N. 293
Articolo 1 - Oggetto e finalita'
Articolo 2 - Definizione
Articolo 3 - Caratteristiche e tipologia
Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni
Articolo 5 - Progetti integrati d'ambito
Articolo 6 - Modalita' di presentazione dell'istanza
e del rilascio del permesso di costruire
Articolo 7 - Durata e rinnovo
Articolo 8 - Deroghe
Articolo 9 - Revoca
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Danni arrecati
Articolo 12 - Applicazione
Articolo 13 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dellinteresse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dellambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina loccupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di pubblico passaggio) mediante padiglioni ad uso ristoro annessi ad esercizi commerciali di somministrazione in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Qualora, in funzione di salvaguardia dei valori storico ambientali o di promozione turistica e commerciale, la Città approvi i Progetti Integrati dAmbito di cui al successivo articolo 5, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme di carattere tecnico contenute nel presente regolamento.
3. Loccupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento, è ammessa a giudizio insindacabile dellAmministrazione ed è comunque concessa a titolo precario e temporaneo.
4. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni duso si fa rimando ai vigenti regolamenti di settore in materia di esercizio dellattività di somministrazione. Le strutture di cui si tratta, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, sono soggette alle norme urbanistico-edilizie vigenti. In particolare si richiamano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. n.380/2001 che stabiliscono i termini per il rilascio del provvedimento conclusivo e la procedura dellintervento sostitutivo regionale, in caso di mancato rispetto dei termini (1).
5. Si richiama lobbligo dellosservanza della normativa in materia di abolizione delle barriere architettoniche; dovrà inoltre essere dimostrata la sussistenza delle condizioni di fruibilità di almeno un servizio igienico da parte di portatori di handicap.
1. Per padiglione si intende una struttura posta sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù a uso pubblico, che costituisce volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.
1. I manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm. 50 con soprastanti serramenti di chiusura, rimovibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri, tende, ecc.), con montanti verticali di larghezza non superiore a mm. 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo non inferiore a metri 1.
2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dellambiente e delledificio in adiacenza.
3. Non sarà consentita laggiunta allesterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino lingombro.
4. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrate.
5. I materiali impiegati dovranno essere in carattere con lambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato e, di massima, in legno naturale chiaro.
6. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio, con leccezione dei casi in cui il manufatto venga ad occultare completamente il fronte dellesercizio; in questo caso linsegna di esercizio dovrà essere indicata nella tavole progettuali.
1. Non è consentito installare padiglioni:
- nella zona Urbana Centrale Storica come definita dal P.R.G.
fatta eccezione per gli spazi pubblici di ampie dimensioni e per
gli spazi residuali, non aventi caratteristiche storico-ambientali,
la cui idoneità dovrà essere valutata caso per caso
dai Settori competenti in riferimento allambiente e alle
tipologie proposte;
- in aree porticate;
- su strade veicolari di larghezza inferiore ai 12 metri;
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate
di mezzi di trasporto pubblici;
- ad una distanza inferiore a metri 2 dal tronco degli alberi,
fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai
competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori
estetico ambientali e di rispetto del verde;
- ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad
edifici di culto ed a metri 7 dal filo di fabbrica perimetrale;
tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione
del responsabile delledificio stesso;
- a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti
sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa
autorizzazione della Soprintendenza.
I padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o
cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
2. Non è consentito installare padiglioni in contrasto con il codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dallintersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora linstallazione del padiglione occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dellesercizio provvederà alla collocazione di segnaletica di preavviso, sentito il competente settore tecnico.
3. Non è consentito inoltre installare padiglioni se per raggiungerli dallingresso dellesercizio cui sono annessi è necessario lattraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. In ogni caso lidoneità dellinstallazione, per gli aspetti viabilistici, sarà valutata dal competente Settore comunale.
4. La struttura deve essere collocata in modo da lasciare un passaggio libero sul marciapiede di almeno metri 2 e, ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dellesercizio commerciale; il padiglione non deve occupare la carreggiata oltre larea destinata alla sosta dei veicoli ed in tal caso deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, apposita segnalazione di divieto di fermata e di sosta.
5. La lunghezza massima del padiglione non può superare metri 12 e comunque deve essere limitata alla lunghezza del fronte dellesercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà; la superficie lorda occupata in pianta non può superare il doppio della superficie complessiva dellesercizio con il limite massimo di mq. 60; laltezza massima deve essere limitata a metri 3,20.
6.La distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza
7. In assenza di progetto integrato dambito la distanza minima tra padiglioni non deve essere inferiore a metri 24.
8. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2.
9. Non è consentito installare padiglioni o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.
1. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni, sentite le Associazioni di Via regolarmente iscritte nellapposito Albo ove esistenti e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati dambito contenenti indicazioni circa le strutture e gli arredi dei padiglioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dellAssessore competente alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati dambito predisposti dagli Uffici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale e in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti, o dalle Circoscrizioni in collaborazione con gli Uffici anzidetti.
3. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati dambito delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nellapposito albo, possono presentare progetti integrati dambito relativamente alle strutture e agli arredi dei padiglioni alla Circoscrizione territorialmente competente che li trasmette allUfficio competente in materia di compatibilità commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti. La Giunta Comunale per lapprovazione sottopone tali progetti al parere non vincolante del Consiglio Circoscrizionale competente.
5. Nel caso di progetti integrati dambito proposti dalle Associazioni di Via o dalle Circoscrizioni, potranno essere applicate riduzioni della COSAP e delle CIMP per gli esercizi commerciali aderenti al progetto, così come disciplinato nei relativi regolamenti.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con padiglioni secondo quanto stabilito dallarticolo 6.
1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare un padiglione ad uso ristoro su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico deve ottenere il preventivo permesso di costruire rilasciato dallUfficio comunale competente in materia edilizia.
2. Al fine di ottenere il suddetto permesso il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo al competente Ufficio comunale per lEdilizia.
3. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
redatta da professionista abilitato:
- relazione tecnica illustrativa del progetto;
- documentazione fotografica;
- progetto edilizio completo di:
- estratto del P.R.G. vigente e adottato; estratti degli eventuali
strumenti urbanistici esecutivi;
- planimetria di inquadramento generale;
- tavola di inserimento ambientale;
- elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto,
finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali
e trasversali, particolari costruttivi;
- autocertificazione di conformità igienico sanitaria;
- relazione indicante le soluzioni adottate per il superamento
delle barriere architettoniche.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale, in materia di viabilità, in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti, in materia di rispetto del verde, in materia urbanistico-edilizia e al parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia.
5. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo precario, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico senza indennizzo secondo le modalità di cui allarticolo 11.
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di cinque anni dalla data di notificazione e può essere rinnovata. In occasione di rinnovo della concessione di suolo pubblico, il titolare dellesercizio dovrà presentare formale istanza al competente Ufficio comunale per lEdilizia almeno 90 giorni prima della scadenza del permesso. Il rilascio del provvedimento è subordinato allacquisizione dei pareri di cui allarticolo 6 nonché alla verifica dello stato e grado di manutenzione del manufatto.
1. In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga approvati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
1. Salvi i motivi di revoca previsti in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico, o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione del suolo pubblico con padiglioni può essere revocata con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 con almeno 30 giorni di preavviso. Per motivate urgenze di interesse pubblico la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso.
1. Fatta salva lapplicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, per le violazioni al presente Regolamento, non sanzionate specificamente da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro.
2. Nel caso di occupazione senza il prescritto permesso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dellesercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delloccupazione abusiva entro 30 giorni dalla contestazione.
3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione dufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.
1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari dellesercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno allesecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano i nuovi interventi.
2. I padiglioni già esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione dello stesso, e comunque in occasione di interventi manutentivi importanti che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per loccupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie, al Regolamento TARSU ed al Regolamento di Polizia Urbana.
ARTICOLO 20 (R) - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE:
1. La domanda per il rilascio del permesso
di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata
da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando
ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla
parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il
progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma
3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto
alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso
di adesione, é tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui
al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati,
di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo
5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali,
si applica l'articolo 25 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, é adottato dal dirigente o
dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire
é data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità
stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica
anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione
della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO 21 (R) - INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE:
1. In caso di mancata adozione, entro i termini
previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento
per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso
di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente
o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza
viene data notizia al Sindaco a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato
può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente
organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina
un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda
di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.