N. 289
Articolo 1 - Requisiti generali
Articolo 2 - Individuazione del collaudatore
Articolo 3 - Rotazione
Articolo 4 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni
Articolo 5 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori esterni
Articolo 7 - Remunerazione dell'incarico
Articolo 8 - Certificato di Regolare Esecuzione
Articolo 9 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina dei
collaudatori di LL.PP. di competenza della Città di Torino,
ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,
nonché dell'articolo 188 D.P.R. 554/1999, in quanto compatibile.
Ai fini del presente Regolamento, si intende:
- per "Codice", il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- per "Regolamento", il D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
1. I collaudatori di LL.PP. devono possedere i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e/o architettura (nel caso
di Commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente,
sono ammessi diplomi di laurea in geologia, scienze agrarie e
forestali) conseguito da:
- almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore a 5.000.000
Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
- almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000 Euro;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) comprovata esperienza tecnico - amministrativa nella materia
dei lavori pubblici, rilevabile, nei casi di cui al successivo
articolo 5, attraverso i curricula dei potenziali candidati;
d) assenza degli impedimenti ostativi di cui all'articolo 141,
comma 5, del Codice.
2. Nelle Commissioni di collaudo, fatto salvo quanto sopra riportato
e limitatamente ad un solo componente, è eventualmente
possibile procedere alla nomina di un funzionario amministrativo
ai sensi dell'articolo 141, comma 4 ultimo periodo, del Codice,
sempre che il medesimo soddisfi i seguenti requisiti:
a) comprovata esperienza tecnico-amministrativa, accertata dal
Responsabile del Procedimento, nella materia dei lavori pubblici;
b) diploma di laurea in giurisprudenza - economia e commercio
- scienze politiche o equipollenti conseguito da almeno 10 anni
per lavori di importo pari o superiore a Euro 5.000.000, ovvero
da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore ad Euro 5.000.000.
Il collaudatore, sulla scorta dell'oggetto del contratto e
della natura dell'opera da collaudare, nonchè dei requisiti
di cui all'articolo precedente, sarà individuato, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 120, comma 2 bis, del Codice,
nell'ordine, tra i seguenti soggetti:
a) dipendente della Città, ma all'esterno al Settore che
ha eseguito l'opera;
b) dipendente delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui al successivo
articolo 5;
c) professionista esterno secondo le procedure di cui agli articoli
91 e 125 del Codice.
2. In relazione alla fattispecie di cui alla lettera a), la Città,
a cura del Settore Programmazione LL.PP. e Segreteria Tecnica,
conserva ed aggiorna periodicamente l'elenco di tutti i tecnici
comunali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, tenuto
conto anche di quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4 del
presente Regolamento.
1. Al fine di consentire adeguata rotazione del personale di
cui all'articolo 2 impegnato nelle operazioni di collaudo, lo
stesso soggetto non potrà essere incaricato di un nuovo
collaudo se, dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo,
non sono trascorsi:
- almeno un anno per collaudi finali;
- almeno sei mesi per collaudi in corso d'opera.
1. Il collaudatore, o se del caso ai sensi di legge i componenti
della Commissione di collaudo, saranno individuati da una apposita
Commissione composta:
- dal Direttore Generale Vicario;
- dal Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità;
- dal Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;
- dal Dirigente del Settore Ispettorato Tecnico.
Le decisioni assunte dalla predetta Commissione, saranno ritenute
valide in presenza di almeno tre componenti.
2. Il collaudatore dovrà possedere i requisiti di cui al
precedente articolo 1 ed essere inserito nell'apposito elenco
di cui all'articolo 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo
3 del presente Regolamento.
3. L'individuazione del collaudatore sarà formalizzata
mediante disposizione di servizio del Direttore Generale Vicario,
mentre il Settore competente per l'opera pubblica provvederà
alla nomina formale del collaudatore mediante apposita determinazione
dirigenziale che motivi specificatamente l'affidamento dell'incarico
de quo, in relazione ai requisiti di competenza ed esperienza
comprovata.
1. Qualora non si disponga di una professionalità interna
adeguata alla tipologia dell'opera da collaudare, o parte di essa,
o in carenza d'organico accertata e certificata dal Responsabile
del Procedimento, si procederà ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, rispettivamente lettere b) e c) del presente Regolamento.
2. Per "Amministrazioni aggiudicatici", la Città
farà riferimento tassativamente e contemporaneamente, mediante
formale richiesta inoltrata a cura del Settore Programmazione
LL.PP. e Segreteria Tecnica, alle seguenti Amministrazioni:
- Regione Piemonte;
- Provincia di Torino;
- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte
- Valle d'Aosta;
- Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio
del Piemonte;
- Politecnico di Torino;
- altre Amministrazioni aggiudicatici direttamente interessate
al cofinanziamento dell'opera da collaudare.
3. Nel caso in cui pervengano uno o più nominativi da parte
di una o più delle Amministrazioni di cui sopra, la Commissione
di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, valutati i curricula
dei soggetti segnalati ed allegati alle formali risposte di ogni
singolo Ente, provvederà alla individuazione del collaudatore
sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1 e
3.
4. Qualora, invece, entro 20 giorni dalla richiesta di cui al
precedente comma 2, non giunga alcuna risposta in merito:
- la Commissione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento
individuerà il collaudatore professionista esterno, in
linea con le disposizioni dell'articolo 125 del Codice, laddove
il valore della prestazione professionale risulti inferiore all'importo
di Euro 20.000, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti
articoli 1 e 3;
- il Responsabile del Procedimento del Settore dell'opera da collaudare
procederà ad individuare il collaudatore professionista
esterno, in linea con le disposizioni dell'articolo 91 del Codice,
laddove il valore della prestazione professionale sia pari o superiore
l'importo di Euro 20.000.
5. La nomina del collaudatore avverrà secondo le modalità
di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
1. Nei casi di opere realizzate da soggetti privati previsti
dall'articolo 32, comma 1 lettere b), d) e g), del Codice, il
collaudatore sarà individuato e nominato secondo le modalità
di cui agli articoli precedenti, in particolare secondo l'ordine
di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. In tali casi, trattandosi di collaudo di opere realizzate da
soggetti privati, la remunerazione dell'incarico di collaudo avverrà
sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, anche
per quanto riguarda il personale dipendente della Città,
in quanto onere a carico del privato ed esulando l'applicazione
della norma di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice.
1. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a dipendenti
della Città, sono da intendersi compiti di istituto, essendo
previste dalla norma e dalla stessa remunerate con specifico incentivo
ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del Codice, da ripartire con
apposito regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto dal
precedente articolo 6.
2. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a persone esterne
all'Amministrazione, vengono remunerate ai sensi della vigente
normativa di legge, in relazione alle tariffe di riferimento.
3. Tali prestazioni comprendono tutti gli adempimenti e modalità
specificatamente previsti dal Codice e dal Regolamento.
1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice, per tutte
le opere di LL.PP. direttamente appaltate dall'Amministrazione,
il cui importo contabilizzato non ecceda Euro 1.000.000, il Certificato
di collaudo è in ogni caso sostituito dal Certificato di
Regolare Esecuzione, fatta salva la presenza di riserve apposte
dall'Appaltatore che, indipendentemente dalla soglia di cui sopra,
comportano in ogni caso l'onere da parte dell'Amministrazione
di procedere a formale collaudo, ex articolo 187, comma 2, del
Regolamento.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore
dei Lavori non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche
ai rapporti in corso, in quanto compatibili.