N. 301
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 11274/048) esecutiva dal 13 febbraio 2006.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
TITOLO II - PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE
Capo I - Procedimento di accertamento
Articolo 2 - Accertamento della violazione e
sanzione pecuniaria
Articolo 3 - Verbale di contestazione
Articolo 4 - Contestazione della violazione
Articolo 5 - Notificazione del verbale di contestazione
Articolo 6 - Concorso di persone
Articolo 7 - Trasgressori incapaci
Capo
II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento
Articolo 8 - Estinzione dell'obbligazione
mediante pagamento in misura ridotta
Articolo 9 - Scritti difensivi
Articolo 10 - Esame scritti difensivi e termine
di conclusione del procedimento
Articolo 11 - Ordinanza-ingiunzione
Articolo 12 - Entità della sanzione
Articolo 13 - Rateizzazione della sanzione
Articolo 14 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione
Articolo 15 - Esecuzione forzata
Articolo 16 - Ricorso avverso l'atto esecutivo
di pagamento - richiesta di riesame
2TITOLO
III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI
Articolo 17 - Confisca
Articolo 18 - Devoluzione in beneficenza, vendita
e distruzione delle cose confiscate ad operatori commerciali privi
di autorizzazione
Articolo 19 - Sanzioni accessorie e atti ripristinatori
TITOLO
IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, relative alle violazioni alle fonti normative che attribuiscono ai Comuni la competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, secondo le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni accessorie o comunque interdittive, di attività commerciali e pubblici esercizi.
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti municipali consistono nel pagamento di una somma di danaro da 25 Euro a 500 Euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche in seguito all'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1, per ogni specie di violazione è determinata, in linea generale ed astratta, con provvedimento del Consiglio Comunale entro un limite minimo ed un limite massimo. Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
4. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 689/1981.
5. Il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento di cui agli articoli 13 e 14 debbono essere documentati in apposito verbale.
1. Il
verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative
a:
a) numero di matricola, qualifica
del verbalizzante e sottoscrizione;
b) data e luogo dell'accertamento
della violazione;
c) fatto commesso e norme violate;
d) generalità complete del
trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita
la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia
un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace
o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
e) dichiarazioni eventualmente rese
dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in
solido o della persona tenuta alla sorveglianza;
f) opera svolta dal responsabile
della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze
della violazione stessa;
g) entità della sanzione pecuniaria,
indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità
in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
h) autorità cui possono essere
fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può
essere richiesta l'audizione personale.
2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c), d) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.
3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale.
4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.
5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore si un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.
1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione.
2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.
3. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.
4. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento.
1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione .
2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.
3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.
2. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.
1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde per la violazione.
4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.
1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta
4. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o Ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.
5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza viene rimborsata.
1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto, è ammesso presentare scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, con eventuale richiesta di essere sentiti personalmente.
2. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.
3. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.
1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale, da parte di un istruttore amministrativo incaricato.
2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.
3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
4. Il procedimento irrogatorio dell'ordinanza-ingiunzione, in presenza di scritti difensivi, deve concludersi entro il termine di 36 mesi decorrenti dalla data di contestazione e notifica del verbale.
5. Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione dell'obbligazione.
1. L'ordinanza-ingiunzione
di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 10 dovrà
contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:
a) autorità dalla quale promana;
b) violazione per la quale è
emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto
(norme violate);
c) compimento degli atti di accertamento
della violazione e forme di contestazione;
d) motivi per i quali è stato
ritenuto fondato l'accertamento;
e) criteri seguiti nella determinazione
in concreto dell'entità della sanzione;
f) ammontare della sanzione
ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento
contestuale;
g) generalità del responsabile
della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di
chi è tenuto per legge al pagamento;
h) ufficio competente a ricevere
il pagamento;
i) indicazione dell'Autorità
Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.
2. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.
3. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.
1. Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato alcuno scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione non si evincono elementi riconducibili ai criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, l'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore alla somma di danaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.
2. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25%, per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo edittale.
3. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
4. Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione.
1. Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. A tal fine si considerano condizioni economiche disagiate quelle riferite ad un reddito imponibile ai fini IRPEF uguale o inferiore a 26.000 Euro. Ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15,49. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.
1. L'Ordinanza
Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni davanti
al Giudice di Pace. L'opposizione si deve presentare davanti al
Giudice unico del Tribunale quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernenti le seguenti materie:
a) di tutela del lavoro, di igiene
sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento,
della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle
bevande;
f) di società e di intermediari
finanziari;
g) tributaria e valutaria.
2. L'opposizione
si propone altresì davanti al Giudice Unico del Tribunale:
a) se per la violazione è
prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro15.493,71;
b) quando, essendo la violazione
punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione
di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore
a Euro 15.493,71;
c) quando è stata applicata
una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta
a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal
Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 "Disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto
di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia",
dalla Legge 15 dicembre 1990 n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari" e dal Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
3. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, la rappresentanza in giudizio della Città è affidata a Funzionari delegati con atto del Sindaco. La spesa di esposto sostenuta dalla Città per l'attività di rappresentanza in giudizio è di 100 Euro.
1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza - ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.
1 bis. A seguito dell'adozione delle forme alternative di gestione della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione, ex art. 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., potrà essere affidata ad uno dei soggetti previsti dal comma 5, lett. b) n. 1 del medesimo articolo, l'attività di gestione e riscossione anche per le entrate extratributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Le ordinanze-ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione dell'obbligazione, nonché quelle per le quali non è stato possibile effettuare la notifica, a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato.
1. Avverso
l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso innanzi
al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione. L'obbligato
può altresì proporre istanza di riesame all'ufficio
competente quando:
a) l'obbligazione risulta prescritta
a causa dell'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
b) la notifica della cartella esattoriale
è avvenuta dopo il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti
dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
c) l'ordinanza-ingiunzione o la cartella
esattoriale sono già state pagate dall'obbligato;
d) vi è un'errata indicazione
della persona obbligata al pagamento.
2. L'ufficio effettuati i necessari accertamenti, qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, l'importo della somma indebitamente versata è rimborsata.
1. Avverso i verbali di sequestro è ammesso il ricorso da presentare al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, entro 30 giorni, secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 689/1981.
2. Se gli scritti difensivi avverso il sequestro sono irrilevanti, è disposto il rigetto dell'opposizione entro 10 giorni dalla data di presentazione.
3. Il termine di cui al comma precedente è sospeso, una sola volta, nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro, o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.
4. Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.
1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte. Ogni singola cosa se di valore inferiore a Euro 100 può essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro.
2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate.
3. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile, viene effettuata annualmente, agli enti e associazioni in presenza dei loro rappresentanti, del Dirigente del Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità o suo delegato e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.
4. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle comunicazioni di cui al comma 2.
5. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte o devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica.
6. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.
1. Le sanzioni accessorie, disposte in applicazione di norme di leggi o regolamenti che determinano la sospensione o l'interdizione di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
2. Gli atti ripristinatori, degli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli intessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
1. Le disposizioni del presente regolamento riformulano e modificano le disposizioni del regolamento della procedure sanzionatorie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 marzo 1985, che deve ritenersi abrogato.