N. 266

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 1999 (mecc. 9906527/17) esecutiva dal 22 novembre 1999. Modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 gennaio 2001 (mecc. 2001 00436/17) esecutiva dal 12 febbraio 2001 e del Consiglio Comunale in data 24 novembre 2003 (mecc. 2003 05847/017) esecutiva dall'8 dicembre 2003 (attesa parere Provincia).

Dal 1 gennaio 2007 è applicato il "Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese" di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale 21 giugno 2005 n. 85-265268, esecutiva dal 14 agosto 2005, con conseguente sospensione dell'efficacia delle norme del Regolamento Comunale.

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INDICE

Art. 1 - Definizione di servizio taxi

Art. 2 - Disciplina del servizio

Art. 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio

Art. 4 - Commissione Consultiva

Art. 5 - Vigilanza sul servizio

Art. 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

Art. 7 - Requisiti per il rilascio della licenza

Art. 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata

Art. 9 - Sostituzione alla guida

Art. 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

Art. 11 - Assegnazione di nuove licenze

Art. 12 - Trasferimento delle licenze

Art. 13 - Domanda per subentro nella titolarita' della licenza

Art. 14 - Inizio del servizio

Art. 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione

Art. 16 - Sostituzione dell'autoveicolo

Art. 17 - Svolgimento del servizio

Art. 18 - Luoghi di stazionamento

Art. 19 - Stazionamento delle autovetture

Art. 20 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo

Art. 21 - Turni di servizio

Art. 22 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

Art. 23 - Tariffe

Art. 24 - Tassametro e contachilometri

Art. 25 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

Art. 26 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

Art. 27- Comportamento degli utenti

Art. 28 - Reclami

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 - Sospensione della licenza

Art. 31 - Revoca della licenza

Art. 32 - Decadenza della licenza

Art. 33 - Veicoli di scorta

Art. 34 - Servizi sussidiari ad integrazione trasporto di linea

Art. 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 36 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Art. 37 - Disposizioni finali


Articolo 1 - Definizione di servizio taxi

1.  Il servizio taxi svolto con autovettura e' un autoservizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato per le parti in vigore:
a)  dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b)  dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 "Legge generale sui trasporti e sulla viabilita'";
c)  dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
d)  dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)  dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
f)  dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
g) dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada e successive modificazioni ed integrazioni";
h)  dal D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
i)  dalle future norme che disciplineranno la materia;
j)  dalle disposizioni del presente Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 221 del 18 ottobre 1999.

Articolo 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio taxi e' stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4, tenendo presente la metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

2. Sono destinati al servizio le autovetture di cui all'art. 54 lett. a) del D. Lvo 285/92.

Articolo 4 - Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva cosi' composta:
a)  dal Dirigente del servizio, o suo delegato, che la presiede;
b)  dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
c)  da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanza nazionale;
d)  da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e)  da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n.23.

2. Ogni organizzazione od associazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.

3.  La Commissione delibera con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente e' altresi' tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parita' prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima convocazione; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, il Comune potra' procedere indipendentemente dal parere.
Il termine di cui sopra puo' essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessita' ai fini istruttori.

5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione puo' avocare a se' i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

6.  La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.

Articolo 5 - Vigilanza sul servizio

1.  La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi e' affidata ai funzionari del Comune e della Provincia incaricati, nonche' dagli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

1.  Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalita' indicate dai successivi articoli.

2.  La licenza comunale di esercizio e' riservata strettamente al titolare che puo' esercitarla in forma singola od associata ed e' riferita ad un singolo veicolo.

3.  Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

4.  La licenza comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo; e' sottoposta da parte del Comune a verifica biennale con decorrenza dalla data di rilascio per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5.  Al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, a sensi della legge 15/68, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Rimane ferma la facolta' del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessario.

6.  Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venire meno dei requisiti d'idoneita' morale dovra' darne comunicazione alla C.C.I.A.A. presso la quale e' istituito il ruolo provinciale dei conducenti.

Articolo 7 - Requisiti per il rilascio della licenza

1.  Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneita' morale;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
d) proprieta' o disponibilita' in leasing del veicolo;
e) cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attivita' di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
f) residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
g) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalita' del successivo art. 11 nel caso di nuova concessione.

Articolo 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata

1.  I titolari che vogliono esercitare in forma singola devono essere iscritti, nella qualita' di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2.  I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono:
a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

3.  E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarita' in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, da' diritto alla gestione economica dell'attivita' autorizzata.

4. Ai fini di cui al comma precedente e' necessaria la seguente documentazione:
a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza;
b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attivita' di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85.

5.  L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

6.  Il titolare e' tenuto a comunicare all'ufficio comunale, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo cui e' stata conferita la licenza.
Nel caso di recesso, la licenza non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.

Articolo 9 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2.  In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 12, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'eta' prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.

3.  Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.

4.  La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilita' del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarita' e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

5.  Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato:
a)  con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari;
b) con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

6. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, sempreche' iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
Questa eventualita' viene comunicata al Comune affinche', preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione sulla licenza.

Articolo 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

1.  Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarita';
b) l'aver trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarita';
c) non essere in possesso del requisito di idoneita' morale.

2. Il requisito di idoneita' morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o piu' reati, una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.  Il requisito dell'idoneita' morale continua a non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Articolo 11 - Assegnazione di nuove licenze

1.  Il Comune non puo' rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi ai sensi dell'art. 3.

2.  Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento di cui all'art. 10.

3.  Il bando di concorso dovra' contenere:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti art. 7 e art. 10.

4. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e dei criteri concernenti valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4.

5.  Costituisce titolo preferenziale avere esercitato il servizio taxi in qualita' di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

6. La graduatoria ha validita' di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validita' devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Articolo 12 - Trasferimento delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e' trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a soggetto dallo stesso designato purche' in possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2.  L'attestazione della inabilita' o inidoneita' al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovra' avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarita' della licenza dovra' essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.

3. In caso di morte del titolare, la licenza puo' essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti:
a) coniuge superstite;
b) parenti entro il 3° grado;
c) affini entro il 2° grado.
In caso di pluralita' di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volonta' testamentaria, puo' essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, oppure puo' essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purche' in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza e' dichiarata decaduta e, eventualmente, messa a concorso.

4.  Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi puo' richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovra' essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attivita', fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovra' nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potra' piu' essere trasferita ad altro soggetto, ma dovra' essere restituita al Comune.

5.  Al titolare che abbia trasferito la licenza non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

6.  In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Articolo 13 - Domanda per il subentro nella titolarita' della licenza

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 12, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.

2.  Nella domanda dovra' indicare:
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale.

3. Dovra' inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilita' e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:
a) di avere la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
b) di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarita';
c) di essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 7;
d) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca della licenza, da parte del Comune nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarita';
e) di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4.  Alla domanda dovra' allegare richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.

5.  Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, gia' intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 12 comma 3, dovra' indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovra' allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.

6.  La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita pero' immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C. e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.

7. Dell'avvenuto rilascio della licenza dovra' essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

8.  Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza il titolare dovra' esibire i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
b) estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.;
c) copia polizza assicurativa R.C. relativa all'autovettura immatricolata.

9.  E' facolta' dell'amministrazione comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei requisiti e qualita' oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.

10. Il Comune provvedera' d'ufficio all'accertamento del requisito di idoneita' morale.

Articolo 14 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio della licenza.

2.  Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il comune dispone la decadenza della licenza.

3.  Il termine sopra indicato potra', a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4.  La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovra' essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell'art. 9, nonche' quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.

5.  La licenza dovra' essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonche' per la durata del periodo di sospensione della stessa, a seguito di sanzione disciplinare.

Articolo 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servito taxi, devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

2.  Ogni autovettura deve essere munita di una targa, con la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.

3.  Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed e' individuato con decreto del Ministro dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma della Citta'.

4.  Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli organi comunali di vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui ai precedenti commi.
Tale verifica non puo' implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare l'ufficio comunale competente per il settore per la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile e darne altresi' comunicazione alla Provincia.

6.  Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sara' fissato caso per caso, si provvedera' alla revoca della licenza a norma dell'art. 31.

7.  Nell'autovettura in servizio e' vietato fumare e il tassista e' tenuto ad esporre l'apposito divieto.

Articolo 16 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa puo' essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attivita', previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza.

2.  A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione alla Provincia.

Articolo 17 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.

2.  Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.

3.  Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o dell'area metropolitana o dell'ambito territoriale dell'aeroporto "Citta' di Torino", per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

4.  Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa e' acquisita:
a) nei luoghi di stazionamento gia' definiti, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4, dal Comune o dai Comuni facenti parte del comprensorio;
b) mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal piu' vicino posto di sosta;
c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

5.  All'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio e' obbligatoria. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonche' in androni, portoni e cortili puo' essere rifiutato in caso di evidente difficolta' o pericolosita', a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.

6.  Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, puo' consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

7. E= sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilita'.

Articolo 18 - Luoghi di stazionamento

1. Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della citta' dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

2.  Ogni luogo di stazionamento e' indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio

3.  La scelta dei posteggi nei luoghi a cio' destinati e' libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.

4.  Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilita' , gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o piu' stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Articolo 19 - Stazionamento delle autovetture

1. In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo cosi' stabilito anche l'ordine di successione.

Articolo 20 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo

1. Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..

2.  In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da questi impartite.

Articolo 21 - Turni di servizio

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita la Commissione consultiva.

2.  I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune; i suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente dovra' essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne nel caso di collaborazione familiare.

3.  Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.

4.  I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui.

Articolo 22 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione; a tal fine, le autovetture devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune.

2.  Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
a) sia scaduto il termine del turno di servizio;
b) avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.

3.  Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protratte anche fuori turno, purche' al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Articolo 23 - Tariffe

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune.

2.  Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale e possono essere applicate soltanto dopo l'approvazione della Provincia.
Il Comune puo' prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4.

3. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
La tariffa chilometrica extra-urbana si applica esclusivamente quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.

4. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio comunale, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.

Articolo 24 - Tassametro e contachilometri

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilita' delle registrazioni, dalla cui lettura e' deducibile il corrispettivo da pagare.

2.  L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3.  Il dispositivo puo' prevedere, oltre alla tariffa base, una o piu' posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 23. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovra' essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovra' essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

4.  La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, e' subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

5.  Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio di Polizia Municipale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarita' di funzionamento, provvede alla piombatura.

6.  In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente e' tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

7.  In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".

8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo e' in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

9.  I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

10. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Articolo 25 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1. Il prezzo del servizio e' quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

2.  Se il tassametro non e' stato erroneamente messo in funzione, il tassista e' tenuto a richiedere esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo altro accordo con l'utente.

3.  Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi, potra' esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

4.  Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente e' tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Articolo 26 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

1.  Nell'esercizio della propria attivita' il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:
a) seguire il percorso piu' breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorita' comunale;
c) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali e' tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
k) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
l)  durante le soste sul luogo di stazionamento stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di temporaneamente fuori servizio e con disco orario. A tal fine e' permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite;
m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
n) informare l'ufficio competente entro il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta o telefonica, fatto salvo successiva comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata;
o) indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, da pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, da pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche.

2.  I servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.

3.  Nell'esercizio della propria attivita' al tassista e' vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
b) portare animali propri in vettura;
c)  interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d)  rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
e)  rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilita' dei portatori di handicap;
f)  effettuare servizi con il tassametro non inserito;
g)  negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
h)  lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
i)  fumare o mangiare durante la corsa;
j)  tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
k)  chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
l)  consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo.

Articolo 27- Comportamento degli utenti

1.  Agli utenti del servizio di taxi e' fatto divieto di:
a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta puo' essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
i) fumare durante la corsa.
Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.

2. Salva la responsabilita' civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente dara' diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Articolo 28 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami dovra' essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Articolo 29 - Sanzioni

1.  Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3; del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono cosi' punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni; l'applicazione delle sanzioni di cui al presente punto segue le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
b) con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della licenza.

2.  L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto b) deve essere preceduta da avvio di procedimento con contestazione all'interessato, mediante notifica, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione. L'interessato, entro 20 giorni dalla notifica ha facolta' di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento. Questi, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4; assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:
- applicazione delle relative sanzioni se il fatto e' fondato e provato;
- archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare le sanzioni amministrative accessorie.
Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio della professione dal titolare della licenza o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del procedimento penale.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 600.000, per le seguenti violazioni:
a) violazione dell'art. 14 comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
b) violazione dell'art. 15, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilita' delle autovetture;
c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 26;
d) mancata segnalazione di guasti di tassametro e di contachilometri, cosi' come previsto dall'art. 24;
e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio cui indirizzare i reclami, cosi' come previsto dall'art. 28;
f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi cosi' come previsto dall'art. 9;
g) violazione dell'art. 17, per prelevamento dell'utente o inizio del servizio al di fuori dell'area comunale o comprensoriale;
h)  prestazione del servizio con il tassametro non in conformita' con quanto previsto dall'art. 24 o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;
i) violazione dell'art. 21, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio;
j) violazione dell'art. 17 relativo alle modalita' di acquisizione della corsa;
k) inosservanza delle norme in materia di tariffe di cui all'art. 25.

4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

5.  Il mancato rispetto del divieto di fumare e' sanzionato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 30 - Sospensione della licenza

1.  La licenza e' sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati cosi' come individuate all'art. 35 e successive disposizioni;
b) violazione dell'art. 17 comma 5, per mancata prestazione del servizio;
c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29, lettere da a) a k);
d) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

2.  Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3.  La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 31 - Revoca della licenza

1.  Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di piu' licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3;
b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 7;
c)  per violazione delle norme sulla trasferibilita' delle licenze cosi' come previsto all'art. 12;
d)  a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell=art. 30;
e)  per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
f)  per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 15 comma 6;
g)  inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
h)  accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 1.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Articolo 32 - Decadenza della licenza

1.  La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo del Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per non avere comprovato, nel termine di cui all'art. 13 comma 8, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
b)  per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 14 comma 1;
c)  per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 12 comma 3.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Articolo 33 - Veicoli di scorta

1. Nell'ambito organizzativo del servizio taxi, il Comune puo' definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.

2.  Il Comune stabilira', contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3.  Il veicolo fermo per motivi tecnici, potra' essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneita' previste e debitamente collaudata per il servizio di taxi.

4.  Le vetture devono essere di proprieta' o in disponibilita' agli organismi previsti dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento.

5.  Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con specifico numero, saranno abbinate a licenze non cedibili a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi di cui al precedente comma 4 operanti nel territorio del Comune.

Articolo 34 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1.  Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

2.  Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione e' concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista, o consorzio o cooperative di tassisti.

Articolo 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1.  Il servizio taxi e' accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non puo' costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

2.  Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilita'. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilita' dei disabili e' effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della corsa.

3. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovra' provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sara' al massimo di cinque minuti.

4.  Il titolare della licenza puo' adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. a) del D.Lvo 285/92; pero' se il numero di veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita' risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato provvedimento, un congruo numero di licenze esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Articolo 36 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1.  Le deliberazioni comunali, relative alla modifica del presente regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Articolo 37 - Disposizioni finali

1.  Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto "Citta' di Torino" ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.


La Giunta Comunale in data 23 Gennaio 2001 (n.mecc. 2001 00436/17) esecutiva dal 12 febbraio 2001, ha deliberato di prendere atto dell'istituzione dell'Ambito Metropolitano, e delle norme speciali stabilite con deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 2395 dell'11.04.00 esecutiva il 14.05.00 successivamente modificata dalla deliberazione n. 232800 del 5.12.00 immediatamente eseguibile, con conseguente disapplicazione delle norme del regolamento Comunale per l'esercizio del Servizio Taxi con autovettura approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.10.1999, esecutiva dal 22.11.1999 in vigore dal 21.08.2000, contrastanti con la normativa provinciale.