N. 306
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003) esecutiva dal 21 marzo 2005. Modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 marzo 2005 (mecc. 2005 02140/003) esecutiva dal 18 aprile 2005 e deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07778/028) esecutiva dal 24 ottobre 2005.
TITOLO I - PARTE GENERALE
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Fonti normative
Sezione II - Attribuzioni e competenze
Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio
Comunale
Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale
Articolo 7 - Competenze del Segretario Generale
Articolo 8 - Competenze dei Dirigenti
Articolo 9 - Competenze dei Servizi Centrali,
Divisioni e Circoscrizioni per l'acquisto di beni e servizi
Sezione III - Disposizioni comuni
Articolo 10 - Pubblicità e trasparenza
Articolo 11 - Diritto d'accesso e comunicazioni
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I - Modalità di negoziazione
Articolo 12 - Determinazioni a contrattare e
relative procedure
Articolo 13 - Criteri e modalità di negoziazione
Articolo 14 - Procedure di affidamento mediante
trattativa privata
Articolo 15 - Trattativa privata preceduta da
pubblicazione di bando
Articolo 16 - Trattativa privata mediante gara
ufficiosa
Articolo 17 - Affidamenti in economia
Articolo 18 - Concessioni di lavori pubblici
Articolo 19 - Project financing
Articolo 20 - Concorsi di idee e di progettazione
Sezione II - Sponsorizzazioni
Articolo 21 - Oggetto della sponsorizzazione
Articolo 22 - Procedimento di scelta dello sponsor
Articolo 23 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Articolo 24 - Regime fiscale
Sezione III - Negoziazione telematica
Articolo 25 - Gare telematiche
Articolo 26 - Sito "Gare on-line"
Articolo 27 - Pubblicazioni
Articolo 28 - Contenuto del bando e/o lettera
d'invito
Articolo 29 - Abilitazione degli utenti
Articolo 30 - Criteri di aggiudicazione
Articolo 31 - Pubblicità delle sedute
di gare telematiche
Articolo 32 - Stipulazione del contratto
Articolo 33 - Diritto d'accesso ai dati
Articolo 34 - Mercato elettronico
Articolo 35 - Abilitazioni
Articolo 36 - Forme di pubblicità
Articolo 37 - Durata, modifica, revoca e sospensione
dell'abilitazione
Articolo 38 - Contenuto ed efficacia del catalogo
Articolo 39 - Aggiornamento e modifiche dei cataloghi
Articolo 40 - Sistemi di acquisto nel mercato
elettronico
Articolo 41 - Controlli e sanzioni
Articolo 42 - Malfunzionamenti e guasti
Sezione IV - Albo fornitori di beni e servizi
Articolo 43 - Albo fornitori di beni e servizi
Articolo 44 - Formazione, revisione e aggiornamento
dell'Albo
Articolo 45 - Requisiti per l'iscrizione agli
Albi
Sezione V - Commissioni di gara
Articolo 46 - Composizione della Commissione
per affidamenti a trattativa privata preceduta da gara ufficiosa
o da pubblicazione di bando
Articolo 47 - Composizione della Commissione
di gara per aste pubbliche e licitazioni private
Articolo 48 - Composizione della Commissione
di gara per affidamento di servizi professionali attinenti l'ingegneria
e l'architettura
Articolo 49 - Composizione della Commissione
di gara per gli appalti concorso di forniture e servizi
Articolo 50 - Composizione della Commissione
di gara per gli appalti concorso di lavori
Articolo 51 - Composizione della Commissione
di gara per concessioni e project financing
Articolo 52 - Composizione della commissione
di gara per i concorsi di idee e di progettazione
Articolo 53 - Composizione della commissione
di gara per l'individuazione degli artisti ai sensi della Legge
717/1949 e s.m.i.
Articolo 54 - Remunerazione di componenti delle
Commissioni esterni all'Amministrazione
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE
Sezione I - Formalizzazione e garanzie
Articolo 55 - Stipulazione degli atti negoziali
Articolo 56 - Calcolo dell'importo contrattuale
Articolo 57 - Depositi cauzionali provvisori
Articolo 58 - Depositi cauzionali definitivi
Articolo 59 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione
TITOLO IV - ECONOMATO
Sezione I - Gestione economale
Articolo 60 - Archivio articoli
Articolo 61 - Richieste di beni e servizi
Articolo 62 - Spese minute ed urgenti
Articolo 63 - Beni mobili inventariabili
Articolo 64 - Magazzino economale
Sezione II - Casse
Articolo 65 - Cassa Economale
Articolo 66 - Casse Decentrate
TITOLO V - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti
Articolo 67 - Subappalto
Articolo 68 - Accertamento di conformità
Articolo 69 - Penalità
Articolo 70 - Inadempimenti e risoluzioni contrattuali
Articolo 71 - Liquidazione delle prestazioni
Sezione II - Modificazioni del contratto
Articolo 72 - Divieto di cessione del contratto
Articolo 73 - Cessioni di credito
Articolo 74 - Trasferimenti, fusioni, affitti
d'azienda e rami d'azienda
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale della Città in attuazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La predetta attività si ispira ai principi
fondamentali di cui all'articolo 97, comma 1 della Costituzione,
e più precisamente:
- di buon andamento, mediante l'adozione di procedure
finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione,
efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
- di imparzialità, mediante la trasparenza dell'azione
amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.
3. Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel comma precedente, la partecipazione agli appalti della Città deve avvenire nel rispetto del "CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI" allegato al presente Regolamento. Nei bandi di gara e nelle lettere d'invito alle negoziazioni può essere richiesto espresso riferimento al rispetto del medesimo CODICE ETICO.
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, i rapporti negoziali descritti al successivo articolo 3 conclusi per iscritto tra la Città di Torino e soggetti terzi, dai quali derivi un'entrata o una spesa ovvero a contenuto non patrimoniale dai quali derivino comunque diritti e/o obbligazioni.
2. I termini "scritto" o "per iscritto" contenuti nel presente regolamento designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
regolamento, s'intendono per:
a) "contratto", il negozio giuridico posto in
essere tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire,
regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi
dell'articolo 1321 e seguenti del codice civile;
b) "accordo di programma", l'atto posto in essere
fra enti diversi, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000,
ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, finalizzato
all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo;
c) "intesa", quell'atto posto in essere tra enti
diversi, frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione
di interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
d) "concessione di lavori pubblici", il contratto
avente ad oggetto un appalto pubblico di lavori nel quale il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera
ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) "concessione di servizi", il contratto avente
ad oggetto un appalto pubblico di servizi nel quale il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
f) "accordo quadro", l'accordo concluso tra una
o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più
operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire
le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del
caso, le quantità previste;
g) "negoziazione telematica", le procedure di
scelta del contraente attuate attraverso sistemi automatizzati
di acquisto, quali le gare telematiche ed il mercato elettronico
disciplinate nella Sezione III del titolo II
del presente regolamento;
h) "contratto di sponsorizzazione", il contratto
mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle
proprie iniziative o attività, ad un terzo (sponsor) che
si obbliga a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità
di pubblicizzare la propria ragione sociale.
1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il presente Regolamento ha una validità di
carattere generale. La normativa del Regolamento va peraltro integrata
dalle disposizioni dei:
a) Regolamento sul Decentramento
con specifico riferimento all'attività negoziale delle
Circoscrizioni;
b) Regolamento di Organizzazione e Ordinamento
della dirigenza;
c) Regolamento dell'Accesso ai documenti
amministrativi.
3. Le disposizioni regolamentari comunque in contrasto, in quanto incompatibili, col presente Regolamento, devono intendersi caducate a tutti gli effetti.
4. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del formale adeguamento. In particolare la composizione delle commissioni di gara di cui al Titolo II, Sezione V, sarà automaticamente conformata alle eventuali previsioni di legge successivamente intervenute in materia.
1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Il presente Regolamento costituisce altresì definizione di criteri generali in materia contrattuale.
1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:
a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari
e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi
qualora comportino una variazione all'importo complessivo del
quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva
la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi
importo, in estensione di contratto ex articolo 24 Legge 109/1994
e s.m.i. ed articolo 344 Legge 2248/1865 all. F, limitatamente
al solo progetto delle ulteriori opere;
c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli
25, comma 1 Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999
e s.m.i. che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico
del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto
di variante;
d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo
a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte
della ditta appaltatrice;
e) all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articoli
31-bis Legge 109/1994 e s.m.i e 149 D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
f) all'aggiornamento delle denominazioni e delle competenze
dei Servizi Centrali e Divisioni comunali previste nel presente
Regolamento, in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto
organizzativo dell'Ente determinate da variazioni al Regolamento
di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza;
g) alle ulteriori incombenze individuate dal PEG.
1. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti
nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo
97, comma 4, lettera c) del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.
Può altresì presiedere le commissioni di gara nei
casi previsti dal presente regolamento.
1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2. Ai Dirigenti competono in particolare i seguenti atti:
a) l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti
stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni
di impegno di spesa;
b) l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici,
di forniture e di servizi, per qualsiasi importo;
c) l'approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
d) la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di
gara, di lettere di invito alle licitazioni private, agli appalti
concorso e alle trattative private;
e) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
f) la presidenza delle Commissioni di gara, secondo quanto
disposto nella Sezione V del Titolo II del
presente regolamento;
g) le trattative private di qualsiasi importo;
h) l'affidamento degli incarichi professionali;
i) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di
ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni,
fusioni, di imprese ed affitti di aziende;
j) i progetti di opere pubbliche esecutivi che non presentano
modifiche all'importo complessivo derivante dal quadro economico
di spesa dell'opera già deliberato;
k) le varianti progettuali ex articoli 25, comma 1 Legge
109/1994 e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999 che rientrano
nella disponibilità del quadro economico;
l) le varianti migliorative ex articoli 25, comma 3, secondo
periodo Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 10 D.P.R. 554/1999;
m) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 18 Legge 55/1990
e successive modificazioni e integrazioni;
n) l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché
lo svincolo delle stesse;
o) l'approvazione del certificato del collaudo relativo
a lavori le cui contabilità non presentino riserve da parte
della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
p) la consegna anticipata dei lavori
q) la proroga del termine di ultimazione lavori;
r) l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 69;
s) l'adozione dell'accordo bonario come approvato dal precedente
articolo 6, comma 3, lettera e) e la relativa
spesa;
t) la risoluzione del rapporto contrattuale al verificarsi
delle condizioni previste nel contratto medesimo ed in ogni caso
per inadempimento ai sensi del Codice Civile;
u) le autorizzazioni alle cessioni del credito di cui al
successivo articolo 73;
v) l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.
3. Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni a contrattare, spettano ai Dirigenti che hanno adottato queste ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all'effettuazione di adeguati controlli di risultato.
1. L'attività negoziale relativa alle forniture
di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità
sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento
di economie di scala, è direttamente attribuita alla Direzione
Economato, alla quale competono pertanto in esclusiva le negoziazioni
relative a:
a. acquisti di mobili e arredi per ufficio e per presidi
socio-assistenziali, attrezzi, strumenti, materiali tecnici e
beni similari;
b. acquisti di macchine ed attrezzature per ufficio con
relativi materiali di consumo e servizi di assistenza (esclusi
strumenti e materiali informatici e telefonici e relativo software);
c. acquisti di materiale di cancelleria, stampati e materiali
per pulizia;
d. acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale
vario antinfortunistico;
e. acquisti di articoli per cerimonie, manifestazioni ed
elezioni;
f. acquisti di medicinali e materiali per assistenza igienico-sanitaria;
g. acquisto e noleggio di biancheria e connessi servizi
di lavatura e stiratura;
h. servizi di pulizia;
i. servizi di ristorazione per dipendenti e utenti di servizi
socio-assistenziali;
j. servizi di manutenzione e riparazione, nonché
provvista di accessori e parti di ricambio dei beni di cui al
punto a.;
k. servizi di trasporto per traslochi e manifestazioni.
Alla Direzione Economato compete inoltre:
a. la tenuta dell'Albo fornitori;
b. la gestione del sistema informativo approvvigionamenti;
c. la predisposizione di capitolati-tipo ai quali si attengono
i Servizi, le Divisioni e le Circoscrizioni per le negoziazioni
loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche
tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
d. la gestione del magazzino di cui al successivo articolo
64;
e. la cessione e la rottamazione dei beni mobili radiati;
f. la vendita di beni mobili pervenuti per donazione alla
Civica Amministrazione.
2. I Servizi Centrali e le Divisioni sono competenti per le negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale, elencati in via tassativa nell'allegato A, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dal successivo comma 6).
3. Le Circoscrizioni, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento, sono competenti per l'attività negoziale inerente l'acquisizione di beni e servizi che si rendono necessari al loro funzionamento. Relativamente ai beni e servizi rientranti nei gruppi merceologici espressamente riservati alla competenza della Direzione Economato, elencati al precedente comma 1, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni, specificati nell'allegato A, le Circoscrizioni possono procedere alla negoziazione per le forniture di importo unitario fino a 20.000 Euro) al netto dell'IVA, nell'ambito dello stanziamento complessivo per spese correnti e in conto capitale, con esclusione in ogni caso di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche.
4. Il limite di importo è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più forniture, lavori o servizi.
5. Le funzioni economali dei Servizi Centrali, delle Divisioni e delle Circoscrizioni si coordinano, per tutti gli aspetti normativi e procedurali, con la Direzione Economato.
6. Relativamente ai contributi e/o proventi ricevuti con destinazione vincolata, i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni possono procedere direttamente all'acquisizione dei relativi beni secondo le attribuzioni di cui ai commi precedenti e con le modalità di cui al presente Regolamento. Qualora le acquisizioni rientrino nella competenza della Direzione Economato, si provvede previo storno dei relativi fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
7. Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle gare.
2. L'esito delle procedure di gara ad evidenza pubblica è comunicato sul sito Internet del Comune di Torino dal giorno successivo all'aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno successivo.
3. Da quest'ultima data decorre il termine per eventuali impugnative ai sensi degli articoli 21 e 23bis della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i..
1. Le sedute di gara per aste e licitazioni private da aggiudicare al massimo ribasso e le sedute di gare on-line sono pubbliche.
2. Le sedute delle Commissioni per aste e licitazioni private da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti concorso, per concessioni e project financing non sono pubbliche, ad eccezione della seduta per l'esame dell'ammissibilità delle istanze e di quelle per l'apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria.
3. Le sedute delle Commissioni di gara per i concorsi di idee e di progettazione non sono pubbliche, ad eccezione della seduta preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del presente regolamento.
4. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.
5. I partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica interessati ad ottenere un'espressa comunicazione sull'avvenuta aggiudicazione devono inoltrare richiesta scritta, preferibilmente con e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Torino dedicato alle aggiudicazioni, entro il termine di quindici giorni successivi all'aggiudicazione stessa, ferma restando la decorrenza del termine per eventuali impugnative di cui al secondo comma del precedente articolo 10.
6. A richiesta da parte dei concorrenti il responsabile
del procedimento comunica altresì le caratteristiche ed
i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria ed il
nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto,
fatta salva l'omissione di talune informazioni qualora ricorrano
le seguenti condizioni:
- che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
- che siano contrarie al pubblico interesse;
- che siano lesive di interessi commerciali legittimi delle imprese;
- che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
7. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati dal Comune di Torino come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
8. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990 e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.
1. La determinazione a contrattare è adottata dal dirigente titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti gli elementi indicati nel 1° comma dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Relativamente alle gare per la realizzazione di lavori od opere pubbliche, le determinazioni a contrattare ed i relativi bandi o lettere d'invito prevedono la riserva di facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti. Analoga facoltà è prevista nelle determinazioni a contrattare nei relativi bandi o lettere d'invito per gli affidamenti di servizi e forniture qualora i concorrenti risultino, da provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di appalti affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti.
4. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino preventivamente ed in via generale modalità di affidamenti caratterizzati da peculiarità tecniche e specificità tipologiche.
5. L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni quadro dovrà risultare nelle singole determinazioni a contrattare.
1. La stipulazione degli atti negoziali è subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale
la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri e, ove
occorra, lo schema di contratto, nei quali sono predeterminati
in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni
e gli obblighi connessi alle prestazioni.
Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
a) le specifiche tecniche;
b) i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione
del servizio ed esecuzione dei lavori;
c) le modalità di controllo e collaudo di conformità;
d) la garanzie che il contraente deve prestare per assicurare
l'adempimento degli impegni;
e) le penalità per ritardi, difformità ed
altre eventuali inadempienze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Servizio Risorse Finanziarie per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
4. La scelta del contraente deve avvenire attraverso
una delle seguenti procedure:
a. asta pubblica;
b. licitazione privata;
c. appalto concorso.
L'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica compete in
ogni caso al Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato,
al quale devono essere tempestivamente trasmessi gli atti e la
documentazione necessari.
5. Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi
articoli 14, 15,
16 e 17 è ammesso il ricorso a:
a. trattativa privata;
b. affidamento in economia.
1. La Civica Amministrazione procede mediante trattativa
privata:
a) nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale
ed europea per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
b) in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative
sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre
1991, n. 381, nei casi in cui non ricorra a procedure di evidenza
pubblica.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della legge medesima.
1. La trattativa privata preceduta da pubblicazione del bando, è avviata previa adozione di un provvedimento da parte del Dirigente, che stabilisce le modalità e le condizioni della gara.
2. Per le trattative private di importo inferiore alla soglia comunitaria degli appalti il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nella pagina degli appalti del sito Internet della Città di Torino.
1. Alle gare ufficiose vengono invitate non meno di cinque
ditte per le forniture ed i servizi e non meno di quindici per
i lavori pubblici, idonee per lo specifico settore di fornitura
e/o servizio, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla
vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità
di reperire un numero di ditte sufficiente.
Per le trattative private di forniture e di servizi, le ditte
da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione,
tra quelle iscritte all'albo di cui al successivo articolo
43.
Qualora l'albo non comprenda il gruppo merceologico o le categorie
di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere
in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione
per il fornitore da interpellare.
2. Le ditte sono invitate mediante lettera raccomandata in conformità ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli inviti alle offerte possono essere inoltrati tramite fax o posta elettronica. Dovrà comunque risultare agli atti la data dell'invito delle imprese e del ricevimento delle offerte, nonché il contenuto delle medesime.
3. In caso di affidamenti di servizi socio assistenziali e socio sanitari almeno un componente della commissione è scelto tra esperti nelle specifiche materie.
1. Possono eseguirsi in economia i servizi, le forniture ed i lavori fino all'importo di 20.000 Euro, IVA esclusa e fino all'importo di 1000 Euro, IVA esclusa, le forniture di cui al successivo comma 4 lettera a).
2. Il limite di importo di cui al comma 1 è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più lavori e forniture, di beni o servizi.
3. Sono affidabili in economia esclusivamente le forniture di beni attribuite alla competenza specifica della Direzione Economato ed Archivi, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni ovvero delle Circoscrizioni nei limiti di cui al precedente articolo 9, ciascuno per quanto rientrante nelle proprie specifiche competenze - nonché l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.
4. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni
possono altresì procedere all'affidamento in economia delle
forniture di servizi di seguito elencate in via tassativa e sempreché
non siano stati definiti contratti quadro nella relativa tipologia
merceologica:
a) forniture minute od urgenti di materiale per ufficio
al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
b) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
c) acquisto ed installazione di manufatti ed impianti relativi
agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
d) acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione
dei lavori in amministrazione diretta;
e) piccole assicurazioni per attività specifiche;
f) studi, ricerche e relativo materiale;
g) organizzazione di convegni, congressi, mostre e manifestazioni
varie;
h) traduzioni e servizi di interpretariato;
i) abbonamenti ad agenzie di informazione e simili;
j) trasporti, spedizioni, imballaggi e facchinaggi;
k) rilegatura di libri, pubblicazioni e documentazione d'ufficio;
l) stampa di circolari, bollettini, manifesti, locandine
e documentazione in genere;
m) lavori dattilografici, fotografici, di fotocopiatura
e riproduzione in genere.
5. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
a) piccole manutenzioni o riparazioni di opere od impianti,
qualora l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non
sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza
pubblica;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza
in genere e per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro in particolare;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando
vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
6. L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, di cui al presente articolo viene disposta con determinazione del Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
7. Gli affidamenti in economia, qualora non siano eseguiti in amministrazione diretta, sono effettuati con le modalità della trattativa privata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.
1. L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dalla Legge 109/1994 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999, a cui espressamente si rimanda.
2. In tali casi la Commissione di gara sarà composta
con le modalità indicate all'articolo
51 del presente regolamento.
I compensi dei commissari saranno determinati di volta in volta
con apposita determinazione dirigenziale che ne impegnerà
conseguentemente la relativa spesa sulla base di quanto stabilito
al successivo articolo 54.
3. I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
1. La realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso al "project financing", con risorse totalmente o parzialmente a carico del privato denominato promotore, è disciplinato dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. La Città predispone, entro 20 giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, un avviso pubblico indicativo delle opere da effettuare con la procedura sopracitata, al fine di ricevere le proposte da parte del/i promotore/i entro i termini indicati all'articolo 37 bis della Legge 109/1994 e s.m.i..
3. La proposta a base di gara del "promotore"
è in ogni caso vincolante qualora non vi siano altre offerte
nella licitazione privata, ai sensi dell'articolo 37 quater, comma
2 Legge 109/1994 e s.m.i..
In tal caso il Dirigente del Settore proponente provvede, con
determinazione dirigenziale a:
- dare atto che non sussistono altre offerte;
- dare atto che il promotore riveste pertanto la qualifica
di concessionario sulla base della documentazione posta a base
di gara e precedentemente approvata.
4. Si applicano, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in quanto compatibili.
1. Il concorso di idee è un procedimento di scelta di piani o idee relativi ad opere pubbliche da svolgersi nelle forme dell'asta pubblica con le modalità previste degli articolo 57 e 58 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio.
2. Il premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in denaro, viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice di qualità insufficiente. A gara avvenuta la Città acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
3. Il concorso di progettazione, ha per oggetto la redazione di un progetto preliminare ed è da svolgersi nelle forme dell'asta pubblica o, qualora sussistano particolari ragioni, mediante il ricorso alla licitazione, ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
4. Il compenso per il vincitore del concorso di progettazione viene determinato nel bando di gara con le modalità di cui all'articolo 59 del D.P.R. 554/1999. A gara avvenuta la Città acquisisce in proprietà il progetto vincitore.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando di gara, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
6. La Commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione sarà composta con le modalità indicate al successivo articolo 52.
7. Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti. Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8. Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione nominativa dei concorrenti.
1. Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor.
1. L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte.
2. L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio
e sul sito internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre
forme che risultino di volta in volta più appropriate in
relazione al contenuto della sponsorizzazione.
L'avviso contiene almeno i seguenti dati:
- l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione
dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
- le modalità ed il termine di presentazione delle
proposte;
- i criteri di valutazione delle proposte.
3. Le proposte sono valutate da una Commissione formata da tre componenti, di cui almeno uno dirigente che la presiede.
1. E' facoltà dell'Amministrazione rifiutare le
proposte di sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra
l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio
o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- ravvisi motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione
o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale pornografico
o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia.
1. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.
3. In caso di sponsorizzazione in cui per la promozione d'immagine dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o di altra natura, l'operazione non è rilevante agli effetti IVA e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.
1. Per GARA TELEMATICA si intende l'insieme delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alla Civica Amministrazione di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi ponendo in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.
2. Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico o privato, denominato GESTORE DEL SISTEMA, selezionato in base alla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 241/1990 e dal D.P.R. 101/2002 sul responsabile del procedimento.
3. Il Gestore del Sistema è incaricato dall'amministrazione della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il Gestore del Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia ed è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4. I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito di cui al successivo articolo 26 ai fornitori abilitati ai sensi del presente regolamento attraverso apposita procedura di identificazione che consente all'utente-fornitore l'accesso al sistema.
1. Il sistema delle gare telematiche è accessibile
tramite l'apposito sito INTERNET, di seguito denominato "Gare
on-line".
Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le
modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul
funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare
per le aggiudicazioni.
Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma,
che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure
di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti,
specificato al successivo articolo 29.
1. Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione vigente nonché, integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai sensi del precedente articolo.
2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, è effettuata per estratto e deve contenere l'indicazione del sito suddetto.
1. Il bando di gara e/o la lettera di invito alla gara
telematica devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti
dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi
e forniture, le seguenti indicazioni:
a. l'indicazione del sito dove l'Amministrazione realizza
la procedura di acquisto;
b. le modalità di presentazione delle domande di
abilitazione;
c. le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati
speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione
dei beni o servizi da fornire;
d. la descrizione della procedura, delle modalità
e dei criteri di scelta del contraente;
e. il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della
negoziazione e la sua durata.
1. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto e l'accesso alla gara on-line.
2. L'abilitazione è subordinata alla compilazione
di una "scheda identificativa" su apposito modulo elettronico
disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative
ai requisiti dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.
In tal caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo
prestampato sul modulo stesso. La sottoscrizione può essere
effettuata con firma digitale. Il fornitore sprovvisto di firma
digitale può invece inoltrare il modulo sottoscritto per
posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento
d'identità del legale rappresentante.
3. Le imprese ammesse alla gara riceveranno unitamente
alla lettera di invito alla licitazione privata la password e
contestualmente per posta elettronica la user ID attribuita.
Una volta abilitate, le imprese verranno riconosciute come utente
del sistema: digitando la propria user ID e password potranno
accedere alla gara on-line ed inoltrare la propria offerta attraverso
la stessa procedura informatica.
4. La procedura di identificazione-abilitazione avviene a partire dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione delle candidature.
1. L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica
può essere aggiudicato:
- in base al criterio del prezzo più basso ai sensi
della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte,
ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera a) del R.D. 827 del
1924;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo
parametri anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale
da poter essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto
di valutazione automatica a mezzo elettronico senza intervento
e/o valutazione da parte della commissione di gara.
2. In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato nella medesima lettera di invito.
3. Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente; dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti.
4. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi al prezzo.
5. Le imprese abilitate presentano per via telematica
le loro offerte nei termini stabiliti dalla lettera d'invito.
Nel corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno
visibili nel contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.
6. Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da parte della commissione.
7. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.
1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del Palazzo Civico, alla presenza del Segretario Generale; i fornitori abilitati possono collegarsi al sito e fare direttamente on-line la o le proprie offerte.
2. A norma dell'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento, le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo svolgimento della gara su uno schermo presente nella Sala.
3. Durante lo svolgimento delle sedute di gara, sono visibili al pubblico le offerte presentate.
1. Il vincitore designato è tenuto a confermare la propria offerta mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo, ovvero mediante sottoscrizione del verbale della gara.
2. In applicazione dell'articolo 55, comma 3, del presente Regolamento, il verbale della gara on-line, tiene luogo di contratto.
1. Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica esperite
ai sensi della presente sezione, il diritto di accesso è
garantito secondo le modalità previste dall'articolo
11 del presente Regolamento.
In particolare:
a. le sedute di gara sono pubbliche;
b. durante lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti
abilitati prendono visione delle offerte dei partecipanti alla
procedura, secondo le modalità illustrate al precedente
articolo 31;
c. è consentito altresì alle imprese abilitate
l'accesso agli archivi informatici resi disponibili dalla Civica
Amministrazione nel sistema telematico approntato dalla stessa.
Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico
degli atti della procedura;
d. il rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti
di gara è effettuato secondo i principi e le modalità
stabilite dall'articolo del presente Regolamento e del Regolamento
dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.
1. Per Mercato elettronico si intende la piattaforma informatica tramite la quale l'amministrazione comunale acquista beni e servizi di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti dai Fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui al successivo articolo 35.
2. Per Catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all'interno del mercato elettronico sulla piattaforma.
1. I Fornitori iscritti all'Albo Fornitori della Città di Torino secondo le modalità di cui all'articolo 44 del presente Regolamento sono altresì abilitati all'inserimento dei cataloghi sul mercato elettronico, qualora ne facciano richiesta al momento dell'iscrizione all'albo medesimo.
1. Il bando di abilitazione, pubblicato nei modi e termini di legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali l'amministrazione comunale si riserva di attivare il mercato elettronico, conformemente a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.
1. L'iscrizione al mercato elettronico può essere richiesta nell'arco dei 24 mesi dalla pubblicazione del bando medesimo e ha durata sino alla scadenza del bando stesso.
2. Nell'arco del medesimo periodo ai fornitori è ammessa la facoltà di integrare e/o modificare le classi merceologiche per le quali richiedere l'abilitazione.
3. La Città di Torino si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione.
4. Ciascun fornitore abilitato può richiedere mediante apposita domanda la disabilitazione dal Mercato elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
1. Ciascun fornitore abilitato è tenuto a predisporre il proprio Catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel Mercato elettronico, con le modalità indicate dalla Città.
2. L'Amministrazione Civica si riserva l'accettazione degli articoli inseriti nei suddetti cataloghi.
3. Il Catalogo contiene esclusivamente i prodotti per i quali è stata concessa l'abilitazione nonché tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta vincolante nei confronti della Città.
4. Il fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo.
1. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati offerti siano effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del Catalogo è accessibile dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.
1. L'acquisto di beni e servizi nel mercato elettronico può avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti a catalogo o mediante specifica richiesta di offerta, contenente i parametri di valutazione.
2. Il contratto con il fornitore prescelto si intende validamente perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da parte del fornitore prescelto.
3. La Civica Amministrazione si riserva comunque di non accettare alcuna delle proposte ricevute.
1. La Civica Amministrazione può effettuare controlli anche a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.
2. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del Sistema utilizzando detti dati e informazioni.
3. L'abilitazione viene sospesa o revocata nei seguenti
casi:
- accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni,
dei dati o delle informazioni fornite;
- utilizzo abusivo, improprio o pregiudizievole dell'Account
e della Firma Digitale;
- mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.
4. La sospensione o revoca dell'abilitazione determinano l'impossibilità di accedere al Sistema.
1. La Civica Amministrazione può sospendere o annullare la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.
1. La Direzione Economato è incaricata della tenuta
e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune secondo
la procedura di cui al seguente articolo 44.
L'Albo è distinto per gruppi merceologici secondo un piano
di classificazione che costituisce la base di riferimento per
i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli
approvvigionamenti.
Nel predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni alle gare on-line
e al mercato elettronico.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori è condizione per concorrere alle forniture di beni e servizi negoziate mediante trattativa privata e affidamento in economia. L'iscrizione all'Albo Fornitori non può comunque costituire condizione per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica indette dal Comune.
3. Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione per il fornitore da interpellare.
4. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo
sono messi a disposizione dei singoli Settori, Servizi Centrali
e Divisioni che ne facciano richiesta.
Sono altresì consultabili direttamente dalle Circoscrizioni,
Settori, Servizi Centrali e Divisioni abilitati all'utilizzo della
procedura acquisti.
L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente
limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato
al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della
riservatezza.
5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente alla Direzione Economato.
6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione in occasione della revisione biennale.
1. Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo articolo 45.
2. L'Albo è revisionato con cadenza biennale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
3. Nell'arco dei 24 mesi successivi alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo articolo 45.
4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione e ai casi previsti dalla legge.
1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione
all'Albo comunale:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi
Professionali o abilitazione all'esercizio della professione;
b) inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo
10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) inesistenza delle cause di esclusione previsti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti
pubblici di forniture e di servizi;
d) regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei
disabili di cui alla Legge 68/1999;
e) di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti,
grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti
affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti.
1. Negli affidamenti a trattativa privata preceduta da gara ufficiosa o da pubblicazione di bando l'apertura ed il confronto delle offerte viene effettuato da una commissione composta da un numero dispari di componenti non superiori a cinque, di cui almeno uno Dirigente.
2. La scelta dei componenti della commissione è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento.
3. Della commissione possono far parte tecnici o professionisti esterni particolarmente competenti nella specifica materia oggetto della gara.
1. La Commissione di gara per aste pubbliche e licitazioni
private è così composta:
a) Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
b) componente: Direttore o Dirigente del Settore amministrativo
o tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo
delegato;
c) componente: Funzionario del Settore Appalti.
2. La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente con la presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o degli Uffici comunali.
3. Il Segretario Generale funge da ufficiale rogante e/o verbalizzante nelle sedute pubbliche di gara.
4. In caso di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara può essere integrata da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto.
5. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato.
1. La Commissione di gara per l'affidamento di servizi
professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura è
così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente
l'appalto;
- componente: Dirigente tecnico dell'Amministrazione o suo
delegato.
2. La Commissione di gara può essere integrata da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto.
1. Le Commissioni per gli appalti concorso di forniture e servizi sono composte da un numero dispari di componenti non superiori a cinque.
2. La Commissione per appalti concorso di forniture e
servizi è così composta:
- Presidente: il Segretario Generale, o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente
l'appalto;
- componente: Dirigente o Funzionario della Direzione Economato.
Gli altri componenti sono scelti fra tecnici e/o professionisti
estranei all'amministrazione particolarmente competenti nella
materia oggetto dell'appalto, o tra Direttori, Dirigenti e/o Funzionari
comunali.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente l'appalto concorso.
4. L'aggiudicazione definitiva a seguito dell'appalto concorso è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio centrale o della Divisione oppure dal Dirigente del Settore che ha indetto la gara, che provvederà altresì a richiedere la formale stipula del contratto al Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato.
1. In caso di appalto concorso per l'affidamento di lavori
la Commissione giudicatrice è così composta:
la Commissione è presieduta dal Segretario Generale o suo
delegato, i Commissari sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti
categorie: professionisti con almeno dieci anni d'iscrizione negli
albi professionali, professori universitari di ruolo competenti
nelle materie oggetto dell'appalto, funzionari tecnici del Comune
di Torino.
2. Il responsabile del procedimento dell'appalto concorso
provvede a richiedere agli ordini professionali, alle Facoltà
Universitarie ed al Servizio Centrale Coordinamento Servizi tecnici
del Comune una rosa di candidati, secondo le rispettive competenze,
tra i quali sorteggiare i componenti la Commissione.
Procede quindi al sorteggio, alle verifiche dell'inesistenza di
cause d'incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo
21 Legge 109/1994, anche mediante autodichiarazioni degli interessati
ed alla predisposizione della proposta di deliberazione di nomina
della Commissione.
3. Il Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente l'appalto concorso nomina la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
4. L'aggiudicazione definitiva a seguito dell'appalto concorso è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio centrale o della Divisione oppure dal Dirigente del Settore che ha indetto la gara. E' altresì effettuato con determinazione del Dirigente l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.
1. In caso di concessioni di lavori pubblici e di project financing la Commissione di aggiudicazione è composta conformemente a quanto disposto nel precedente articolo 50.
2. Per le altre forme di concessione la commissione di aggiudicazione è costituita da un numero dispari di componenti non superiore a cinque.
3. La commissione, salvo il caso in cui si proceda mediante
asta pubblica o licitazione privata, è così composta:
- Presidente: Direttore del Servizio Centrale o Divisione
proponente la concessione o suo delegato;
- due componenti scelti tra Dirigenti e/o Funzionari del
Comune.
4. Eventuali altri componenti sono scelti tra esperti, anche esterni all'Amministrazione, particolarmente competenti nella materia oggetto della concessione.
1. In caso di concorso di idee e di progettazione, la Commissione di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta, in linea con quanto previsto dall'articolo 55 D.P.R. 554/1999 e s.m.i., da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre.
2. I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, purché sia rispettato il vincolo in base al quale almeno uno sia dipendente della Stazione Appaltante, in tal caso rivestirà la qualifica di Presidente della Commissione.
3. Nel caso di una Commissione composta da una pluralità di membri interni ed esterni, la presidenza della medesima spetta al Direttore/Dirigente della Divisione/S.C. che ha proposto il concorso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
L'individuazione del vincitore e della graduatoria finale sarà
resa pubblica nelle forme previste dalla legge.
5. I compensi della Commissione sono determinati ai sensi del successivo articolo 54.
1. In caso di esecuzione o di acquisto di opere d'arte
di cui all'articolo 1 della Legge n.717/49 e s.m.i., la Commissione
di gara per l'individuazione degli artisti incaricati s'intende
così composta:
- dal Dirigente del Settore Tecnico titolare del centro di costo,
con funzioni di Presidente;
- dal progettista della costruzione edile;
- dal Soprintendente per i beni artistici e storici competente,
o suo delegato;
- da due artisti di chiara fama, nominati dalla Città.
2. L'individuazione degli artisti esecutori o per l'acquisto delle opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata mediante trattativa privata preceduta da pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.
3. La realizzazione dell'opera d'arte è regolata dalla normativa sui lavori pubblici relativamente alla qualificazione dell'esecutore della parte di opere civili connesse alla realizzazione stessa dell'opera d'arte.
4. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
1. Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente del Settore che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento.
1. La stipulazione degli accordi e intese di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del presente Regolamento con soggetti pubblici spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4, al Direttore del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato ovvero ad altro Dirigente dello stesso Servizio Centrale. Spetta altresì ai medesimi la legale rappresentanza della Città negli atti concernenti successioni. Il Direttore del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato può altresì delegare altro Dirigente comunale.
3. In caso di asta pubblica o licitazione privata, il
verbale di gara tiene luogo di contratto, ai sensi dell'articolo
16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e pertanto non si fa luogo
ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione in contrario.
Il verbale medesimo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario,
mentre diviene vincolante per la civica amministrazione al momento
dell'adozione della determinazione di aggiudicazione nonché
all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi
all'aggiudicazione.
4. La stipulazione dei contratti relativi ad affidamenti a trattativa privata, compresi gli incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria, spetta al dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.
5. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Direttore Finanziario o Dirigente del Settore Finanziario. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico.
6. Il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.
7. Non è necessario che gli allegati alla deliberazione di approvazione del contratto siano inseriti quali allegati dell'atto stesso, sempreché il contraente del Comune ne attesti la conoscenza.
8. Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del Settore proponente, dato atto con determinazione dirigenziale dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto di concessione al Settore Contratti per la formale stipulazione.
9. In caso di concorso di idee o di progettazione la formale stipulazione del relativo contratto spetta al Dirigente del Settore proponente, il quale provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, ad approvare il preventivo di parcella ed il suddetto contratto, nonché ad impegnare la relativa spesa.
10. In caso di appalto concorso, con determinazione del Dirigente del Servizio Centrale o della Divisione proponente l'appalto si provvede all'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.
1. Per affidamenti suddivisi in lotti successivi o comunque frazionati, ai fini del calcolo dell'importo contrattuale, si considera sempre l'importo complessivo finale.
2. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano carattere di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio
precedente, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto
dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna
o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici
mesi.
1. Per la partecipazione alle gare pubbliche è richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alle norme vigenti.
2. Per la partecipazione alle gare telematiche ed al mercato elettronico i concorrenti abilitati possono essere esonerati dalla presentazione del deposito cauzionale provvisorio in relazione all'adeguata qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.
3. Ove non disposto diversamente dalla legge la somma da depositarsi per la partecipazione alle gare è fissata, secondo le circostanze, fra il due ed il dieci per cento dell'importo a base di gara.
4. Il responsabile del procedimento provvede alla restituzione dei depositi provvisori alle ditte non risultate aggiudicatarie.
5. Il responsabile del procedimento provvede altresì allo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario solo dopo che lo stesso ha provveduto agli adempimenti connessi con il perfezionamento contrattuale dell'affidamento.
1. Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito in contanti o in titoli di Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi di legge.
2. Allo svincolo della cauzione definitiva provvede il Dirigente del Settore Tecnico o Amministrativo che ha adottato la determinazione a contrattare.
3. Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Dirigente del Settore Tecnico o Amministrativo competente.
4. In caso di forniture mediante il mercato elettronico, può essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in relazione all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.
5. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000 Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva.
6. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.
7. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
1. Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare oggetto di espressa previsione nel relativo provvedimento.
1. I singoli articoli di beni o servizi sono individuati nell'Albo Fornitori mediante la strutturazione in diversi livelli di gruppi merceologici previsti nel relativo piano di classificazione.
2. I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli sono consultabili, quale banca dati informatica nell'ambito della procedura acquisti, dai Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni mediante i dipendenti autorizzati all'accesso alla procedura stessa.
1. I fabbisogni di beni o servizi sono trasmessi esclusivamente mediante appositi moduli, predisposti anche su supporto informatico dalla Direzione Economato.
2. La richiesta mediante i suddetti moduli, sottoscritti
dal Dirigente di Settore, viene trasmessa alla funzione economale
del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente all'acquisto
secondo l'articolo 9, ovvero alla Direzione
Economato.
Non è consentito suddividere artificiosamente un fabbisogno
unitario in più richieste.
3. La funzione economale competente integra la richiesta con tutti i necessari elementi di riferimento e completa l'inserimento nel sistema informativo approvvigionamenti e ne riscontra i dati con le informazioni risultanti dall'Archivio articoli.
4. Il sistema informativo attribuisce a ciascuna richiesta inserita un numero progressivo su base annuale. Tale numero contraddistingue univocamente la richiesta nel corso della procedura fino al completo esaurimento, ovvero annullamento, dei fabbisogni indicati. Qualora una richiesta non risulti inserita nel sistema, non è consentito dare corso all'acquisizione dei relativi beni o servizi.
1. Le forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese minute possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate fino all'importo unitario di Euro 260,00, IVA compresa.
2. Il suddetto importo è elevato fino ad Euro 2.500,00 IVA compresa esclusivamente per le spese minute e urgenti disposte dalla Direzione Economato.
3. La motivazione dell'urgenza non deve in alcun caso
derivare da fatti o carenze di programmazione imputabili alla
funzione richiedente.
Ciascuna fornitura di beni o servizi, singolarmente considerata,
deve esaurire lo scopo per cui è eseguita nei limiti di
spesa sopra stabiliti.
La spesa relativa a dette forniture deve essere impegnata con
apposita determinazione nell'ambito dei pertinenti stanziamenti
di bilancio.
4. Per spese di importo fino ad Euro 260,00 IVA compresa la negoziazione può avvenire anche sulla base di informazioni verbali, di cui si darà conto nella determinazione di liquidazione della spesa.
5. Il dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione
constatata la regolarità del procedimento, lo convalida
mediante sottoscrizione.
I giustificativi di spesa relativi alle acquisizioni di beni o
servizi di cui ai commi precedenti vengono controllati e liquidati
secondo le procedure di cui all'articolo 71
e si dà corso al loro pagamento immediato a valere sulla
Cassa economale di cui all'articolo 65, ovvero
sulle Casse decentrate di cui all'articolo 66.
1. La Direzione Economato, ovvero i Servizi Centrali, Divisioni o Circoscrizioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni in materia di acquisizioni di beni, sono tenuti a redigere, immediatamente, all'atto del ricevimento dei singoli beni non di rapido consumo, la relativa dichiarazione di presa in carico.
2. Sul buono di carico vanno annotati distintamente secondo
la codifica di classificazione richiamata all'articolo
60:
a. la denominazione e descrizione di ciascun bene o gruppo
omogeneo di beni;
b. la quantità;
c. il valore unitario;
d. il Servizio, Divisione o Circoscrizione consegnatario,
con la indicazione della funzione utilizzatrice e dell'ubicazione
dei locali.
3. La documentazione sottostante all'acquisto ed al ricevimento deve essere conservata a cura dell'ufficio economale acquirente.
4. I buoni di carico sono firmati dal Responsabile della
funzione che riceve i beni in consegna.
Sulla base dei buoni emessi, e limitatamente ai beni inventariabili
il ricevente procede al tempestivo aggiornamento, e comunque non
oltre il mese di ricevimento, dell'inventario settoriale da trasmettere
a mezzo del sistema informativo, al Servizio Risorse Finanziarie
cui competono il coordinamento ed il controllo in materia.
In carenza, o disguido, del sistema informativo, si procede mediante
supporto cartaceo.
5. Non sono iscritti nell'inventario i beni mobili di valore individuale inferiore a Euro 51,64, salvo che si tratti di oggetti d'arte.
6. Il consegnatario dei beni è responsabile della loro conservazione.
7. Nel caso di passaggio di beni da uno ad altro Servizio,
Divisione o Circoscrizione, il cedente emette buono di scarico
contestualmente alla compilazione del buono di carico redatto
e firmato dal responsabile della funzione ricevente e ciascuno
è tenuto all'aggiornamento dei rispettivi inventari settoriali.
Nel caso di furto o smarrimento, il consegnatario è tenuto
a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con segnalazione
al Servizio Risorse Finanziarie cui compete autorizzare la cancellazione
dall'inventario.
8. Per gli aspetti procedurali analitici inerenti gli
adempimenti citati si rinvia al Regolamento di Contabilità.
Qualora determinati beni mobili inventariabili non siano ritenuti
ulteriormente utilizzabili, il Responsabile della funzione consegnataria
emette una richiesta di scarico specificando analiticamente i
beni interessati e le motivazioni.
9. La richiesta, ottenuta l'approvazione del Dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione di appartenenza, è inoltrata alla Direzione Economato cui competono i provvedimenti sulla destinazione dei beni, quali manutenzioni straordinarie, adattamenti ed interventi similari, ovvero la radiazione definitiva dei medesimi.
10. Relativamente alle radiazioni di beni mobili il cui
valore originario di carico non superi i 12.000,00 Euro e che
siano stati acquisiti da non meno di cinque anni, la valutazione
della Direzione Economato consente di attivare le procedure di
cui al successivo comma.
Qualora il valore ecceda l'importo sopracitato, ovvero si tratti
di beni acquisiti da meno di cinque anni, il provvedimento di
radiazione deve essere motivato circa l'impossibilità di
utilizzo.
11. La documentazione della radiazione deve essere trasmessa
in ogni caso al Servizio Risorse Finanziarie.
Alla Direzione Economato compete in via esclusiva disporre per
la destinazione dei beni mobili radiati secondo le opportunità
ravvisabili sul mercato e considerato anche il valore residuo
dei medesimi.
12. Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:
a. asta pubblica, per la vendita in blocco;
b. convenzione con aziende di rottamazione;
c. cessione gratuita ad associazioni e fondazioni non lucrative;
d. rottamazione diretta:
tenendo conto delle procedure disciplinate dal Regolamento per
i Contratti.
Restano ferme le disposizioni procedurali in materia previste
dal Regolamento di Contabilità.
1. Il magazzino economale è posto alle dipendenze del dirigente della Direzione Economato a ciò delegato.
2. La gestione a mezzo del magazzino economale è prevista esclusivamente per gli articoli destinati a manifestazioni e cerimonie, nonché per la movimentazione e il riadattamento di mobili ed arredi usati destinati o destinabili ad ulteriore utilizzazione nell'ambito del Comune.
3. Per tutte le tipologie di beni diversi da quelli citati al comma 2, i Servizi, Divisioni e Circoscrizioni acquirenti sono tenuti prioritariamente a negoziare con modalità e clausole contrattuali, e particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni, che non comportino l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di rapido consumo che inventariabili, presso locali ed aree comunali.
4. Il magazziniere consegnatario è responsabile
delle quantità movimentate classificate in base agli articoli
e gruppi merceologici e della idonea conservazione dei beni depositati.
A tale fine provvede alle operazioni di:
a. presa in carico, in base all'apposita documentazione,
dei beni approvvigionati dall'esterno ovvero resi dagli utilizzatori;
b. conservazione, movimentazione e distribuzione, mediante
appositi documenti di consegna emessi dal Servizio Centrale o
Divisione competente ai sensi del comma 1, agli utilizzatori;
c. tenuta delle rilevazioni quantitative di carico e scarico
ai fini dell'inventario permanente;
d. comunicazione periodiche al Servizio Risorse Finanziarie
secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
5. L'entrata di beni inventariabili usati deve essere documentata secondo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 63.
6. Al termine di ogni esercizio il magazziniere procede, in presenza del dirigente del Servizio o Divisione competente, all'inventario fisico generale degli articoli depositati ed al riscontro delle evidenze di fatto con le risultanze contabili.
7. Per eventuali discordanze tra esistenze fisiche e rilevazioni contabili deve essere redatto apposito verbale da inoltrare al Servizio Risorse Finanziarie. In caso di furto o smarrimento si segue il disposto di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
8. Il dirigente del Servizio Centrale o Divisione competente deve accertare, mediante periodiche verifiche, la regolarità delle operazioni di magazzinaggio e, in particolare, l'idonea conservazione e l'adeguata rotazione dei beni e materiali depositati.
9. Quando per determinati beni o materiali si ravvisa l'impossibilità, in conseguenza di deterioramento, vetustà o non idoneità legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura di radiazione di cui al comma 4 dell'articolo precedente, per lotti omogenei di beni ed a cadenze prestabilite.
1. Per provvedere ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'articolo 62 disposti dalla Direzione Economato per i quali si renda necessario il pagamento immediato ed il cui importo singolarmente considerato non superi i 2.500,00 Euro IVA compresa, è istituita una Cassa Economale con dotazione annua di 50.000,00 Euro a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere sulla Cassa Economale sono direttamente
ordinate dal dirigente della Direzione Economato a ciò
delegato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di
apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina
e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie
secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità,
conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile delle
somme ricevute in consegna fino al momento della regolarizzazione
dei pagamenti effettuati.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore Generale.
1. Per provvedere esclusivamente ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'articolo 62, entro il limite unitario di 260,00 Euro IVA compresa, sono istituite, presso ogni Servizio Centrale, Divisione o Circoscrizione, Casse decentrate con dotazione annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati nel Bilancio di previsione, fino al limite annuo di 5.000,00 Euro.
2. Le spese a valere su ciascuna Cassa decentrata sono
direttamente ordinate dal competente dirigente del Servizio, Divisione
o Circoscrizione interessato il quale è inoltre tenuto
all'aggiornamento di apposito Registro di Cassa debitamente numerato
in ogni pagina e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio
Risorse Finanziarie secondo la normativa prevista dal Regolamento
di Contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile del fondo
assegnato, nonché delle irregolarità che si dovessero
riscontrare nel corso della gestione o in seguito alle verifiche
di cui al successivo punto 3.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore generale.
1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione, entro 20 giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
1. Gli accertamenti qualitativi di conformità dei beni alle caratteristiche ed ai requisiti previsti nel capitolato d'oneri devono essere effettuati, immediatamente all'atto del ricevimento, mediante tecniche di controllo su campionamento, a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione che ha provveduto alla negoziazione.
2. Relativamente a beni complessi, quali apparecchiature specialistiche e simili, si effettuano prove e collaudi anche mediante ricorso ad esperti esterni alla Civica Amministrazione incaricati dal dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione interessati.
3. Se la fornitura è stata assegnata in base a
campioni previamente acquisiti, gli accertamenti ed i collaudi
sono riferiti anche ai medesimi che devono essere firmati dal
fornitore e dal dirigente di cui sopra ed acquisiti agli atti
documentali.
Constatata la regolarità della fornitura, il personale,
ovvero l'esperto incaricato, dà benestare per accettazione
con eventuali osservazioni cautelative o di accettazione condizionata.
In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti
analiticamente in apposita relazione, ove possibile con stima
dei connessi effetti economici.
4. Relativamente alle forniture di servizi, il Servizio,
Divisione o Circoscrizione competente alla negoziazione è
tenuto ad effettuare riscontri saltuari e casuali, anche non preavvisati
al prestatore, nonché eventuali sopralluoghi presso l'azienda
fornitrice, per verificare il corretto e tempestivo espletamento
di tutte le modalità inerenti il servizio affidato.
Ad espletamento completato, si procede ad un riscontro globale
della prestazione con riferimento a tutte le clausole e condizioni
contrattuali ed all'eventuale capitolato.
5. Sulla base delle risultanze di cui ai commi 2 e 3, il Servizio, Divisione o Circoscrizione competente dispone per l'accettazione od il rifiuto della fornitura, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità al contratto.
6. Relativamente ai fornitori con i quali è in corso un contenzioso per l'accettazione di beni o servizi, o per altri rilevanti effetti negoziali, si procede a specifica annotazione nel sistema informativo approvvigionamenti per opportuna conoscenza di tutti gli uffici economali.
1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché dei Capitolati speciali e di gara.
1. Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.
1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle
forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate
dalla funzione competente del Servizio, Divisione o Circoscrizione
ordinante per accertarne:
a. la rispondenza delle quantità esposte con quelle
effettivamente ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti
di conformità e dei collaudi;
b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni
di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione
anche ai fini fiscali.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente,
il dirigente della funzione competente, sotto la propria responsabilità,
constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui
è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.
Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative,
od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede
alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone
i termini al fornitore in forma scritta.
Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è
sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso
con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione
può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche
parziale, per il corrispondente importo maturato.
3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi al
Servizio Risorse Finanziarie che attiva le procedure di pagamento
secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
Nel caso di spese minute e urgenti il pagamento è effettuato
a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente, a
valere sulle proprie disponibilità di Cassa.
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.
2. La cessione del credito da corrispettivo di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettale, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
1. Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
DIREZIONE ECONOMATO
Come da elenco di cui all'articolo 9
SERVIZI EDUCATIVI
Arredi scolastici e complementari
Attrezzature sportive scolastiche
Elettrodomestici, apparecchiature e mat. consumo per mense
Didattica scolastica ed affine
Medicinali e mat. igienico sanitario per scuole
Beni acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e Progetti
educativi
SERVIZI CULTURALI
Opere d'arte per musei
Libri e mat. documentario, tecnico e vario, attrezzature per biblioteche
Arredi per allestimenti museali e mostre
Software specialistico per musei e biblioteche
SERVIZIO CENTRALE TECNICO
Veicoli a motore, accessori e ricambi
AMBIENTE E MOBILITÀ
Piante e articoli giardinaggio
Prodotti per viabilità e aree verdi
Segnaletica
POLIZIA MUNICIPALE
Vestiario e accessori per vigili
Armi e relative munizioni
Attrezzature tecniche e materiali specifici
SERVIZI CIMITERIALI
Materiale funerario in genere
CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
Appar. elettroniche informatiche e relativi servizi
Software e accessori
Materiali per EDP
Stampati, moduli e varie consumo per EDP e riprografia
Appar. per TLC e riprografia
ECONOMIA E SVILUPPO
Beni per cerimonie istituzionali, manifestazioni e grandi eventi
PROTEZIONE CIVILE
Attrezzature tecniche e materiali specifici, vestiario e relativi
accessori di protezione civile
Per l'individuazione dei beni inclusi nei gruppi merceologici
sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in
uso per l'Albo fornitori.
DIREZIONE ECONOMATO
Come da elenco di cui all'articolo 9
SERVIZI CULTURALI
Organizzazione mostre ed attività culturali
SERVIZI EDUCATIVI
Refezione scolastica
Servizi acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e
Progetti educativi
Pulizia scuole
Servizi necessari alla didattica scolastica e ai progetti educativi
PATRIMONIO
Vigilanza e sicurezza
DIVISIONI E SERVIZI CENTRALI (tutti)
Tutte le forniture di servizi non specificamente attribuite alla
DIREZIONE ECONOMATO, ovvero a singoli Servizi Centrali o Divisioni
che si rendono necessari al loro funzionamento
PROTEZIONE CIVILE
Servizi per la gestione dell'emergenza, per attività promozionale,
iniziative e manifestazioni di protezione civile
Per l'individuazione dei servizi inclusi nei gruppi merceologici
sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in
uso per l'Albo fornitori.
1. Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti del Comune di Torino.
2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni stipulati con il Comune di Torino e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali.
1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Torino e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento
anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari
ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza
o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù
dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito
o su una pratica concordata tra imprese mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una
persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio
dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione
con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica
concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti
affinchè non concorrano all'appalto o ritirino la loro
offerta.
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.
1. La ditta segnala al Comune di Torino qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.
1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.
1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.
3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Torino per tre anni.