N. 296
TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)
Articolo 1 - Composizione - Durata
Articolo 2 - Funzionamento della Commissione
per l'Emergenza Abitativa
Articolo 3 - Compensi
Articolo 4 - Competenze della Commissione per
l'Emergenza Abitativa
TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa
regionale
TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI
DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESECUTIVA
DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE
Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi
di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio
dell'abitazione
Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata
da sfratto per finita locazione
Articolo 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei
casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento
Articolo 9 - Ulteriori requisiti richiesti nei
casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto
per morosità
Articolo 10 - Ulteriori requisiti richiesti nei
casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero
per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato
Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei
casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione
tra coniugi
Articolo 12 - Ulteriori requisiti richiesti nei
casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento esecutivo
di rilascio di alloggio di custodia
TITOLO IV - REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI
DI EMERGENZA ABITATIVA SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI O SOCIO SANITARI
CITTADINI
Articolo 13 - Soggetti legittimati ad effettuare
la segnalazione
Articolo 14 - Requisiti richiesti per emergenza
abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali
e Socio Sanitari
TITOLO V - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI
A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO
Articolo 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi
destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa
Articolo 16 - Partecipazione al Fondo di Mutualità
TITOLO VI - NORME GENERALI
Articolo 17 - Procedimento amministrativo
Articolo 18 - Termine per la presentazione di
istanze di riesame e ricorsi
Articolo 19 - Dichiarazioni non veritiere rese
dal richiedente. Conseguenze
Articolo 20 - Segreto d'ufficio
Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dall'articolo 13 della Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i..
Tale norma autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi.
Con il seguente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali la Commissione per l'Emergenza Abitativa, appositamente costituita, può individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale sopra citata.
Vengono, inoltre, qui definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione.
1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.
2. La predetta Commissione è costituita
dai seguenti componenti:
- l'Assessore alle Politiche per la Casa con
funzione di Presidente;
- il Presidente dell'Agenzia Territoriale per
la Casa della Provincia di Torino o suo delegato;
- tre Consiglieri comunali espressione della
maggioranza;
- tre Consiglieri comunali espressione della
minoranza;
- il Dirigente della Divisione Edilizia Residenziale
Pubblica e Periferie - Settore Bandi e Assegnazioni del Comune
di Torino o suo delegato;
- il Dirigente della Divisione Servizi Sociali
- Settore Sostegno del Reddito del Comune di Torino o suo delegato;
- un rappresentante nominato dalle A.S.L. di
Torino;
- un rappresentante delle associazioni che operano
per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
degli inquilini ritenute maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali
della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.
3. I suindicati componenti e i loro eventuali delegati sono individuati con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. La funzione di Segretario della Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza Abitativa - della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie.
5. Partecipano, inoltre, senza diritto di
voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto tecnico
- amministrativo:
- un funzionario o impiegato della Divisione
Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Bandi e Assegnazioni
- Ufficio Assegnazione Alloggi;
- un funzionario o impiegato della Divisione
Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Convenzioni
e Contratti - Ufficio Lo.C.A.Re;
- un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di
Polizia Municipale, distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale
Pubblica e Periferie, in qualità di relatore in merito
agli accertamenti effettuati.
6. La Commissione ha carattere permanente.
7. Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.
1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
1. Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore, dei Dirigenti e dei Funzionari in P.O., viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo, attualmente fissato con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2002 in Euro 77,47 al lordo delle eventuali ritenute di legge, potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti dello stesso organo.
2. Al Segretario della Commissione, purché non Funzionario in P.O., spetta un compenso lordo pari ad Euro 55,00. Tale compenso potrà essere aggiornato con le stesse modalità sopra previste per l'adeguamento del gettone di presenza.
1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti
competenze:
- formulazione di parere di merito sulle istanze
di assegnazione di alloggi di E.R.P. avanzate autonomamente da
nuclei familiari sottoposti a procedura esecutiva di rilascio
dell'abitazione o titolari di contratto assistito, stipulato con
la partecipazione della Città, in scadenza e non rinnovabile;
- formulazione di parere di merito in ordine
alla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo
a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune di
Torino o dai Servizi Socio - Sanitari delle A.S.L. territoriali;
- formulazione di parere di merito in ordine
alla possibilità di accesso da parte di nuclei familiari
in emergenza abitativa ai contributi concessi dal Comune di Torino
- Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;
- formulazione di parere di merito sulle istanze
volte ad accedere ad un contratto assistito, come previsto dalla
relativa deliberazione della Giunta Comunale;
- valutazione delle istanze di riesame presentate
a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;
- analisi di problematiche abitative e di eventuali
politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare,
anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con
eventuali altri soggetti coinvolti.
2. Il parere espresso dalla C.E.A. ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., il Comune può disporre in casi di particolare urgenza, anche in deroga al possesso dei requisiti di legittimità elencati nel successivo articolo, assegnazioni provvisorie di alloggio. In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A. chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazione provvisorie il Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta utile.
4. La C.E.A. potrà disporre l'archiviazione della pratica di emergenza abitativa, senza pronunciarsi nel merito, ove l'interessato sia inserito nell'elenco definitivo del Bando Generale con un punteggio utile ai fini dell'assegnazione.
1. I cittadini in condizioni di emergenza
abitativa, la cui sussistenza è valutata nel merito dalla
C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
2 della Legge Regione Piemonte n. 46/1995 e s.m.i., di seguito
elencati:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente
all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso
qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare
attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre
anni;
b) residenza anagrafica nel Comune di Torino;
c) non titolarità di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati
in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata
sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe
I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile
o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la
categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente
inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento
diretto di attività economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio
non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento
del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare
fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei
redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5
agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia
sovvenzionata;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori
dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarità, da parte di alcun componente
il nucleo familiare, di altro alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica, in locazione sul territorio nazionale, al momento della
stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio
di Edilizia Residenziale Pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione
dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito
conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione
della domanda.
2. La valutazione in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della L.R.P. 46/1995 e s.m.i. che si pronuncia successivamente all'acquisizione del parere favorevole della C.E.A..
1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa,
verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure
esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli
di legittimità richiamati all'articolo
5 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti:
1) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto
di procedura esecutiva di rilascio;
2) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso
successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto
o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
3) presentazione dell'istanza finalizzata ad
ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione
di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione.
L'istanza potrà essere presentata anche successivamente
al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni
dall'avvenuta esecuzione;
4) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito
di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni
caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente
prima della conclusione della procedura esecutiva;
5) il rapporto contrattuale tra proprietario
ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura
locativa e non trarre origine da rapporti diversi quali comodato,
diritto di abitazione né derivare da occupazione senza
titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
6) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa
e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate
in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte
le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.
1. In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli elencati nel precedente articolo.
1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.
3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.
1. Gli sfratti per subentrata morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie non costituiscono casi di emergenza abitativa per i quali è prevista l'assegnazione di un alloggio popolare.
2. In deroga a tale regola generale, la Commissione
per l'Emergenza Abitativa, con comunicazione preventiva scritta
a tutti i componenti della Commissione che nella seduta ci sarà
la trattazione di casi particolari, può esprimere all'unanimità
dei presenti parere favorevole all'assegnazione di un alloggio
in casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale,
entro i limiti previsti dalle norme, ed economica, ovvero, oltre
a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, qualora ricorrano
anche i sottoelencati ulteriori requisiti:
1) regolare corresponsione del canone di locazione
per almeno dieci mesi prima dell'insorgere della morosità;
2) presenza di almeno una delle seguenti condizioni
di assistenza o di assistibilità da parte dei Servizi Sociali
cittadini del nucleo familiare sottoposto a sfratto:
a) fruizione di contributi
economici a sostegno del reddito alla data dell'insorgenza della
morosità;
b) alla medesima data, conoscenza
del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per interventi
a sostegno di problematiche sociali e contemporaneo possesso dei
requisiti per la concessione dei contributi a sostegno del reddito;
c) richiesta di contributi
economici a sostegno del reddito nel periodo immediatamente successivo
alla data dell'insorgere della morosità e possesso dei
requisiti per tale concessione alla data di valutazione della
domanda da parte della C.E.A.;
3) la C.E.A. può altresì esprimere
parere favorevole all'assegnazione di un alloggio qualora la morosità
sia insorta a causa di:
a) riduzione del reddito del
nucleo familiare ad una somma inferiore al 50% del limite di legge
per l'accesso all'E.R.P., perdurante per almeno 6 mesi, durante
i quali sia insorta la morosità. Detta riduzione del reddito
deve conseguire a comprovate cause indipendenti dalla volontà
del nucleo familiare richiedente quali, a titolo esemplificativo,
perdita del posto di lavoro, mobilità, riduzione dell'orario
di lavoro, infortunio sul lavoro, etc.;
b) riduzione in misura non
inferiore al 30%, del reddito annuo complessivo del nucleo familiare
dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili causate da gravi
motivi di salute riferiti ad un componente il nucleo familiare.
1. La C.E.A. può considerare
casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione
di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità
dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
1) residenza da almeno due anni in Torino nell'alloggio
oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di
locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto
almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;
2) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere
definitivo.
2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.
1. In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), che assegna l'alloggio coniugale, il coniuge tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.
2. In difetto di tale ultimo requisito la Commissione potrà, comunque, esaminare casi in cui sussistano comprovate e documentate situazioni di difficoltà del protrarsi della convivenza quali, ad esempio, separazione giudiziale a seguito di maltrattamenti, presenza di denunce o querele, etc.
1. Il titolare di alloggio di custodia o di portineria, tenuto al rilascio dello stesso per cause indipendenti dalla sua volontà (ordinanza di fine servizio, trasferimento, disposto per volontà dell'Amministrazione, ad altro incarico che non preveda alloggio di custodia, etc.) può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.
2. Qualora si tratti di alloggio di custodia assegnato a dipendente pubblico, costituisce titolo per la presentazione della domanda suindicata l'ordinanza emessa dal Settore di appartenenza del dipendente.
3. Non sussiste emergenza abitativa nei casi di richiesta di rilascio dell'alloggio di custodia o portineria dovuti a licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, periodo di prova non superato o casi analoghi.
1. L'articolo 13 della Legge Regione Piemonte n. 46 del 1995 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare gravi particolari esigenze atte a configurare situazioni di emergenza abitativa.
2. Nell'ambito di tale facoltà e dei loro strumenti professionali, i Servizi Sociali territoriali ed i Servizi Socio Sanitari delle A.S.L. cittadine possono segnalare alla C.E.A. nuclei familiari che hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi sociali mirati all'inserimento o al recupero dell'autonomia.
1. Nell'ambito del processo d'aiuto descritto
all'articolo 13, i Servizi Sociali ed i Servizi Socio Sanitari
della Città possono segnalare alla C.E.A. per l'assegnazione
di una casa pubblica, i nuclei che si trovino in almeno una delle
seguenti condizioni tali da ricondurre il caso nell'ambito dell'emergenza
abitativa:
1) siano inseriti in strutture o istituzionalizzati,
quali gli ospiti in strutture di accoglienza, comunità,
minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età,
persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di
reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
2) siano a rischio di istituzionalizzazione se
tale rischio è determinato da abitazione estremamente inadeguata
o degradata ed il relativo disagio abitativo causi convivenze
gravemente conflittuali con persone del nucleo familiare portatrici
di gravi problemi di tipo sanitario o psicologico-psichiatrico;
3) siano privi di un'abitazione e conducano stili
di vita marginali (in particolare i c.d. "senza fissa dimora")
e nei cui confronti i Servizi effettuino la segnalazione ai fini
della chiusura del processo di aiuto;
4) vivano in alloggi non adeguati a causa di
gravi difficoltà motorie o patologiche fortemente invalidanti
di cui siano portatori.
1. Al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A., in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato da un'assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia appositamente costituito.
2. Per accedere a tali benefici, l'inquilino
deve presentare apposita istanza e possedere i seguenti requisiti:
1) essere residente in Torino;
2) essere in possesso dei requisiti di accesso
all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dall'articolo 2 della
Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., fatta eccezione
per il reddito del nucleo familiare che in ogni caso non può
essere superiore al limite di cui al citato articolo 2 aumentato
nella percentuale fissata con deliberazione della Giunta Comunale.
Inoltre, per i cittadini extra-comunitari, è sufficiente
il possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché lo
svolgimento di attività lavorativa al momento della presentazione
della domanda;
3) essere soggetto a sfratto esecutivo o trovarsi
in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A. quali,
ad esempio: abitare, in condizioni di disabilità, un alloggio
con barriere architettoniche; abitare un alloggio sotto-dimensionato,
con rapporto persone/vani abitabili superiore a 2; abitare un
alloggio privo di servizi igienici completi o di impianto di riscaldamento;
4) aver stipulato un nuovo contratto di locazione
regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 9
dicembre 1998, n. 431; 5) il nuovo contratto
di locazione deve essere relativo ad un alloggio, situato nell'ambito
della provincia di Torino, nel quale il nucleo familiare richiedente
deve stabilire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla
data di stipulazione del contratto.
3. Al proprietario dell'alloggio potrà essere riconosciuto un incentivo qualora stipuli un regolare contratto di locazione con un inquilino in possesso dei requisiti sopra elencati.
4. L'ammontare dei contributi e degli incentivi e le relative modalità di erogazione sono disciplinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, indicati nel presente articolo e nel successivo articolo 16, è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziate.
1. Sempre al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa, i competenti Uffici Comunali possono segnalare a cooperative edilizie a proprietà indivisa i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 14, che siano stati inseriti nell'apposito elenco approvato dalla C.E.A..
2. Inoltre, qualora la cooperativa edilizia preveda, per obbligo statutario, il versamento, da parte del socio inquilino, di un fondo di mutualità al fine dell'assegnazione dell'alloggio, la Città, nell'ambito di intercorse intese con la cooperativa, versa una quota del fondo di mutualità, dell'entità prevista da specifica deliberazione della Giunta Comunale.
3. La cooperativa edilizia contabilizza detta quota in capo al Comune e l'inquilino deposita la quota di fondo di mutualità residua. Alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia restituirà al Comune e all'inquilino le quote di fondo di mutualità rispettivamente depositate.
1. Per quanto concerne il procedimento amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
1. Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.
2. La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.
1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa e successivamente alle segnalazioni inoltrate dai Servizi Socio-Sanitari, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.
2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.