N. 255

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA E PER CIECHI ASSOLUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 1998 (mecc. 9807066/19) esecutiva dal 4 gennaio 1999.

File in formato rtf

INDICE

Articolo 1 - Soggetti beneficiari

Articolo 2 - Commissione Medica - Lista d'attesa

Articolo 3 - Commissione Tecnica

Articolo 4 - Assegnazione buoni

Articolo 5 - Tariffa

Articolo 6 - Ritiro buoni

Articolo 7 - Taxi convenzionati

Articolo 8 - Mezzi attrezzati

Articolo 9 - Modalita' corsa

Articolo 10 - Infrazioni

Articolo 11 - Limite spesa

Articolo 12 - Percorsi extraurbani

Articolo 13 - Rimborsi

-----------------------

Articolo 1 - Soggetti beneficiari

1. Il servizio di trasporto mediante taxi e minibus attrezzati e' riservato ai soggetti di eta' superiore ai 2 anni residenti in Torino, con disabilita' motoria tale da impedire loro l'accesso e la salita sui mezzi pubblici di trasporto e a ciechi assoluti, cosi' come previsto dalla deliberazione n. 5505 adottata dalla Giunta Comunale in data 27 luglio 1993.

Articolo 2 - Commissione Medica - Lista d'attesa

1. Il servizio e' concesso in seguito alla valutazione espressa da una Commissione Medica appositamente istituita con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18-5-1979 e successive modificazioni. Tale Commissione valuta l'impedimento motorio all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto.

2. La convocazione a visita delle persone in lista d'attesa si basa sull'ordine cronologico della presentazione della domanda ad eccezione dei minori e di alcuni casi particolarmente gravi che necessitano di risposte urgenti o comunque non differibili.

3. Pertanto sara' data priorita' nella lista d'attesa a quei casi documentati con patologia particolarmente grave, previo parere favorevole di almeno un membro della Commissione Medica che valutera' la legittimita' dell'istanza.

4. Si ritiene opportuno, inoltre, far rientrare nei casi suddetti anche i traumatizzati gravi, che necessitano di continuare senza interruzione la riabilitazione e per i quali il Centro (C.R.F.) lo richieda formalmente.

5. I pareri negativi della Commissione Medica sono notificati agli interessati, che possono ricorrere in opposizione alla Commissione stessa entro 10 giorni.

Articolo 3 - Commissione Tecnica

1. In seguito al giudizio della Commissione Medica, l'Amministrazione, attraverso una propria Commissione Tecnica, valutando le esigenze dei soggetti, concede il servizio ed indica il numero dei buoni concessi mensilmente.

2. La suddetta Commissione Tecnica sovraintende alla fase di assegnazione del numero di buoni ai cittadini risultati beneficiari, risponde alle istanze di aumento corse o ad eventuali altre controversie.

3. Contro il provvedimento dell'Amministrazione l'utente del servizio puo' fare ricorso se ritiene non congruente l'assegnazione, allegando adeguata documentazione. Entro 30 giorni l'Amministrazione produce motivata risposta scritta.

Articolo 4 - Assegnazione buoni

1. La Commissione Tecnica valuta il numero di corse da attribuire in riferimento alle comprovate esigenze dell'utente.

2. La Commissione recepisce l'attuale attribuzione di corse assegnate per gli utenti che gia' usufruiscono del servizio e valuta le richieste di modifica e puo' apportare variazioni su motivata richiesta.

3. L'assegnazione massima del beneficiario e' stabilita in una disponibilita' di 60 corse mensili.

4. Per i beneficiari non vedenti in attivita' lavorativa sono previste un massimo di 45 corse mensili come da deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 1991 (mecc. n. 91 11450/19).

5. La Commissione Tecnica per comprovate e motivate esigenze potra' per periodi temporanei pre-determinati, rinnovabili, attribuire un numero di corse aggiuntive alla dotazione iniziale sino ad un massimo di 100 corse mensili.

6. Ogni assegnatario sara' dotato di tesserino identificativo di riconoscimento rilasciato dall'ufficio comunale.

7. L'utente e' tenuto a comunicare all'Amministrazione il venir meno di esigenze precedentemente dichiarate.

8. L'utente deve tempestivamente comunicare all'ATM: cambi di residenza o di indirizzo (in altro Comune o in citta').

9. Nel caso di trasferimento fuori Torino decade automaticamente la possibilita' di utilizzazione del servizio.

10. L'Amministrazione realizzera' periodiche revisioni circa la titolarita' e le esigenze dei soggetti beneficiari.

Articolo 5 - Tariffa

1. I buoni taxi costano l'equivalente del biglietto sui mezzi di' trasporto pubblici. Un blocchetto contiene 60 buoni che non hanno scadenza.

2. Ad ogni variazione delle tariffe dei trasporti urbani, corrispondera' un adeguamento del costo del blocchetto.

3. L'ente gestore potra' attivare sistemi innovativi in sostituzione dei buoni attualmente in vigore. Eventuali aspetti operativi del servizio verranno precisati con apposita circolare.

Articolo 6 - Ritiro buoni

1. Il ritiro del blocchetto puo' essere effettuato dal beneficiario o da persona da lui delegata che presenti all'ufficio A.T.M. sopraindicato la delega ed i documenti suoi e del delegante. È ammessa la delega permanente.

2. Preferibilmente, previa verifica tecnica, verra' effettuata la consegna dei blocchetti a domicilio.

3. È possibile ritirare 1 o 2 blocchetti per volta.

4. La consegna del blocchetto scaduto e' condizione indispensabile per il rilascio del nuovo.

5. Occorre rispettare la scadenza del periodo indicato nella lettera di assegnazione e fare riferimento alla data di rilascio del blocchetto.

6. Se la data coincide con giorni non lavorativi (sabato e festivi) o se il servizio viene utilizzato per ragioni di lavoro o corsi di formazione professionale, il nuovo blocchetto puo' essere ritirato nella settimana precedente alla scadenza con l'impegno a consegnare il vecchio entro i 10 giorni successivi.

7. In caso di smarrimento del blocchetto, e' necessario, per il rilascio del nuovo, produrre la denuncia di smarrimento rilasciata dall'Autorita' di Pubblica Sicurezza.

8. In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento, occorre presentare all'ufficio comunale due fotografie identiche (formato tessera) per il rilascio del nuovo tesserino.

Articolo 7 - Taxi convenzionati

1. Il beneficiario del servizio puo' utilizzare qualsiasi taxi individuato a cura dell'ATM e che esponga un idoneo contrassegno che sara' bene in vista sull'autovettura convenzionata.

2. Il tassista non aderente alla Convenzione e' comunque tenuto ad effettuare il servizio se richiesto ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale del servizio pubblico da piazza con autovettura ma puo' rifiutare il pagamento della corsa mediante il buono e pretendere il pagamento in denaro da parte dell'utente.

3. Pertanto e' opportuno accertarsi prima dell'effettuazione del servizio che il tassista aderisca alla Convenzione.

Articolo 8 - Mezzi attrezzati

1. Per quei soggetti che non possono usare il taxi, a causa dell'impossibilita' di un autonomo spostamento dalla carrozzella all'auto e/o perche' costretti all'uso anche temporaneo di carrozzella elettrica, e' previsto uno specifico servizio di trasporto mediante pulmini attrezzati a cio' incaricati dall'ATM.

2. L'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi attrezzati e' rilasciata dalla Commissione Medica.

3. Al fine di non interrompere il servizio e dare una risposta urgente e non differibile a quei soggetti, utenti del servizio taxi, che si aggravano e quindi che necessitano dei mezzi attrezzati, e' sufficiente inoltrare al Comune richiesta scritta su apposito modulo. In una fase successiva l'istanza sara' valutata dalla Commissione Medica.

Articolo 9 - Modalita' corsa

1. L'utente puo' farsi accompagnare, senza ulteriore spesa, da una o due persone con l'utilizzo del taxi e da una con l'utilizzo del minibus attrezzato, ma queste devono viaggiare insieme all'utente dall'inizio alla fine della corsa.

2. E' possibile richiedere l'eventuale trasporto di una carrozzella, purche' sia pieghevole, ma in tal caso il tassista deve esserne informato preventivamente.

3. Non compete al taxista il sollevamento del disabile.

4. L'utente deve sempre portare con se' il tesserino di riconoscimento da esibire unitamente al blocchetto di buoni o altro documento di viaggio che potra' essere successivamente individuato.

5. Il buono deve essere correttamente compilato dall'utente su ciascuna delle due parti (anche su quella che viene consegnata al taxista o all'autista del mezzo attrezzato). Occorre indicare cognome, nome, giorno, ora di fine corsa, percorso, numero del taxi o del mezzo attrezzato, nonche' l'importo della corsa quale si rileva dalla lettura del tassametro piu' gli eventuali supplementi notturni e festivi previsti dal regolamento (solo per i taxi).

6. Entrambe le parti di cui e' costituito il buono devono risultare firmate dal beneficiario (o accompagnatore in caso di impossibilita' alla firma dell'utente) e dal tassista o autista del mezzo attrezzato.

7. La mancata compilazione anche parziale dei buoni, rilevata a posteriori nei controlli periodici, potra' dare luogo ad un richiamo scritto e, in caso di ripetizione, alla riduzione temporanea del servizio, comunque non superiore ai tre mesi.

8. In caso di diversa richiesta da parte del tassista, o in caso di gravi scorrettezze nel comportamento dello stesso, l'utente e' tenuto a segnalare tale irregolarita', per iscritto, all'A.T.M. quale ente gestore.

Articolo 10 - Infrazioni

1. Il blocchetto di buoni e' di uso strettamente personale e pertanto non puo' assolutamente essere utilizzato da altra persona che non sia il beneficiario.

2. Inoltre l'utente del servizio non puo':

- utilizzare 1 solo buono per effettuare la corsa di andata e ritorno;

- utilizzare il buono per percorsi fuori dal Comune di Torino (salvo specifiche autorizzazioni);

- farsi attendere dal tassista interrompendo l'effettuazione di una corsa ovvero tra una corsa e l'altra (attesa).

3. Tali infrazioni e altre anomalie nell'utilizzo (a livello amministrativo) possono comportare la sospensione del servizio da parte dell'ATM: in caso di ripetute gravi violazioni, anche la revoca dello stesso da parte dell'Amministrazione.

4. È fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di rivalersi nei confronti dei trasgressori in ordine a possibili danni subiti.

5. Qualora le infrazioni nell'utilizzo del servizio comportino anche violazioni del Codice Penale, l'Amministrazione o l'Ente gestore sospendera' il servizio e segnalera' l'illecito alle Autorita' competenti.

6. La condanna definitiva comporta la revoca del servizio.

Articolo 11 - Limite spesa

1. Ogni blocchetto e' composto attualmente da nr. 60 buoni e da' diritto ad effettuare altrettante corse per un valore massimo di spesa non superabile, da tassametro, pari a L. 1.590.000 (valore medio virtuale L.26.500 x n. 60 corse ' L.1.590.000).

2. L'eventuale utilizzo del blocchetto per un valore inferiore a L.1.590.000 non da' diritto ad alcuna forma di recupero rispetto ai blocchetti successivi.

3. Tale valore verra' annualmente aggiornato unitamente alla revisione del tariffario dei taxi, compatibilmente con i fondi disponibili.

4. Nel caso in cui fosse superato il limite sopraindicato di L. 1.590.000 per blocchetto l'utente e' tenuto a versare la differenza della spesa all'ATM, prima del rilascio del blocchetto successivo.

5. Inoltre, per le corse effettuate in modo anomalo, l'utente dovra' rifondere il costo delle corse.

Articolo 12 - Percorsi extraurbani

1. Per i beneficiari preventivamente autorizzati, e' possibile recarsi al di fuori del territorio comunale esclusivamente per ragioni di lavoro, corsi formazione professionale o pre-lavorativi, cure riabilitative presso presidi sanitari e attivita' della vita quotidiana.

2. In tali casi, espressamente autorizzati dalla Commissione Tecnica, l'utente potra' avvalersi del servizio taxi o - qualora gia' in possesso della specifica autorizzazione della Commissione Medica - del mezzo attrezzato, utilizzando un solo buono sempre del valore di L. 26.500, senza oneri aggiuntivi a suo carico per l'eventuale differenza.

Articolo 13 - Rimborsi

1. I famigliari debbono comunicare per iscritto all'ATM il decesso dell'utente, riconsegnando il libretto in corso ed il tesserino di riconoscimento. Analoga procedura dovra' essere seguita da chi intenda rinunciare al servizio.

2. È ammesso il rimborso da parte dell'ATM del costo dei buoni non utilizzati in seguito a decesso del beneficiario, a revoca del servizio (deciso in sede di visita di revisione), od a rinuncia da parte del beneficiario.

3. In tali casi il beneficiario (o in caso di decesso i suoi eredi) puo', compilando l'apposito modulo, chiedere il rimborso dei buoni riconsegnati.