N. 250

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO MERCATO ITTICO INGROSSO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 Giugno 1998 (n. mecc. 9801785/44) esecutiva dal 3 Agosto 1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 25 Ottobre 1999 (n. mecc. 9906647/58) esecutiva dal 29 novembre 1999 e 3 marzo 2003 (mecc. 2002 11887/058) esecutiva dal 17 marzo 2003.

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INDICE

Art. 1 Definizione di mercato

Art. 2 Commercio all’ingrosso fuori mercato

Art. 3 Gestione del mercato

Art. 4 Commissione di mercato

Art. 5 Compiti della commissione di mercato

Art. 6 Il Direttore

Art. 7 Compiti del Direttore del mercato

Art. 8 Altro personale addetto al mercato

Art. 9 Servizio igienico sanitario

Art. 10 Servizio statistico

Art. 11 Servizio di rilevazione prezzi e compilazione listino

Art. 12 Servizi di informazione commerciale e alimentare

Art. 13 Servizi vari

Art. 14 Servizio per l’ordine pubblico

Art. 15 Norme per i prodotti immessi al mercato

Art. 16 Venditori

Art. 17 Compratori

Art. 18 Documenti per l’accesso in mercato

Art. 19 Altre persone autorizzate ad accedere in mercato

Art. 20 Disciplina delle vendite

Art. 21 Vendite per conto terzi

Art. 22 Definizione di commissionari e mandatari

Art. 23 Prodotti da sottrarre al commercio e procedure di distruzione

Art. 24 Ritiro dei prodotti dal mercato

Art. 25 Confezione dei colli e delle derrate

Art. 26 Prodotti vendibili in mercato

Art. 27 Norme di vendita

Art. 28 Documentazione delle vendite

Art. 29 Posteggi di vendita

Art. 30 Assegnazione dei posteggi

Art. 31 Gestione dei posteggi di vendita

Art. 32 Attivita' minima nei posteggi

Art. 33 Termine e revoca delle concessioni dei posteggi

Art. 34 Corrispettivi per i posteggi di vendita

Art. 35 Riconsegna dei posteggi di vendita

Art. 36 Responsabilita'

Art. 37 Calendario delle festivita' ed orari

Art. 38 Ingresso al mercato

Art. 39 Ingresso e circolazione dei veicoli

Art. 40 Ordine interno

Art. 41 Pulizia del mercato

Art. 42 Controllo del peso e strumenti di pesatura

Art. 43 Provvedimenti disciplinari

Norma transitoria - Entrata in vigore del regolamento


ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI MERCATO

1. Il presente regolamento previsto dall’art. 10 della Legge Regionale 30/10/1979 n° 62, detta norme per la gestione, l’organizzazione e il funzionamento del Mercato all’Ingrosso dei prodotti Ittici di Torino, istituito e gestito dal Comune di Torino.

2. Per Mercato all’Ingrosso prodotti Ittici si intende l’area ubicata in C.so Ferrara 46 attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento da parte di una pluralita' di venditori e compratori, di operazioni commerciali all’ingrosso relative ai prodotti di cui all’art. 27 del presente regolamento.

3. Tale Mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue tra l’altro le finalita' di assicurare:

- il libero svolgimento della concorrenzialita';

- la riduzione del costo dei prodotti;

- l’afflusso, la conservazione e l’offerta degli stessi;

- la piu' ampia informazione alimentare e commerciale.

4. Agli effetti del presente Regolamento:

- per Mercato si intende il Mercato all’Ingrosso dei prodotti Ittici di cui al comma precedente;

- per Comune si intende il Comune di Torino;

- per Ente Gestore si intende il Comune di Torino;

- per Legge Regionale si intende la L.R. n° 62 del 30/10/1979;

- per Direttore si intende Direttore del Mercato;

- per Commissione di Mercato o Commissione si intende la Commissione consultiva a norma dell’art. 4 del presente regolamento;

- per operatori si intendono coloro che sono ammessi alle vendite;

- per utenti si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti esclusi i consumatori;

- per personale del Mercato si intendono gli addetti ai vari servizi e i dipendenti degli operatori e del Comune che lavorano nel Mercato.

ARTICOLO 2 - COMMERCIO ALL’INGROSSO FUORI MERCATO

1. Il commercio all’Ingrosso dei prodotti Ittici che si svolge nel territorio comunale, fuori dal mercato, e' soggetto alle norme del presente Regolamento che non attengono al funzionamento interno del Mercato.

2. Le operazioni di vendita devono essere conformi agli orari e calendario fissati per il Mercato.

3. Per un raggio di due chilometri dal perimetro del Mercato non e' consentita nessuna nuova attivita' commerciale all’ingrosso dei prodotti ammessi nel mercato.

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL MERCATO

1. Il Mercato all’Ingrosso dei prodotti ittici e' stato istituito dal Comune di Torino, che ne e' l’attuale gestore.

2. Il Mercato e' gestito direttamente dal Comune di Torino. I proventi della gestione, come previsto dall’art. 14 della Legge Regionale, hanno per obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio e debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento del Mercato, all’ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti - ispirandosi ai criteri di economicita' e funzionalita'. Non sono considerati proventi della gestione le imposte e le tasse; non sono considerate spese di funzionamento quelle relative al servizio per l’ordine pubblico e le spese per lo smaltimento rifiuti limitatamente all’importo corrispondente alla relativa tassa pagata.

3. Con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale potra' essere affidata la gestione ad una societa' consortile per azioni o in regime di concessione ad altri soggetti.

4. La gestione del mercato e' disciplinata dalle norme del presente regolamento, da quelle ivi richiamate e da quelle di eventuale nuova emanazione.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE DI MERCATO

1. Per l’esercizio dei compiti previsti dalla Legge Regionale 30 ottobre 1979, n. 62 e del presente regolamento di mercato, con provvedimento comunale, e' costituita una Commissione di Mercato presieduta dal Sindaco di Torino o da un suo delegato e composta dai seguenti membri:

a. tre rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla minoranza consiliare;

b. un rappresentante della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;

c. responsabile servizio di igiene pubblica o un suo delegato;

d. responsabile servizio veterinario o un suo delegato;

e. da sei rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite, aderenti ad associazioni ed organismi economici e sindacati di categoria maggiormente rappresentativi;

f. da quattro rappresentanti degli utenti associati ad organismi economici e non associati, ammessi agli acquisti;

g. un rappresentante del personale del mercato;

h. due rappresentanti dei consumatori, designati dai sindacati dei lavoratori e/o delle organizzazioni dei consumatori.

2. Per ciascun componente della Commissione puo' essere nominato, con le medesime modalita', un membro supplente, che potra' intervenire alle sedute in caso di assenza od impedimento del membro effettivo.

3. I rappresentanti degli operatori e degli utenti, del personale e dei consumatori, sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori delle organizzazioni dei consumatori piu' rappresentativi in sede provinciale. I criteri per determinare il grado di rappresentativita' delle organizzazioni di categoria sono gli stessi utilizzati per la composizione delle Commissioni Comunali istituite a norma della legge n° 112 del 28/3/91 e Regolamento di attuazione D.M. 248 del 4/6/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla richiesta; in caso di mancata designazione, il Comune provvedera' provvisoriamente alla stessa.

5. Il Direttore partecipa ai lavori della Commissione con voto consultivo.

6. Il presidente ha facolta' di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri enti, uffici ed organizzazioni tra cui il Dirigente della Polizia Municipale responsabile dei Mercati all’Ingrosso.

7. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

8. I rappresentanti di cui al punto 1. Possono essere sostituiti a seguito del rinnovo dell’Amministrazione.

9. La Commissione e' convocata dal presidente per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

10. La convocazione avviene mediante inviti che recano l’ordine del giorno e che devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

11. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno meta' piu' uno dei suoi membri; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

12. Le mansioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’ente gestore.

13. I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo devono essere dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.

14. Ai membri della Commissione e alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza, la cui entita' e' fissata dall’ente gestore, e il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

15. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell’ente gestore .

16. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

ARTICOLO 5 - COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1. La Commissione di mercato, di cui al precedente articolo, ha il compito di formulare proposte relative all’attivita' e al buon funzionamento del mercato ed inoltre ESPRIME PARERE:

a. su tutte le questioni, concernenti il mercato e l’eventuale area complementare, che le sono sottoposte dal Comune, e dal Direttore;

b. sulla nomina del Direttore del mercato, senza concorso e indipendentemente dall’eta' e dal possesso dei prescritti titoli di studio, di persona che gia' svolge le stesse funzioni, da almeno cinque anni, in altro mercato;

c. in merito alle tariffe dei servizi del mercato proposte dall’ente gestore;

d. circa i giorni di ammissione dei consumatori al mercato;

e. sul numero dei posteggi determinato dall’ente gestore e i criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti la concessione;

f. sul trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione, qualora l’ente gestore lo disponesse per esigenze funzionali e organizzative, attinenti gli interessi generali del mercato stesso;

g. sulla revoca della concessione disposta dall’ente gestore, previa contestazione degli addebiti all’interessato;

h. sul calendario delle festivita', stabilito dall’Ente Gestore;

i. sulle sanzioni disposte in casi gravi ed urgenti, dal Direttore del mercato, nell’ambito delle sue competenze.

2. La Commissione ha funzioni propositive in materia di:

a. modifiche e miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale, anche sotto l’aspetto igienico-sanitario;

b. modifiche da apportare al Regolamento di mercato, in base alle necessita' accertate, per il piu' aderente funzionamento del mercato stesso, ed alle esigenze delle attivita' commerciali che vi si svolgono;

c. sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti di chi in mercato si rende responsabile di violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari per cui e' prevista l’applicazione di tale provvedimento.

ARTICOLO 6 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore del Mercato e' nominato dal Comune a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.

2. La composizione della Commissione giudicatrice del concorso ed il bando di concorso stesso - nel quale figurano tra l’altro le materie trattate negli esami - sono deliberati dalla Giunta Comunale.

3. Sono ammessi a concorrere alla nomina di Direttore coloro che sono in possesso della laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o lauree equipollenti, in scienze agrarie o lauree equipollenti. Il Comune tuttavia, sentita la Commissione di Mercato, puo' nominare Direttore, senza concorso e indipendente-mente dall’eta' e dai succitati titoli di studio, chi gia' svolge le stesse funzioni, da almeno cinque anni in analogo mercato riconosciuto di particolare importanza.

4. E’ altresi' nominato un Vice-Direttore a seguito di pubblico concorso. La nomina a Vice Direttore non avviene per chiamata diretta ed e' sempre subordinata al possesso del titolo previsto per il Direttore.

5. Il Direttore non puo' svolgere altre attivita' ritenute incompatibili dal Comune e non puo' effettuare consulenze tecniche fatta eccezione per quelle comunque subordinate all’autorizzazione del Comune medesimo, richiesta da Enti istitutori o i altri mercati e da Pubbliche Amministrazioni.

6. Fino a quando il Mercato sara' gestito direttamente dal Comune, ai sensi del D.M. 10/06/1959 (Regolamento Tipo per i mercati all’ingrosso dei prodotti ittici) art. 4 considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale (n. Mecc. 8807404/04) in data 18 luglio 1988, successivamente modificata con deliberazione n. Mecc. 9406309/44, il Mercato Ittico Ingrosso, congiuntamente al Peso Pubblico, e' stato costituito in Settore Amministrativo, il Dirigente, pro tempore, assegnato alla direzione del predetto Settore assume le funzioni di Direttore e le funzioni di Vice-Direttore sono assunte da un funzionario incaricato.

7. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dalle norme in vigore per il personale dipendente dal Comune di Torino.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

1. Il Direttore del mercato e' responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale e del presente regolamento, nonche' a quelle impartite, al riguardo, dall’ente gestore.

2. A lui e' sottoposto tutto il personale addetto al mercato.

3. Nell’esercizio della sua funzione e' compito del Direttore:

a. stabilire i turni, gli orari e le modalita' di lavoro e di servizio del personale dell’Ente Gestore ;

b. dare agli appartenenti all’organo di polizia, cui compete l’ordine pubblico, in servizio c/o il mercato le istruzioni e le direttive finalizzate al regolare funzionamento del mercato stesso con esclusione di quelle previste da normative specifiche;

c. provvedere, per quanto di competenza, ad assolvere a tutte le indicazioni e richieste provenienti dagli organi sanitari;

d. segnalare tempestivamente all’Ente Gestore le carenze funzionali e organizzative del mercato e suggerire le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi e delle operazioni commerciali anche al fine di conseguire l’incremento del volume di affari;

e. accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attivita' all’interno del mercato si svolgano nel rispetto del presente regolamento;

f. emanare ordini di servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, ma eccezionalmente anche in deroga ad esse se le circostanze richiedano provvedimenti particolarmente urgenti; in quest’ultimo caso vanno comunicati immediatamente all’Ente Gestore e alla Commissione di Mercato nella seduta successiva all’evento;

g. accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite e agli acquisti e curare l’osservanza degli orari;

h. rendere possibile l’utilizzo di tutte le attrezzature del mercato per assicurare il buon funzionamento del mercato stesso;

i. intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del mercato;

j. vietare la vendita di quei prodotti riconosciuti non commestibili dagli organi sanitari;

k. provvedere a sottrarre al commercio i prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie collaborando con gli organi sanitari per la loro individuazione;

l. adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza previsti dall’art. 20 della Legge Regionale e riportati all’art. 43 del presente regolamento e allontanare dal mercato le persone che, con il loro comportamento, turbino il regolare funzionamento del mercato stesso;

m. eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare il rispetto delle norme regolamentari.

4. Il Direttore assicura, infine, in stretto rapporto con l’Ente Gestore, la piu' ampia collaborazione agli uffici statali, regionali e degli enti locali.

ARTICOLO 8 - ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1. Il Direttore del mercato e' coadiuvato nell’esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio e salariato, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune, in relazione alle effettive necessita' funzionali del mercato stesso.

2. Il personale dell’organo di Polizia addetto all’ordine pubblico operante c/o il mercato e' alle dipendenze funzionali della Direzione del Mercato, fatti salvi i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Municipale.

3. Fino a quando il Mercato verra' gestito direttamente dal Comune il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui ai commi precedenti e' quello previsto dal Regolamento generale del personale del Comune di Torino.

ARTICOLO 9 - SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

1. Gli adempimenti igienico-sanitari degli operatori sono regolati dal 'Protocollo aziendale di igiene ed autocontrollo' predisposto ai sensi del D.Lgs. 531/92.

2. Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua un controllo ispettivo nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia igienico-sanitaria e sulla base di intese con la Direzione del Mercato.

3. Il Servizio Veterinario riferisce al Direttore la natura degli eventuali provvedimenti adottati ed i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi.

4. La divulgazione, in funzione deterrente, dei provvedimenti di cui al comma precedente, avviene secondo le direttive della Giunta Regionale.

5. L’operatore e' tenuto ad assicurare lo spostamento dei prodotti ittici, e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l’esecuzione dell’ispezione sanitaria.

6. Il Servizio Veterinario provvede, nel caso di fenomeni epidemici, a prescrivere gli interventi per assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali soprattutto quando e' necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.

7. L’Ente Gestore mette a disposizione del Servizio Veterinario i locali necessari.

ARTICOLO 10 - SERVIZIO STATISTICO

1. Il servizio statistico, diretto e organizzato dal Direttore, si uniforma alle disposizioni dell’Istituto Centrale di Statistica.

2. Oltre ai dati richiesti dal predetto istituto e sempre ai fini statistici, la Giunta Regionale puo' disporre la rilevazione di ogni altra notizia concernente i prodotti immessi nel mercato con particolare riguardo alla loro varieta', qualita' e provenienza.

3. La rilevazione puo' aver luogo agli ingressi del mercato o presso i posteggi di vendita. In alternativa o congiuntamente a tale rilevazione, il Direttore puo' esigere dai concessionari dei posteggi una denuncia giornaliera dei prodotti ricevuti.

4. I concessionari di posteggi, gli utenti, gli autotrasportatori sono tenuti a fornire al Direttore, per eventuali operazioni di controllo, tutta la documentazione (documenti di trasporto e di consegna, fatture, ecc.) atta ad individuare la effettiva quantita' e qualita' delle merci introdotte nel mercato.

5. I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione.

6. Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori, sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per alcun motivo.

ARTICOLO 11 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZZI E COMPILAZIONE LISTINO

1. Il Direttore dispone la rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori in conformita' delle disposizioni dell’Istituto Centrale di Statistica e delle direttive che, al riguardo, verranno impartite dalla Giunta Regionale.

2. In ogni caso il Direttore ha la facolta' di effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti.

3. Il listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi stabiliti dalla Giunta Regionale.

4. Tale listino, sulla base del quale notoriamente si stipulano contratti di forniture e si formano elementi di stima anche in sede giudiziaria, deve poter costituire - pur nei limiti del suo carattere indicativo - un punto di riferimento di sicura attendibilita'.

ARTICOLO 12 - SERVIZI DI INFORMAZIONE COMMERCIALE E ALIMENTARE

1. Il servizio di informazione commerciale ha lo scopo di attingere ovunque notizie e dati concernenti la produzione, l’esportazione, l’importazione, il commercio interno, il consumo e le quotazioni dei prodotti, dando ad essi la piu' ampia divulgazione tra gli operatori e gli utenti del mercato.

2. Il servizio di informazione alimentare si propone di indirizzare il cittadino verso i consumi piu' razionali, sia in relazione alle proprieta' dietetiche ed al prezzo dei singoli prodotti, sia in aderenza alla politica economica.

3. Il Direttore, cui compete la direzione e l’organizzazione del servizio, sollecita la collaborazione di istituti universitari, di enti e di uffici pubblici e privati, nonche' dei direttori degli altri mercati, secondo le istruzioni della Giunta regionale.

ARTICOLO 13 - SERVIZI VARI

1. Sono consentiti presso il Mercato i seguenti servizi:

a. servizio Bar;

b. servizio lavaggio veicoli operatori grossisti;

c. servizio posteggi veicoli degli utenti;

d. servizio cassa di mercato. Qualora venga istituito detto servizio in qualsiasi forma, lo stesso sara' disciplinato da apposito regolamento emanato dall’ente gestore;

e. l’Ente gestore ed il Direttore del Mercato possono istituire altri servizi, oltre quelli previsti dal presente articolo, purche' rispondano ad effettive esigenze del mercato.

2. I servizi del mercato possono essere dati in concessione.

3. Le relative tariffe dovranno essere concordate con la Direzione del Mercato.

ARTICOLO 14 - SERVIZIO PER L’ORDINE PUBBLICO

1. Il servizio per l’ordine pubblico e' assicurato di norma dal Corpo di Polizia Municipale del Comune.

2. L’Ente Gestore mette a disposizione degli organi di Polizia cui compete l’ordine pubblico, operanti continuativamente presso il mercato, i locali necessari.

ARTICOLO 15 - NORME PER I PRODOTTI IMMESSI AL MERCATO

1. Tutte le merci dirette al mercato debbono essere indirizzate alle ditte o persone autorizzate a vendere sul mercato.

2. Il destinatario deve risultare da documento ritenuto valido dalla Direzione del mercato.

3. E’ fatto obbligo ai produttori, agli speditori dei commercianti all’ingrosso, dei mandatari e dei commissionari, di accompagnare la merce con distinta della qualita' e quantita' di pesce introdotto in mercato.

4. E’ vietata l’immissione di merci non destinate a ditte operanti nel mercato.

5. Copia di detta documentazione deve essere depositata all’ingresso del mercato.

ARTICOLO 16 - VENDITORI

1. Sono ammessi alle vendite nel mercato:

a. i commercianti all’ingrosso di prodotti ittici singoli e associati;

b. i produttori ittici, singoli e associati;

c. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;

d. gli enti di sviluppo.

2. I produttori e i commercianti di altre piazze, che inviano merce al mercato per la vendita, possono incaricare propri delegati sia per vigilare allo scarico della merce presso i commercianti o i commissionari ai quali e' destinata e dai quali esclusivamente deve essere venduta, sia per assistere alla vendita quando la merce e' destinata ai mandatari.

3. Tali delegati saranno ammessi all’esercizio delle funzioni loro demandate quando abbiano presentato alla Direzione del mercato la lettera di delega vistata dalla ditta da cui dipende il delegante.

4. La direzione provvedera' alla valutazione dell’istanza e del rilascio dell’eventuale autorizzazione.

ARTICOLO 17 - COMPRATORI

1. Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

a. gli operatori all’ingrosso di prodotti ittici;

b. i commercianti al dettaglio di prodotti ittici;

c. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;

d. i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense e spacci aziendali, nonche' chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;

e. i gruppi di acquisto o altre forme associative fra dettaglianti;

f. gli enti comunali di consumo, le cooperative di consumo e le comunita';

g. nei giorni e con gli orari stabiliti dall’Ente Gestore sentita la Commissione di cui all’art. 4 sono ammessi i consumatori che presso gli operatori possono effettuare acquisti per i propri consumi familiari.

ARTICOLO 18 - DOCUMENTI PER L’ACCESSO IN MERCATO

1. L’ammissione al Mercato e' autorizzata dal Direttore mediante il rilascio agli operatori, ed agli utenti, ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente di un apposito tesserino munito di fotografia e completo dei dati anagrafici e della qualifica professionale, che deve essere portato in modo visibile per tutta la durata della permanenza in Mercato.

2. Il rilascio ed il rinnovo del tesserino di riconoscimento, soggetto al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, e' subordinato alla valutazione dei requisiti per l’ammissione alle vendite e agli acquisti, nonchè ai requisiti igienico-sanitari.

3. Per gli operatori alle vendite e loro coadiuvanti e dipendenti essere richiesti, oltre ai requisiti professionali, anche l’immunita' di precedenti penali per reati pregiudizievoli al buon andamento del Mercato.

4. Avverso il provvedimento di diniego all’ammissione nel Mercato, l’interessato puo' ricorrere al Sindaco che decide entro 30 giorni, con provvedimento definitivo.

5. Il tesserino deve essere esibito a richiesta del personale preposto al controllo delle persone che frequentano il Mercato ed e' soggetto a vidimazione annuale.

6. Nelle more del rilascio del tesserino di ingresso al Mercato, potra' essere rilasciato un permesso provvisorio per un periodo non superiore a giorni 15.

ARTICOLO 19 - ALTRE PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE IN MERCATO

1. Sono ammessi nel Mercato con i propri mezzi i conferenti le merci in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge, nonche' i produttori o commercianti all’ingrosso che conferiscono i prodotti di cui all’art. 1 destinati ad operatori concessionari di posteggi del Mercato.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, puo' essere fornita all’ingresso del Mercato, da parte degli addetti, una autorizzazione provvisoria giornaliera valida per l’accesso alle aree sopra indicate.

3. Il Direttore consente l’accesso al Mercato anche a persone che, per comprovati motivi, devono recarsi anche abitualmente presso gli operatori oppure negli uffici e servizi del Mercato stesso.

4. Possono altresi' accedere al Mercato, ai soli fini previsti dal mandato di rappresentanza, i componenti della commissione Consultiva del Mercato.

ARTICOLO 20 - DISCIPLINA DELLE VENDITE

1. E’ vietato il trasferimento, se non per completamento di partite, dei prodotti tra i concessionari all’interno del mercato. I concessionari non possono porre in vendita prodotti a soggetti non accreditati presso il mercato.

2. Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria.

3. Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all’acquisto nell’ordine di tempo in cui si sono accordati con l’operatore.

4. Gli utenti, una volta accettati la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l’acquisto, salvi i casi in cui, dopo un controllo presso il posteggio dell’operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.

5. Tra i concessionari e gli utenti vengono stabilite le modalita' di vendita delle merci.

6. Gli utenti, qualora non rispettino le modalita' concordate, sono soggetti alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 43.

7. In caso di ripetute morosita' segnalate per iscritto alla direzione, all’utente puo' essere inibito l’accesso al mercato fino ad avvenuta regolarizzazione delle morosita'.

ARTICOLO 21 - VENDITE PER CONTO TERZI

1. Ai commissionari e ai mandatari che operano nel mercato e' riconosciuta una provvigione non superiore a quella stabilita dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione regionale consultiva per i mercati all’ingrosso (penultimo comma articolo 18 Legge Regionale).

2. Nel conto vendita - che i commissionari e i mandatari rimettono ai loro committenti o mandanti secondo gli usi e consuetudini locali - sono dettagliatamente indicati la varieta' e la qualita' dei prodotti, il loro peso, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono avvenute.

3. Il direttore puo' effettuare controlli su tutta la documentazione relativa alle vendite di cui al comma precedente.

4. Quando i commissionari o i mandatari, nei confronti dei rispettivi committenti o mandanti, attribuiscono la mancata vendita di certi prodotti a provvedimenti degli organi sanitari o del direttore, devono produrre la relativa certificazione rilasciata dal direttore stesso.

5. Qualora venissero riscontrate vendite per conto in difformita' delle norme stabilite con il presente regolamento, il Direttore sospende le operazioni di vendita ed ha facolta' di revoca del mandato.

ARTICOLO 22 - DEFINIZIONE DI COMMISSIONARI E MANDATARI

1. Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche i commissionari ed i mandatari.

2. Sono considerati "mandatari" le persone all’uopo delegate e debitamente iscritte all’albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Torino, che ricevono la merce dai produttori e dai commercianti all’ingrosso di altre piazze e che ne curano la vendita per conto degli stessi.

3. Coloro che intendono servirsi dell’opera dei mandatari sono tenuti a darne notizia alla direzione del mercato, depositando preventivamente il relativo mandato.

4. Il mandato puo' essere conferito, dal proprietario della merce, anche a piu' di un mandatario.

5. Sono considerati "commissionari" coloro che, regolarmente iscritti all’albo aperto, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Torino, in tale categoria, ricevono le derrate direttamente dai luoghi di produzione o vendono la merce per conto dei committenti di altri centri, ed, espressamente, incaricati dal proprietario della merce stessa, ne curano la vendita sotto la propria responsabilita', con la sola retribuzione della provvigione autorizzata.

6. In caso di giustificato impedimento, e, dietro autorizzazione del direttore del mercato, il mandatario ed il commissionario possono essere rappresentati dal altra persona all’uopo designata.

ARTICOLO 23 - PRODOTTI DA SOTTRARRE AL COMMERCIO E PROCEDURE DI DISTRUZIONE

1. I prodotti non ritenuti idonei alle vendite vengono avviati alla distruzione e conferiti nell’apposito contenitore sito sul piazzale del mercato.

2. L’ordine di distruzione e' impartito dal veterinario e dallo stesso trascritto su apposito registro, copia del quale viene tenuto dalla Direzione del Mercato.

3. Il veterinario, a sua discrezione, puo' disporre che la merce di cui sopra, anziche' essere distrutta, venga ceduta agli impianti di troticoltura, previa denaturazione.

ARTICOLO 24 - RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO

1. Agli operatori e' riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover corrispondere all’Ente Gestore alcun diritto di qualsiasi natura.

2. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici puo' essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario.

3. I prodotti potranno uscire dal mercato solo se accompagnati dal certificato di accompagnamento e rilascio.

4. I prodotti ittici potranno essere conferiti unicamente ad operatori accreditati presso il mercato.

ARTICOLO 25 - CONFEZIONE DEI COLLI E DELLE DERRATE

1. Gli imballaggi e le confezioni dei prodotti posti in vendita debbono essere conformi al disposto dal D.P.R. 23.8.82 N. 777 e dal Decreto Legislativo 21.1.92 n. 108.

2. Della esatta osservanza delle norme inerenti la confezione dei colli e delle partite di pesce, poste in vendita, di cui al presente articolo e', in ogni caso, responsabile chi detiene la merce stessa.

3. Per le modalita' di deposito, vendita, dovranno in ogni caso essere osservate le norme sanitarie vigenti in materia.

ARTICOLO 26 - PRODOTTI VENDIBILI IN MERCATO

1. Nel locale Mercato Ittico all’Ingrosso e' ammessa la vendita di tutti i prodotti commestibili della pesca e degli allevamenti in acque marine o dolci destinati al commercio e al consumo.

2. E’ pure ammessa la vendita in mercato:

a. dei prodotti ittici surgelati e congelati;

b. del pesce disseccato;

c. del pesce salinato;

d. dei prodotti ittici che hanno subito comunque una lavorazione industriale;

e. dei gasteropodi.

f. delle rane.

ARTICOLO 27 - NORME DI VENDITA

1. Il pesce puo' essere venduto al netto o a collo.

2. La merce deve essere posta in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

3. E’ fatto obbligo al venditore di consentire l’esame della merce ai compratori i quali debbono osservare, nell’esame, i dovuti riguardi.

4. Tutte le merci esposte debbono essere vendute, previo accordo sui corrispettivi a chiunque, accreditato agli acquisti, lo richieda.

5. I prodotti contenuti in casse, sacchi, ecc..., allo scopo di consentire un’adeguata e corretta ispezione sanitaria, non possono essere accatastati ad altezze superiori a mt. 1,50.

6. Le vendite all’ingrosso dei prodotti ittici vengono effettuate mediante trattativa diretta.

7. Le contrattazioni debbono essere sempre eseguite in moneta nazionale o comunitaria corrente, ed i quantitativi di pesce debbono essere espressi in unita' di peso secondo il sistema decimale evitando l’uso di parole e frasi locali o di gergo.

8. Non saranno accettati reclami da parte degli acquirenti, dopo che le partite di pesce sono state portate fuori dal mercato.

ARTICOLO 28 - DOCUMENTAZIONE DELLE VENDITE

1. Per le operazioni di vendita dovra' essere compilato apposito documento accompagnatorio secondo le disposizioni vigenti.

2. Detto documento accompagnatorio serve all’acquirente per dimostrare che gli acquisti sono stati effettuati regolarmente presso il Mercato Ittico all’Ingrosso.

3. Gli acquirenti sono tenuti a presentare detta documentazione a qualsiasi richiesta di esibizione da parte del corpo di Polizia o di ogni altro agente giurato preposto a tale servizio.

ARTICOLO 29 - POSTEGGI DI VENDITA

1. Il mercato comprende un’unica sala di esposizione con due platee frontali di vendita suddivise in 15 posteggi ciascuna.

2. Ogni posteggio e' dotato di locale di norma adibito a cella frigorifera e di ufficio sul piano stesso della platea.

3. Inoltre ad ogni posteggio sito in platea corrisponde, nel sotterraneo, uno spazio di eguale ampiezza del posteggio medesimo da adibirsi a magazzino o da utilizzarsi per la costruzione di celle frigorifere.

4. Il locale seminterrato dovra' ospitare esclusivamente celle per la conservazione dei prodotti congelati.

ARTICOLO 30 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi fissi a carattere continuativo sono assegnati in concessione dall’Ente gestore, agli operatori, di cui all’art. 16, aventi i requisiti richiesti, su domanda degli interessati.

2. Le assegnazioni hanno durata non superiore a cinque anni a scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

3. L’assegnazione della concessione e' effettuata in base a graduatoria formulata dall’Ente Gestore, sulla scorta di criteri di valutazione, preventivamente sottoposti al parere della Commissione di mercato.

4. In ogni atto di concessione sono indicati le caratteristiche del posteggio e degli altri spazi ad esso connessi compresi nella concessione medesima.

5. Per esigenze funzionali e organizzative, attinenti interessi generali, l’ente gestore, in qualsiasi momento, puo' disporre, sentita la Commissione di mercato, il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.

6. Con apposito provvedimento verranno stabilite le modalita' del rinnovo della concessione.

7. Le domande per il rinnovo della concessione debbono essere presentate alla direzione del mercato entro i termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma precedente ed essere corredate dai documenti prescritti.

8. Per il rilascio e il rinnovo della concessione e' necessario che il titolare (in caso di societa', ciascun socio):

a. non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto colposo;

b. non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

c. non sia stato condannato per delitti dolosi previsti dal titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento), e per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 C.P.), o per l’ordine pubblico (artt. 414-421 C.P.), o l’incolumita' pubblica (artt. 422-437 C.P.), o la fede pubblica (artt. 456-498 C.P.), o l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (artt. 499-518 C.P.), o il patrimonio (artt. 624-649 C.P.), a pena superiore a sei mesi;

d. non sia stato dichiarato fallito;

e. non abbia riportato condanna per piu' di due volte in un quinquennio per uno dei delitti previsti dagli artt. 353, 355, 356, 442, 444, 472, 473, 474, 513, 515, 516 e 517 del C.P. o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

9. E’ inoltre necessario che contro il titolare, persona fisica o societa', o contro i soci della societa' non siano stati elevati nell’ultimo quinquennio protesti significativi pubblicati nell’elenco ufficiale della Camera di Commercio.

10. Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 27.1.1963 n. 19 e successive modificazioni, alle concessioni dei posteggi di vendita e degli annessi magazzini non si applicano le disposizioni in materia di tutela dell’avviamento commerciale.

ARTICOLO 31 - GESTIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

1. La concessione di un posteggio di vendita ad una persona fisica e' strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge e i parenti entro il 3° grado, possono subentrare nella concessione sino alla scadenza purche' in possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli stessi e' consentita la presentazione del rinnovo della concessione.

2. La concessione di un posteggio di vendita ad una persona giuridica e' intestata al suo rappresentante legale.

3. I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quanto trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, societa' o cooperative. Detti gestori dei posteggi di vendita possono farsi temporaneamente rappresentare da collaboratori familiari, personale dipendente o componenti della societa', previo consenso del Direttore. Nel caso di assenze superiori a 15 giorni consecutivi il rappresentante temporaneo deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite e, con l’esclusione dei collaboratori familiari, di procura notarile da parte del titolare della concessione.

4. La persona fisica che intenda costituire una societa', per poter continuare l’esercizio della stessa attivita' commerciale nel posteggio di cui e' concessionaria, deve ottenere il consenso dell’ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

5. Se due o piu' commercianti all’ingrosso, commissionari, mandatari costituiti in ditte individuali o societa', gia' concessionari, intendono unificare le loro attivita' commerciali nel mercato, devono ottenere il consenso dell’ente gestore, sentita la Commissione di mercato, purche' l’area occupata dai soggetti associati non sia superiore a n° 3 posteggi.

6. Le societa' previste nei due commi precedenti assumono tutte le responsabilita' e gli impegni commerciali, finanziari e fiscali dei concessionari, in quanto tali, a cui sono subentrati.

7. Ogni variazione nella composizione delle ditte concessionarie di posteggi, con esclusione di quelle previste nel comma seguente, e' subordinata al consenso dell’Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, pena la revoca della concessione.

8. Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni di titolarieta', sempre che non comportino l’ingresso di nuovi soci, conseguenti a:

a. recesso di soci da societa', che non comportino lo scioglimento della Societa' stessa, purche' la ditta non risulti in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata;

b. variazione nella ragione sociale o denominazione, purche' non sussistano possibilita' di confusione con altre ditte operanti nel ramo in mercato o altrove, e non sia suscettibile di creare turbativa al mercato;

c. variazione delle quote sociali;

d. variazione da societa' in nome collettivo a societa' in accomandita semplice o viceversa.

9. La comunicazione deve pervenire alla Direzione almeno 30 giorni prima della data della variazione. La variazione sara' ammessa qualora entro 30 giorni dalla comunicazione non pervenga un motivato provvedimento contrario o richiesta di chiarimenti.

10. Il consenso preventivo previsto per le variazioni relative alla titolarieta' delle concessioni e' dato previa valutazione dei requisiti soggettivi di cui art. 30 comma 8, anche dei nuovi soci non aventi la rappresentanza.

11. Il diniego alla richiesta di costituzione di societa', di cui al 5° e 6° comma, o di variazione nella composizione delle ditte, di cui all’8° comma del presente articolo, e' motivato dall’ente gestore.

12. I concessionari dei posteggi di vendita possono congiuntamente svolgere le funzioni di commissionario o di mandatario purche' regolarmente abilitati all’esercizio delle funzioni stesse.

13. I concessionari dei posteggi di vendita eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.

14. Sui posteggi di vendita e' indicata, nei modi prescritti dall’ente gestore, la denominazione del concessionario. Tale denominazione e' esente dall’imposta comunale sulla pubblicita' ai sensi dell’articolo 20, punto n. 12, del D.P.R. 26.10.1972, n. 639, anche se occupa una superficie superiore al mezzo metro quadrato.

15. Nei posteggi di vendita non sono consentite modifiche strutturali, installazioni di impianti di qualsiasi specie ed attrezzature di vendita senza il preventivo consenso dell’Ente Gestore e non e' ammesso il deposito di prodotti diversi da quelli che possono essere posti in vendita nei posteggi stessi.

16. I concessionari dei posteggi devono fornire alla direzione del mercato le generalita' dei familiari coadiuvanti e dei dipendenti prima dell’inizio della loro attivita' presso i posteggi, richiedendo inoltre il rilascio della tessera di mercato.

ARTICOLO 32 - ATTIVITA’ MINIMA NEI POSTEGGI

1. In conformita' del penultimo comma dell’articolo 17 della Legge Regionale n° 62, l’attivita' minima che i commercianti, i commissionari e i mandatari debbono svolgere nei posteggi di vendita avuti in concessione, e' deliberata dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato.

2. Tale attivita' minima puo' essere valutata sulla base della quantita' e/o del valore complessivo dei prodotti posti in vendita e rapportata alla capacita' dei posteggi se questi non sono di uguale dimensione.

3. Se non sono invocate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento annuale dell’attivita' minima comporta il trasferimento di un posteggio di capacita' inferiore o la revoca del posteggio stesso.

4. A richiesta dell’Ente Gestore i concessionari sono tenuti a dimostrare - pena la revoca del posteggio - l’avvenuto svolgimento annuale dell’attivita' minima, fornendo all’ente gestore copia delle fatture emesse per la merce trattata sul mercato.

ARTICOLO 33 - TERMINE E REVOCA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI

1. Le concessioni hanno termine:

a. alla scadenza;

b. per rinuncia;

c. per fallimento.

2. La rinuncia della concessione deve essere resa nota all’ente gestore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.

3. Le concessioni possono essere revocate nei seguenti casi:

a. perdita dei requisiti per l’esercizio del commercio, anche in conformita' delle norme di cui agli articolo 7 e 8 della Legge dello Stato 11.6.1971 n. 426;

b. variazione nella composizione della ditta concessionaria senza il preventivo consenso dell’ente gestore come da comma 5 - 6 e 8 dell’art. 31 del presente regolamento;

c. mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di societa', enti, ecc.;

d. Inattivita' non tempestivamente comunicata all’Ente Gestore e da questo autorizzata per oltre 60 giorni in un anno solare;

e. morosita' di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l’uso del posteggio;

f. cessione, anche parziale, del posteggio a terzi;

g. mancato raggiungimento dell’attivita' minima, di cui al precedente articolo 32 del presente regolamento;

h. mancata dimostrazione dell’attivita' minima di cui al penultimo comma del precedente articolo 32;

i. gravi scorrettezze commerciali;

j. ripetute violazioni delle norme che disciplinano l’attivita' del mercato;

4. La revoca della concessione e' disposta dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato e previa contestazione degli addebiti all’interessato.

ARTICOLO 34 - CORRISPETTIVI PER I POSTEGGI DI VENDITA

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi, di cui al 1° comma dell’articolo 15 della Legge Regionale, quando non e' diversamente disposto con appositi atti dell’Ente Gestore, comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell’organizzazione del mercato, nonche' delle prestazioni, dell’assistenza e della vigilanza del personale dell’ente gestore.

2. Detti corrispettivi - che sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - devono essere versati in forma trimestrale anticipata.

3. In caso di ritardato pagamento superiore a 10 giorni, oltre quanto disposto al punto 3) comma e) dell'articolo 33, e' applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta.

4. Se ai posteggi vengono apportati da parte dell’Ente Gestore miglioramenti strutturali o funzionali, i relativi corrispettivi possono variare anche quando le concessioni sono in corso.

5. Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all’aumento nazionale dei prezzi al consumo, calcolato dall’ISTAT nei dodici mesi precedenti, per le famiglie degli operai e degli impiegati, fatta salva la copertura dei costi stabiliti dalla vigente disposizione.

6. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione di cui all’articolo 20 della Legge Regionale e all’articolo 43 del presente regolamento.

7. In nessun caso i posteggi di vendita possono essere dati in uso mediante contratto di locazione.

8. I corrispettivi dei posteggi di cui al 1° comma del presente articolo sono proposti dall’Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di mercato.

ARTICOLO 35 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI DI VENDITA

1. Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio all’Ente Gestore libero di persone o di cose, gia' rimossi impianti o sovrastrutture, nonche' in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l’immediato subentro di un altro operatore.

2. In caso di inottemperanza, salvo che non vengano acquistati dal subentrante, impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dal Comune, addebitando al concessionario uscente le relative spese, oppure passano in proprieta' al Comune.

ARTICOLO 36 - RESPONSABILITA’

1. Gli operatori, gli utenti, il personale e chiunque accede al mercato e' tenuto a rimborsare all’Ente Gestore i danni eventualmente arrecati al mercato stesso e alle sue strutture.

2. L’Ente Gestore non ha e non assume alcuna responsabilita' per furti e danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il mercato.

ARTICOLO 37 - CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ ED ORARI

1. L’Ente Gestore, nell’ultimo trimestre di ogni anno e sentita la Commissione di mercato, determina il calendario delle festivita' che il mercato stesso osservera' nell’anno successivo.

2. Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione di quelli indicati nel calendario redatto dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato.

3. Gli orari delle contrattazioni e l’accesso del privato consumatore sono stabiliti dalla Direzione sentita la Commissione di mercato.

4. Il direttore del mercato puo', in particolari circostanze, ritardare o anticipare l’inizio o il termine delle contrattazioni.

5. L’inizio delle contrattazioni viene annunciato con apposito segnale acustico.

6. Tutti gli operatori, anche se titolari di magazzini all’esterno del mercato, debbono rispettare, e cioe' seguire, l’orario e il calendario delle festivita' del mercato stesso.

7. Le partite di merce in arrivo, salvo casi eccezionali documentati ed autorizzati dalla Direzione, non possono essere introdotte nel mercato fuori dagli orari stabiliti

8. I concessionari che fruiscono di spazi di sosta all’interno del mercato, accedono con i veicoli unicamente nei giorni e negli orari di apertura del mercato.

ARTICOLO 38 - INGRESSO AL MERCATO

1. Hanno libero accesso al mercato, nell’orario stabilito dalla Commissione di mercato per ciascuna categoria, (commercianti, commissionari, mandatari, personale da essi dipendenti, acquirenti, personale addetto ai servizi, ecc...), tutte le persone in possesso dei documenti di cui all’articolo 18 del presente regolamento.

2. I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l’orario stabilito dalla direzione del mercato, cosi' come previsto dall’articolo 17.

3. Per facilitare l’accertamento dei requisiti personali degli utenti accreditati agli acquisti, la Direzione rilascia apposito tesserino di riconoscimento da portarsi in modo visibile da tutti gli autorizzati.

4. Il costo dei citati contrassegni viene stabilito dall’Ente Gestore, previo parere della Commissione di Mercato.

ARTICOLO 39 - INGRESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. I veicoli dei venditori e quelli comunque portanti prodotti destinati alla vendita hanno libero ingresso nell’area del mercato all’ingrosso.

2. I veicoli degli utenti hanno invece libero ingresso nell’area loro destinata adiacente al pianale di carico.

3. E’ fatto assolutamente divieto sia agli operatori sia agli utenti o qualsiasi altro di accedere alla platea di vendita con veicoli a motore.

4. La sosta dei veicoli e' regolata dalla Direzione mediante tracciature degli appositi spazi interni.

ARTICOLO 40 - ORDINE INTERNO

1. Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il mercato devono attenersi alle disposizioni che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, sono impartite dal Direttore.

2. E’ vietato nel mercato e nelle sue pertinenze:

a. ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;

b. attendere alle operazioni di sezionatura, se autorizzate dalla normativa vigente, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;

c. attirare i compratori con grida o schiamazzi;

d. introdurre animali;

e. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale sia l’ente beneficiario, senza il preventivo consenso della Direzione;

f. mettere in atto tutto cio' che possa menomare o compromettere l’ordine o la disciplina del mercato o delle contrattazioni;

g. circolare fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;

h. portare armi di qualsiasi genere, anche se il detentore sia munito di porto d’armi, all’interno del mercato;

i. interferire nelle operazioni commerciali e nelle attivita' ad esse connesse;

j. mettere in atto espedienti che possono generare fenomeni di sleale concorrenza;

k. diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;

l. fare uso di impianti di amplificazione sonora;

m. affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario di qualsiasi natura senza il preventivo consenso della Direzione, le ditte possono distribuire alla clientela biglietti pubblicitari con nome, indirizzo, marche delle merci, ecc...;

3. Le organizzazioni sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel mercato possono installare apposite bacheche per fissarvi manifesti e comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l’ubicazione di tali bacheche sono stabiliti in accordo con la Direzione.

4. Gli assegnatari dei magazzini siti nei sotterranei del mercato debbono curare che gli stessi siano costantemente tenuti puliti dai rifiuti.

ARTICOLO 41 - PULIZIA DEL MERCATO

1. L’Ente Gestore provvede, per mezzo di azienda idonea, alla raccolta e all’asportazione dei rifiuti dal mercato, al lavaggio della corsia centrale della platea di vendita, del pianale di carico degli utenti nonche' delle strade e dei parcheggi facenti parte del complesso del mercato, alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

2. I prodotti di scarto, nonche' l’eventuale pesce avariato proveniente dalle rimanenze invendute degli utenti, debbono giornalmente essere portati, a cure dei singoli concessionari, nell’apposito compattatore sito nel cortile del mercato.

3. L’Ente Gestore organizza inoltre lo sgombro della neve all’interno del recinto del mercato.

ARTICOLO 42 - CONTROLLO DEL PESO E STRUMENTI DI PESATURA

1. L’Ente Gestore mette a disposizione degli utenti e di chiunque frequenti il mercato una o piu' bilance per eventuali operazioni di riscontro.

2. Gli operatori si servono di strumenti di pesatura di tipo automatico.

3. Tali apparecchiature debbono essere regolarmente vistate dal competente ufficio metrico e sono sottoposte ad accurata manutenzione e a verifiche a cura degli operatori.

4. In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni, il Direttore puo' effettuare controlli sulle partite gia' pesate e sugli stessi strumenti di pesatura.

ARTICOLO 43 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonche' degli utenti del mercato che contravvengono alla norma della legge regionale o del regolamento di mercato e del D.L.vo 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni, sono previsti, oltre ai provvedimenti di natura contravvenzionale, le seguenti sanzioni:

a. diffida da parte del Direttore;

b. sospensione da ogni attivita' del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;

c. sospensione da ogni attivita' del mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dall’ente gestore, sentita la Commissione di Mercato.

2. L’Ente Gestore puo' altresi' adottare le sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali all’uopo emanati.

3. Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale.

NORMA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento del mercato sostituisce in toto il precedente ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla esecutivita' del suo provvedimento di approvazione.