N. 299
CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Applicazione
Articolo 2 - Autorizzazioni e attività
preliminare alla manomissione
CAPO 2 - NORME TECNICHE
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni
Articolo 5 - Disposizioni tecniche per la colmatura
degli scavi
Articolo 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione
dei ripristini definitivi
Articolo 7 - Prescrizioni tecniche particolari
circa l'esecuzione dei ripristini
CAPO 3 - RESPONSABILITA'
Articolo 8 - Consegna delle aree e ripresa in
carico da parte della Città. - Responsabilità
Articolo 9 - Collaudi - Accettazione
CAPO 4 - TARIFFAZIONE
Articolo 10 - Suddivisione in zone e tipologie
Articolo 11 - Tariffazione
Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione
Articolo 13 - Azione di verifica
CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI
Articolo 14 - Sanzioni e Penali
CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE
Articolo 15 - Norme particolari per le manomissioni
e il ripristino
Articolo 16 - Applicazione e regine transitorio
Allegato 1 - Suddivisione territoriale della Citta'
1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di Società/Enti erogatori di pubblici servizi sui sedimi delle vie, strade, piazze e marciapiedi della Città.
a) Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque
attività (escluse le emergenze) dovranno ottenere tutte
le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei
lavori ed assolto il pagamento del canone di occupazione Suolo
Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori
e di ripristino.
La richiesta dovrà contenere il progetto opportunamente
quotato e, per la posa di nuovi impianti, dovrà essere
preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi
per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi
presenti.
b) Entro il mese di febbraio di ogni anno gli utenti dovranno
consegnare alla Città i programmi annuali di intervento
che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti
per la relativa approvazione.
Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi
annuali.
Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti del sottosuolo
dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la
puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi
delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione
del periodo e degli orari di lavoro previsti.
Successivamente ogni intervento del programma dovrà essere
portato in discussione nella apposita commissione istituita presso
il Comune, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione,
necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario.
In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo
il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente
i lavori di ripristino definitivo.
Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico
trasporto dovranno essere presi preventivi accordi con l'Ente
interessato.
Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine
in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere
preventivi accordi con il Settore Verde Pubblico - Gestione, nel
rispetto della normativa vigente "Regolamentazione
di lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi
e alberate" (deliberazione Consiglio Comunale 13 dicembre
1993 n. 391).
Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà
dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Suolo Pubblico,
Polizia Municipale, ecc.) che coordinano le attività con
le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor
disagio possibile alla cittadinanza.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati
e per i quali la Città aveva a suo tempo comunicato ai
Concessionari la natura dell'intervento e la richiesta di rinnovo
degli impianti obsoleti, l'autorizzazione di scavo potrà
essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta
necessità. La tariffazione di cui all'articolo
11 subirà un aumento del 100% per sedimi sistemati
da meno di un anno e del 50% per sedimi sistemati da meno di due
anni, e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi richiesti
dalla Città a tutela del valore del corpo stradale (es.
fresature, tappeti, ecc.).
c) Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi
impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti,
dovrà essere presentata al Settore Suolo Pubblico Gestione
una comunicazione in adeguato numero di copie (bolla), completa
di tutti i dati richiesti. In particolare dovrà essere
indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino
stradale.
Per i guasti la comunicazione potrà avvenire dopo l'intervento;
si dovrà comunque informare, appena possibile, il Lotto
territorialmente competente.
Se ritenuto necessario, il Concessionario dovrà fornire
a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata
dalla manomissione.
Ogni bolla dovrà essere corredata di una "corografia"
formato A4 in scala opportuna con evidenziato in colore il tracciato
e/o le buche oggetto dell'intervento.
Le modalità di presentazione delle richieste (bolle) e
le relative successive comunicazioni saranno successivamente definite
in relazione al processo di informatizzazione che sarà
introdotto per semplificare i processi di gestione delle pratiche.
d) Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso
a tutti gli altri Concessionari del suolo e del Sottosuolo e prendere
con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato
nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.
In caso di attraversamento di linee tranviarie o simili, dovranno
essere rispettate le normative e prescrizioni poste dall'Ente
interessato titolare delle linee.
L'effettivo inizio dei lavori dovrà essere comunicato a
mezzo fax. Da tale data decorrerà il tempo previsto sulla
bolla.
e) Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
f) Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
g) Poiché le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado a seguito di tagli provocati dalle manomissioni, verrà applicato un compenso da corrispondere alla Città con le tariffe e le modalità previste al successivo capo 4.
h) Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta
del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più
breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o annullare
gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario
per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della
sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte
le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per
il fatto della concessione di cui trattasi.
Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra la
Città e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi.
i) La Città, per esigenze proprie di interesse generale,
può richiedere al Concessionario di inserire negli scavi
degli interventi autorizzati, delle polifere con eventuali pozzetti
e/o opere ausiliarie da pozzattiere.
In caso di accettazione, il Concessionario si impegna a realizzare
contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno
compensate, a scomputo degli oneri da esso dovuti, con l'adozione
del prezziario della Città di Torino vigente all'atto dell'autorizzazione
ed applicazione di un ribasso, fissato per l'anno 2000, del 15%,
da aggiornare ogni anno in base all'andamento degli appalti per
lavori su Suolo Pubblico verificatosi nell'anno precedente.
In caso contrario il concessionario è tenuto a consentire,
a titolo gratuito, la posa di polifere da parte della Città,
durante l'esecuzione di lavori.
a) I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le
tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla
di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare
il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno
essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere
generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate"
(OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese
dovranno applicare il CCNL previsti per i rispettivi comparti
e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in
materia di previdenza ed assicurazione. Con la bolla di manomissione
il concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere
di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori,
indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa
Edile. Copia di tale bolla sarà trasmessa alla Cassa Edile
temporaneamente fino al 31/12/2000.
b) Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta
a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea
segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari
della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo
i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice
della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento
di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada",
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i. riportante altresì
gli estremi dell'autorizzazione .
Ciascuna Società/Ente in quanto committente dei lavori
dovrà attenersi ai disposti del D.Lgs. 494/1996 e le indicazioni
imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
c) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente
distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino.
A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali
ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa
esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì
essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI
ESEGUITI PER CONTO DI
", accompagnata dalla
denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della
quale sono eseguiti i lavori.
d) Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali
segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi
alternativi.
e) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo
compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella
bolla di manomissione di cui all'articolo 2c.
Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto
periodo verranno applicate le sanzioni previste al successivo
articolo 14.
f) L'occupazione del sottosuolo sarà consentita in forma
precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo
quanto stabilito dal Regolamento C.O.S.A.P.
(Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998.
g) Le manomissioni dovranno essere eseguite a tratti di lunghezza
concordata con i tecnici della Città, di norma ogni bolla
non potrà superare 500 mq. o lunghezza di 300 metri. In
casi particolari la lunghezza non sarà superiore ad un
isolato.
h) Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente
i sedimi stradali, ogni intervento provvisionale di sicurezza
alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente
ai Concessionari che dovranno intervenire nel modo più
sollecito.
A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto
intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al
fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.
Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti
causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di
sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.
In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture
proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario,
oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo articolo 14.
i) Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni
da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli
interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino.
In questo caso la Città provvederà a concordare
con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo
tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
l) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali
- vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione
può chiedere orari particolari di intervento secondo le
esigenze.
Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione
può essere richiesta nei giorni festivi. In entrambi i
casi sarà data comunicazione preventiva alle OO.SS. provinciali
di categoria.
1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla
posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti
prescrizioni tecniche:
a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato
l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi
di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di
interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente
trafficati nonché su aree centrali pedonali può
essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni
(tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, la
Città può consentire la deroga a quanto sopra addebitando
al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i
sedimi eventualmente danneggiati;
b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa
dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino
con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante
o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;
c) nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre,
guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano
o con mezzi idonei per non creare danni.
Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente
accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati
dalla Città, in posizione tale da non ostacolare il transito
veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.
Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità,
potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni
stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati,
a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Municipale
di zona od altra località, da dove saranno riportate in
sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario;
gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente
prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento
nella giusta posizione.
In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare
gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione.
Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e
i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno
essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne
impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di
altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione
con altri di nuova fornitura o forniti dalla Città che
provvederà ad addebitare il relativo costo;
d) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate,
dovrà essere rispettata la "Regolamentazione dei lavori
di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate"
e le disposizioni impartite dal Settore Verde Pubblico Gestione;
e) al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di
future manomissioni del Suolo, il Concessionario dovrà
porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non
inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con
indicato il relativo nome. Saranno valutati dalla Città
situazioni particolari in deroga (scavo no - dig);
f) la quota superiore di eventuali solette. Di pozzetti tecnologici
in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto
il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo
diverse indicazioni fornite dalla Città;
g) le manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare
dovranno essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni
o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali) a cura
e spesa dei richiedenti;
h) la Città si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari
tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di
ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie
di scavo (in particolare tecnologie no dig: es. spingitubo, microtunneling,
ecc.);
i) salvo casi eccezionali ed autorizzati gli impianti non potranno
essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso
del manufatto.
In occasione della presenza contemporanea di più servizi
dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali,
ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi;
ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri
lavori nel rispetto della predetta normativa.
1. La colmatura degli scavi dovrà essere eseguita a
cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario
secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
a) il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario,
dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro
di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente
alle prescrizioni tecniche adottate dalla Città, e secondo
le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale "naturale"
prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità
dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore
inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del
profilo della strada, salvo i casi concordati dalla Città.
Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore
di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire
il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito
con macchinari idonei.
Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve
essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato
e trasportato a discarica.
E in facoltà della Città richiedere e/o del Concessionario
proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego
di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali,
ecc.) previo assenso della Città medesima.
Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere
eseguito uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da
materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il
suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di
transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio,
ecc.).
Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura,
se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita
fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione
circostante.
Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio
o in misto stabilizzato a cemento questo dovrà essere posto
in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dalla Città
prima dell'esecuzione dei lavori.
Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche
i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente
la zona interessata dai lavori;
b) per motivi di viabilità potrà essere richiesto
che la colmatura degli scavi venga completata mediante l'immediata
esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di
calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi,
dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario
medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi
previsti all'articolo 6;
c) nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi
dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il
transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai
e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo
più tubazioni affinché per future necessità
di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove
manomissioni delle pavimentazioni stradali;
d) qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati
danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque
meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al
più presto il personale territoriale competente del Settore
Suolo Pubblico Gestione; il Concessionario dovrà provvedere
al più presto a ripristinare i manufatti privati e della
Città danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non
difformi da quelli in uso dalla Città ed eseguire i lavori
a regola d'arte.
In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere
ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni manomesse, al
fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle
acque.
Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione
dello stabile.
Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni
d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico,
con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le
opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale
che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario
titolare della manomissione.
1. I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie di opere generali OG3 (strade, autostrade, ecc.) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi.
2. Qualora necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri saranno eseguiti da A.T.M. che addebiterà al richiedente gli oneri conseguenti.
3. Le seguenti prescrizioni, oltre a di particolari indicazioni,
riportate sulla bolla di manomissione dai tecnici preposti, dovranno
essere integralmente rispettate.
a) le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere
in quattro gruppi:
- pavimentazioni stradali in materiale lapideo (masselli, cubetti,
lastre);
- pavimentazioni stradali bituminose;
- pavimentazioni di marciapiedi in materiale lapideo (lastre,
cubetti);
- pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi od in
calcestruzzo;
b) le dimensioni del ripristino della parte superficiale della
strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente
correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione
ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere
una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l'effetto;
per quanto viceversa attiene il ripristino degli strati di sottofondazione
e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini
di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate
alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo
la seguente formula:
LR =(PS+LS )x 1,20
Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità
media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità
considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui
deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza
media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve
essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa
potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi
di delimitazione di marciapiedi o banchine di binari, o da qualsiasi
altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.
L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie)
salvo diversa prescrizione non consente una riduzione della dimensione
del ripristino;
c) il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà
eseguita secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati
di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:
1) qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così
codificate, sia tecnica che geometrica, deve essere indicata sulla
bolla che autorizza la manomissione e concordata preventivamente
con la Città;
2) nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione
in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato"
esso dovrà essere integralmente ricostituito. Nel computo
della larghezza del ripristino il suo spessore sarà dedotto
da P.S. (profondità media dello scavo);
3) nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante
importanza ovvero sia di dimensioni complessive superiori a 250
mq. il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà
essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;
4) nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una
distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo
dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede,
il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine
solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono
la pavimentazione bituminosa;
5) ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi
intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà
tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa
in ciascuno dei suoi eventuali componenti; strato di base, binder,
tappeto di usura.
6) qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura
e di scavo potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo
per profondità sino a cm. 15;
7) nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente
costipamento dello strato di fondazione potrà essere richiesto
dai tecnici della Città alle Società l'utilizzo,
parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione
del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potrà
essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
d) il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati
in materiali lapidei dovrà essere effettuato per il piano
di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi
in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati
durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri
di nuovo apporto o forniti dalla Città che addebiterà
il relativo costo; per il sottofondo la dimensione del ripristino
sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata
durante le fasi di scavo.
Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa,
il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati
secondo i seguenti criteri.
La misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa
prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte
danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del
piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni
o elementi delimitazione, chiusini, ecc..
Nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore
o uguale a ml.1,80 dovrà essere ripristinato l'intero manto
bituminoso;
e) per ciò che riguarda il risanamento delle pavimentazioni
nella zona binari, esclusivamente per le dimensioni dell'intervento,
valgono le norme contenute nel disciplinare in vigore tra la Città
e l'ATM.
1. I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dalla Città, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
2. Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" approvate dal Consiglio Comunale in data 16 maggio 1973 e rese esecutive per decorrenza termini il 27 luglio 1973; circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'E.P. della Città di Torino in vigore nel capitolato d'appalto per la Ordinaria Manutenzione del Suolo Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino.
3. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente articolo 6.
4. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).
5. Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati della Città; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc..
6. La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.
7. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte della Città.
1. L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato alla Città in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, la Società/Ente che ha effettuato l'intervento.
2. Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all'utente e rimarranno fino alla riconsegna alla Città a cadenza bimensile dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 9.
3. Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.
4. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte della Città sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.
5. La Città non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 494/1996) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.
6. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò la Città totalmente esonerata ed altresì manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
1. I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione/collaudo dovrà essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi alla Città.
2. La certificazione potrà comprendere più località (bolle) della stessa zona urbana della Città (secondo la suddivisione prevista nelle manutenzioni del Suolo Pubblico in vigore).
3. La Città prima di prendere in carico i sedimi potrà comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuno.
4. I collaudi dovranno eseguirsi entro e non oltre i mesi due dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporterà una penale di L. 100.000 (centomila) giornaliere.
1. La Città a compenso del degrado e disagio generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, applicherà una tariffa in base alla zona e al tipo di pavimentazione.
2. La Città viene suddivisa in tre zone: (come da allegato 1)
A - Corrispondente alla Circoscrizione 1
B - Corrispondente alle Circoscrizioni 3 - 4 - 7 - 8
C - Corrispondente alle Circoscrizioni 2 - 5 - 6 - 9 - 10
3. Le pavimentazioni si classificano in 5 tipologie:
1 - Pavimentazione stradale bituminosa
2 - Pavimentazione stradale in masselli di pietra
3 - Pavimentazione stradale in cubetti di pietra
4 - Pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose
5 - Pavimentazione di marciapiedi in pietra
6 - Altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.)
1. In base alla suddivisione in zone e tipologia viene assegnata
la seguente tariffazione da applicare alle zone tipo C (Circoscrizioni
2 - 5 - 6 - 9 - 10).
Pavimentazione tipo 1 Euro/mq. 21,70
Pavimentazione tipo 2 Euro/mq. 49,58
Pavimentazione tipo 3 Euro/mq. 29,96
Pavimentazione tipo 4 Euro/mq. 16,52
Pavimentazione tipo 5 Euro/mq. 33,06
Pavimentazione tipo 6 Euro/mq. 9,30
Per le zone di tipo A (Circoscrizione 1) si applicherà
una maggiorazione del 10%.
Per le zone di tipo B (Circoscrizioni 3 - 4 - 7 - 8) una maggiorazione
del 5%.
* Tariffe aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale in data 16 marzo 2004 (mecc. 2004 01161/119) esecutiva dal 3 aprile 2004.
1. Al fine della contabilizzazione, che sarà effettuata con la tariffa di cui all'articolo 11 bolla per bolla, la misura della superficie del ripristino verrà misurato dai tecnici della Città in contraddittorio con i tecnici dei concessionari.
2. Sarà in seguito redatto un deconto a periodicità bimestrale ed il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria della Città.
3. Con il deconto saranno contabilizzate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 14.
1. La Città attraverso personale all'uopo incaricati verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
2. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte della Città. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, la Città potrà far ripristinare le parti non regolamentate eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.
1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 3 punto a), relativamente all'affidamento dei lavori di tipo stradale ad imprese diverse da quelle segnalate darà luogo ad una penalità di L. 3.000.000= ed alla sospensione immediata dei lavori .
2. La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione alla Città degli avvenuti adempimenti previsti all'articolo 3 lettera a), dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi i quali la concessione s'intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, la Città si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.
3. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penalità variabile da uno a cinque milioni in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale.
4. La penalità sarà addebitata al concessionario
con il deconto degli oneri tariffari e sarà corredata dalla
prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle
situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti
comporterà la reiterazione della penalità.
La ritardata ultimazione dei lavori oltre i termini previsti comporterà
l'applicazione di una penalità pari al 5% dell'importo
del deconto tariffario della bolla di manomissione, per ogni giorno
di ritardo con un importo minimo di L. 150.000= giornaliere.
1. Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.
2. Il ripristino del Suolo Pubblico manomesso verrà eseguito direttamente dalla Città con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente.
3. La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata dal personale del Civico Ufficio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del Suolo Pubblico, territorialmente competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa la Città.
4. Oltre all'importo del ripristino come sopra ottenuto verranno applicate le tariffe di cui al Capo 4.
5. L'importo complessivo dei lavori e della tariffazione sarà direttamente liquidato alla Città dal richiedente.
1. Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo dalla data della sua approvazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare e nei casi in cui la bolla non sia stata ancora consegnata agli uffici preposti.
ZONA A - Circoscrizione 1
Rondò Rivella, f.f. nord di corso San Maurizio, sponda
sinistra fiume Po (ponti esclusi), f.f. sud corso Vittorio Emanuele
II, f.f. est del compendio ferroviario, (compresa la rampa di
corso Sommeiller fino al f.f. ovest di via Nizza e la rampa est
del cavalcavia di corso Dante) filo nord della ferrovia Lingotto-Porta
Susa, f.f. ovest corso Turati, f.f. sud-ovest corso Lepanto e
Monte Lungo compreso Eliporto, f.f. ovest corso IV Novembre, f.f.
ovest largo Orbassano, filo ovest ferrovia Porta Nuova - Porta
Susa (comprese rampe cavalcavia Porta Susa), piazza Statuto completa,
ovest ferrovia Torino-Milano, f.f. nord corso Regina Margherita
(compresi rampa ad est della ferrovia, Rondò della Forca,
piazza Repubblica, Rondò Rivella).
ZONA B - Circoscrizioni 3 - 4 - 7 - 8
Filo ovest ferrovia Porta Susa-Modane (esclusa piazza Marmolada
e comprese rampe cavalcavia via Guido Reni a sud ferrovia), confine
ovest della città.
Filo sul raccordo tra S.S. 24 e corso Regina Margherita, f.f.
sud corso Regina Margherita, f.f. est corso Potenza, f.f. sud
via Nole e corso Mortara, (esclusa piazza Pier Della Francesca),
filo ovest ferrovia Milano-Torino, (esclusa piazza dello Statuto
e rampe cavalcaferrovia di Porta Susa).
F.f. nord di corso Vigevano e corso Novara, (esclusa la rampa
est della sopravvia Dora, compresa piazza Crispi), f.f. ovest
del Camposanto prolungato fino alla sponda sinistra del fiume
Po, f.f. nord dei corsi San Maurizio e Regina Margherita (esclusi
Rondò Rivella e Della Forca e piazza Della Repubblica)
filo ovest ferrovia Torino-Milano, piazza Baldissera.
F.f. sud di corso Vittorio Emanuele II, f.f. nord di corso Bramante,
f.f. ovest del compendio ferroviario, (escluse le rampe est del
cavalcaferrovia di corso Dante e corso Sommeiller, fino al f.f.
est di via Nizza).
Territorio comunale ad est del fiume Po, ponti compresi ed incluse
le strade collinari comunali o no in manutenzione della città.
ZONA C - Circoscrizioni 2 - 5 - 6 - 9 - 10
Filo sud ferrovia Modane - Porta-Susa (esclusa rampa cavalcavia
via Guido Reni a sud della Ferrovia, compresa piazza Marmolada),
filo ovest ferrovia Porta Susa - Porta Nuova, f.f. ovest largo
Orbassano f.f. ovest corso IV Novembre, f.f. sud ovest corso Monte
Lungo e Lepanto, f.f. sud corso Mortara e via Nole, f.f. est di
corso Potenza, f.f. sud di corso Regina Margherita, fino al confine.
Confine della città a partire dalla sponda del torrente
Stura, sponda sinistra del fiume Po, prolungamento del f.f. ovest
del Camposanto, f.f. Nord dei corsi Novara e Vigevano.
Filo nord ferrovia Porta Susa-Lingotto, f.f. nord corso Bramante,
sponda sinistra fiume Po, confine città f.f. ovest corso
Turati. E' altresì compresa la pavimentazione del sottopasso
Lanza comprese le relative rampe di accesso.
Confine sud e ovest della città, compreso corso Stupinigi
fino al castello omonimo e l'anello attorno al Castello stesso.