N. 300
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Denominazione e sede
Articolo 2 - Finalita e compiti istituzionali
Articolo 3 - Principi di gestione
TITOLO II - ORGANI
Articolo 4 - Organi dellIstituzione
Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione
Articolo 6 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Articolo 7 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Articolo 8 - Poteri sostitutivi
Articolo 9 - Il Presidente
Articolo 10 - Il Direttore
Articolo 11 - Competenze del Direttore
Articolo 12 - Comitato di direzione
TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE
Articolo 13 -
Atti fondamentali
Articolo 14 - Informativa e trasparenza
Articolo 15 - Controlli
TITOLO IV - RISORSE UMANE
Articolo 16 -
Personale
Articolo 17 - Dotazione organica
TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA
Articolo 18 -
Risorse finanziarie
Articolo 19 - Autonomia contabile e finanziaria
Articolo 20 - Beni patrimoniali
Articolo 21 - Servizi di tesoreria
Articolo 22 - Scritture contabili
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23 -
Funzionamento
Articolo 24 - Norma di rinvio
1. E costituita listituzione comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza ai sensi dellarticolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto del Comune di Torino.
2. LIstituzione è disciplinata dal seguente Regolamento ed ha sede in Torino.
1. LIstituzione si richiama, nelle sue finalità generali, alla Convenzione Internazionale dellONU sui diritti dellinfanzia e delladolescenza, alla Carta delle Città Educative, ai principi contenuti nel piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto ai sensi della Legge n. 451/1997, ai vigenti regolamenti comunali in materia ed ai quadri pedagogici di riferimento utilizzati nellambito del sistema educativo comunale.
2. Considerato
questo quadro di riferimento, lIstituzione persegue le seguenti
finalità:
- programmare, gestire e potenziare, nellambito
di un progetto unitario, i servizi educativi e culturali promossi
dalla Città per i nidi, le scuole dellinfanzia e
dellobbligo e per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie;
- valorizzare i diritti e le potenzialità
delle bambine e dei bambini, delle famiglie, del personale insegnante,
delle/degli operatrici/operatori e, nonché la partecipazione
di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo;
- promuovere la professionalità e la cultura
educativa attraverso un processo permanente di formazione, ricerca
e sperimentazione;
- perseguire, anche attraverso processi e strategie
di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e
privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico,
con particolare riferimento allinfanzia ed al nuovo sistema
dellistruzione introdotto con lautonomia scolastica;
- operare confronti, partecipazioni e partenariati
anche a livello internazionale, in primo luogo nellambito
dellAssociazione Internazionale delle Città Educative.
3. LIstituzione, per le finalità di cui sopra, può attivare direttamente forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati locali, nazionali e internazionali.
4. LIstituzione si rapporta e favorisce il confronto e la partecipazione delle realtà sociali e del volontariato esistenti sul territorio.
1. LIstituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, è dotata di autonomia culturale, pedagogica e gestionale e informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché allobbligo del pareggio di bilancio attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Si avvale delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dal Comune occorrenti per lesercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività. Ha la piena titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali.
3. LIstituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.
4. E dotata di proprio organico costituito da personale dipendente del Comune di Torino e ad essa assegnato.
5. LIstituzione, per quanto non sia in grado di svolgere direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli uffici e dei servizi del Comune di Torino.
6. Per il servizio di tesoreria e cassa lIstituzione si avvale della Tesoreria comunale.
1. Gli
organi dellIstituzione sono:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore.
2. Gli organi sono nominati dal Sindaco in base a quanto previsto dallo Statuto della Città di Torino, che regola anche gli istituti della revoca e della decadenza.
3. La durata in carica dei consiglieri di amministrazione di cui al successivo articolo, comma 4, è di cinque anni e la nomina è rinnovabile fino ad un periodo massimo di dieci anni, pari a due mandati amministrativi. La scadenza o in ogni caso lo scioglimento del Consiglio Comunale determinano la decadenza degli organi, che continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino allinsediamento dei successori . Oltre tali termini, valgono le prescrizioni stabilite dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.
1. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dallarticolo 9.1, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, secondo quanto indicato ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dal Comune di Torino.
3. A garanzia del necessario coordinamento tra lIstituzione e la Civica Amministrazione, lAssessore al Sistema Educativo è membro di diritto del Consiglio e lo presiede.
4. Gli altri due membri sono nominati dal Sindaco, che provvede con losservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Consiglieri nominati dal Sindaco su designazione di enti, organizzazioni o associazioni che, singolarmente o congiuntamente, conferiscano allIstituzione contributi annuali in denaro pari o superiori al 10 per cento della spesa di parte corrente del bilancio dellIstituzione, detratte le spese del personale.
6. I consiglieri così nominati non possono comunque superare il numero di due e debbono in ogni caso essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati nello Statuto della Città. Tali Consiglieri restano in carica per il solo esercizio finanziario cui è attribuito il contributo.
7. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco per motivate gravi ragioni, tramite comunicazione scritta della revoca inviata al Consigliere stesso, al Presidente e al Direttore.
8. Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito allorché tutti i membri designati abbiano accettato per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia della nomina.
9. A ciascun membro del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza in misura non superiore a quella di competenza dei Consiglieri Comunali.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le proprie funzioni secondo le regole del mandato e, salva la responsabilità penale amministrativa e contabile, sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune dei danni che questi abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione dell'inosservanza di norme imperative.
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal consigliere più anziano detà fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dellarticolo 5.4. In caso di inerzia provvede il Direttore.
2. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto da almeno due componenti o dal Direttore.
3. Lavviso di convocazione, con lindicazione dellordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e ad esse interviene il Direttore, senza diritto di voto.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in apposita bacheca presso lIstituzione. I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente o dal Consigliere a tal scopo delegato.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo invito allinteressato a presentare le proprie deduzioni.
1. Il
Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti
necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
dellIstituzione che non siano, per legge o regolamento,
riservati al Presidente o al Direttore. In particolare:
- formula gli indirizzi generali dellattività
dellIstituzione e, ottenutane lapprovazione dal Consiglio
Comunale, sovrintende alla loro attuazione;
- delibera i bilanci e i programmi annuali e
pluriennali, le relative variazioni, il conto consuntivo, il piano-programma
e la relazione annuale sulle attività svolte;
- provvede a regolare il funzionamento dellIstituzione
mediante ladozione di atti di organizzazione interna e a
contenuto generale; in particolare delibera il regolamento di
organizzazione e gestione dellIstituzione, nonché
le proposte di modifica allo stesso;
- approva laccettazione di donazioni, lasciti,
contributi e sponsorizzazioni a favore dellIstituzione,
a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione doterà l'Istituzione
di un apposito codice etico;
- determina le tariffe, secondo gli indirizzi
impartiti dal Consiglio Comunale, contestualmente allesame
del bilancio preventivo;
- dispone sui rapporti con associazioni pubbliche
e private di sostegno allattività dellIstituzione;
- può affidare, nei limiti delle proprie
attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o al Direttore.
1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e compiti creando gravi problemi al funzionamento dellIstituzione, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed il Consiglio, assegnando un tempo per adempiervi.
2. Se il Consiglio non provvede entro tale termine, il Sindaco assume i poteri sostitutivi e avvia le procedure di revoca e di scioglimento anticipato.
3. Contestualmente alladozione dellatto di revoca il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In assenza di candidati idonei, il Sindaco ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
1. Il Presidente, ai sensi dellarticolo 5.3, è lAssessore al Sistema Educativo della Città di Torino.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dellEnte. Presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo lordine del giorno.
3. Il compenso del Presidente è da intendersi compreso nellindennità di carica di Assessore.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano detà fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dellarticolo 5.4. Analogamente si procede in caso di morte o di decadenza, sino alla nomina del successore.
5. Il Presidente decade dalla carica in caso di revoca dellAssessore al Sistema Educativo da parte del Sindaco.
6. Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- sovrintende al buon funzionamento dellIstituzione
e vigila sullesecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione;
- sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio
di Amministrazione;
- svolge la funzione di garante dellosservanza
del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale;
- adotta sotto la propria responsabilità,
in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza
del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella
prima seduta utile.
7. Qualora ne ravvisi lopportunità, il Presidente può conferire al Direttore procura, anche generale, circa la rappresentanza dellente.
1. Il Direttore è nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro trenta giorni dalla costituzione di questo, dal Sindaco del Comune di Torino fra i dirigenti dellamministrazione civica torinese oppure assunto dallesterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, di diritto privato. In tal caso, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, e comunque in stretta correlazione con il bilancio dellIstituzione. Nel caso di dirigente dellamministrazione civica torinese, il trattamento economico deve essere inquadrato tra gli incarichi di Coordinamento della Divisione Servizi Educativi
2. Lincarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dellIstituzione e in ogni caso fino alla nomina del suo successore.
3. Il Direttore può essere revocato con provvedimento del Sindaco per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dellIstituzione.
1. Il
Direttore, nel perseguire le finalità dellIstituzione,
ha la responsabilità gestionale e tecnica della stessa;
garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse, con
lobiettivo di migliorare la funzionalità e lefficacia
dei servizi. In particolare:
- promuove le iniziative valide ad assicurare
il raggiungimento delle finalità proprie dellistituzione;
- adotta i provvedimenti per garantire lefficienza
e la funzionalità del servizio e per il suo organico sviluppo;
- predispone i bilanci ed i programmi annuali
e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza diritto di voto, alle sedute
del Consiglio di Amministrazione e formula proposte;
- firma la corrispondenza e gli atti che non
siano di competenza del Presidente;
- convoca e presiede le sedute del Comitato di
Direzione;
- adotta i provvedimenti relativi alla gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa dellIstituzione;
- presiede alle aste e licitazioni private, stipula
i contratti;
- provvede, entro i limiti e nei modi stabiliti
dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, agli
acquisti, spese e opere necessarie per il normale ed ordinario
funzionamento dellIstituzione;
- dirige il personale, determinando i criteri
di organizzazione degli uffici, emanando atti di organizzazione,
attribuendo i trattamenti economici accessori, e intrattiene i
rapporti sindacali;
- presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione
una relazione sullandamento dellIstituzione, fornendo
in particolare dati aggiornati sullo qualità organizzativa
delle varie attività realizzate dallIstituzione;
- fissa gli orari di servizio, di apertura al
pubblico e applica le tariffe secondo i criteri determinati dal
Consiglio di Amministrazione;
- esercita tutte le attribuzioni conferitegli
dalla legge e dai regolamenti;
- svolge ogni altra funzione affidatagli dal
Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni
non riservate specificamente ad altri organi.
1. L'Istituzione è dotata, quale organo collegiale di coordinamento operativo delle proprie attività, di un Comitato di Direzione costituito dal Direttore e dalle Posizioni organizzative responsabili di servizio.
2. Il Comitato di Direzione è convocato e presieduto dal Direttore.
3. Il Comitato di Direzione si avvale delle proposte progettuali del personale educativo dei diversi Centri e può avvalersi, per specifiche esigenze di coordinamento, di Gruppi di Progetto con durata temporanea.
4. I Gruppi di Progetto sono istituiti dal Direttore sentito il Comitato di Direzione.
1. Ai
sensi dellarticolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:
- gli indirizzi generali dellattività
dellIstituzione;
- i bilanci economici di previsione annuali e
pluriennali, le relative variazioni che richiedono un aumento
del trasferimento per il pareggio del bilancio, il conto consuntivo,
il piano-programma, il bilancio di esercizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali quali proposte da sottoporre allapprovazione del Comune come condizione di loro efficacia.
3. Almeno una volta nellanno lIstituzione relaziona alla Commissione Consiliare competente integrata dai Presidenti delle Circoscrizioni sulla propria attività per consentire la verifica degli indirizzi programmatici stabiliti dal Comune.
1. I rapporti del Consiglio Comunale con gli Organi dellIstituzione ed in particolare i diritti di informazione del Consiglio, dei Consiglieri e dellAgenzia per i Servizi Pubblici Locali, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto. In ogni caso lAmministrazione Comunale e le Circoscrizioni possono richiedere agli organi dellIstituzione documenti e quantaltro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Il Presidente trasmette i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dellIstituzione.
2. LIstituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.
3. Promuove linformazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dellutenza. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione dellIstituzione osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.
4. Laccesso agli atti ed ai documenti dellIstituzione è disciplinato dal Regolamento sullaccesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.
1. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dellIstituzione.
2. Il controllo di gestione, effettuato dai competenti servizi comunali, è attuato in collaborazione con lIstituzione e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati
1. Il
personale dellIstituzione è costituito da:
- personale operante nei servizi educativi allatto
della costituzione dellIstituzione;
- personale in servizio a qualunque titolo presso
la Città di Torino e da questa assegnato allIstituzione;
- personale assunto specificatamente.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assegnato allIstituzione sono regolati dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia, dal CCNL degli Enti Locali e dallo Statuto Comunale.
3. LIstituzione può avvalersi di volontari del servizio civile nazionale assegnati al Comune.
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, propone alla Giunta Comunale, per lapprovazione, la dotazione organica dellIstituzione, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma annuale e con le risorse disponibili in bilancio.
2. Nella determinazione dellentità del trasferimento annuo di cui al successivo articolo 18, il Comune deve tenere conto della valutazione comparativa tra la dotazione di personale necessaria per lattuazione del piano programma e quella effettivamente assegnata dal Comune.
1. Il Comune fornisce allIstituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del bilancio comunale per la copertura degli oneri sociali da essa supportati.
1. LIstituzione è gestita con propria autonoma contabilità.
2. LIstituzione, nellambito delle norme e delle disposizioni previste dallordinamento e garantendo lunitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di autonomi regolamenti funzionali alle caratteristiche dellIstituzione stessa.
3. Entro i termini e con le modalità previste dal Comune di Torino, lIstituzione trasmette il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo al Servizio Risorse Finanziarie.
1. Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili del patrimonio comunale che il Comune conferisce allIstituzione in comodato duso gratuito al momento della sua costituzione e successivamente per lesercizio delle attività. LIstituzione può inoltre ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità, oltre a donazioni, legati eredità ricevute ed accettate.
2. I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dallIstituzione, devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti. Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo dellIstituzione.
3. La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è a carico del Comune di Torino.
4. Per le spese di manutenzione straordinaria dei beni il Comune di Torino provvede o direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tale scopo destinati.
1. LIstituzione si avvale del Tesoriere Comunale, in contabilità separata, ed è comunque soggetta al regime di Tesoreria unica.
1. LIstituzione deve tenere le scritture contabili richieste dal Consiglio di Amministrazione e dalle normative vigenti.
1. Gli Organi dellIstituzione, una volta nominati, provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare ogni atto ed adempimento necessario per il funzionamento dellIstituzione.
2. Fino allavvenuto trasferimento delle funzioni dal Comune allIstituzione, ed in particolare fino a che non si pervenga allassegnazione del personale, al conferimento del patrimonio ed allapprovazione del bilancio, i settori/ servizi comunali che sono titolari delle relative attività continuano ad esercitare i propri compiti in raccordo con i rispettivi organi dellIstituzione.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Torino in quanto applicabili.