N. 291
PARTE "A"
Articolo 1 - Fondo
Articolo 2 - Percentuali
Articolo 3 - Ripartizione del fondo
Articolo 4 - Valutazione delle prestazioni
Articolo 5 - Individuazione degli aventi diritto
Articolo 6 - Economie
Articolo 7 - Calcolo dell'incentivo
Articolo 8 - Limitazioni
Articolo 9 - Inadempimento
Articolo 10 - Commissione Tecnica
Articolo 11 - Entrata in vigore
Allegato 1
PARTE "B"
Articolo 1 - Atti di pianificazione
Articolo 2 - Costituzione del fondo
Articolo 3 - Partecipazione di personale esterno
Articolo 4 - Criteri per la determinazione
del valore degli atti in base alle tariffe professionali
Articolo 4 bis - Valutazione degli atti
di pianificazione del Traffico e della mobilità
Articolo 5 - Determinazione degli atti di pianificazione
da elaborare all'interno degli uffici tecnici comunali
Articolo 6 - Compiti del responsabile del procedimento
Articolo 7 - Compiti del Direttore
Articolo 8 - Modalità di ripartizione
dell'incentivo
Articolo 9 - Attribuzione del peso assegnato
ai vari ruoli professionali ai fini della ripartizione del fondo
Articolo 10 - Attribuzione e limitazione individuale
dell'incentivo
Articolo 11 - Entrata in vigore
Nel seguito si intende per :
Legge: la Legge 109/1994 e s.m.i.;
Regolamento: il D.P.R. 554/1999, Regolamento Generale di attuazione
ex art.3 della Legge.
1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 109/1994, e s.m.i., inerente la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati.
2. Concorrono alla formazione del fondo tutti gli interventi previsti dall'articolo 2 comma 1 della Legge eseguiti dall'Ente, qualunque sia la modalità di finanziamento e di affidamento, inclusi i lavori di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria, per i quali si è resa necessaria l'elaborazione di un progetto come definito dall'articolo 16 della Legge stessa. Nel caso di redazione di perizie di variante (ex art. 25 Legge 109/1994 e s.m.i.), l'incentivo supplementare è ricalcolato, quando esse comportino ulteriore spesa rispetto al quadro economico già approvato, tenendo conto solo dell'importo dei lavori suppletivi.
3. Il fondo è da intendersi al lordo degli oneri accessori a carico dell'Ente e dei contributi a carico del dipendente che verranno trattenuti all'atto dell'erogazione.
4. Il fondo sarà ripartito per ciascuna opera secondo le modalità appresso indicate.
1. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro comprensivo degli oneri per la
sicurezza, per determinare il fondo di cui all'articolo 1 e da
corrispondere al personale individuato dal successivo articolo
3, è stabilita sulla base delle seguenti classi di importo:
a) per progetti di importo fino a Euro 2.000.000, il fondo è
attribuito in ragione del 2 %;
b) per progetti di importo compreso tra Euro 2.000.000 e Euro
7.000.000, il fondo è attribuito in ragione dell'1,6 %;
c) per progetti di importo superiore a Euro 7.000.000, il fondo
è attribuito in ragione dell'1,4 %.
2. Dette aliquote saranno applicate in modo progressivo, secondo gli scaglioni di importo delle singole opere, come sopra evidenziato.
3. Per la manutenzione ordinaria la percentuale da applicarsi sarà sempre dell'1,2 % in considerazione del livello progettuale richiesto come evidenziato all'articolo 4 comma 2.
4. Per i progetti appaltabili (definitivo/esecutivo) approvati
prima del 1/1/2004 e quindi solo per il periodo temporale 1/7/2003
- 31/12/2003, si applicano le seguenti percentuali:
d) per progetti di importo fino a Euro 2.000.000, il fondo è
attribuito in ragione dell'1,5%;
e) per progetti di importo compreso tra Euro 2.000.000 e Euro
7.000.000, il fondo è attribuito in ragione dell'1,3 %;
f) per progetti di importo superiore a Euro 7.000.000, il fondo
è attribuito in ragione dell'1 %, così come per
i progetti di ordinaria manutenzione.
5. Per i progetti appaltabili (definitivo/esecutivo) approvati dall'1/1/2004 al 30/6/2004, si applicheranno le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo.
1. Il fondo, formato ai sensi dell'articolo 2, è ripartito
così come segue:
a) attività propria del responsabile unico del procedimento:
percentuale del 5 %; nel caso in cui Responsabile Unico del procedimento
sia il Dirigente del settore tecnico, percentuale del 3 %, la
differenza costituirà economia.
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL-Area Dirigenza, sottoscritto
in data 1 dicembre 1999, le risorse derivanti dall'applicazione
delle presenti norme incrementano quelle destinate alla retribuzione
di risultato. La quota dei dirigenti sarà ripartita in
modo uguale e proporzionale alla permanenza mensile nel ruolo
rispetto alla durata temporale complessiva;
b) attività inerente l'area progetto: percentuale del 42
%, da ripartirsi fra i tecnici che hanno redatto il progetto e
che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio
profilo, assumono la responsabilità della progettazione
firmando i relativi elaborati, in misura del
- 0,60 al/ai tecnico/i progettista/i;
- 0,40 al/ai tecnico/i collaboratore/i.
Nel solo caso di particolari progettazioni il RUP potrà
modificare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tali
percentuali per evitare che i tecnici progettisti si trovino ad
avere un incentivo inferiore a quello assegnato al/ai tecnico/i
collaboratore/i. Tale variazione dovrà essere indicata
dal RUP fin dall'atto di nomina;
c) attività di coordinatore per la sicurezza nella fase
della progettazione e redazione del piano di sicurezza e di coordinamento,
da attribuire al tecnico appositamente incaricato che, nell'ambito
delle competenze professionali, svolge le funzioni di coordinatore
per la sicurezza ed assume la responsabilità firmando il
piano di sicurezza e di coordinamento: percentuale del 3 %;
d) direzione dei lavori, contabilità e attività
di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire
al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i
documenti contabili ed al personale che svolge le funzioni di
direttore operativo e di ispettore di cantiere: percentuale del
36 %, da ripartirsi nella misura del:
- 0,60 al direttore dei lavori;
- 0,20 al direttore operativo;
- 0,15 all'ispettore di cantiere;
- 0,05 al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Nell'esclusivo caso in cui in presenza di più direttori
operativi contro un solo ispettore di cantiere, il RUP potrà
modificare, sotto la sua esclusiva responsabilità le relative
percentuali per evitare che i direttori operativi si trovino ad
avere un incentivo inferiore a quello assegnato all'ispettore
di cantiere. Tale variazione dovrà essere indicata dal
RUP fin dall'atto di nomina;
e) attività tecnico- amministrativa di supporto, da attribuire
al personale tecnico ed amministrativo, individuato dal R.U.P.
per ogni singolo intervento, che contribuisce alla redazione degli
atti finalizzati all'esecuzione dell'opera: percentuale del 5
%;
f) attività di collaudo tecnico- amministrativo e di collaudo
statico dei lavori, da attribuire al tecnico incaricato, che firma
gli atti di collaudo, anche nel caso di collaudo in corso d'opera:
percentuale del 4 %. Nel caso in cui il certificato di collaudo
sia sostituito con quello di regolare esecuzione, la percentuale
è ridotta al 2 %, con conseguente economia della differenza;
g) attività inerente l'area verifica- consulenza, da ripartirsi
tra il personale tecnico e amministrativo individuato dai Dirigenti
Settori Ispettorato Tecnico e Programmazione e Segreteria Tecnica,
nonché al personale tecnico del Servizio di Pronto Intervento
Edilizio e degli uffici addetti al controllo sugli atti tecnici
connessi ai contratti di servizio con le aziende ex-municipalizzate
operanti nel campo dei Lavori Pubblici e in convenzione con ATC:
percentuale del 5 %, da ripartirsi tra tutti i soggetti in modo
uguale e proporzionale alla permanenza mensile nel ruolo rispetto
alla durata temporale complessiva.
2. Si intende che qualora i ruoli indicati ai precedenti punti siano ricoperti da più soggetti (progettisti, collaboratori ecc.), il R.U.P. gradua l'apporto di ciascuno sulla base del valore economico delle opere (strutturali, architettoniche, impiantistiche) nei limiti del 90 %, nonché sulla base delle difficoltà e complessità dell'incarico specifico nei limiti del 10 %, definendolo nell'ordine di servizio che individua il gruppo di progettazione e/o di direzione lavori e confermandolo nella scheda di trasmissione dati per la liquidazione dell'incentivo, secondo il modello allegato al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.
1. Le singole prestazioni, nell'ambito dell'area progetto,
verranno calcolate moltiplicando il corrispettivo di categoria
per i seguenti coefficienti:
- progettazione (42 %):
- studio di fattibilità 0,05
- progetto preliminare 0,25
- progetto definitivo 0,35
- progetto esecutivo 0,35
2. In relazione ai disposti di legge, si intende che il progetto
per l'appalto, oltre allo studio di fattibilità, dovrà
avere i seguenti livelli di progettazione:
- manutenzione ordinaria: progetto preliminare
- manutenzione straordinaria: progetto definitivo
- nuove opere e ristrutturazioni: progetto esecutivo.
3. In conseguenza e in relazione alle diversificazioni della percentuale di cui all'articolo 2, i livelli progettuali non previsti non danno origine a deduzione e la quota indicata al comma 1, viene conglobata nel livello precedente più elevato redatto.
1. Nello spirito della normativa di riferimento, l'incentivo è suddiviso tra i tecnici che provvedono alla progettazione e all'esecuzione dell'opera, compreso altresì il personale tecnico- amministrativo che all'interno di ogni singolo settore tecnico contribuisca alla redazione degli atti finalizzati all'esecuzione dell'opera, nonché gli uffici di supporto tecnico, quelli di programmazione, consulenza, verifica e controllo.
2. La titolarità del diritto dovrà essere attestata nominativamente per ciascun soggetto da specifici atti di incarico preventivi secondo le procedure in vigore, o da atti dirigenziali.
3. In relazione alle specifiche esigenze dell'opera, dei gruppi attuativi (progetto, D.L.), possono far parte anche tecnici collaboratori addetti alle valutazioni tecniche ed alle perizie estimative di altri settori dell'Amministrazione.
1. Qualora la struttura tecnica interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività di Responsabile Unico del Procedimento, di redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.
1. Il calcolo e la liquidazione dell'incentivo ai sensi delle norme del presente regolamento, sono di competenza del Settore Programmazione LL.PP. e Segreteria Tecnica, che svolge tali attività con la piena collaborazione di tutti i settori interessati.
2. I termini per il calcolo dell'incentivo decorrono dal 30 giugno di ciascun anno per l'attività dei 12 mesi precedenti.
3. La liquidazione avviene su base annuale ad avvenuto espletamento
dei seguenti adempimenti:
R.U.P.:
al termine dell'opera, con l'approvazione del certificato di collaudo
o del C.R.E.
progetto:
ad avvenuta aggiudicazione dell'opera
esecuzione: ad
avvenuta approvazione del collaudo provvisorio o del C.R.E
sicurezza:
in fase di progetto, come il progetto delle opere; in fase di
esecuzione, come l'esecuzione delle opere
collaudo, anche in corso d'opera, o C.R.E.: approvazione
del certificato di collaudo o del C.R.E.
supporto tecnico- amministrativo: approvazione
del certificato di collaudo o del C.R.E.
verifica e consulenza:
approvazione
del certificato di collaudo o del C.R.E.
1. L'importo della quota incentivante percepita da ciascun dipendente non potrà superare la somma annua di Euro 15.000,00, al netto degli oneri accessori e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del lavoratore.
2. Per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa, il suddetto limite è fissato in Euro 10.000,00 (al netto degli oneri e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del lavoratore), e non esclude comunque l'erogazione delle indennità spettanti alle P.O..
3. Le quote del fondo non erogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo costituiranno economie, che verranno ripartite tra il personale tecnico segnalato dai Settori Tecnici interessati alla ripartizione del fondo, con le modalità previste nello schema di procedimento contenuto nell'allegata scheda (Allegato 1).
4. Ad ogni ruolo di seguito indicato è assegnato un
peso graduato in relazione alle specifiche responsabilità
professionali e così definiti:
Area Descrizione
ruolo
Peso
Progettuale esecutiva
Tecnici progettisti e D.L.
50
Tecnici
collaboratori, direttori operativi e ispettori di cantiere 35
Verifica e consulenza
Tecnici addetti alla verifica e consulenza 15
1. Il personale ammesso al fondo incentivante che violi gli
obblighi posti a suo carico dalla Legge, dal Regolamento e dalle
norme interne, o che contravvenga agli obblighi di diligenza e
di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni,
fatte salve ulteriori specifiche sanzioni, è soggetto all'esclusione
dall'incentivo in misura del:
- 20 % se il pregiudizio all'attività sussiste in modo
lieve;
- 50 % se il pregiudizio sussiste in forma non grave;
- 100 % se il pregiudizio sussiste in forma grave.
2. L'erogazione dell'incentivo è sospesa di diritto
nei confronti di quel personale che, indagato per reati contro
la pubblica amministrazione, evidenzi fondato timore di inadempimento.
Costituisce fondato timore di inadempimento a titolo esemplificativo:
- presunta indebita percezione di denaro o altra utilità;
- attività concorrenziali;
- interessenze con le ditte aggiudicatarie.
3. Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono applicati in base a provvedimento motivato della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 10. Le quote di incentivo non erogate costituiscono economie.
1. La commissione tecnica è costituita da:
- Vice Direttore Generale Servizi Tecnici, con funzioni di Presidente;
- Dirigente Settore Programmazione e Segreteria Tecnica, con funzioni
di Segretario;
- Dirigente Settore Ispettorato Tecnico;
- Direttore della Divisione nel cui ambito si è sviluppata
l'opera;
- Responsabile del Procedimento per la specifica opera in esame;
- Due supplenti, nominati dal Presidente.
2. La commissione è validamente costituita con la presenza di 5 membri di cui al massimo un supplente e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Qualora uno dei componenti la commissione sia responsabile dell'inesatto adempimento, la commissione si riunirà a prescindere dalla sua presenza, fatto salvo il numero legale di cui al precedente comma.
4. Il procedimento inizia d'ufficio, a seguito dei controlli e delle visite ispettive da parte dell'Ufficio Ispettivo del Settore Ispettorato Tecnico ovvero a seguito di segnalazioni da parte del RUP, pervenute alla segreteria della Commissione, nonché dalla conoscenza dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del dipendente. In quest'ultimo caso, il procedimento viene sospeso fino alla definizione del procedimento penale.
5. Dell'avvio del procedimento deve essere data comunicazione all'interessato, che può intervenire personalmente e presentare memorie scritte e documenti che la commissione ha l'obbligo di valutare in quanto pertinenti.
6. Il procedimento, fatti salvi i casi di sospensione, deve concludersi entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato.
7. Ogni seduta della Commissione deve essere verbalizzata e tenuta agli atti del Settore Programmazione LL.PP., che funge da Segreteria della stessa.
8. Il dipendente potrà proporre ricorso avverso la decisione, in forma scritta e motivata, al Direttore Generale, entro il termine di 30 giorni.
1. Il presente regolamento abroga tutte le norme precedentemente approvate, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui l'atto deliberativo che lo approva diventa eseguibile a tutti gli effetti.
2. Tenuto conto della concreta esperienza applicativa, fermi restando i suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si assume l'impegno di una verifica delle presenti norme.
3. Per quanto riguarda il periodo transitorio di applicazione, la costituzione del fondo avverrà secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente regolamento.
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| Progettuale esecutiva | Tecnici progettisti e D.L. |
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| Tecnici collaboratori, direttori operativi e ispettori di cantiere |
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| Verifica e consulenza | Tecnici addetti alla verifica e consulenza |
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1. Sono considerati atti di pianificazione di natura urbanistica
ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 18
comma 2 Legge n. 109/1994 e s.m.i., i seguenti strumenti:
- Piano Regolatore Generale (PRG);
- Varianti ed adeguamenti al PRG nelle varie forme e modalità
previste dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n.
56 e s.m.i.: varianti strutturali, varianti obbligatorie, varianti
parziali (non strutturali), correzioni, adeguamenti e modifiche
ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della LUR; ciò indipendentemente
dalle modalità con cui tali atti sono assunti: iter ordinari
o accordi di programma;
- Varianti ai sensi di leggi speciali (Legge 285/2000 articolo
9, ecc.);
- Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (PP,
PEEP, PIP, PR ecc.) e loro varianti;
- Programmi di intervento "complessi" quali ad esempio:
Programmi Integrati, Programmi di Recupero Urbano, Programmi di
Riqualificazione Urbana, Programmi di Riqualificazione Urbana
e Sviluppo Sostenibile del Territorio;
- Studi Unitari d'Ambito e di Riordino e altri strumenti previsti
dal nuovo PRG della Città di Torino;
- Programma Pluriennale di Attuazione;
- Regolamento edilizio.
2. Sono inoltre considerati, ai fini della qualificazione e
ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 comma 2 della Legge
109/1994 e s.m.i., i seguenti atti di pianificazione:
a) Piani Generali del Traffico Urbano, Piani Urbani del Traffico;
b) Piani Particolareggiati del Traffico, Piani Esecutivi del Traffico,
Programmi Urbani dei Parcheggi, Piani di Gestione del Traffico,
Piano degli arredi, Piano commerciale, Piano insegne.
3. Eventuali integrazioni o modifiche del presente elenco dovranno essere stabilite in sede concertativa.
1. Ai fini della costituzione del fondo di cui all'articolo 18 comma 2 della Legge 109/1994 e s.m.i., relativo ad ogni anno, si fa riferimento agli atti di pianificazione di cui all'articolo 1, punto 1 e punto 2 lettera a), tecnicamente compiuti e redatti da tecnici dipendenti della Civica Amministrazione, per i quali sia stato espresso un primo assenso formale da parte del Consiglio Comunale nel corso dell'anno stesso: adozione dell'atto, nel caso di provvedimenti con iter più complessi (con approvazione finale da parte dello stesso C.C. o della Regione) o approvazione immediata nei casi più semplici; adozione degli atti da parte della Giunta Comunale nei casi di cui all'art 1 punto 2 lettera b), come indicato dal D.Lgs. 285/1992 articolo 36.
2. In caso di variante di PRG necessaria per attuare interventi approvati con accordo di programma, vale la deliberazione di ratifica del C.C..
3. Per il periodo 1/6/1997 - 31/12/1999 concorrono alla formazione del fondo quegli atti di pianificazione tecnicamente conclusi per i quali sia stato assunto entro il medesimo periodo il primo atto di assenso formale da parte del Consiglio Comunale (adozione, approvazione o ratifica a seconda della tipologia degli atti).
4. Ogni anno, in sede di formazione del bilancio, vengono previste specifiche risorse per costituire il fondo sulla base degli atti redatti e assunti dalla Civica Amm.ne nell'anno precedente.
5. Per ogni atto confluisce nel fondo un importo pari al 50 % del valore dell'atto stimato sulla base delle tariffe professionali (vedi articolo 4) per gli atti assunti fino al 22/5/1999, e pari al 30% del valore di cui sopra per gli atti assunti a partire dal 23/5/1999.
6. Il fondo è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
7. Le quote del fondo produttività non erogate costituiranno economie e saranno ridistribuite tra tutti i tecnici che hanno contribuito alla formazione degli atti di pianificazione, secondo i ruoli ricoperti e l'effettiva permanenza negli stessi.
1. Se per la realizzazione di un atto di pianificazione si ricorre a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, l'incentivo viene ridotto in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso.
2. Ai fini della applicazione delle presenti norme non sono
considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici
di supporto alla formazione degli atti quali:
- indagini idrogeologiche;
- indagini e ricerche sui beni ambientali, storico-artistici e
di valore documentario;
- indagini socio-economiche ed analisi costi/benefici;
ecc.
1. Circa il "valore " degli atti di pianificazione urbanistica si assumono come riferimento le tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969, con la quale si fissano i criteri base per la definizione degli onorari per gli atti fondamentali (PRG, Piani Particolareggiati e di Zona, Piani di Risanamento, ecc.).
2 Per gli atti di pianificazione attuativa si può fare quindi riferimento ai Piani Particolareggiati, mentre per le varianti e gli adeguamenti di PRG, che possono essere molto articolati per contenuti ed estensione, e per i quali mancano riferimenti nella circolare citata, si assumono i criteri che seguono.
3. Per i provvedimenti che interessano singole aree o parti
di territorio si individuano classi di valori (soggetti a periodica
rivalutazione in base all'indice ISTAT) corrispondenti a determinate
fasce dimensionali degli ambiti interessati (a partire da un valore
minimo fisso di 1.549,37 Euro per gli atti relativi a interventi
puntuali o comunque di dimensioni minori a 0,5 ettari) secondo
la seguente articolazione:
- oltre 0,5 ettari fino ad 1 ettaro compreso Euro
2.582,28 (Lire 5.000.000)
- oltre 1 ettaro fino a 5 ettari compresi Euro
5.164,57 (Lire 10.000.000)
- oltre 5 ettari fino a 10 ettari compresi
Euro 8.779,77 (Lire 17.000.000)
- oltre 10 ettari fino a 25 ettari compresi Euro
11.878,51 (Lire 23.000.000)
- oltre 25 ettari Euro
15.493,71 (Lire 30.000.000)
4. Il valore massimo così determinato va inoltre rapportato
agli elaborati effettivamente prodotti secondo il seguente schema:
- relazione illustrativa 20
%
- tavole di piano (azzonamento)
20 %
- norme attuative e schede normative (con eventuali grafici descrittivi)
25-35 %
- allegati tecnici (prescrittivi e illustrativi) 25
%
5. Qualora la variante di PRG rivesta il carattere di una "variante generale" la valutazione può essere condotta sulla base dei criteri indicati nella citata circolare in caso di formazione di un nuovo PRG.
6. Con criteri analoghi si può procedere per valutare varianti di PRG parziali o strutturali che, pur non rivestendo il carattere di "varianti generali", hanno una portata sufficientemente ampia e non sono riferibili ad ambiti territoriali particolari (ad esempio varianti di natura normativa).
7. Qualora si rendano necessarie elaborazioni particolari, tali che non siano applicabili i criteri prima definiti, è possibile stimare il valore dell'atto come importo calcolato "a vacazione" in base al tempo impiegato per l'elaborazione dell'atto, assumendo il valore della "vacazione oraria" per i compensi delle attività professionali fissati nella circolare del Ministero LL.PP., rivalutato sulla base dell'indice ISTAT.
8. Qualora per giungere all'approvazione definitiva degli atti di pianificazione sia necessaria una rielaborazione anche parziale degli atti adottati, viene riconosciuto un valore integrativo percentuale (max 40 %) relativo agli elaborati modificati elencati al precedente comma 4.
1. Circa il valore degli atti generali di pianificazione del traffico, si assume come riferimento la Delibera del Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata il 22 giugno 1998, che fissa gli onorari e i rimborsi per le spese professionali sostenute per la redazione dei Piani Generali del Traffico Urbano (PGTU) cosi come definiti dalle "Direttive per la redazione e adozione dei PGTU" pubblicate sulla GU n. 146 del 24 giugno 1995.
2. Circa il valore dei piani di cui all'articolo 1.2.b, si fa riferimento alla già citata circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 del 1 dicembre 1969, assimilando, per quanto possibile, i piani attuativi del traffico a dei piani particolareggiati.
3. Per il calcolo del valore effettivo della superficie interessata
dal piano si dovrà:
- individuare la superficie complessiva dell'area del piano in
ettari;
- calcolare la superficie di suolo pubblico rispetto alla superficie
complessiva;
- inserire il coefficiente correttivo previsto dalla norma suddetta;
- calcolare il prodotto tra la superficie di suolo pubblico ed
il coefficiente correttivo per ottenere la superficie effettiva
in ettari interessata dal piano, su cui calcolare il valore della
parcella e quindi il valore del piano.
4. La valutazione specifica e la successiva liquidazione degli atti di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 comma 2 sono di competenza della Divisione interessata.
1. Gli atti di pianificazione da redigere all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale, che concorrono alla formazione del fondo, sono individuati di regola in sede di PEG annuale con l'indicazione del Dirigente Responsabile di Procedimento dell'atto che corrisponde al Dirigente del Settore cui è affidata l'elaborazione dell'atto stesso.
2. Altri atti possono essere individuati nel corso dell'anno, su richiesta della Civica Amministrazione, per esigenze sopravvenute, mediante specifica richiesta dell'Assessore delegato in materia al Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata e successivo affidamento dell'incarico al Dirigente del Settore incaricato quale Responsabile del Procedimento.
1. Il Responsabile del Procedimento ha il compito di:
- individuare il progettista responsabile sotto il profilo tecnico
dell'atto;
- definire con atto formale i componenti del gruppo di progettazione
(secondo i vari ruoli come previsti al successivo articolo 9)
e proporre eventuali collaborazioni di personale di altri Settori;
- definire a consuntivo, d'intesa col progettista-responsabile
tecnico, il valore dell'atto secondo i criteri di cui all'articolo
4 nonché l'ammontare della relativa somma incentivante;
- confermare alla conclusione dell'iter di formazione dell'atto
la composizione del gruppo che ha curato la progettazione e definire
la ripartizione della quota C1 dell'incentivo tra i componenti
del gruppo stesso (entro i margini fissati nella valutazione del
peso assegnato ai vari ruoli nella tabella dell'articolo 9);
- valutare il contributo di eventuali apporti esterni ai fini
della definizione delle relative economie di spesa;
- in casi di grave inadempienza dell'incarico assegnato revocare
l'incarico stesso ai componenti del gruppo di progettazione inadempienti
e individuare eventuali sostituti.
1. Il Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
ha il compito di:
- assegnare l'incarico di redazione tecnica degli atti di pianificazione
urbanistica individuando il Responsabile del Procedimento nel
Dirigente del Settore incaricato;
- confermare l'individuazione del progettista responsabile dell'atto
e del gruppo di progettazione: in casi particolari la responsabilità
tecnica della redazione dell'atto può essere affidata allo
stesso dirigente del settore. In tal caso la quota C1 di pertinenza
non viene erogata e viene riutilizzata ai sensi del precedente
articolo 2 comma 7;
- attestare la congruità dell'ammontare dell'incentivo
relativo ad ogni atto di pianificazione proposto dal Responsabile
del Procedimento;
- attestare la congruità della proposta del Responsabile
del Procedimento per la ripartizione della quota C1 dell'incentivo.
1. Definita la disponibilità complessiva del fondo per ogni anno (articolo 2) e definite le eventuali riduzioni dello stesso (articolo 3), resta definita la quota del fondo complessivo relativa agli atti di pianificazione.
2. Nello spirito della normativa di riferimento tale incentivo
è suddiviso tra chi partecipa alla redazione degli atti
di pianificazione, con le seguenti modalità:
- Quota A - il 3 % al responsabile del procedimento (area dirigenza);
- Quota B - il 10 % ai tecnici che svolgono attività di
consulenza e verifica attuativa nel Settore Procedimenti Istruttori
Edilizi in base alla presenza effettiva in servizio; al personale
tecnico del medesimo Settore che abbia partecipato nel corso dell'anno
alla formazione per quei singoli atti di pianificazione, detta
quota non verrà corrisposta;
- Quota C - l'87 % del fondo tra chi partecipa alla redazione
degli atti di pianificazione articolato in due quote:
- C1: il 40 % del valore di ogni atto di pianificazione va ripartito
tra chi ha partecipato direttamente alla stesura di quell'atto
(ovvero il "gruppo di progettazione" come definito al
successivo articolo 9) secondo la ripartizione proposta dal Responsabile
del Procedimento; detta quota potrà essere maggiorata fino
al 50 % in caso di atti particolarmente complessi ovvero nel caso
in cui al "gruppo di progettazione" partecipino collaboratori
tecnici o giuridico-amministrativi esterni al settore proponente;
- C2: la quota rimanente va ripartita tra tutti coloro che hanno
partecipato alla redazione di atti, in base al ruolo rivestito
(come definito al successivo articolo 9), al numero di atti prodotti
e alla effettiva permanenza nel ruolo durante la elaborazione
degli atti.
1. Nella elaborazione degli atti di pianificazione sono individuati vari ruoli operativi cui corrispondono diversi pesi, graduati in base alle specifiche responsabilità professionali (vedi tabella successiva).
2. Per quanto riguarda la quota C1 del fondo, la ripartizione avviene sulle base dei pesi effettivi assegnati ai vari ruoli svolti dai dipendenti che hanno costituito il "gruppo di progettazione" (comprendente: il Responsabile Tecnico dell'atto, i collaboratori tecnici principali, i disegnatori, l'eventuale collaboratore giuridico- amministrativo e altri eventuali collaboratori tecnici di altri Settori); tali pesi sono determinati dal Responsabile del Procedimento alla conclusione dell'iter formativo, entro i valori massimi e minimi di cui alla tabella seguente, con riferimento alla specifica attività svolta dal personale tecnico.
3. Per quanto riguarda la quota C2 del fondo, la ripartizione avviene con riferimento al ruolo rivestito secondo i pesi medi di cui alla tabella seguente, e in base al numero di soggetti per ruolo, ponderato in rapporto al numero di atti curati da ciascuno e alla presenza nel ruolo, mentre la quota per le collaborazioni tecniche minori è suddivisa in modo uniforme tra tutti i tecnici che hanno operato con tale ruolo nei Settori preposti alla stesura degli atti (salvo il personale che abbia svolto attività di consulenza e verifica).
4. Per tali soggetti sono inoltre previsti eventuali abbattimenti per il periodo di non permanenza sul ruolo per assenze, distacchi dal servizio, ecc.
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| A |
Responsabile del Procedimento (Dirigente del Settore) |
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| B | Tecnici di consulenza e verifica |
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del fondo |
del fondo |
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C |
Responsabile Tecnico dellatto |
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| Collaboratori Tecnici principali |
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| Disegnatori |
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Collaboratori tecnico - amministrativi di supporto: a) personale associato al gruppo di lavoro b) personale impiegato nella istruttoria amministrativa di adozione/approvazione degli atti |
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| Altri collaboratori tecnici |
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| Eventuale Collaboratore in materia giuridico - amministrativa |
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Eventuali altre collaborazioni Tecniche esterne ai Settori |
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1. L'importo della quota incentivante, quale risulta dalla ripartizione di cui agli articoli 8 - 11, percepita da ciascun dipendente non potrà superare la somma annua di Euro 15.000,00 , al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del dipendente. Tale valore potrà essere modificato in sede concertativa per gli anni successivi al 2000.
2. Dal 2001, per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa, il suddetto limite è fissato in Euro 10.000,00 (al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi a carico del dipendente) e non esclude comunque l'erogazione delle indennità competenti alla P.O..
3. Le quote del fondo produttività non erogate costituiranno economie e saranno ridistribuite ai sensi del precedente articolo 2 comma 7.
1. Le presenti norme entrano in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione e l'esecutività dell'atto che lo approva.
2. Sulla base della concreta esperienza applicativa, fermi restando i suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si assume l'impegno di una verifica.