N. 268

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13) esecutiva dal 31 gennaio 2000. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 5 marzo 2001 (mecc. 2001 00572/13) esecutiva dal 19 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00278/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01583/013) esecutiva dal 13 aprile 2003, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00439/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04534/013) esecutiva dal 9 agosto 2004, 4 ottobre 2004 (mecc. 2004 05305/013) esecutiva dal 18 ottobre 2004 e 28 febbraio 2005 (mecc. 2005 00224/013) esecutiva dal 14 marzo 2005, 28 aprile 2005 (mecc. 2004 08563/013) esecutiva dal 14 maggio 2005, 7 novembre 2005 (mecc. 2005 07838/013) esecutiva dal 19 novembre 2005, 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 09904/013) esecutiva dal 13 febbraio 2006, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01315/013) esecutiva dal 13 aprile 2007 e 12 maggio 2008 (mecc. 2008 01251/013) esecutiva dal 26 maggio 2008.

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INDICE

Titolo I - L'autorizzazione delle iniziative pubblicitarie

Articolo 1 - Ambito e contenuto del Regolamento

Articolo 2 - Presupposti dell'autorizzazione e del Canone

Articolo 3 - Autorizzazione

Articolo 4 - Modalita' per la presentazione della domanda di autorizzazione

Articolo 4 bis - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Esposti

Articolo 4 ter - Procedura autorizzatoria semplificata

Articolo 5 - Validita' dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Duplicati

Articolo 6 - Cessazione, Rinuncia della Pubblicita' e Rimozione

Articolo 7 - Obblighi derivanti dall'installazione di mezzi pubblicitari

Articolo 8 - Norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie

Articolo 9 - Suddivisione del territorio cittadino - Norme per l'installazione mezzi pubblicitari

Articolo 10 - Limiti e divieti per iniziative pubblicitarie

Titolo II - L'applicazione del canone

Articolo 11 - Natura ed Oggetto del Canone

Articolo 12 - Soggetto Passivo e Titolarita' del Canone

Articolo 13 - Criteri per la Determinazione delle Tariffe del Canone

Articolo 14 - Determinazione delle Tariffe - Criteri Generali

Articolo 15 - Modalita' per l'applicazione delle Tariffe

Articolo 16 - Modalita' di determinazione del Canone

Articolo 17 - Modalita' e Termini per il pagamento del Canone

Articolo 18 - Forme pubblicitarie non assoggettate al Canone

Articolo 19 - Riduzione del pagamento del Canone

Articolo 20 - Commisurazione del Canone per situazioni particolari

Articolo 21 - Versamenti e Rimborsi

Articolo 21 bis - Dilazione, Sospensione e Rateazione del pagamento

Articolo 22 - Sanzioni Amministrative e Interessi

Articolo 23 - Pubblicita' Abusiva - Sanzioni Accessorie

Articolo 23 bis - Regolarizzazione mezzi pubblicitari

Articolo 24 - Autotutela

Articolo 24 bis - Attività di verifica e controllo

Articolo 25 - Norme transitorie e finali

Allegato 'A' - Determinazione della tariffa ordinaria e dei Coefficienti Moltiplicatori

Allegato 'B' - Elenco delle strade e degli altri sedimi della Citta' con la classificazione 


TITOLO I - L'AUTORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1.    Il presente regolamento è adottato a norma dell'articolo 52 (1) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo articolo 62 (2), istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso e delle sanzioni.

2.    Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'articolo 51 comma 4 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (3).

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE

1.   Sono oggetto dell'autorizzazione le iniziative pubblicitarie percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi pubblici o privati.

2.   Non è oggetto dell'autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati ancorché aperti al pubblico.

3.   E' soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti che sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili.

4.   Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere le iniziative pubblicitarie di cui all'articolo 1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE

1.   Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le pubblicità costituite a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti di carattere pluriennale.Sono temporanee le pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

2.   Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto. In assenza di autorizzazione o se l'installazione risulti difforme a quanto autorizzato si applicano le sanzioni di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

3.   L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso è necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.

4.   Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1.    La domanda deve essere presenta al competente ufficio comunale, su moduli forniti dall'ufficio. Entro tre mesi a tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2.   soppresso

3.   Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a)   due fotografie, recenti a colori (formato minimo 10 x 15) della posizione richiesta; per gli impianti da installare su suolo pubblico o privato tale documentazione è da presentare in sei copie. Per la pubblicità da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate;
b)   un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio, più una copia fotostatica (fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell'edificio. Per gli impianti da installare su suolo pubblico o privato il disegno deve essere eseguito sulla carta tecnica della Città e presentato in sei copie.
Inoltre:
-   per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
-   per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati;
-   per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
c)   nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;
d)   per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;
e)   per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa, in sei copie per gli impianti da installare su suolo pubblico o privato.

3 bis.   In caso di variazione della sola dicitura del mezzo pubblicitario, in luogo della domanda, occorre presentare una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.

4.   La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.

5.    Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, scritta, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

6.   L'Ufficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti e nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

7.   soppresso

8.    Alle fattispecie di cui sopra non si applica l'istituto del silenzio/assenso né della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale comporta valutazioni tecniche e discrezionali.

ARTICOLO 4 BIS - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE UFFICI TECNICI. ESPOSTI

1.  Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Tributari, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere negativo.

2.  Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.

ARTICOLO 4 TER - PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA

1.   Viene stabilita, una procedura autorizzatoria, per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in ambiti non sottoposti a tutela ambientale o monumentale. La procedura consta delle seguenti fasi:
a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui è avvenuta l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;
b) presentazione, entro sette giorni lavorativi dall'installazione di cui sopra, della domanda redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, che sono state rispettate le norme del Piano Generale degli Impianti;
c) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui all'articolo 4 bis del presente Regolamento;
d) predisposizione atto autorizzatorio o di diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità non autorizzata;
e) il canone, se dovuto, è conteggiato dal giorno di avvenuta installazione.

ARTICOLO 5 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE - RINNOVO - REVOCA - DUPLICATI

1.   Le autorizzazioni scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti pubblicitari presso la sede dell'esercizio o sue pertinenze, si intendono automaticamente rinnovate alla scadenza del triennio. Dopo tale periodo l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che riterrà opportune. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti di cartellonistica e di affissione si intendono rinnovate automaticamente per altri tre anni. Allo scadere del secondo triennio dovrà essere presentata istanza di rinnovo. Le autorizzazioni conseguenti al rinnovo scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio e si intendono tacitamente rinnovate per ulteriori tre anni. Viene sospeso il rilascio e non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. Decorsi 90 giorni dall'intimazione al pagamento del canone l'autorizzazione e il rinnovo vengono revocati e gli impianti pubblicitari se collocati sono considerati abusivi.

2.   La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:
a)   due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;
b)   autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato.

3.   L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
-   per mancato pagamento per due annualità consecutive;
-   per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
-   per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
-   in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

4.   Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dell'autorizzazione. Sono ammesse deroghe alla prescrizione di cui sopra qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta validamente motivata.

5.   Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi del precitato D.P.R. 445/2000 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE, RINUNCIA DELLA PUBBLICITÀ E RIMOZIONE

1.   La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.

2.   La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.

3.   La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

4.   Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis della Legge 75/2002, viene applicata a partire dall'anno successivo.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1.   Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.

2.   I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione ed alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.

3.   E' consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, uno spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.

4.   Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.

ARTICOLO 8 - NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE VARIE

1.  Nella parte A del territorio comunale e nel perimetro compreso tra i corsi Moncalieri, Casale, Tortona, Novara, Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante, ad eccezione del sedime stradale dei corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara, non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali. Possono invece essere autorizzati cartelli e tabelloni temporanei su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie con le modalità previste dall'articolo 12 punto C.3.2 del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

2.  La collocazione provvisoria di cartelli di dimensioni massime m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m. 1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per la Città.
Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera solamente durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono comunque essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari istituzioni pubbliche.

3.  Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.
Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall'inizio della quindicina, e non potranno essere rinnovate.

4.  Nell'autorizzare la pubblicità relativa ai saloni di esposizione predetta, dovrà essere data precedenza a quella degli Enti promotori.

5.  L'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità a mezzo di totem pedonale è contemporaneamente concessione all'occupazione del suolo per la superficie d'ingombro equivalente.

ARTICOLO 9 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO-NORME PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

1.   Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 e successive modificazioni) prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sull'ambiente e sull'arredo urbano.

2.   Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.

3.   Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.

4.   La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50 per cento della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo e Immagine Urbana. Non si può procedere al rilascio dell'autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare l'inizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato il ponteggio.

ARTICOLO 10 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1.  Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente codice della strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) ai mezzi pubblicitari che interessano la viabilità, sono in generale vietati:

A.  I mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.

B.  I cartelli e le paline collocati sul suolo pubblico o privato posizionati a meno di 3 metri dagli incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari.

C.  I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

D.  I mezzi pubblicitari con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge).

E.  Le preinsegne, che non possono comunque essere né luminose né illuminate, di dimensioni superiori a m. 1,5 x 0,30 o inferiori a m. 1,20 x 0,20 posizionate a meno di 3 metri dagli incroci. L'impianto può essere collocato, previo consenso del proprietario dell'immobile, soltanto a ridosso degli edifici o recinzioni, salvo casi eccezionali da valutare singolarmente. L'impianto deve avere un'altezza massima non superiore a 3 metri e l'indicatore di attività più vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno di metri 1,5, deve avere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 indicatori di attività. La singola attività non può essere ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione non è ammessa all'interno della parte A del territorio comunale così come indicato nel Piano Generale degli Impianti, e non deve distare più di 5 km dal luogo ove è ubicata la ditta.
Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

F.  Sono inoltre vietate:
   1)  le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina o della porta d'ingresso dell'esercizio;
   2)  le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
   3)  mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
   4)  cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
   5)  la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione; è invece consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari nelle intersezioni, qualora questi vengano collocati su banchine rialzate interdette alla circolazione veicolare e pedonale;
   6)  l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
   7)  l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
   8)  l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
   9)  la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30/15,30 - 18,30 e in prossimità di ospedali e cliniche;
 10)  impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine;
 11)  le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
 12)  le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo;
 13)  nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica;
 14)  la collocazione di striscioni attraverso le vie nella Parte A del territorio cittadino. E' consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc.;
 15)  la distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 metri di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998 con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni ivi previste (4);
 16)  le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 250 metri da ingressi d'ospedali, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.
In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convezione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'ufficio, a spese della ditta inadempiente.

G.  Le transenne parapedonali con elementi pubblicitari sono autorizzate, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51 comma 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 285/1992), sentito il parere del Settore Arredo e Immagine Urbana che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del luogo. I messaggi pubblicitari che insistono sulle stesse devono essere collocati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 23 comma 1 del Codice della Strada, tra le quali è fatto divieto di collocare qualsiasi installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. E' fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificabile.

G bis.   Nelle vie e piazze antistanti le principali stazioni ferroviarie, possono venire collocate insegne a carattere pubblicitario generale sulle coperture a falde di edifici, anche residenziali, di I e II categoria. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche dell'impianto così come previsto dall'articolo 7 F.5 e di tutte le altre norme, non incompatibili con questa, del Piano Generale degli Impianti.

H.  Per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei che interessano la viabilità, tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli da 47 a 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) e delle norme tecniche dettate dall'articolo 8 del presente Regolamento, si devono rispettare le seguenti modalità:
-  il messaggio pubblicitario posto in essere dagli Enti promotori deve essere limitato alla pubblicizzazione della manifestazione, convegno, esposizione ecc.; non deve essere costituito da materiale cartaceo e su ogni cartello o palina pubblicitaria deve essere indicata chiaramente la denominazione della Ditta installatrice;
-  i manufatti dovranno essere installati ad una distanza di circa 3 metri dai fusti degli alberi; dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico in genere;
-  i manufatti non dovranno essere posizionati a ridosso di altri impianti pubblicitari o coprire pubblicità già esistenti;
-  le paline dovranno essere posate a non meno di metri 10 l'una dall'altra e a non meno di metri 20 dagli incroci. La proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di metri 1,5 dal più vicino binario tranviario;
-  le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale. E' fatto divieto assoluto di posizionare detti mezzi a ridosso dei segnali semaforici, dei pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale.

I.  Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente in rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (5) D.P.R. 495/1992.

TITOLO II - L'APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 11 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1.  Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione emesso dal Comune di Torino che consente al richiedente di installare od effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, fatte salve le sanzioni.

2.  Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.

3.  Ai sensi della Legge 75/2002 articolo 2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ARTICOLO 12 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE

1.  Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

2.  E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3.  Salvo i casi previsti dagli articoli 2 e 18 del presente regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione è da considerarsi abusiva.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

 

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:
A) Il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione dell'impianto pubblicitario.
B) Per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare.
A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in 5 categorie.
La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato "B" del presente regolamento.
C) Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, il canone va commisurato all'anno solare.

2. (soppresso)

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI

1.  Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati predeterminati coefficienti moltiplicatori. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.

2.  In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda se gli stessi sono:
a)  opachi ovvero luminosi o illuminati;
b)  di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50 ovvero superiore a mq. 8,50.

3.  Per le insegne d'esercizio, le strade, aree e spazi pubblici in cui le stesse sono collocate, sono classificate nelle cinque categorie di cui alla lettera B del precedente articolo 13 e a ciascuna, è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
categoria I coefficiente 1,00
categoria II coefficiente 0,95
categoria III coefficiente 0,85
categoria IV coefficiente 0,75
categoria V coefficiente 0,60

4.  Se l'insegna di esercizio autorizzata è allocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

5.  Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta.

6.  Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 62 punto 2 f) della Legge 446/1997.

7.  Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:
a)  pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa;
b)  pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
c)  pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili;
d)  pubblicità effettuata con striscioni (articolo 10 punto 14);
e)  pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
f)  pubblicità in forma ambulante (distribuzione manifestini, mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone);
g)  pubblicità effettuata in forma sonora;
h)  pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici;
i)  paline;
j)  gonfaloni;
k)  cartelli provvisori su suolo.
Per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche si intendono recepite le norme contenute nell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche) che ha fissato i limiti dimensionali e le distanze da osservare per la posa in opera degli stessi impianti nell'ambito del centro abitato cittadino.

8. Le tariffe previste al comma 1 del presente articolo sono approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Per determinare le tariffe delle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:

A)  Norme a carattere generale:
     a)  per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
     b)  il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
     c)  per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;
     d)  per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata.

B)  Norme specifiche:
     a)  sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
     b)  il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti. I veicoli omologati come autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203 comma 2 lett. q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente proprietario della strada e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti, posti dal Piano Generale degli Impianti, di cui agli articoli 11 e 12;
     c)  il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli ad uso privato e loro eventuali rimorchi:
          -  se effettuata per conto proprio da una impresa è dovuto, fermo restando l'esenzione prevista dal successivo articolo 18 punto 1-h) se il proprietario è residente in Torino ovvero se l'impresa ha in Torino la sede o una dipendenza o una succursale;
          -  se effettuata per conto altrui a titolo non oneroso è dovuto per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio del Comune di Torino.
     Il canone previsto al precedente punto c) è dovuto dall'eventuale rimorchio (considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso circoli occasionalmente;
     d)  il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
     e)  il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
     f)  per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 dei giorni non festivi);
     g)  per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
     h)  per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
     i)  i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1.   Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.

2.   Il corrispettivo giornaliero è pari alla trecentesima parte di quello annuale.

3.   Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nell'atto di autorizzazione se previsto.

4.   Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superire. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 17 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1.   Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
-    Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa.
-    Qualora l'importo del canone superi Euro 1.549,37 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
-    La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.

2.   Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
-    Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per la procedura di cui all'articolo 4/ter la commisurazione del canone avviene dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici. Per importi superiori a Euro 1.549,37, se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell'anno.
-    Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso.
-    La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.

3.   L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

4.   Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

ARTICOLO 18 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1.  Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di autorizzazione:
a)  i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b)  gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via, riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità , purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
c)  gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti la superficie di un quarto di metro quadrato;
d)  le targhe collocate presso l'ingresso degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
e)  i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
f)  la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
g)  la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
h)  l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli dell'impresa stessa;
i)  la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'articolo 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali; i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
l)  i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi;
m)  vetrine esposizioni.

2.   Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):
a)   la pubblicità effettuata dallo Stato per i propri fini istituzionali e dalle Istituzioni del Comune;
b)   le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
c)   le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d)   le preinsegne di informazione turistica;
e)   la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso;
f)   le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, non relative ad attività commerciali;
g)   le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

ARTICOLO 19 - RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE

1.   La pubblicità effettuata dai soggetti, qui di seguito elencati, è assoggettata ad autorizzazione e al pagamento del canone in misura ridotta del 50%:
a)   gli Enti Pubblici non economici, per la pubblicità effettuata al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 18 comma 2 lettera b) del presente regolamento;
b)   comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
c)   chiunque realizzi pubblicità relativa a manifestazioni culturali e sportive, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
d)   chiunque realizzi pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti, di beneficenza, festeggiamenti patriottici, religiosi.

ARTICOLO 20 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1.  Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
a)  stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
b)  per eventi eccezionali, anche se di natura commerciale con il patrocinio della Città, e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per la Città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.

2.  Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definiti anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a)  attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
b)  attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.

3.  Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.

4.  In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per le insegne d'esercizio.

ARTICOLO 21 - VERSAMENTI E RIMBORSI

1.  Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cimp temporaneo.

2.  Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948 Codice Civile.

3.  L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

4.  I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

5.  Qualora il rimborso di somme dovute dall'Amministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

ARTICOLO 21 BIS - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1.   Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2.   Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 17 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione e di provvedimenti adottati ai fini della sospensione per il rilascio di nuove autorizzazioni o dei rinnovi di cui all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso della spesa.Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.

3.   L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4.   La rateazione non è consentita:
-   quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
-   quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
-   se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.

5.   La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni se superiore.

6.   L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,20.

7.   Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00, deve essere richiesta in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

8.   In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato delle spese di riscossione.

ARTICOLO 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1.   Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (articolo 62 comma 2 lettera e del D.Lgs. 446/1997). Per i mezzi pubblicitari collocati presso la sede dell'esercizio dell'attività, qualora la sanzione pecuniaria relativa alla tariffa non sia dovuta, si applica la sanzione di Euro 320,00 indipendentemente dal numero di impianti collocati. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo 145 lettera c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (articolo 62 comma 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione (8).

2.   In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto (10).

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1.   Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il Comune diffida l'interessato alla rimozione degli impianti ed in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.

2.   Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

3.   Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati dal Sindaco, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

ARTICOLO 23 BIS - REGOLARIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

1.   Ai sensi del disposto dell'articolo 24 comma 5/bis D.Lgs 507/1993 (11), qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell'esercizio dell'attività o nelle sue immediate pertinenze senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può, presentare domanda, redatta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.
2.   La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3.   Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto il canone maggiorato della sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.
4.   I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto.

ARTICOLO 24 - AUTOTUTELA

1.  Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata.

2.  L'utente, per mezzo di istanza motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

ARTICOLO 24 BIS - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1.  Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento delle entrate proprie, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento su entrata tributaria e/o patrimoniale e dell'ammontare del recupero.

2.  Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1.  (soppresso)

2.  Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3.  E' disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4.  Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente. In caso di variazione delle tariffe nel corso dell'esposizione pubblicitaria, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore..


NOTE:

(1)  Articolo 52 D.Lgs. 446/1997 'Potestà regolamentare delle province e dei comuni':
1. Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.
…(omississ)

(2)  Articolo 62 D.Lgs. 446/1997 'Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari':
1. I Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il Regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologie dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento può prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. omissis.

(3)   D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610: I Comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, l'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 metri. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

(4)   Ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998:
… Il Sindaco …(omissis)… ordina il divieto di distribuzione al pubblico di manifestini e volantini per pubblicità commerciale nelle seguenti vie e piazze della Città:
Piazza Vittorio Veneto - Via Po - Piazza Castello - Via Pietro Micca - Via Cernaia - Via Garibaldi - Via Roma - Piazza San Carlo - Piazza Carlo Felice - Piazza Palazzo di Città - Piazza Statuto - Piazza Carlo Alberto - Piazza Carignano. Il mancato rispetto del divieto di cui alla presente ordinanza è punito con la Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ferme restando le Sanzioni Amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000 nel caso di violazione delle norme di legge sulla pubblicità. Nel rispetto della libertà d'opinione il presente divieto non si applica alla distribuzione di volantini di contenuto non pubblicitario editi a cura di Enti non aventi fini di lucro.

(5)   Articolo 57 D.P.R. 495/1992 Regolamento di attuazione Nuovo Codice della Strada (testo integrale):
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea (1) ad eccezione dei taxi (2) alle seguenti condizioni:
che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
a) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
b) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
c) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
d) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade (3).
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non superiore a 3 mq;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
(1) Le parole: "e non di linea" sono state inserite dall'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
(2) Le parole: "ad eccezione dei taxi" sono state inserite dall'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.
(3) Questo comma è stato così sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.

(6)   Articolo 54 D.Lgs. 446/1997 'Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici' :
Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

(7) (soppressa)

(7/bis) (soppressa)

(8)   Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24 c.2 D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa:
- collocazione abusiva (senza aver presentato domanda) ex articolo 2 comma 3 del presente Regolamento: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
- collocazione precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all'ottenimento della stessa: da un minino di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00;
- mezzo pubblicitario non conforme a quanto previsto dall'autorizzazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;
- omessa voltura dell'autorizzazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;
- omessa esibizione dell'autorizzazione o mancata restituzione quando richiesta: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 620,00;
- omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di disdetta: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
- omessa indicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 750,00;
- omessa dichiarazione per effettuazione di volantinaggio: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;
- omessa osservanza delle norme tecniche per l'installazione di paline, gonfaloni ecc.: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00;
- mantenimento di mezzi pubblicitari in opera in non perfetto stato di conservazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 750,00;
- mancata rimozione di struttura portante di messaggio pubblicitario dopo 30 giorni dalla disdetta: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 750,00;
- mancata rimozione entro 30 giorni di messaggio pubblicitario già coperto, senza presentazione di nuova domanda: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00.

(9)  (soppressa).

(10)   Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione:
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

(11) Articolo 24 comma 5bis D.Lgs. 507/1993:
I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.


ALLEGATO "A"

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente articolo 14, è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

Maggiorazioni correlate alla superficie:
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore) 2,50 della tariffa ordinaria.
Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66.

La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all'articolo 14 comma 3 e precisamente:
categoria I coefficiente 1,00
categoria II coefficiente 0,95
categoria III coefficiente 0,85
categoria IV coefficiente 0,75
categoria V coefficiente 0,60

Casi particolari:
a) Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
1. veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;
2. veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;
3. per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
4. per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;
5. se la pubblicità è effettuata con cartelli o altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti 1-2-3 si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;
b) Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti adibiti ad uso pubblico e privato:
- alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
- per le pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili, si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente per conto terzi: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
d) Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
e) Mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne): alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00.

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale

Pubblicità effettuata mediante:
1) diapositive o proiezioni o simili;
2) striscioni attraverso vie o piazze;
3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
5) forma sonora da punto fisso o itinerante;
6) paline;
7) gonfaloni;
8) cartelli provvisori.

D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.

E - Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,25.