N. 308

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL PESO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00899/058) esecutiva dal 11 luglio 2005.

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INDICE

Articolo 1 - Privativa del diritto del peso pubblico

Articolo 2 - Soggetto del diritto

Articolo 3 - Operazione di pesatura

Articolo 4 - Fattura di peso

Articolo 5 - Pesatura per la tara

Articolo 6 - Prestazioni escluse dal diritto di peso

Articolo 7 - Orario di apertura del peso pubblico

Articolo 8 - Tariffa dei diritti di peso pubblico

Articolo 9 - Pesi in concessione

Articolo 10 - Uso improprio del peso pubblico

Articolo 11 - Verifiche metriche

Articolo 12 - Disposizioni finali


Articolo 1 - Privativa del diritto del peso pubblico

1.   Il Comune, esercita direttamente il diritto di peso pubblico con privativa prevista dall'articolo 10 n. 4, del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Soggetto del diritto

1.   Il richiedente la prestazione deve corrispondere, all'atto della pesata al lordo o all'atto della determinazione del peso netto, un importo per il diritto di peso per il quale l'ufficio rilascia fattura compilata secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

2.   Nel caso di pesate automatizzate tramite gettoniera, senza la presenza dell'operatore, tale diritto è riscosso anticipatamente rispetto alle operazioni di pesatura, tramite la vendita dei relativi gettoni da parte degli uffici incaricati, che provvedono all'emissione di apposita fattura.

Articolo 3 - Operazione di pesatura

1.   L'ordine delle operazioni di pesatura è quello di presentazione dei carichi agli Uffici preposti e attrezzati a peso pubblico.

2.   In qualsiasi caso hanno la precedenza i carichi delle merci soggette a controllo per gli accertamenti disposti da norme di legge o di regolamenti.

Articolo 4 - Fattura di peso

1.   La fattura di peso, stampata in doppia matrice, riporterà le risultanze delle operazioni di pesatura effettuate da un operatore. Una copia della fattura è consegnata al richiedente la pesata, previo pagamento del diritto.

2.   Sulla fattura sono indicati:
1) la data e l'ora dell'operazione;
2) il cognome e nome del richiedente la pesata;
3) la ditta o il cognome e nome della persona per conto della quale si chiede la pesata;
4) il mezzo di trasporto e la targa, quando si tratta di autoveicoli o motoveicoli;
5) la qualità della merce che costituisce il carico sottoposto a pesatura;
6) il peso lordo;
7) l'importo del diritto pagato;
8) la firma leggibile dell'operatore.

3.   Non sono ammesse abrasioni od alterazioni sulle scritte, in caso di errore l'incaricato provvede alla correzione della fattura autenticandola con una nota ed il timbro dell'Ufficio.

Articolo 5 - Pesatura per la tara

1.   I veicoli ed i recipienti di qualsiasi tipo, se presentati nelle ventiquattr'ore o comunque entro il primo giorno utile successivo alla pesata lorda all'Ufficio ove è stato effettuato il peso lordo del carico e che non diano alcun sospetto di sostituzione o di illecito maneggio, sono ammessi alla pesatura per la tara.

2. La tara può essere preventiva o successiva.

3. Per la tara preventiva l'Ufficio emette un cartellino valido ventiquattr'ore e comunque fino al primo giorno utile successivo, sul quale sono indicati la data e l'ora di pesatura per la tara e il peso della tara.

4. Il cartellino compilato è trattenuto dall'ufficio e utilizzato al momento della successiva pesata del carico lordo.

5. Tale cartellino potrà anche servire per le successive pesate fatte nello stesso giorno con lo stesso veicolo, facendovi riferimento durante le operazioni di pesatura successiva a quella in cui sì è determinata la tara. Il cartellino in ogni caso non costituisce la fattura di peso.

6. L'incaricato inserisce nella fattura il peso della tara e del peso lordo corrispondente al carico e determina il peso netto, apponendo poi su entrambe le matrici della fattura la propria firma, in modo leggibile. Le succitate operazioni di tara sono possibili solo in presenza dell'operatore incaricato.

7. Nei casi in cui si accerti la sostituzione del veicolo o dei recipienti che devono costituire la tara, oltre al rifiuto della pesata per tara, l'Ufficio avvisa, se possibile, la parte interessata.

8. In questi casi, come nei casi di non corrispondenza delle merci pesate su dichiarazioni del richiedente, il Comune non assume alcuna responsabilità.

9. Per la pesata della tara non è dovuto alcun diritto, a condizione che la stessa venga richiesta entro i termini di cui al precedente primo comma.

Articolo 6 - Prestazioni escluse dal diritto di peso

1.   Il diritto di peso non è dovuto nei casi in cui non si rilascia la fattura prevista dall'articolo 4 del presente regolamento; in particolare non è dovuto nei seguenti casi:
1) per l'accertamento della tara dei veicoli e dei recipienti presentati agli Uffici nelle ventiquattro ore con l'osservanza delle disposizioni indicate nel precedente articolo 5;
2) per il riscontro del peso di qualsiasi carico nell'interesse della Amministrazione Comunale;
3) per il riscontro di una pesata, che il richiedente ritiene inesatta, con un secondo esperimento presso lo stesso Ufficio, subito dopo la prima pesata e la consegna della fattura.

2.   L'esperimento è possibile solo nel caso in cui il veicolo si trovi ancora presso l'Ufficio.

3.   Se dal secondo esperimento si rileva una differenza, l'incaricato provvede alla correzione della fattura autenticandola con una nota ed il timbro dell'Ufficio.

Articolo 7 - Orario di apertura del peso pubblico

1.   Le operazioni di Peso Pubblico presso gli Uffici attrezzati si possono effettuare nei giorni e con l'orario che, secondo le accertate esigenze del servizio, verranno fissati dall'Amministrazione Comunale, con ordinanza dirigenziale.

Articolo 8 - Tariffa dei diritti di peso pubblico

1.   In base all'articolo 211 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni, le tariffe sono determinate unicamente in base alle quantità pesate. Esse devono distinguere il corrispettivo per le stadere a ponte bilico per carichi voluminosi e quelle per le stadere semplici. Il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara. Le tariffe sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione Comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 9 - Pesi in concessione

1.   E' in facoltà del Comune concedere l'esercizio di peso pubblico a privati, osservando le norme di apposito capitolato.

2.   Il concessionario nei rapporti con i richiedenti la prestazione di peso pubblico è tenuto ad osservare le norme del predetto capitolato; nonché quelle del presente regolamento.

Articolo 10 - Uso improprio del peso pubblico

1.   Fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti per inosservanza di norme di carattere penale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o l'uso improprio del Peso Pubblico sono regolate dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (e successive modifiche, ed integrazioni) e punite con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Articolo 11 - Verifiche metriche

1.   L'ente gestore sottopone le proprie attrezzature metriche a verifica periodica, ad osservanza del Testo Unico delle leggi metriche Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1.   Per quanto non previsto dal regolamento si osservano le norme del capo XIII del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni.