N. 291

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO COMMA 1 ARTICOLO 18 LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E S.M.I.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 settembre 2004 (mecc. 2004 07116/061) esecutiva dal 2 ottobre 2004.

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INDICE

PARTE "A"
Articolo 1 - Fondo
Articolo 2 - Percentuali
Articolo 3 - Ripartizione del fondo
Articolo 4 - Valutazione delle prestazioni
Articolo 5 - Individuazione degli aventi diritto
Articolo 6 - Economie
Articolo 7 - Calcolo dell'incentivo
Articolo 8 - Limitazioni
Articolo 9 - Inadempimento
Articolo 10 - Commissione Tecnica
Articolo 11 - Entrata in vigore
Allegato 1

PARTE "B"
Articolo 1 - Atti di pianificazione
Articolo 2 - Costituzione del fondo
Articolo 3 - Partecipazione di personale esterno
Articolo 4 - Criteri per la determinazione del valore degli atti in base alle tariffe professionali
Articolo 4 bis - Valutazione degli atti di pianificazione del Traffico e della mobilità
Articolo 5 - Determinazione degli atti di pianificazione da elaborare all'interno degli uffici tecnici comunali
Articolo 6 - Compiti del responsabile del procedimento
Articolo 7 - Compiti del Direttore
Articolo 8 - Modalità di ripartizione dell'incentivo
Articolo 9 - Attribuzione del peso assegnato ai vari ruoli professionali ai fini della ripartizione del fondo
Articolo 10 - Attribuzione e limitazione individuale dell'incentivo
Articolo 11 - Entrata in vigore


PARTE "A"

Nel seguito si intende per :
Legge: la Legge 109/1994 e s.m.i.;
Regolamento: il D.P.R. 554/1999, Regolamento Generale di attuazione ex art.3 della Legge.

Articolo 1 - Fondo

1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 109/1994, e s.m.i., inerente la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati.

2. Concorrono alla formazione del fondo tutti gli interventi previsti dall'articolo 2 comma 1 della Legge eseguiti dall'Ente, qualunque sia la modalità di finanziamento e di affidamento, inclusi i lavori di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria, per i quali si è resa necessaria l'elaborazione di un progetto come definito dall'articolo 16 della Legge stessa. Nel caso di redazione di perizie di variante (ex art. 25 Legge 109/1994 e s.m.i.), l'incentivo supplementare è ricalcolato, quando esse comportino ulteriore spesa rispetto al quadro economico già approvato, tenendo conto solo dell'importo dei lavori suppletivi.

3. Il fondo è da intendersi al lordo degli oneri accessori a carico dell'Ente e dei contributi a carico del dipendente che verranno trattenuti all'atto dell'erogazione.

4. Il fondo sarà ripartito per ciascuna opera secondo le modalità appresso indicate.

Articolo 2 - Percentuali

1. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro comprensivo degli oneri per la sicurezza, per determinare il fondo di cui all'articolo 1 e da corrispondere al personale individuato dal successivo articolo 3, è stabilita sulla base delle seguenti classi di importo:
a) per progetti di importo fino a Euro 2.000.000, il fondo è attribuito in ragione del 2 %;
b) per progetti di importo compreso tra Euro 2.000.000 e Euro 7.000.000, il fondo è attribuito in ragione dell'1,6 %;
c) per progetti di importo superiore a Euro 7.000.000, il fondo è attribuito in ragione dell'1,4 %.

2. Dette aliquote saranno applicate in modo progressivo, secondo gli scaglioni di importo delle singole opere, come sopra evidenziato.

3. Per la manutenzione ordinaria la percentuale da applicarsi sarà sempre dell'1,2 % in considerazione del livello progettuale richiesto come evidenziato all'articolo 4 comma 2.

4. Per i progetti appaltabili (definitivo/esecutivo) approvati prima del 1/1/2004 e quindi solo per il periodo temporale 1/7/2003 - 31/12/2003, si applicano le seguenti percentuali:
d) per progetti di importo fino a Euro 2.000.000, il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%;
e) per progetti di importo compreso tra Euro 2.000.000 e Euro 7.000.000, il fondo è attribuito in ragione dell'1,3 %;
f) per progetti di importo superiore a Euro 7.000.000, il fondo è attribuito in ragione dell'1 %, così come per i progetti di ordinaria manutenzione.

5. Per i progetti appaltabili (definitivo/esecutivo) approvati dall'1/1/2004 al 30/6/2004, si applicheranno le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo, formato ai sensi dell'articolo 2, è ripartito così come segue:
a) attività propria del responsabile unico del procedimento: percentuale del 5 %; nel caso in cui Responsabile Unico del procedimento sia il Dirigente del settore tecnico, percentuale del 3 %, la differenza costituirà economia.
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL-Area Dirigenza, sottoscritto in data 1 dicembre 1999, le risorse derivanti dall'applicazione delle presenti norme incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato. La quota dei dirigenti sarà ripartita in modo uguale e proporzionale alla permanenza mensile nel ruolo rispetto alla durata temporale complessiva;
b) attività inerente l'area progetto: percentuale del 42 %, da ripartirsi fra i tecnici che hanno redatto il progetto e che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati, in misura del
- 0,60 al/ai tecnico/i progettista/i;
- 0,40 al/ai tecnico/i collaboratore/i.
Nel solo caso di particolari progettazioni il RUP potrà modificare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tali percentuali per evitare che i tecnici progettisti si trovino ad avere un incentivo inferiore a quello assegnato al/ai tecnico/i collaboratore/i. Tale variazione dovrà essere indicata dal RUP fin dall'atto di nomina;
c) attività di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione e redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, da attribuire al tecnico appositamente incaricato che, nell'ambito delle competenze professionali, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assume la responsabilità firmando il piano di sicurezza e di coordinamento: percentuale del 3 %;
d) direzione dei lavori, contabilità e attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che svolge le funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere: percentuale del 36 %, da ripartirsi nella misura del:
- 0,60 al direttore dei lavori;
- 0,20 al direttore operativo;
- 0,15 all'ispettore di cantiere;
- 0,05 al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Nell'esclusivo caso in cui in presenza di più direttori operativi contro un solo ispettore di cantiere, il RUP potrà modificare, sotto la sua esclusiva responsabilità le relative percentuali per evitare che i direttori operativi si trovino ad avere un incentivo inferiore a quello assegnato all'ispettore di cantiere. Tale variazione dovrà essere indicata dal RUP fin dall'atto di nomina;
e) attività tecnico- amministrativa di supporto, da attribuire al personale tecnico ed amministrativo, individuato dal R.U.P. per ogni singolo intervento, che contribuisce alla redazione degli atti finalizzati all'esecuzione dell'opera: percentuale del 5 %;
f) attività di collaudo tecnico- amministrativo e di collaudo statico dei lavori, da attribuire al tecnico incaricato, che firma gli atti di collaudo, anche nel caso di collaudo in corso d'opera: percentuale del 4 %. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito con quello di regolare esecuzione, la percentuale è ridotta al 2 %, con conseguente economia della differenza;
g) attività inerente l'area verifica- consulenza, da ripartirsi tra il personale tecnico e amministrativo individuato dai Dirigenti Settori Ispettorato Tecnico e Programmazione e Segreteria Tecnica, nonché al personale tecnico del Servizio di Pronto Intervento Edilizio e degli uffici addetti al controllo sugli atti tecnici connessi ai contratti di servizio con le aziende ex-municipalizzate operanti nel campo dei Lavori Pubblici e in convenzione con ATC: percentuale del 5 %, da ripartirsi tra tutti i soggetti in modo uguale e proporzionale alla permanenza mensile nel ruolo rispetto alla durata temporale complessiva.

2. Si intende che qualora i ruoli indicati ai precedenti punti siano ricoperti da più soggetti (progettisti, collaboratori ecc.), il R.U.P. gradua l'apporto di ciascuno sulla base del valore economico delle opere (strutturali, architettoniche, impiantistiche) nei limiti del 90 %, nonché sulla base delle difficoltà e complessità dell'incarico specifico nei limiti del 10 %, definendolo nell'ordine di servizio che individua il gruppo di progettazione e/o di direzione lavori e confermandolo nella scheda di trasmissione dati per la liquidazione dell'incentivo, secondo il modello allegato al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Valutazione delle prestazioni

1. Le singole prestazioni, nell'ambito dell'area progetto, verranno calcolate moltiplicando il corrispettivo di categoria per i seguenti coefficienti:
- progettazione (42 %):
- studio di fattibilità 0,05
- progetto preliminare 0,25
- progetto definitivo 0,35
- progetto esecutivo 0,35

2. In relazione ai disposti di legge, si intende che il progetto per l'appalto, oltre allo studio di fattibilità, dovrà avere i seguenti livelli di progettazione:
- manutenzione ordinaria: progetto preliminare
- manutenzione straordinaria: progetto definitivo
- nuove opere e ristrutturazioni: progetto esecutivo.

3. In conseguenza e in relazione alle diversificazioni della percentuale di cui all'articolo 2, i livelli progettuali non previsti non danno origine a deduzione e la quota indicata al comma 1, viene conglobata nel livello precedente più elevato redatto.

Articolo 5 - Individuazione degli aventi diritto

1. Nello spirito della normativa di riferimento, l'incentivo è suddiviso tra i tecnici che provvedono alla progettazione e all'esecuzione dell'opera, compreso altresì il personale tecnico- amministrativo che all'interno di ogni singolo settore tecnico contribuisca alla redazione degli atti finalizzati all'esecuzione dell'opera, nonché gli uffici di supporto tecnico, quelli di programmazione, consulenza, verifica e controllo.

2. La titolarità del diritto dovrà essere attestata nominativamente per ciascun soggetto da specifici atti di incarico preventivi secondo le procedure in vigore, o da atti dirigenziali.

3. In relazione alle specifiche esigenze dell'opera, dei gruppi attuativi (progetto, D.L.), possono far parte anche tecnici collaboratori addetti alle valutazioni tecniche ed alle perizie estimative di altri settori dell'Amministrazione.

Articolo 6 - Economie

1. Qualora la struttura tecnica interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività di Responsabile Unico del Procedimento, di redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

Articolo 7 - Calcolo dell'incentivo

1. Il calcolo e la liquidazione dell'incentivo ai sensi delle norme del presente regolamento, sono di competenza del Settore Programmazione LL.PP. e Segreteria Tecnica, che svolge tali attività con la piena collaborazione di tutti i settori interessati.

2. I termini per il calcolo dell'incentivo decorrono dal 30 giugno di ciascun anno per l'attività dei 12 mesi precedenti.

3. La liquidazione avviene su base annuale ad avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
R.U.P.:                                                         al termine dell'opera, con l'approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.
progetto:                                                      ad avvenuta aggiudicazione dell'opera
esecuzione:                                                   ad avvenuta approvazione del collaudo provvisorio o del C.R.E
sicurezza:                                                      in fase di progetto, come il progetto delle opere; in fase di esecuzione, come l'esecuzione delle opere
collaudo, anche in corso d'opera, o C.R.E.:  approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.
supporto tecnico- amministrativo:                 approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.
verifica e consulenza:                                    approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.

Articolo 8 - Limitazioni

1. L'importo della quota incentivante percepita da ciascun dipendente non potrà superare la somma annua di Euro 15.000,00, al netto degli oneri accessori e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del lavoratore.

2. Per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa, il suddetto limite è fissato in Euro 10.000,00 (al netto degli oneri e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del lavoratore), e non esclude comunque l'erogazione delle indennità spettanti alle P.O..

3. Le quote del fondo non erogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo costituiranno economie, che verranno ripartite tra il personale tecnico segnalato dai Settori Tecnici interessati alla ripartizione del fondo, con le modalità previste nello schema di procedimento contenuto nell'allegata scheda (Allegato 1).

4. Ad ogni ruolo di seguito indicato è assegnato un peso graduato in relazione alle specifiche responsabilità professionali e così definiti:
Area                                                   Descrizione ruolo                                                                    Peso
Progettuale esecutiva                     Tecnici progettisti e D.L.                                                               50
                                                     Tecnici collaboratori, direttori operativi e ispettori di cantiere          35
Verifica e consulenza                     Tecnici addetti alla verifica e consulenza                                         15

Articolo 9 - Inadempimento

1. Il personale ammesso al fondo incentivante che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge, dal Regolamento e dalle norme interne, o che contravvenga agli obblighi di diligenza e di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, fatte salve ulteriori specifiche sanzioni, è soggetto all'esclusione dall'incentivo in misura del:
- 20 % se il pregiudizio all'attività sussiste in modo lieve;
- 50 % se il pregiudizio sussiste in forma non grave;
- 100 % se il pregiudizio sussiste in forma grave.

2. L'erogazione dell'incentivo è sospesa di diritto nei confronti di quel personale che, indagato per reati contro la pubblica amministrazione, evidenzi fondato timore di inadempimento. Costituisce fondato timore di inadempimento a titolo esemplificativo:
- presunta indebita percezione di denaro o altra utilità;
- attività concorrenziali;
- interessenze con le ditte aggiudicatarie.

3. Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono applicati in base a provvedimento motivato della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 10. Le quote di incentivo non erogate costituiscono economie.

Articolo 10 - Commissione Tecnica

1. La commissione tecnica è costituita da:
- Vice Direttore Generale Servizi Tecnici, con funzioni di Presidente;
- Dirigente Settore Programmazione e Segreteria Tecnica, con funzioni di Segretario;
- Dirigente Settore Ispettorato Tecnico;
- Direttore della Divisione nel cui ambito si è sviluppata l'opera;
- Responsabile del Procedimento per la specifica opera in esame;
- Due supplenti, nominati dal Presidente.

2. La commissione è validamente costituita con la presenza di 5 membri di cui al massimo un supplente e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Qualora uno dei componenti la commissione sia responsabile dell'inesatto adempimento, la commissione si riunirà a prescindere dalla sua presenza, fatto salvo il numero legale di cui al precedente comma.

4. Il procedimento inizia d'ufficio, a seguito dei controlli e delle visite ispettive da parte dell'Ufficio Ispettivo del Settore Ispettorato Tecnico ovvero a seguito di segnalazioni da parte del RUP, pervenute alla segreteria della Commissione, nonché dalla conoscenza dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del dipendente. In quest'ultimo caso, il procedimento viene sospeso fino alla definizione del procedimento penale.

5. Dell'avvio del procedimento deve essere data comunicazione all'interessato, che può intervenire personalmente e presentare memorie scritte e documenti che la commissione ha l'obbligo di valutare in quanto pertinenti.

6. Il procedimento, fatti salvi i casi di sospensione, deve concludersi entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato.

7. Ogni seduta della Commissione deve essere verbalizzata e tenuta agli atti del Settore Programmazione LL.PP., che funge da Segreteria della stessa.

8. Il dipendente potrà proporre ricorso avverso la decisione, in forma scritta e motivata, al Direttore Generale, entro il termine di 30 giorni.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme precedentemente approvate, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui l'atto deliberativo che lo approva diventa eseguibile a tutti gli effetti.

2. Tenuto conto della concreta esperienza applicativa, fermi restando i suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si assume l'impegno di una verifica delle presenti norme.

3. Per quanto riguarda il periodo transitorio di applicazione, la costituzione del fondo avverrà secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente regolamento.

Allegato 1

PROCEDURA DI RIPARTIZIONE INCENTIVO ARTICOLO 8 COMMA 3

Area

Descrizione ruolo

Peso

 

 

a

Totale mesi x ruolo

 

m

Quota di ruolo

 

 

ar x mr

Importo unitario

 

 

Iu

Importo totale per ruolo

Itr=Iu x(arxmr)

Importo individuale

 

Ii = Itr/mrxmi
Progettuale esecutiva Tecnici progettisti e D.L.

50
   

Iu=

Q r

S ar x mr
   
Tecnici collaboratori, direttori operativi e ispettori di cantiere

35
       
Verifica e consulenza Tecnici addetti alla verifica e consulenza

15
       


PARTE "B"

Articolo 1 - Atti di pianificazione

1. Sono considerati atti di pianificazione di natura urbanistica ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 18 comma 2 Legge n. 109/1994 e s.m.i., i seguenti strumenti:
- Piano Regolatore Generale (PRG);
- Varianti ed adeguamenti al PRG nelle varie forme e modalità previste dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56 e s.m.i.: varianti strutturali, varianti obbligatorie, varianti parziali (non strutturali), correzioni, adeguamenti e modifiche ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della LUR; ciò indipendentemente dalle modalità con cui tali atti sono assunti: iter ordinari o accordi di programma;
- Varianti ai sensi di leggi speciali (Legge 285/2000 articolo 9, ecc.);
- Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (PP, PEEP, PIP, PR ecc.) e loro varianti;
- Programmi di intervento "complessi" quali ad esempio: Programmi Integrati, Programmi di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio;
- Studi Unitari d'Ambito e di Riordino e altri strumenti previsti dal nuovo PRG della Città di Torino;
- Programma Pluriennale di Attuazione;
- Regolamento edilizio.

2. Sono inoltre considerati, ai fini della qualificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 comma 2 della Legge 109/1994 e s.m.i., i seguenti atti di pianificazione:
a) Piani Generali del Traffico Urbano, Piani Urbani del Traffico;
b) Piani Particolareggiati del Traffico, Piani Esecutivi del Traffico, Programmi Urbani dei Parcheggi, Piani di Gestione del Traffico, Piano degli arredi, Piano commerciale, Piano insegne.

3. Eventuali integrazioni o modifiche del presente elenco dovranno essere stabilite in sede concertativa.

Articolo 2 - Costituzione del fondo

1. Ai fini della costituzione del fondo di cui all'articolo 18 comma 2 della Legge 109/1994 e s.m.i., relativo ad ogni anno, si fa riferimento agli atti di pianificazione di cui all'articolo 1, punto 1 e punto 2 lettera a), tecnicamente compiuti e redatti da tecnici dipendenti della Civica Amministrazione, per i quali sia stato espresso un primo assenso formale da parte del Consiglio Comunale nel corso dell'anno stesso: adozione dell'atto, nel caso di provvedimenti con iter più complessi (con approvazione finale da parte dello stesso C.C. o della Regione) o approvazione immediata nei casi più semplici; adozione degli atti da parte della Giunta Comunale nei casi di cui all'art 1 punto 2 lettera b), come indicato dal D.Lgs. 285/1992 articolo 36.

2. In caso di variante di PRG necessaria per attuare interventi approvati con accordo di programma, vale la deliberazione di ratifica del C.C..

3. Per il periodo 1/6/1997 - 31/12/1999 concorrono alla formazione del fondo quegli atti di pianificazione tecnicamente conclusi per i quali sia stato assunto entro il medesimo periodo il primo atto di assenso formale da parte del Consiglio Comunale (adozione, approvazione o ratifica a seconda della tipologia degli atti).

4. Ogni anno, in sede di formazione del bilancio, vengono previste specifiche risorse per costituire il fondo sulla base degli atti redatti e assunti dalla Civica Amm.ne nell'anno precedente.

5. Per ogni atto confluisce nel fondo un importo pari al 50 % del valore dell'atto stimato sulla base delle tariffe professionali (vedi articolo 4) per gli atti assunti fino al 22/5/1999, e pari al 30% del valore di cui sopra per gli atti assunti a partire dal 23/5/1999.

6. Il fondo è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

7. Le quote del fondo produttività non erogate costituiranno economie e saranno ridistribuite tra tutti i tecnici che hanno contribuito alla formazione degli atti di pianificazione, secondo i ruoli ricoperti e l'effettiva permanenza negli stessi.

Articolo 3 - Partecipazione di personale esterno

1. Se per la realizzazione di un atto di pianificazione si ricorre a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, l'incentivo viene ridotto in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso.

2. Ai fini della applicazione delle presenti norme non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici di supporto alla formazione degli atti quali:
- indagini idrogeologiche;
- indagini e ricerche sui beni ambientali, storico-artistici e di valore documentario;
- indagini socio-economiche ed analisi costi/benefici;
ecc.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione del valore degli atti in base alle tariffe professionali

1. Circa il "valore " degli atti di pianificazione urbanistica si assumono come riferimento le tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969, con la quale si fissano i criteri base per la definizione degli onorari per gli atti fondamentali (PRG, Piani Particolareggiati e di Zona, Piani di Risanamento, ecc.).

2 Per gli atti di pianificazione attuativa si può fare quindi riferimento ai Piani Particolareggiati, mentre per le varianti e gli adeguamenti di PRG, che possono essere molto articolati per contenuti ed estensione, e per i quali mancano riferimenti nella circolare citata, si assumono i criteri che seguono.

3. Per i provvedimenti che interessano singole aree o parti di territorio si individuano classi di valori (soggetti a periodica rivalutazione in base all'indice ISTAT) corrispondenti a determinate fasce dimensionali degli ambiti interessati (a partire da un valore minimo fisso di 1.549,37 Euro per gli atti relativi a interventi puntuali o comunque di dimensioni minori a 0,5 ettari) secondo la seguente articolazione:
- oltre 0,5 ettari fino ad 1 ettaro compreso    Euro  2.582,28 (Lire  5.000.000)
- oltre 1 ettaro fino a 5 ettari compresi          Euro  5.164,57 (Lire 10.000.000)
- oltre 5 ettari fino a 10 ettari compresi         Euro  8.779,77 (Lire 17.000.000)
- oltre 10 ettari fino a 25 ettari compresi       Euro 11.878,51 (Lire 23.000.000)
- oltre 25 ettari                                            Euro 15.493,71 (Lire 30.000.000)

4. Il valore massimo così determinato va inoltre rapportato agli elaborati effettivamente prodotti secondo il seguente schema:
- relazione illustrativa                                                                                20 %
- tavole di piano (azzonamento)                                                                20 %
- norme attuative e schede normative (con eventuali grafici descrittivi)  25-35 %
- allegati tecnici (prescrittivi e illustrativi)                                                    25 %

5. Qualora la variante di PRG rivesta il carattere di una "variante generale" la valutazione può essere condotta sulla base dei criteri indicati nella citata circolare in caso di formazione di un nuovo PRG.

6. Con criteri analoghi si può procedere per valutare varianti di PRG parziali o strutturali che, pur non rivestendo il carattere di "varianti generali", hanno una portata sufficientemente ampia e non sono riferibili ad ambiti territoriali particolari (ad esempio varianti di natura normativa).

7. Qualora si rendano necessarie elaborazioni particolari, tali che non siano applicabili i criteri prima definiti, è possibile stimare il valore dell'atto come importo calcolato "a vacazione" in base al tempo impiegato per l'elaborazione dell'atto, assumendo il valore della "vacazione oraria" per i compensi delle attività professionali fissati nella circolare del Ministero LL.PP., rivalutato sulla base dell'indice ISTAT.

8. Qualora per giungere all'approvazione definitiva degli atti di pianificazione sia necessaria una rielaborazione anche parziale degli atti adottati, viene riconosciuto un valore integrativo percentuale (max 40 %) relativo agli elaborati modificati elencati al precedente comma 4.

Articolo 4 bis - Valutazione degli atti di pianificazione del Traffico e della mobilità

1. Circa il valore degli atti generali di pianificazione del traffico, si assume come riferimento la Delibera del Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata il 22 giugno 1998, che fissa gli onorari e i rimborsi per le spese professionali sostenute per la redazione dei Piani Generali del Traffico Urbano (PGTU) cosi come definiti dalle "Direttive per la redazione e adozione dei PGTU" pubblicate sulla GU n. 146 del 24 giugno 1995.

2. Circa il valore dei piani di cui all'articolo 1.2.b, si fa riferimento alla già citata circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969, assimilando, per quanto possibile, i piani attuativi del traffico a dei piani particolareggiati.

3. Per il calcolo del valore effettivo della superficie interessata dal piano si dovrà:
- individuare la superficie complessiva dell'area del piano in ettari;
- calcolare la superficie di suolo pubblico rispetto alla superficie complessiva;
- inserire il coefficiente correttivo previsto dalla norma suddetta;
- calcolare il prodotto tra la superficie di suolo pubblico ed il coefficiente correttivo per ottenere la superficie effettiva in ettari interessata dal piano, su cui calcolare il valore della parcella e quindi il valore del piano.

4. La valutazione specifica e la successiva liquidazione degli atti di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 comma 2 sono di competenza della Divisione interessata.

Articolo 5 - Determinazione degli atti di pianificazione da elaborare all'interno degli uffici tecnici comunali

1. Gli atti di pianificazione da redigere all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale, che concorrono alla formazione del fondo, sono individuati di regola in sede di PEG annuale con l'indicazione del Dirigente Responsabile di Procedimento dell'atto che corrisponde al Dirigente del Settore cui è affidata l'elaborazione dell'atto stesso.

2. Altri atti possono essere individuati nel corso dell'anno, su richiesta della Civica Amministrazione, per esigenze sopravvenute, mediante specifica richiesta dell'Assessore delegato in materia al Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata e successivo affidamento dell'incarico al Dirigente del Settore incaricato quale Responsabile del Procedimento.

Articolo 6 - Compiti del responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento ha il compito di:
- individuare il progettista responsabile sotto il profilo tecnico dell'atto;
- definire con atto formale i componenti del gruppo di progettazione (secondo i vari ruoli come previsti al successivo articolo 9) e proporre eventuali collaborazioni di personale di altri Settori;
- definire a consuntivo, d'intesa col progettista-responsabile tecnico, il valore dell'atto secondo i criteri di cui all'articolo 4 nonché l'ammontare della relativa somma incentivante;
- confermare alla conclusione dell'iter di formazione dell'atto la composizione del gruppo che ha curato la progettazione e definire la ripartizione della quota C1 dell'incentivo tra i componenti del gruppo stesso (entro i margini fissati nella valutazione del peso assegnato ai vari ruoli nella tabella dell'articolo 9);
- valutare il contributo di eventuali apporti esterni ai fini della definizione delle relative economie di spesa;
- in casi di grave inadempienza dell'incarico assegnato revocare l'incarico stesso ai componenti del gruppo di progettazione inadempienti e individuare eventuali sostituti.

Articolo 7 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha il compito di:
- assegnare l'incarico di redazione tecnica degli atti di pianificazione urbanistica individuando il Responsabile del Procedimento nel Dirigente del Settore incaricato;
- confermare l'individuazione del progettista responsabile dell'atto e del gruppo di progettazione: in casi particolari la responsabilità tecnica della redazione dell'atto può essere affidata allo stesso dirigente del settore. In tal caso la quota C1 di pertinenza non viene erogata e viene riutilizzata ai sensi del precedente articolo 2 comma 7;
- attestare la congruità dell'ammontare dell'incentivo relativo ad ogni atto di pianificazione proposto dal Responsabile del Procedimento;
- attestare la congruità della proposta del Responsabile del Procedimento per la ripartizione della quota C1 dell'incentivo.

Articolo 8 - Modalità di ripartizione dell'incentivo

1. Definita la disponibilità complessiva del fondo per ogni anno (articolo 2) e definite le eventuali riduzioni dello stesso (articolo 3), resta definita la quota del fondo complessivo relativa agli atti di pianificazione.

2. Nello spirito della normativa di riferimento tale incentivo è suddiviso tra chi partecipa alla redazione degli atti di pianificazione, con le seguenti modalità:
- Quota A - il 3 % al responsabile del procedimento (area dirigenza);
- Quota B - il 10 % ai tecnici che svolgono attività di consulenza e verifica attuativa nel Settore Procedimenti Istruttori Edilizi in base alla presenza effettiva in servizio; al personale tecnico del medesimo Settore che abbia partecipato nel corso dell'anno alla formazione per quei singoli atti di pianificazione, detta quota non verrà corrisposta;
- Quota C - l'87 % del fondo tra chi partecipa alla redazione degli atti di pianificazione articolato in due quote:
- C1: il 40 % del valore di ogni atto di pianificazione va ripartito tra chi ha partecipato direttamente alla stesura di quell'atto (ovvero il "gruppo di progettazione" come definito al successivo articolo 9) secondo la ripartizione proposta dal Responsabile del Procedimento; detta quota potrà essere maggiorata fino al 50 % in caso di atti particolarmente complessi ovvero nel caso in cui al "gruppo di progettazione" partecipino collaboratori tecnici o giuridico-amministrativi esterni al settore proponente;
- C2: la quota rimanente va ripartita tra tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di atti, in base al ruolo rivestito (come definito al successivo articolo 9), al numero di atti prodotti e alla effettiva permanenza nel ruolo durante la elaborazione degli atti.

Articolo 9 - Attribuzione del peso assegnato ai vari ruoli professionali ai fini della ripartizione del fondo

1. Nella elaborazione degli atti di pianificazione sono individuati vari ruoli operativi cui corrispondono diversi pesi, graduati in base alle specifiche responsabilità professionali (vedi tabella successiva).

2. Per quanto riguarda la quota C1 del fondo, la ripartizione avviene sulle base dei pesi effettivi assegnati ai vari ruoli svolti dai dipendenti che hanno costituito il "gruppo di progettazione" (comprendente: il Responsabile Tecnico dell'atto, i collaboratori tecnici principali, i disegnatori, l'eventuale collaboratore giuridico- amministrativo e altri eventuali collaboratori tecnici di altri Settori); tali pesi sono determinati dal Responsabile del Procedimento alla conclusione dell'iter formativo, entro i valori massimi e minimi di cui alla tabella seguente, con riferimento alla specifica attività svolta dal personale tecnico.

3. Per quanto riguarda la quota C2 del fondo, la ripartizione avviene con riferimento al ruolo rivestito secondo i pesi medi di cui alla tabella seguente, e in base al numero di soggetti per ruolo, ponderato in rapporto al numero di atti curati da ciascuno e alla presenza nel ruolo, mentre la quota per le collaborazioni tecniche minori è suddivisa in modo uniforme tra tutti i tecnici che hanno operato con tale ruolo nei Settori preposti alla stesura degli atti (salvo il personale che abbia svolto attività di consulenza e verifica).

4. Per tali soggetti sono inoltre previsti eventuali abbattimenti per il periodo di non permanenza sul ruolo per assenze, distacchi dal servizio, ecc.

Tabella - Ruoli professionali e relativi pesi nella elaborazione di atti di pianificazione di natura urbanistica.

Ripartizione del fondo di quota

Ruolo professionale

Valutazione del peso (%)
A Responsabile del Procedimento
(Dirigente del Settore)

3
B Tecnici di consulenza e verifica

10
 

Per quota C1
del fondo

per quota C2
del fondo

min.

max.

valore fisso

C
Responsabile Tecnico dell’atto

30

100

30
Collaboratori Tecnici principali

0

60

34
Disegnatori

0

40

10
Collaboratori tecnico - amministrativi di supporto:
a) personale associato al gruppo di lavoro
b) personale impiegato nella istruttoria amministrativa di adozione/approvazione degli atti

0

10

4
Altri collaboratori tecnici    

22
Eventuale Collaboratore in materia giuridico - amministrativa

0

20

/
Eventuali altre collaborazioni
Tecniche esterne ai Settori

0

20

/

 

Articolo 10 - Attribuzione e limitazione individuale dell'incentivo

1. L'importo della quota incentivante, quale risulta dalla ripartizione di cui agli articoli 8 - 11, percepita da ciascun dipendente non potrà superare la somma annua di Euro 15.000,00 , al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del dipendente. Tale valore potrà essere modificato in sede concertativa per gli anni successivi al 2000.

2. Dal 2001, per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa, il suddetto limite è fissato in Euro 10.000,00 (al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi a carico del dipendente) e non esclude comunque l'erogazione delle indennità competenti alla P.O..

3. Le quote del fondo produttività non erogate costituiranno economie e saranno ridistribuite ai sensi del precedente articolo 2 comma 7.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Le presenti norme entrano in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione e l'esecutività dell'atto che lo approva.

2. Sulla base della concreta esperienza applicativa, fermi restando i suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si assume l'impegno di una verifica.