N. 277

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc. 2001 00696/16) esecutiva dal 10 aprile 2001.

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INDICE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Articolo 2 - OBIETTIVI

Articolo 3 - PRODOTTI COMMERCIALIZZABILI

Articolo 4 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA

Articolo 5 - UTILIZZO DELL'AREA

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE AGRICOLO

Articolo 7 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL POSTEGGIO

Articolo 8 - RINVIO


Articolo 1 - DEFINIZIONI

1. Per "Regolamento" si intende il presente Regolamento.

2. Per "Area" si intende quella indicata nella planimetria allegata, con superficie libera di mq. 3450, coperta da tettoie, di complessivi mq. 1.010, ubicata sul lato nord-est di Piazza della Repubblica, in adiacenza al mercato coperto IV.

3. Per "Produttori agricoli" si intendono le ditte regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Articolo 2 - OBIETTIVI

1. La finalità del Regolamento è di fissare le norme che disciplinano l'utilizzo dell'Area da parte dei produttori agricoli; in particolare il Regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di Qualità di seguito indicati:
a) offrire ai produttori agricoli, che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti, regole comportamentali certe ed univoche;
b) garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente;
c) garantire la qualità dei prodotti commercializzati dai produttori, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;
d) realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo lo sviluppo di quelli positivi;
e) offrire ai consumatori un'area attrezzata, ove operare i propri acquisti in un contesto piacevole ed idoneo, con la garanzia della provenienza, dell'igiene e della qualità dei prodotti.

Articolo 3 - PRODOTTI COMMERCIALIZZABILI

1. Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può commercializzare esclusivamente i seguenti prodotti, provenienti dalla propria azienda o da organismi associativi:
a) ortofrutticoli;
b) animali di bassa corte;
c) uova;
d) pesci di acqua dolce;
f) miele;
g) trasformati;
h) fiori.

Articolo 4 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA

1. Il banco vendita che dovrà essere utilizzato nell'Area risponderà ai seguenti requisiti, in conformità con l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000:
a) materiali di facile pulitura e lunga resistenza all'usura;
b) elementi leggeri, facilmente asportabili ed accatastabili;
c) rapido smontaggio e montaggio;
d) elemento a bandiera, colorato secondo la categoria merceologica, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore;
e) contenitori uniformi per l'esposizione dei prodotti con tinte differenziate, a seconda della categoria merceologica;
f) il banco vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto;
g) il banco di vendita dovrà essere munito di contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui all'art. 6 punto g);
h) il disegno dei banchi deve uniformarsi al progetto approvato dalla Città.

2. Ciascun operatore dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici previsti dalla legge vigente.

Articolo 5 - UTILIZZO DELL'AREA

1. Sono ammessi ad usufruire dell'Area esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente iscritte nell'apposita Sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. L'Area è utilizzata a tale scopo per tutto il corso dell'anno dal Lunedì al Sabato, secondo gli orari che sono stabiliti dal Comune per le aree mercatali.

3. Nella ristrutturazione dell'area va garantita, il più possibile, l'attuale collocazione delle aziende in attività.

4. L'utilizzo dell'Area per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, potrà essere possibile trascorse n. 2 ore dalla fine dell'attività di vendita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

5. L'area dovrà essere lasciata pulita e fruibile entro 2 ore dalla fine del mercato.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE AGRICOLO

1. I produttori agricoli sono tenuti a:
a) porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nel precedente articolo 3;
b) occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) utilizzare attrezzature di vendita conformi alle indicazioni di cui al precedente art. 4;
d) operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
e) osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura fissati secondo le modalità di cui al precedente comma 2 dell'art. 5;
f) mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;
g) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione;
h) comunicare all'Amministrazione Comunale, e nel caso di cui all'art. 7, al soggetto gestore che provvederà a sua volta a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale:
1) i dati identificativi dell'azienda (estratto catastale);
2) la partita I.V.A.;
3) la superficie coltivata;
4) l'elencazione e superficie delle specie di prodotto;
5) il periodo in cui sono a maturazione le produzioni;
6) le variazioni delle coltivazioni all'Amministrazione Comunale, entro il 15 gennaio di ogni anno, o entro 5 giorni dal verificarsi di avvenimenti imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione, e nel caso di cui all'art. 7, al soggetto gestore che provvedrà a sua volta a darne comunicazione all'Amministrazione;
i) consentire ad una commissione tecnica di effettuare delle verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità;
l) dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 7 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL POSTEGGIO

1. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge n. 59/63 e nel D.Lgs n. 114/98, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 6 lett. c), d), f), g) h), i), l) si applica:
a) la sospensione della concessione del posteggio per un periodo non superiore a 5 giorni dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di 6 mesi.
b) la decadenza della concessione del posteggio dopo che sono state comminate due sospensioni nell'arco di 1 anno.

Articolo 8 - RINVIO

1. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme al presente regolamento sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 97078944/17 "Violazione di norme di Regolamenti Comunali - Adeguamento sanzioni amministrative".