N. 252

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL=ATTIVITA' DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 agosto 1998 (mecc. 9806920/04) esecutiva dal 3 settembre 1998.

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INDICE

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Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l=organizzazione del Comitato Pari Opportunita' in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare 12/93 applicativa degli artt. 7 e 61 del D.lvo 29/93; coordina le disposizioni succedutesi nel tempo contenute sia nella normativa contrattuale (DPR 268/87, DPR 333/90) sia nelle disposizioni di legge (Legge 125/93, Statuto della Citta', indirizzi applicativi UE).

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ARTICOLO 1
COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato e' cosi' costituito:

a - Presidente: Sindaco o suo delegato;

b - Rappresentanti delle OO.SS.:

un membro designato da ogni Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa, in base alla normativa vigente;

c - Funzionari in rappresentanza dell=Amministrazione, appartenenti alle Divisioni e Servizi particolarmente significativi per le tematiche di competenza del Comitato.

2. Fra i rappresentanti dell=Amministrazione viene nominato un dirigente con funzioni di Coordinatore.

3. I rappresentanti delle OO.SS. e i rappresentanti dell=Amministrazione sono nominati in pari numero.

4. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire un costruttivo collegamento con la Commissione Permanente Speciale per le pari opportunita', di cui all=art. 30 dello Statuto della Citta', puo' nominare, a far parte del Comitato, due Consiglieri uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza. Provvede, inoltre, alla loro surrogazione in caso di decadenza o dimissioni.

 

ARTICOLO 2
COMPITI E FUNZIONI

1. Il Comitato ha le seguenti competenze:

a) promuovere e svolgere tutte le indagini conoscitive, le ricerche e le analisi necessarie ad individuare gli elementi utili per l=attuazione delle normative di applicazione contrattuale inerenti le pari opportunita';

b) formulare proposte in ordine alle politiche di accesso, alle attribuzioni, alle mansioni, alla formazione e aggiornamento professionale e, piu' in generale, su ogni aspetto regola-mentare che abbia valenza sulla condizione delle lavoratrici e/o dell=utenza;

c) formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e proporre ogni altra misura e meccanismo atti a consentire il conseguimento della reale parita';

d) esprimere pareri su atti amministrativi relativi al personale nonche' su progetti e piani di ristrutturazione dei servizi dell=Ente tenendo conto dei processi di introduzione di nuove tecnologie;

e) promuovere iniziative volte ad attuare le direttive dell=Unione Europea per l=affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti;

f) valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta e di segregazione professionale e rendersi operativo in merito;

g) intervenire con proprio rappresentante alle riunioni delle varie Commissioni Consiliari e Tecniche, quando trattino argomenti di competenza del Comitato Pari Opportunita';

h) relazionare periodicamente sull=attivita' svolta dal Comitato, con il conseguente impegno alla pubblicizzazione.

 

ARTICOLO 3
DURATA IN CARICA DEL COMITATO

1. Il Comitato Pari Opportunita', organismo paritetico, dura in carica per un periodo corrispondente al Consiglio Comunale.

2. I componenti possono essere riconfermati per non piu' di due mandati.

 

ARTICOLO 4
NOMINA DEI COMPONENTI

1. Entro quarantacinque giorni dall=insediamento il Sindaco nomina i componenti il Comitato sulla base delle indicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Divisioni o Servizi interessati, valutate anche le proposte del Comitato uscente.

 

ARTICOLO 5
DECADENZA DEI COMPONENTI

1. Il componente del Comitato assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica (l=assenza giustificata si intende per iscritto) e non potra' successivamente essere rinominato.

2. Entro trenta giorni si provvedera' alla surrogazione.

 

ARTICOLO 6
DIMISSIONI DEI COMPONENTI

1. Le dimissioni di un componente sono presentate in forma scritta al Presidente del Comitato.

2. Entro trenta giorni si provvedera' alla surrogazione.

 

ARTICOLO 7
SEDE DEL COMITATO E SUPPORTI STRUMENTALI

1. L=Amministrazione Comunale mette a disposizione del Comitato locali opportunamente arredati e idonei per lo svolgimento delle sedute, per le riunioni dei gruppi di lavoro nonche' per l=espletamento delle mansioni dell=Ufficio di Segreteria.

2. L=Amministrazione Comunale assicura le risorse necessarie all=espletamento delle funzioni del Comitato ed in particolare:

a - personale per l=Ufficio di Segreteria in numero e profilo professionale adeguato;

b - apposito Capitolo di Bilancio;

c - necessarie apparecchiature informatiche d=ufficio.

 

ARTICOLO 8
FUNZIONI DEL COORDINATORE

1. Il Coordinatore ha il compito della conduzione delle sedute del Comitato in assenza del Presidente.

2. Provvede alle necessarie ricerche legislative, giurisdizionali e statistiche attinenti l=attivita' del Comitato.

3. Coordina gli adeguati supporti logistici e strumentali per il funzionamento del Comitato.

4. Predispone gli atti necessari per l=attuazione delle decisioni assunte dal Comitato relativamente alla parte finanziaria, tecnica e amministrativa.

5. Mantiene i collegamenti all=interno dell=Ente con gli altri dirigenti per quanto riguarda l=attuazione delle disposizioni del Comitato.

6. Mantiene altresi' i collegamenti con gli altri organismi, operanti in materia di pari opportunita', sia nazionali che europei.

 

ARTICOLO 9
FUNZIONI DELL=UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e' istituito l=Ufficio di Segreteria alle dipendenze del Presidente del Comitato e/o del Coordinatore.

2. L=Ufficio di Segreteria provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':

a - convocazione e verbalizzazione delle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro nei quali lo stesso e' articolato;

b - raccolta, esame e predisposizione della documentazione attinente all=attivita' del Comitato e dei Gruppi di lavoro;

c - conservazione, pubblicazione e trasmissione degli atti;

d - predisposizione ed esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni assunte dal Comitato;

e - aggiornamento dell=archivio e della biblioteca attinente la materia di competenza del Comitato.

 

ARTICOLO 10
CONVOCAZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato viene convocato almeno una volta al mese dal suo Presidente o da un suo delegato, che formula motivato ordine del giorno anche sulla base delle richieste dei componenti il Comitato.

2. Il Comitato deve essere convocato quando ne facciano motivata richiesta il Coordinatore o un terzo dei componenti, riferito ai rappresentanti delle OO.SS. e ai rappresentanti dell=Amministrazione.

3. L=avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data dell=incontro. In caso di urgenza l=avviso di convocazione puo' essere recapitato almeno ventiquattro ore prima.

4. Per la validita' delle sedute occorre la presenza di un terzo dei componenti. Per la validita' delle proposte occorre la maggioranza dei presenti.

5. I lavori del Comitato sono registrati con verbale nel quale vengono indicati i punti principali della discussione e le decisioni assunte. Ciascun componente puo' fare richiesta esplicita di inserimento di dichiarazione testuale. Copia del verbale viene trasmessa ai componenti del Comitato per l=approvazione nella seduta successiva.

 

ARTICOLO 11
STRUMENTI CONOSCITIVI PER L=ATTIVITA'

1. Il Presidente e il Coordinatore, in sede di riunione del Comitato, possono chiedere la partecipazione di funzionari e di dirigenti del Comune nonche' di altri soggetti le cui audizioni siano utili ai lavori del Comitato.

2. Con riferimento alla circolare ministeriale n. 12/93, l=Amministrazione Comunale fornisce la documentazione utile ai fini istituzionali del Comitato sulla base di appositi protocolli.

3. Il Comitato utilizza eventuali fondi messi a disposizione dalla UE o dallo Stato per l=attuazione di progetti di azioni positive.

 

ARTICOLO 12
ARTICOLAZIONE DEL COMITATO IN GRUPPI DI LAVORO

1. Il Comitato ha la facolta' di strutturarsi in Gruppi di lavoro temporanei e permanenti che potranno avvalersi della collaborazione di dipendenti comunali, di esperti, interni ed esterni all=Amministrazione Comunale di Enti ed Istituti di ricerca.

2. Ogni gruppo dovra' relazionare periodicamente al Comitato e a conclusione dei lavori dovra' consegnare un elaborato contenente proposte operative.

 

ARTICOLO 13
CONFERENZE DI SERVIZIO

1. Il Comitato, quando lo ritenga opportuno, potra' disporre la pubblicita' delle sedute.

2. Nel caso in cui l=argomento in discussione coinvolga un Servizio o Divisione, la partecipazione dei dipendenti e' assimilata alla conferenza di servizio, con tempi e modalita' da concordare con la dirigenza.

3. Per riunioni piu' ampie e' necessaria la preventiva autorizzazione dell=Amministrazione.

 

ARTICOLO 14
PUBBLICITA' DEI LAVORI DEL COMITATO

1. Il Comitato potra' disporre la pubblicazione di documenti relativi ai lavori effettuati e delle determinazioni assunte, in appositi spazi e/o bacheche dei vari Servizi.

 

ARTICOLO 15
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI

  1. La partecipazione alle attivita' del Comitato sia da parte dei dipendenti componenti il Comitato stesso sia da parte dei dipendenti chiamati a partecipare ai gruppi di lavoro o altre iniziative del Comitato e' considerata, a tutti gli effetti, attivita' di servizio con il rilascio di attestazione di presenza.