N. 274

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 settembre 2000 (mecc. 2000 06230/17) esecutiva dal 23 ottobre 2000.

File in formato rtf

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 123456

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO
Articolo 7

RESTITUZIONE DOCUMENTI
Articolo 891011

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO
Articolo 1213

TARIFFE
Articolo 14

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE
Articolo 1516

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE
Articolo 17

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE
Articolo 18

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE
Articolo 1920

NOTE: Articoli Codice Civile


DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nell'ambito del Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio opera l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli.

Articolo 3

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.
Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.
La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta italiana.

Articolo 4

1. Per motivi di igiene si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale.

2. Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valige l'Ufficio provvede all'apertura redigendo apposito verbale.

3. Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità di P.S..

Articolo 5

1. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo Circoscrizionale.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

1. Qualora trattasi di documenti quali:
- carte d'identità
- patenti di guida, libretti di circolazione,
- tessere sanitarie,
- codici fiscali,
- passaporti,
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili,
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
- abbonamenti A.T.M.,
- tessere universitarie
- e altri documenti aventi valore certificativo
relativi a persone residenti nel Comune di Torino, l'Ufficio invia gli stessi all'Ente Emittente.
I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

2. Qualora i documenti vengano ritrovati da Agenti del Corpo di Polizia Municipale questi dovranno provvedere a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.

Articolo 9

1. Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza.

Articolo 10

1. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

Articolo 11

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.
Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 12

1. L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 13

1. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..

2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

TARIFFE

Articolo 14

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.

2. Le tariffe relative alle spese, di cui al comma precedente, sono stabilite con apposita deliberazione e sono aggiornate con cadenza biennale.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 15

1. A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede le L. 10.000, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.

2. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

Articolo 16

1. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti A.T.M. ed A.M.I.A.T. per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro TRE mesi dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 14.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 18

1. Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un esperto nominato dalla Civica Amministrazione.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 19

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:
- nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
- siano trascorsi i termini previsti dall'art. 17 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 20

1. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e successivamente inviati agli organi competenti ad esperire le procedure di vendita.

NOTE

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.