N. 303

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI
SEDI DI LUOGHI DI LAVORO MUNICIPALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 04457/111) esecutiva dal 3 gennaio 2005.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizione del divieto
Articolo 3 - Compiti dei Datori di Lavoro
Articolo 4 - Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche
Articolo 5 - Locali riservati ai fumatori - Compiti del Datore di Lavoro
Articolo 6 - Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso
Articolo 7 - Istituzione dell'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni
Articolo 8 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione
Articolo 9 - Sanzioni
Articolo 10 - Pagamento delle sanzioni
Articolo 11 - Regime sanzionatorio
Articolo 12 - Norma finale


Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Articolo 2 - Definizione del divieto

1.   Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.

2.   Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

3.   Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

Articolo 3 - Compiti dei Datori di Lavoro

1.   I Datori di Lavoro provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:
-   "VIETATO FUMARE";
-   indicazione della norma che impone il divieto;
-   sanzioni applicabili;
-   soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro della sede).

2.   Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

3.   Per ciascuna delle strutture di competenza dovranno essere nominati, con specifico ordine di servizio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi attenersi a quanto indicato nel seguente articolo 7. L'accertamento dei contravventori, per quanto riguarda gli amministratori, è affidata al Corpo dei Vigili Urbani.

4.   Al documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/1994 dovrà pure essere allegato l'atto formale di individuazione dei locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Articolo 4 - Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche

1.   Il Direttore Generale o suo delegato, accertata la eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.

2.   I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.

3.   Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

4.   Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

Articolo 5 - Locali riservati ai fumatori - Compiti del Datore di Lavoro

1.   Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati e nei quali è consentito fumare.

2.   Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Datore di Lavoro, apposita informativa al personale, agli utenti, nonché alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

Articolo 6 - Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso

1.   Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 3, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono.

2.   La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.

3.   Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.

4.   Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno del locale.

Articolo 7 - Istituzione dell'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni

1.   Viene istituito l'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni presso la Direzione Generale, con compiti di coordinamento e controllo dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'intero Ente e di comunicazione delle infrazioni rilevate al Prefetto competente ex articolo 9 Legge 584/1975.

2.   Presso l'Ufficio confluiscono, in copia, i verbali delle contestazioni e le comunicazioni di eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei dipendenti inadempienti.

Articolo 8 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

1.   Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e alla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i..

2.   L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero delle Finanze 23F. In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981 (addetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative), a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente al modulo di pagamento 23F, al trasgressore. Sarà cura del trasgressore comunicare all'Ufficio di cui all'articolo 7 l'avvenuto pagamento della sanzione.

3.   L'incaricato che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione all'Ufficio di cui all'articolo 7. Tale ufficio, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Prefetto per i provvedimenti del caso.

4.   L'incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all'allegato modello e relative istruzioni.

5.   In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Articolo 9 - Sanzioni

1.   Ai trasgressori al divieto previsto dall'articolo 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

2.   Ai Dirigenti che non ottemperino alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.

3.   Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non curino l'osservanza del divieto di fumo, si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.

4.   E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.

5.   Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1 dell'articolo 5 si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

Articolo 10 - Pagamento delle sanzioni

1.  Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento. Il modello F23 potrà essere pagato:
a)   direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente;
b)   presso la propria banca.

2.   E' ammesso il pagamento anche tramite bollettino postale intestato al servizio di riscossione dell'Ente.

Articolo 11 - Regime sanzionatorio

1.   Fino alla data di entrata in vigore della norma hanno piena vigenza le sanzioni e le modalità di accertamento di cui agli articoli 7, 8 e 9 della Legge 584/1975 per le fattispecie previste dalla stessa Legge (es. locali della P.A. aperti al pubblico o con divieto specifico) per tutti gli utenti di tali locali.

2.   Dalla data di entrata in vigore della norma tale regime sanzionatorio si applicherà anche a tutte le fattispecie previste dall'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennado 2003 (es. tutti i locali chiusi della P.A.) e a tutti gli utenti dei locali comunali (dipendenti e non).

3.   La violazione al divieto impone, in ogni caso, la applicazione da parte del Datore di Lavoro delle comuni sanzioni disciplinari previste nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.

Articolo 12 - Norma finale

1.   Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.