N. 263
1. Il Comune istituisce annualmente borse di studio a favore di studenti meritevoli e bisognosi - maschi e femmine - nati a Torino o provincia da genitori abitanti in Piemonte, iscritti ad una classe di scuola media superiore che abbiano frequentato, nell'anno scolastico precedente una classe compresa fra la terza media inferiore e il penultimo anno di una scuola media superiore. L'importo e il numero delle borse intitolate a "F. Casale" può variare di anno in anno in corrispondenza al maturato della relativa rendita.
1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1, con apposito provvedimento per ogni anno scolastico, occorre attuare:
a) l'apertura di un concorso per l'assegnazione delle borse di studio, precisandone il numero e l'importo, il cui bando è parte integrante del provvedimento;
b) la determinazione di due graduatorie delle domande presentate redatte da apposita Commissione, relative rispettivamente agli studenti che, l'anno precedente a quello cui la borsa si riferisce, abbiano ottenuto la licenza media o frequentato una classe di scuola media superiore;
c) la successiva erogazione delle borse ai vincitori.
1. La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse
di studio, determinata nominatamente con apposito provvedimento,
è così composta:
- Segretario Generale del Comune di Torino, o suo delegato, -
presidente;
- Dirigente del Settore Servizi Integrativi e Convenzioni - Divisione
Servizi Educativi -, o suo delegato;
- Rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della ricerca - Direzione Generale Regionale per il Piemonte-
Centro Servizi Amministrativi di Torino.
2. I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di uno o più segretari.
a) le deliberazioni della Commissione,
prese a maggioranza assoluta con voto palese, devono risultare
da verbale sottoscritto da tutti i componenti.
La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessario
all'esame delle domande pervenute;
b) è ammesso ricorso, avverso le decisioni della commissione, secondo le normative vigenti.
1. Nel formulare le graduatorie dei concorrenti, la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:
a) le borse di studio messe a concorso sono ripartite fra gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore e gli studenti di scuola media superiore di cui all'art.1) proporzionalmente al numero delle domande ammesse per ciascun grado di scuola;
b) per ciascun concorrente occorre considerare il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti dall'ISEE;
c) la valutazione del merito deve necessariamente prendere
in considerazione l'anno scolastico precedente a quello cui è
riferita la borsa di studio, pertanto gli studenti iscritti al
I° anno di una scuola media superiore,
concorrono con la valutazione espressa nell'esame di licenza media
(minimo "buono") cui sono riferiti i seguenti punteggi:
Buono = 7; Distinto = 8; Ottimo = 9.
Per gli altri concorrenti il merito è valutato corrispondentemente
alla votazione media riportata nello scrutinio finale (escluse
educazione fisica, religione e condotta);
d) le graduatorie vengono costituite tenendo in considerazione sia il reddito che il merito. La Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo a definire le modalità operative di applicazione di tali criteri.
1. Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) non aver compiuto l'età di anni 21 alla data di scadenza del concorso;
b) essere nato a Torino o provincia da genitori residenti in Piemonte;
c) aver frequentato, nell'anno scolastico precedente a quello
cui la borsa si riferisce, una scuola media inferiore o superiore
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta di Torino.
La partecipazione al concorso è estesa agli studenti residenti
in Torino ma obbligati, per zonizzazione, alla frequenza in istituti
ubicati nei comuni della prima cintura della Città;
d) aver conseguito, nell'anno scolastico di cui al precedente comma c) del presente articolo, la licenza media con la valutazione di almeno "Buono" oppure aver ottenuto una media non inferiore a 6,5/10 (escluse condotta, religione, educazione fisica), in una classe di scuola media superiore senza aver riportato debiti formativi;
e) dimostrare la frequenza regolare di una classe di scuola media superiore durante l'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce;
f) essere meritevoli di aiuto;
g) non fruire di altre borse di studio con l'eccezione delle borse di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62;
h) non rientrare nel reddito familiare previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole dell'obbligo.
1. Il concorrente deve redigere domanda valendosi dell'apposito modulo fornito dall'ufficio competente e consegnarla allo stesso, corredata di tutti i documenti necessari, entro il termine fissato nel bando di concorso.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, fatta salva la facoltà, concessa dalla norma, di avvalersi di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive o temporaneamente sostitutive.
a) certificato di nascita del candidato;
b) stato di famiglia e residenza del candidato e dei genitori;
c) fotocopia della modulistica reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare che hanno prodotto redditi nell'anno precisato nel bando di concorso, i moduli devono essere completi di ogni facciata;
d) certificato della votazione riportata al termine dell'anno scolastico precedente a quello cui la borsa si riferisce in ogni singola materia della scuola media superiore o certificato del diploma di licenza media inferiore con giudizio finale;
e) certificato di frequenza in una classe di scuola media superiore nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce e per il quale è bandito il concorso.
1. Sul bando di concorso dovrà essere precisato il termine ultimo per la presentazione delle domande nonché le modalità di inoltro delle stesse.
2. Non sono da prendere in considerazione le domande che pervengono oltre i termini stabiliti dal bando di concorso, incomplete o sprovviste di uno o più documenti.