N. 289
Articolo 1 - Requisiti generali
Articolo 2 - Requisiti specifici
Articolo 3 - Rotazione
Articolo 4 - Individuazione e nomina
Articolo 5 - Casi particolari
Articolo 6 - Remunerazione dell'incarico
Articolo 7 - Certificato di Regolare Esecuzione
Articolo 8 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina di collaudatori di LL.PP. di competenza della Citta' di Torino, ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 188 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
Piu' precisamente, l'articolo 141, comma 4, sopra citato, cosi'
dispone:
"Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano
da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo
degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni
aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del
procedimento".
Ai fini del presente regolamento, si intende:
- per "Codice", il D.Lgs. 163/2006;
- per "Regolamento", il D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
1. I collaudatori di LL.PP. devono possedere i
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e architettura (nel caso di
Commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente,
sono ammessi diplomi di laurea in geologia, scienze agrarie e
forestali) conseguito da:
- almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore a 5.000.000
Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
- almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000 Euro;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) assenza degli impedimenti ostativi di cui all'articolo 141,
comma 5, del Codice.
2. Nelle Commissioni di collaudo, fatto salvo quanto
sopra riportato e limitatamente ad un solo componente, e' eventualmente
possibile procedere alla nomina di un funzionario amministrativo
ai sensi dell'articolo 141, comma 4 ultimo periodo, del Codice,
sempre che il medesimo soddisfi i seguenti requisiti:
a) abbia comprovata esperienza tecnico-amministrativa, idoneamente
accertata dal Responsabile del Procedimento, nella materia dei
lavori pubblici;
b) abbia conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza - economia
e commercio - scienze politiche o equipollenti da almeno 10 anni
per lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 Euro, ovvero
da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di
Euro.
3. La Città, a cura del Settore Programmazione LL.PP. e Segreteria Tecnica, conserva ed aggiorna periodicamente l'elenco di tutti i tecnici comunali in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, tenuto conto anche di quanto previsto ai successivi articoli 2, 3 e 5 del presente regolamento.
1. Il collaudatore sara' individuato, di norma, all'esterno del Settore che ha eseguito l'opera, tenendo conto della specializzazione tecnica occorrente, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
1. Al fine di consentire adeguata rotazione del
personale impegnato nelle operazioni di collaudo, lo stesso soggetto
non potrà essere incaricato di nuovo collaudo se, dalla
chiusura delle operazioni del precedente collaudo, non sono trascorsi:
- almeno un anno per collaudi finali;
- almeno sei mesi per collaudi in corso d'opera.
1. Il collaudatore, o se del caso ai sensi di legge i componenti della Commissione di collaudo, saranno individuati da una Commissione composta dal Direttore Generale Vicario, dal Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità, dal Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Dirigente del Settore Ispettorato Tecnico.
2. Il collaudatore dovra' possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1 ed essere inserito nell'apposito elenco, fermo restando quanto previsto inoltre dagli articoli 2 e 3.
3. L'individuazione del collaudatore sara' formalizzata mediante disposizione di servizio del Direttore Generale Vicario, mentre il Settore competente per l'opera pubblica provvedera' alla nomina formale del collaudatore mediante apposita determinazione dirigenziale.
1. Nei casi di particolare complessita' o rilevanza dell'opera e nell'ipotesi di comprovata carenza di organico accertata e certificata dal Responsabile del Procedimento, l'Amministrazione si riserva la facolta' di nominare collaudatori singoli o Commissioni di Collaudo esterni alle proprie strutture, ai sensi dell'articolo 188 del Regolamento e dell'art. 141, comma 4, del Codice.
2. I soggetti in tal modo individuati devono, in ogni caso, possedere i requisiti previsti specificatamente nei precedenti articoli 1 e 3 ed essere inseriti nell'apposito elenco di cui all'art. 1 comma 3, del presente regolamento.
1. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a persone interne dell'Amministrazione, sono da intendersi compiti di istituto, essendo previste dalla norma e dalla stessa remunerate con specifico incentivo ex art. 92 del Codice, da ripartire con apposito regolamento comunale.
2. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a persone esterne all'Amministrazione, vengono remunerate ai sensi della vigente normativa di legge, in relazione alle tariffe di riferimento.
3. Tali prestazioni comprendono tutti gli adempimenti e modalita' specificatamente previsti dal Codice e dal Regolamento.
1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice, per tutte le opere di LL.PP. direttamente appaltate dall'Amministrazione, il cui importo contabilizzato non ecceda 1.000.000 di Euro, il Certificato di collaudo e' in ogni caso sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, fatta salva la presenza di riserve apposte dall'Appaltatore che, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, comportano in ogni caso l'onere da parte dell'Amministrazione di procedere a formale collaudo, ex art. 187, comma 2, del Regolamento.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione e' emesso dal Direttore dei Lavori, non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutivita' della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti in corso, in quanto compatibili.