N. 277
Articolo 1 - DEFINIZIONI
Articolo 2 - OBIETTIVI
Articolo 3 - PRODOTTI COMMERCIALIZZABILI
Articolo 4 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA
Articolo 5 - UTILIZZO DELL'AREA
Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE AGRICOLO
Articolo 7 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL POSTEGGIO
Articolo 8 - RINVIO
1. Per "Regolamento" si intende il presente Regolamento.
2. Per "Area" si intende quella indicata nella planimetria allegata, con superficie libera di mq. 3450, coperta da tettoie, di complessivi mq. 1.010, ubicata sul lato nord-est di Piazza della Repubblica, in adiacenza al mercato coperto IV.
3. Per "Produttori agricoli" si intendono le ditte regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.
1. La finalità del Regolamento è di fissare le
norme che disciplinano l'utilizzo dell'Area da parte dei produttori
agricoli; in particolare il Regolamento è teso a raggiungere
gli obiettivi di Qualità di seguito indicati:
a) offrire ai produttori agricoli, che utilizzano l'area per la
vendita dei propri prodotti, regole comportamentali certe ed univoche;
b) garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare
in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente
soddisfacente;
c) garantire la qualità dei prodotti commercializzati dai
produttori, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle
norme vigenti in materia;
d) realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero,
riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi
e favorendo lo sviluppo di quelli positivi;
e) offrire ai consumatori un'area attrezzata, ove operare i propri
acquisti in un contesto piacevole ed idoneo, con la garanzia della
provenienza, dell'igiene e della qualità dei prodotti.
1. Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può
commercializzare esclusivamente i seguenti prodotti, provenienti
dalla propria azienda o da organismi associativi:
a) ortofrutticoli;
b) animali di bassa corte;
c) uova;
d) pesci di acqua dolce;
f) miele;
g) trasformati;
h) fiori.
1. Il banco vendita che dovrà essere utilizzato nell'Area
risponderà ai seguenti requisiti, in conformità
con l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo
2000:
a) materiali di facile pulitura e lunga resistenza all'usura;
b) elementi leggeri, facilmente asportabili ed accatastabili;
c) rapido smontaggio e montaggio;
d) elemento a bandiera, colorato secondo la categoria merceologica,
con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore;
e) contenitori uniformi per l'esposizione dei prodotti con tinte
differenziate, a seconda della categoria merceologica;
f) il banco vendita dovrà avere forma e dimensioni che
consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione
e la migliore esposizione del prodotto;
g) il banco di vendita dovrà essere munito di contenitori
per la raccolta dei rifiuti di cui all'art. 6 punto g);
h) il disegno dei banchi deve uniformarsi al progetto approvato
dalla Città.
2. Ciascun operatore dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici previsti dalla legge vigente.
1. Sono ammessi ad usufruire dell'Area esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente iscritte nell'apposita Sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. L'Area è utilizzata a tale scopo per tutto il corso dell'anno dal Lunedì al Sabato, secondo gli orari che sono stabiliti dal Comune per le aree mercatali.
3. Nella ristrutturazione dell'area va garantita, il più possibile, l'attuale collocazione delle aziende in attività.
4. L'utilizzo dell'Area per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, potrà essere possibile trascorse n. 2 ore dalla fine dell'attività di vendita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
5. L'area dovrà essere lasciata pulita e fruibile entro 2 ore dalla fine del mercato.
1. I produttori agricoli sono tenuti a:
a) porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nel precedente
articolo 3;
b) occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio
dell'attività commerciale;
c) utilizzare attrezzature di vendita conformi alle indicazioni
di cui al precedente art. 4;
d) operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati
e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
e) osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività
di vendita e gli orari di apertura fissati secondo le modalità
di cui al precedente comma 2 dell'art. 5;
f) mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature
e l'area di vendita;
g) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il
conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione;
h) comunicare all'Amministrazione Comunale, e nel caso di cui
all'art. 7, al soggetto gestore che provvederà a sua volta
a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale:
1) i dati identificativi dell'azienda (estratto catastale);
2) la partita I.V.A.;
3) la superficie coltivata;
4) l'elencazione e superficie delle specie di prodotto;
5) il periodo in cui sono a maturazione le produzioni;
6) le variazioni delle coltivazioni all'Amministrazione Comunale,
entro il 15 gennaio di ogni anno, o entro 5 giorni dal verificarsi
di avvenimenti imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione,
e nel caso di cui all'art. 7, al soggetto gestore che provvedrà
a sua volta a darne comunicazione all'Amministrazione;
i) consentire ad una commissione tecnica di effettuare delle verifiche
nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive
quantità;
l) dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità
dei prodotti.
1. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge n. 59/63
e nel D.Lgs n. 114/98, in caso di inosservanza degli obblighi
previsti dall'art. 6 lett. c), d), f), g) h), i), l) si applica:
a) la sospensione della concessione del posteggio per un periodo
non superiore a 5 giorni dopo l'accertamento di tre violazioni
nell'arco di 6 mesi.
b) la decadenza della concessione del posteggio dopo che sono
state comminate due sospensioni nell'arco di 1 anno.
1. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme al presente regolamento sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 97078944/17 "Violazione di norme di Regolamenti Comunali - Adeguamento sanzioni amministrative".