di sicurezza e di autenticazione necessari per l'accesso.

2.   Il sistema assicura modalita' diverse di interrogazione, selezione e visualizzazione delle informazioni dagli archivi accessibili, a seconda del grado di riservatezza delle stesse e della modalita' con cui avviene l'identificazione degli utenti.

3.   La Giunta comunale procede con propria deliberazione a definire per ogni servizio da attivare livelli di autenticazione e le misure di sicurezza richiesti anche a tutela della privacy.

Articolo 3 - Attribuzione credenziali

1.   Al fine di favorire l'accesso ai servizi telematici e garantire quindi condizioni di pari opportunita' agli utenti che non dispongono di CIE/CNS, l'Amministrazione provvede all'attribuzione di credenziali personali secondo le regole tecniche definite dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornate.

2.   Le credenziali di cui al comma 1 sono attribuite con modalita' di identificazione sicura, attraverso la procedura di registrazione di cui all'articolo 5, alle persone fisiche che hanno titolo ai servizi e sono associate al rispettivo Codice Fiscale.

3.   Per l'accesso a servizi per i quali non e' richiesto l'accertamento dell'identita' personale il Comune puo' rilasciare credenziali generate con modalita' non conformi al presente regolamento, anche a soggetti privi di Codice Fiscale.

4.   Le credenziali rilasciate da altri Comuni, con modalita' qualitativamente simili alle regole tecniche definite dalla Giunta Comunale, sono riconosciute e accettate per l'accesso ai servizi erogati dall'Amministrazione.

Articolo 4 - Accesso ai servizi

1.   Nei casi in cui, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, e' richiesto l'accertamento dell'identita' dell'utente, per l'accesso possono essere utilizzate le credenziali personali di cui al comma 1 dell'articolo 3 oppure, qualora l'utente ne sia provvisto, la CIE/CNS o la Carta di firma digitale dotata di certificato di autenticazione.

2.   Le persone fisiche che accedono ai servizi in qualita' di legali rappresentanti di persone giuridiche, enti riconosciuti e non e coloro che esercitano un'attivita' professionale per conto di terzi, denominati intermediari ai fini del presente regolamento, utilizzano per l'accesso le proprie credenziali personali e sono tenuti a sottoscrivere mediante carta di firma digitale le istanze e le comunicazioni presentate.

3.   L'accesso con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo non e' richiesto per servizi di visualizzazione dei provvedimenti normativi e regolamentari, degli atti soggetti a pubblicazione nell'albo pretorio e della modulistica e per tutti quei servizi che l'Amministrazione eroga, in cui non vi e' necessita' di previo accertamento dell'identita'.

Articolo 5 - Registrazione

1.   Per consentire l'accesso ai servizi l'Amministrazione gestisce una procedura di registrazione preliminare, attuata secondo le modalita' individuate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, unitamente alle regole tecniche di cui al comma 1 articolo 3 del presente regolamento. La registrazione e' finalizzata alla consegna sicura e certa delle credenziali alla persona cui si riferiscono.

2.   All'utente registrato e' attribuito un domicilio elettronico personale, che verra' utilizzato per le comunicazioni via posta elettronica dell'Amministrazione all'utente, connesse alla utilizzazione dei servizi.

Articolo 6 - Pagamenti

1.   L'Amministrazione ai fini di promuovere la diffusione della modalita' telematica di accesso ai servizi attiva le procedure per l'effettuazione dei pagamenti attraverso strumenti telematici disponibili e sicuri.

2.   Qualora nell'ambito del procedimento sia previsto il pagamento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 D.M. finanze 23 gennaio 2004, provvede a garantire l'assolvimento in forma virtuale, ovvero provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3 bis del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, cosi' come modificato e integrato dall'articolo 2 D.L. 12 luglio 2004 n. 168.

3.   Le spese relative a bolli, diritti di segreteria, rimborsi ecc., restano comunque a carico dell'utente.

Articolo 7 - Trasmissione

1.   Le comunicazioni, le istanze, ed in generale le richieste di servizio, prodotte dall'utente attraverso modalita' telematiche fornite dal Comune, per le quali e' prevista la protocollazione vengono trasmesse all'Amministrazione dal sistema informatico di accesso, in forma di documento informatico.

2.   Le comunicazioni e le istanze prodotte direttamente dall'utente in forma di documento informatico sottoscritto con carta di firma digitale possono essere inviate all'Amministrazione anche per posta elettronica certificata.

Articolo 8 - Ricevuta di avvenuta consegna

1.   Per i servizi che comportano la presentazione di istanze o l'invio di comunicazioni in forma di documento informatico il Comune invia automaticamente al domicilio elettronico dell'utente di cui al comma 2, dell'articolo 5, una Ricevuta di avvenuta consegna nella quale sono contenuti i dati di certificazione, comprendenti l'ora, la data e il codice identificativo della operazione, che costituiscono per l'utente prova dell'avvenuto invio della richiesta di servizio.

Articolo 9 - Termini del procedimento amministrativo

1.   La comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora prevista, e' effettuata nei termini previsti e attuati per le comunicazioni, documenti e/o istanze pervenuti con strumenti diversi da quelli telematici.

Articolo 10 - Accesso allo stato del procedimento

1.   L'utente puo' visualizzare lo stato del procedimento, previa identificazione, utilizzando uno specifico servizio di accesso.

2.   Nel caso in cui le applicazioni informatiche, collegate ai servizi accessibili attraverso le modalita' telematiche del Comune, non consentano la visualizzazione interattiva diretta, lo stato del procedimento e' comunicato su richiesta dell'utente dal Comune al domicilio elettronico dell'utente per posta elettronica.

Articolo 11 - Comunicazioni sul procedimento

1.   Le comunicazioni attinenti al procedimento e/o il provvedimento sono inviate al domicilio elettronico dell'utente per posta elettronica certificata. Qualora espressamente richiesto dall'utente il documento puo' essere trasmesso anche in forma cifrata.

2.   Se espressamente richiesto dall'utente, le comunicazioni e/o il provvedimento puo' essere rilasciato in forma cartacea.